Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Affrancamento di marchi e avviamento - Novità del DL 185/2008 DI VILLA
L'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a marchi, avviamento e altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali. La norma si affianca all'art. 176 co. 2-ter del TUIR, prevedendo però in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione. Il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008 consente altresì di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto: - nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18 previsto dall'art. 103 co. 1 del TUIR); - nel limite della quota imputata a Conto Economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali. Di conseguenza, aumenta la convenienza fiscale dell'iscrizione dell'avviamento a seguito di operazioni straordinarie. In merito, si ricorda quanto previsto dall'art. 2504-bis c.c. secondo cui il disavanzo di fusione "deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'articolo 2426, ad avviamento".
Fonte: italia oggi del 15 dicembre 2008, p. 7
Reati ambientali - Esclusione della responsabilità (Cass. 41329/2008) DI NEGRI
I reati ambientali non rientrano tra i c.d. "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001. Ciò nonostante la legge delega [cfr. l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 300/2000] includesse anche queste fattispecie tra quelle per le quali si sarebbe potuto attribuire ad un ente la nuova forma di responsabilità, quale conseguenza della condotta posta in essere da soggetti "apicali" o da dipendenti. E, infatti, né, dapprima, il governo ha ritenuto opportuno esercitare la delega in relazione a questo settore, né, successivamente, interventi modificativi hanno provveduto ad introdurre la categoria di illeciti in questione tra i "reati presupposto" (come, invece, accaduto in numerosi altri settori).
Fonte: ilsole24ore del 15 dicembre 2008, p. 13
Richiesta di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo in base al processo verbale di constatazione - Ambito applicativo - Novità del DL 185/2008 DI SANTACROCE
L'art. 22 del DLgs. 472/97 prevede che, qualora l'Ente impositore abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale, il giudice tributario, su istanza dell'Ente stesso, può autorizzare l'iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo dei beni del debitore/contribuente e dei coobbligati in solido. Secondo parte della giurisprudenza, tale norma, essendo contenuta nel DLgs. 472/97, avrebbe potuto riguardare solo gli importi inerenti le sanzioni. Il DL 185/2008 prevede espressamente che l'art. 22 del DLgs. 472/97 opera anche con riferimento ai tributi. Pertanto, qualora sussistano le c.d. "esigenze cautelari" (verosomiglianza della pretesa e pericolo per la riscossione), l'Ente può ricorrere al giudice tributario al fine di ottenere le suddette misure sulla base del processo verbale di constatazione o dell'avviso di accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 28
Revisione di 69 studi di settore DI CRISCIONE
Giovedì 11.12.2008 si riunirà la Commissione di esperti per gli studi di settore per la validazione dei 69 studi di settore per i quali era stata programmata la revisione per l'anno in corso. Si tratta della revisione ordinaria degli studi di settore di cui all'art. 1 del DPR 195/99 (come modificato dal DL 112/2008), a norma del quale gli studi di settore applicabili per il 2008 devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 dello stesso anno. Eventuali ulteriori integrazioni degli studi di settore potranno comunque essere disposte con apposito DM anche oltre il predetto termine, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica determina su determinati settori o aree territoriali (art. 8 del DL 185/2008). A tal fine, la SOSE, in collaborazione con le associazioni di categoria, sta predisponendo appositi questionari che saranno sottoposti ai soggetti che applicano gli studi di settore per un primo monitoraggio dei dati che hanno subito variazioni per effetto della crisi.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 29
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e soggetti non autosufficienti - Bozza del modello per la richiesta DI CAVESTRI
Sono stati predisposti dall'Agenzia delle Entrate i modelli per fruire del bonus straordinario, ex art. 3 del DL 185/2008, che potrà essere chiesto da lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti che si trovano al di sotto di una certa soglia di reddito e vantano una particolare composizione del nucleo familiare. In particolare, il soggetto interessato dovrà presentare la richiesta al sostituto d'imposta: - nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; - sulla base del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - entro il 31.1.2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il bonus relativo all'anno 2008); - anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.). In assenza del sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate: - qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica; - qualora riferita all'anno 2008 entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. La presentazione della richiesta in via telematica può avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Entrambi i modelli devono contenere i dati personali del richiedente (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita e Comune di residenza), l'autocertificazione di residenza, dei componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi percepiti, l'anno di riferimento dei requisiti (la misura del beneficio, infatti, varia in funzione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, può variare da un importo minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro). Nel modello per il sostituto d'imposta l'ultima parte è riservata all'intermediario che dovrà erogare il bonus in busta paga tra febbraio e aprile 2009, mentre in quello che si consegna all'Agenzia delle Entrate devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per il versamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 25
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