Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
San Marino - Norme antiriciclaggio DI FISICARO
La Repubblica di San Marino non è stata inclusa nella white list dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi UE nella lotta contro il riciclaggio. Tuttavia, la Repubblica può pretendere di essere compresa fra i Paesi cosiddetti "equivalenti", nei quali gli intermediari possono adottare la verifica semplificata, in quanto con la L. 17.6.2008 n. 92 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella terza Direttiva n. 2005/60/UE. Le novità più rilevanti che sono state introdotte riguardano: - l'istituzione, presso la Banca centrale, dell'Agenzia di informazione finanziaria (in Italia è la Uif) con compiti di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; - gli obblighi di verifica della clientela da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti; - la registrazione e la conservazione dei dati raccolti e acquisiti; - l'approccio basato sul rischio che impone di commisurare le verifiche al tipo di clientela e delle prestazioni; - le misure di controllo rafforzate per le situazioni di grave rischio; - il divieto di conti anonimi, intestazioni fittizie e operatività con banche di comodo; - la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro. La legge si dovrà coordinare con il segreto bancario, la cui violazione è sanzionata penalmente. La Repubblica di San Marino, dunque, si è uniformata al panorama europeo sotto il profilo della trasparenza del sistema finanziario al fine di adeguarsi alle convenzioni sulla prevenzione e sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2008, p. 32
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilità - Utilizzo dei documenti riepilogativi - Modalità (circ. Agenzia Entrate 5.9.2008 n. 53) DI GIULIANI
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in luogo dell'annotazione, nei registri IVA, delle singole fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, è ammessa la procedura semplificata prevista dall'art. 6 del DPR 695/96, che consente di annotare un documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 154,94 euro, purché la distinta riepilogativa contenga l'indicazione sia dei numeri progressivi attribuiti dal committente alle fatture ricevute, sia dell'imponibile complessivo e dell'ammontare dell'imposta. Si fa presente che le ricevute fiscali con la causale "importo non pagato", emesse prima dell'1.9.2008, ove riepilogate da fatture emesse dopo tale data, consentono la detrazione IVA.
Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 30
Modalità di effettuazione della comunicazione d'adesione (Provv. Agenzia Entrate 10.9.2008) DI DEOTTO
L'art. 5-bis del DLgs. 218/97 (inerente l'adesione del contribuente ai processi verbali di constatazione) prevede che: - l'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all'Ufficio e alla Guardia di Finanza; - entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale. In data 10.9.2008, è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale di approvazione del modello di comunicazione dell'adesione del contribuente. Le istruzioni per la compilazione del modello precisano, tra l'altro, che: - in caso di redditi prodotti in forma associata, la comunicazione dell'adesione va effettuata dal legale rappresentante della società. Pertanto, i singoli soci non possono chiedere di definire autonomamente la propria posizione sulla base del processo verbale (quanto esposto vale anche per le società di capitali che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza); - il pagamento dell'unica o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale; - in caso di mancato pagamento, le somme risultanti dalla definizione vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del DPR 602/73; - la comunicazione può avvenire, alternativamente, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 29
Perdite inferiori a un terzo del capitale sociale - Aumento non preceduto da delibera di copertura delle perdite - Ammissibilità (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 14/2008/I) DI DE ANGELIS
Nello studio n. 14/2008/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che, in caso di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale, è legittimo procedere ad un aumento del capitale anche in assenza di una preventiva delibera di copertura delle perdite. La tesi del Notariato risulta in parziale contrasto con l'orientamento recentemente assunto dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 13.1.2006 n. 543, infatti, la Suprema Corte - premesso che l'ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non è normativamente regolata - ha sostenuto che, nel silenzio del Legislatore, in caso di perdite minime, debba farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2446 c.c. per l'ipotesi di perdite superiori ad un terzo, con conseguente applicazione anche dell'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la delibera di aumento del capitale non preceduta da una delibera di copertura delle perdite. Tale interpretazione restrittiva, secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, non può essere seguita. Dall'esame dell'art. 2446 si evince, infatti, che il Legislatore ha inteso indicare una "soglia di sicurezza" oltre la quale le perdite sono suscettibili di incidere, sotto vari aspetti, sulla vita della società. Al di sotto di tale soglia, invece, le disposizioni del predetto articolo devono ritenersi non cogenti.
Fonte: Italiaoggi, del 11 settembre 2008, p. 32
Applicabilità all'IRAP DI NISCO
L'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis del DLgs. 218/97 dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'IRAP, sebbene la norma faccia riferimento alle "sole" imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Tale assunto prende le mosse dal fatto che la disposizione citata è collocata in un testo normativo (DLgs. 218/97) operante anche ai fini IRAP. L'Autore evidenzia che, qualora si optasse per l'esclusione dall'IRAP, vi sarebbe una sorta di depotenziamento della nuova forma di deflazione del contenzioso, posto che il contribuente, all'atto della ricezione del processo verbale di constatazione, dovrebbe aderire per ciò che concerne le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, e instaurare la procedura di accertamento con adesione in merito all'IRAP fruendo, in tal caso, della riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo.
Fonte: italiaoggi del 5 settembre 2008, p. 30
Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento - DM 25.7.2008 - Dubbi applicativi DI GIORGETTI
L'art. 1 co. 3 del DM 25.7.2008 fornisce chiarimenti in merito al coordinamento tra la disciplina del riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti relativi all'affrancamento delle operazioni straordinarie prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 46 della L. 244/2007, e il riallineamento di differenze di valori già esistenti presso il soggetto dante causa per effetto dell'affrancamento delle deduzioni extracontabili di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, precisando che in quest'ultimo caso deve prioritariamente essere applicato il regime di affrancamento del quadro EC previsto dall'art. 48 della L. 244/2007 e dal DM 3.3.2008. L'applicazione pratica di tale norma presenta qualche profilo di incertezza. Il DM 25.7.2008, per esempio, non evidenzia quali debbano essere le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi dell'avente causa. Nel caso, ad esempio, di un conferimento effettuato prima del 2008 in neutralità fiscale che ha dato origine sia a differenze da conferimento che a differenze relative a precedenti disallineamenti presenti presso il conferente derivanti da deduzioni extracontabili, non è chiaro se l'avente causa debba continuare a compilare il quadro EC, come il conferente o se tali differenze debbano solo essere evidenziate nel quadro RV tra le altre differenze generate dall'operazione di conferimento. A giudizio degli Autori, la soluzione più coerente è quella per la quale l'avente causa proceda a compilare sia il quadro RV, evidenziando l'ammontare complessivo delle differenze, sia il quadro EC per evidenziare la parte di disallineamenti derivanti dalle deduzioni extracontabili. Un'altra problematica di rilievo, non chiarita dal DM 25.7.2008, è costituita dal fatto che le categorie omogenee previste per l'affrancamento delle operazioni straordinarie sono più dettagliate rispetto a quelle previste per il riallineamento del quadro EC (il DM 25.7.2008 prevede per esempio la suddivisione dei beni mobili strumentali per anno di acquisizione). Tale situazione potrebbe creare notevoli problemi soprattutto in caso di affrancamento parziale.
Fonte: ilsole24ore del 5 settembre 2008, p. 29
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