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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 23/09/2008 @ 11:12:08, in Rassegna stampa, linkato 738 volte)

DLgs. 142/2008 di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2006/68/CE - Valutazione dei beni in natura e dei crediti conferiti - Nomina dell'esperto DI LUGANO

Il DLgs. 4.9.2008 n. 142 (pubblicato sulla G.U. 15.9.2008 n. 216) attuativo della Direttiva 2006/68/CE (a sua volta modificativa della Direttiva 77/91/CEE) introduce novità rilevanti, tra l'altro, in materia di conferimenti di beni in natura o crediti in spa. In presenza di determinate circostanze, infatti, sarà possibile conferire i suddetti beni senza ricorrere alla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, come previsto dall'art. 2343 co. 1 c.c. La nuova disciplina entrerà in vigore il 30.9.2008 (15 giorni successivi alla pubblicazione del DLgs. 142/1998 in Gazzetta Ufficiale). Gli Autori sottolineano come la novità riguardi anche i conferimenti d'azienda, quale complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Circostanza che dovrebbe influire sulla prassi di costituire srl tramite conferimenti di azienda e procedere, successivamente, alla trasformazione in spa. Procedura determinata dal fatto che l'art. 2465 c.c., in tema di srl, prevede, relativamente al conferimento di beni in natura, la valutazione di un esperto, ma senza richiederne la nomina da parte del Tribunale.

Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 23/09/2008 @ 11:14:10, in Rassegna stampa, linkato 907 volte)

Ricorso contro il diniego - Giurisdizione amministrativa - Esclusione (TAR Friuli Venezia Giulia 28.8.2008 n. 452) DI BONGI

L'art. 19 del DPR 602/73 sancisce che l'Agente della Riscossione può concedere al contribuente, al ricorrere di determinati presupposti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Con la direttiva 27.3.2008 n. 12 (§ 4.3), Equitalia, riprendendo i principi di cui alla L. 241/90 (c.d. "legge sul procedimento amministrativo"), ha illustrato il procedimento che potrebbe instaurarsi in caso di rigetto dell'istanza di rateazione, che può essere così sintetizzato: - presentazione dell'istanza da parte del contribuente; - comunicazione di Equitalia contenente i motivi dell'eventuale rigetto e produzione di memorie difensive da parte del contribuente entro i successivi dieci giorni (art. 10-bis della L. 241/90); - notifica dell'atto di diniego, entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza (art. 2 co. 3 della L. 241/90). La comunicazione di Equitalia interrompe i novanta giorni previsti per la notifica del provvedimento di rigetto, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente. I motivi del diniego potrebbero essere inerenti l'assenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria o la decadenza dal beneficio della rateazione. Equitalia ha specificato che il diniego può essere impugnato dinanzi la giustizia amministrativa. Investito della questione, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 28.8.2008 n. 452, ha però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

Fonte: italia oggi del 23 settembre 2008, p. 40

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Di Eduardo (del 24/09/2008 @ 09:35:04, in Rassegna stampa, linkato 560 volte)

Principali novità (circ. Assonime 23.9.2008 n. 53) DI GAIANI

Assonime analizza le principali novità del Modello UNICO 2008 SC. L'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 22.7.98 n. 322, come sostituito dall'art. 1 co. 94 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'IRES, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, è sottoscritta anche "dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione" (novità che dovrebbe implicare l'estensione dell'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione in capo a tutti i componenti del collegio sindacale incaricato di svolgere anche il controllo contabile). Il comma 5 primo periodo dell'art. 9 del DLgs. 471/97 (come modificato dall'art. 1 co. 92 della L. 244/2007, Finanziaria 2008) stabilisce, inoltre, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP i quali nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c., si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Solo in relazione a quest'ultima disposizione normativa, il legislatore della Finanziaria 2008 ha avuto cura di precisarne la decorrenza: a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (art. 1 co. 93 della L. 244/2007). La circolare Assonime 30.9.2008 n. 53 ritiene che anche la modifica apportata all'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 322/98 abbia la medesima decorrenza e sia dunque applicabile soltanto a partire dal Modello UNICO 2009. La sottoscrizione del Modello UNICO 2008, quindi, deve essere ancora operata: - dal solo presidente del collegio sindacale, ove tale organo abbia il controllo contabile ovvero - dal solo rappresentante della società di revisione (o dal revisore unico). L'art. 83 del TUIR, così come modificato dall'art. 1 co. 58 lett. a) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il reddito imponibile è determinato, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS. Ai sensi dell'art. 1 co. 61 della L. 244/2007, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Tuttavia, per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Pertanto, secondo Assonime, la disposizione dovrebbe essere già applicabile per l'esercizio 2007 (Modello UNICO 2008). Assonime auspica che questa tesi venga ratificata dal decreto di attuazione di prossima emanazione.

Fonte: ilsole24ore del 24 settembre 2008 p. 37

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Di Eduardo (del 24/09/2008 @ 09:36:53, in Rassegna stampa, linkato 849 volte)

Riflessi penali DI NISCO

La disciplina dell'adesione ai processi verbali di constatazione deve essere coordinata con quella prevista per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000. Per ciò che concerne la maggior parte delle fattispecie criminose, ai fini della sussistenza del reato occorre, oltre al dolo specifico, il superamento delle c.d. "soglie di punibilità": di conseguenza, qualora i rilievi mossi in sede di stesura del processo verbale siano tali da comportare il superamento delle suddette soglie, il processo penale ben può avere inizio, a nulla rilevando l'intervenuta adesione. Ciò premesso, occorre evidenziare che il procedimento penale scaturisce, nella maggior parte dei casi, da una denuncia presentata dai verificatori, che può essere inoltrata all'atto della redazione sia del processo verbale sia dell'avviso di accertamento. In particolare, secondo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 14.4.2000 n. 114000 (§ 3.2), l'accertamento dei reati va effettuato "senza ritardo": in base a ciò, spesso la denucia viene inoltrata prima della conclusione della verifica. Per contro, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 4.8.2000 n. 154 (§ 7), sono propensi a proporre la denuncia al termine delle verifiche fiscali, talvolta all'atto dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Dalle considerazioni effettuate consegue che, qualora dai controlli emergessero circostanze tali da integrare gli estremi di una fattispecie criminosa, il contribuente, specie se la verifica è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe interesse, al termine del controllo, ad instaurare il contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione, posto che, in tal modo, la pretesa fiscale potrebbe essere ridotta, in sede di concordato, al di sotto della soglia penalmente rilevante. In quest'ultima ipotesi, l'adesione ai processi verbali non sarebbe quindi conveniente.

Fonte: italiaoggi del 24 settembre 2008, p 40

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Di Eduardo (del 26/09/2008 @ 12:50:54, in Rassegna stampa, linkato 481 volte)

Operazioni di fusione e scissione di srl - Proposta di direttiva della Commissione Europea DI BRIVIO

Nell'ottica di una più generale semplificazione volta a ridurre la burocrazia e i costi amministrativi delle operazioni di modifica della struttura societaria, la Commissione Europea ha presentato il 25.9.2008 una proposta di direttiva afferente alle regole che disciplinano fusioni e scissioni di società a responsabilità limitata. In particolare, la semplificazione prevede: - l'uso di Internet e del corriere elettronico per pubblicare i progetti di fusione o scissione da trasmettere agli azionisti; - la riduzione degli obblighi procedurali, se certi documenti vengono ritenuti dagli azionisti inutili, e nel caso di fusioni o scissioni semplificate fra società madri e filiali.

Fonte: ilsole24ore del 26 settembre 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 26/09/2008 @ 12:52:54, in Rassegna stampa, linkato 486 volte)

Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento (circ. Agenzia Entrate 25.9.2008 n. 57) DI DE STEFANI

La circolare commenta le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, alla luce delle norme attuative emanate con il DM 25.7.2008. Ad avviso della circolare: - il requisito dell'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni deve essere verificato in capo al soggetto "avente causa" dell'operazione (società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione), indipendentemente dalla classificazione contabile adottata dalla società "dante causa"); - in caso di affrancamento parziale, tutti i beni della medesima categoria omogenea devono essere riallineati secondo una medesima percentuale; - l'opzione può essere esercitata anche da parte di soggetti che imputano il reddito per trasparenza, ancorchè i benefici connessi al riallineamento dei valori esplichino efficacia sui soci. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il riconoscimento dei maggiori valori ai fini IRAP sarebbe subordinato all'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, sebbene ammortamenti e plusvalenze rilevino, in via generale, secondo i dati di bilancio. Ad avviso della circolare 25.9.2008 n. 57 (§ 6), "il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini IRAP, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del TUIR".

Fonte: ilsole24ore del 26 settembre 2008, p. 33

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