Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Approvazione del formulario FRS contenente i dati degli investimenti - Presentazione dell'istanza telematica a partire dal 28.1.2009 (provv. Agenzia Entrate 29.12.2008) DI SACRESTANO
Dalle ore 10:00 del 28.1.2009 è possibile presentare il formulario (Modello "FRS"), approvato con provvedimento del 29.12.2008 dall'Agenzia delle Entrate, valevole come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 280-284 della L. 296/2006 e successive modificazioni. L'obbligo di invio telematico del formulario all'Agenzia delle Entrate, introdotto dall'art. 29 co. 2 del DL 185/2008, vige sia per i soggetti che hanno già avviato l'attività di ricerca prima del 29.11.2008 (data di entrata in vigore dello stesso DL) quanto per coloro che, a tale data, non l'hanno ancora fatto. In particolare: - per le attività di ricerca e sviluppo già avviate alla data del 28.11.2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28.1.2009 alle ore 24:00 del 27.2.2009; - per le attività di ricerca e sviluppo avviate successivamente alla data del 28.11.2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28.1.2009. In tale caso, non è previsto alcun termine finale. Di conseguenza, secondo la normativa vigente, il formulario sembrerebbe dover essere inviato anche dai soggetti che hanno maturato il beneficio per le spese sostenute nel 2007, lo hanno evidenziato in UNICO 2008 e lo hanno compensato per intero prima dell'entrata in vigore del DL 185/2008; ciò a pena di decadenza del beneficio fiscale. Si segnala, tuttavia, che in sede di conversione del DL 185/2008 potrebbe essere eliminata la valenza retroattiva dell'autorizzazione preventiva, limitando l'obbligo di invio del formulario alle sole attività di ricerca non ancora avviate al 28.11.2008.
Fonte: ilsole24ore del 12 gennaio 2009, p. 1
Iscrizione delle attività finanziarie dell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio - Novità del DL 185/2008 DI CORNAGGIA - VILLA
L'art. 15 co. 13 del DL 185/2008 (in attesa di conversione) consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 185/2008 (2008, per i soggetti "solari"), i titoli iscritti nell'attivo circolante, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base: - al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (2007, per i soggetti "solari"); - ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata. La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole. Tuttavia, secondo gli Autori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati, tale condizione non appare di facile dimostrazione da parte degli amministratori. Questi ultimi, infatti, dovranno dimostrare che: - la perdita di valore è dipesa da motivi che possono essere rimossi in un breve periodo di tempo; - le previsioni sono attendibili e basate su fatti obiettivi.
Fonte: italiaoggi del 12 gennaio 2009, p. 20 - 21
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 DI GAVELLI - GIORGETTI
L'art. 6 del DL 185/2008 (in attesa di conversione), che ha ammesso in deduzione dal reddito imponibile IRES e IRPEF, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"), una quota pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato, presenta alcuni aspetti controversi. In particolare: - la rubrica della disposizione fa riferimento alla "deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi", ma, dal contenuto della norma, pare evidente che la deduzione riguardi anche i soggetti IRPEF; - non appare chiaro se la deduzione possa essere fruita anche dai contribuenti privi di spese per il personale dipendente e di oneri finanziari; - è dubbio se il calcolo della deduzione spettante debba essere effettuato in base al principio di cassa ovvero di competenza. Il rinvio, contenuto nell'art. 6 co. 1 del DL 185/2008, all'art. 99 co. 1 del TUIR fa propendere per la prima soluzione.
Fonte: ilsole24ore del 12 gennaio 2009, p. 5
Pubblicità dei trasferimenti di quote di Srl - Efficacia del deposito nel Registro delle Imprese - Emendamento governativo al DL 185/2008 DI BUSANI
Un emendamento governativo introdotto in sede di conversione del DL 185/2008, se entrerà in vigore, apporterà le seguenti modifiche alla disciplina delle srl: - abolizione del libro dei soci; - efficacia dei trasferimenti delle quote di partecipazione (e dei vincoli apposti sulle stesse) non più con l'iscrizione nel libro dei soci, ma solo con il deposito dell'atto traslativo (o costitutivo) nel Registro delle Imprese; - soppressione della comunicazione annuale allo stesso Registro, in sede di deposito del bilancio, delle risultanze del libro dei soci. Più specificamente, per effetto di tale modifica, il deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale di srl - effettuato dal notaio, nel caso in cui venga redatto in forma notarile, o dall'intermediario abilitato, nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale e che viene a coincidere con il rilascio, da parte del Registro delle Imprese, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita in via telematica - costituirebbe adempimento necessario e sufficiente ai fini della sua opponibilità alla società.
Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4
Utilizzo di più fatture false nella stessa dichiarazione annuale - Unicità del reato (Cass. 12.1.2009 n. 626) DI CRISCIONE
L'utilizzo di più fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione annuale relativa allo stesso periodo d'imposta ed alla stessa imposta determina un'unica violazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). L'utilizzo di più fatture non determina una pluralità di delitti di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 in quanto: - dovrebbe valere la medesima regola disposta dall'art. 8 co. 2 del DLgs. 74/2000, che, in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, considera come unico reato le emissioni poste in essere nel medesimo periodo d'imposta; - la fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 non si perfeziona con la semplice registrazione in contabilità del documento falso (attività meramente prodromica), ma con la successiva presentazione della dichiarazione fraudolenta, recante l'indicazione degli elementi passivi fittizi inseriti in contabilità. La rilevazione dell'unicità del fatto costituente reato deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle contestazioni della difesa dell'imputato.
Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4
Efficacia probatoria degli studi di settore - Mancata approvazione di emendamenti al DL 185/2008 DI DEOTTO
Non sono stati approvati gli emendamenti al DL 185/2008 che, nell'ambito della disciplina degli studi di settore, prevedevano l'inserimento di una disposizione che escludeva espressamente la natura di presunzione legale dei risultati degli studi di settore. Ciò deve essere ricondotto al fatto che sia l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/2008), sia la giurisprudenza maggioritaria (tra le tante, C.T. Prov. Torino 14.5.2008 n. 35, C.T. Prov. Gorizia 1.3.2006 n. 17) già hanno affermato che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice. Da ciò consegue che, anche se in sede di contraddittorio pre-contenzioso è il contribuente a dover evidenziare all'Ufficio procedente le circostanze giustificatrici in ragione delle quali si è determinato lo scostamento dagli studi di settore, nel corso del procedimento contenzioso l'onere della prova grava in capo all'Amministrazione finanziaria (art. 2729 c.c.), la quale dovrà dimostrare che i risultati degli studi di settore hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza, nonché le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultati da GE.RI.CO.
Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4
Rivalutazione degli immobili e riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 DI MENEGHETTI
La disciplina della rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008) è stata modificata su due aspetti qualificanti dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati. In particolare: - le misure delle imposte sostitutive dovute per conferire efficacia sotto il profilo fiscale alla rivalutazione (10% per gli immobili ammortizzabili e 7% per gli immobili non ammortizzabili) sono ridotte rispettivamente al 7% e al 4%; - il riconoscimento degli effetti fiscali viene ulteriormente differito al quinto esercizio successivo a quello di rivalutazione (31.12.2013, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), nonché all'inizio del sesto esercizio successivo a quello di rivalutazione (1.1.2014, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sui beni rivalutati. Non è stata, invece, modificata la misura dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, che resta quindi ferma al 10%. Non ha, invece, subito modifiche sostanziali nella prima parte dell'iter parlamentare di conversione in legge del DL 185/2008 la disciplina del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali con riduzione a 9 periodi d'imposta del periodo di ammortamento (art. 15 co. 10 ss. del decreto). Gli emendamenti approvati dalle Commissioni parlamentari hanno, infatti, solamente specificato che tale opzione può riguardare anche una sola parte dei disallineamenti esistenti, e non la loro totalità.
Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 29
Insussistenza delle condizioni di fallibilità - Onere della prova a carico del debitore (Trib. Firenze 12.11.2008) DI PILLA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12.11.2008, ha stabilito che spetta al debitore la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità previste dagli artt. 1 e 15 del RD 267/42. Ciò in quanto i creditori non dispongono della documentazione necessaria ai fini di una siffatta dimostrazione. Essi, infatti, hanno solo accesso ai dati rilevabili dal Registro delle Imprese e alle risultanze di bilancio (quando disponibili), che, se utili all'accertamento dei primi due requisiti di cui all'art. 1 lett. a) e b) del RD 267/42, non lo sono, in genere, per quello relativo all'ammontare dei debiti scaduti.
Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 35
Incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta - Consecutività dei periodi d'imposta - Esclusione (Cass. n. 237/2009) DI STRAZZULLA
L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l'accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell'accertamento, i due periodi d'imposta non devono necessariamente essere consecutivi. Quanto sostenuto dai giudici contrasta con l'interpretazione ministeriale, secondo cui i periodi d'imposta "non congrui" con la quantificazione reddituale di cui all'art. 38 del DPR 600/73 devono essere consecutivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49). Sul punto, la Cassazione ribadisce che i documenti di prassi (circolari, risoluzioni) non possono avere valenza vincolante nè nei confronti del giudice nè nei confronti del contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4
Controversie di valore superiore ai 2.582,28 euro - Necessità - Ordine del giudice (Cass. 9.1.2009 n. 246) DI PARENTE
L'art. 12 co. 5 del DLgs. 546/92 stabilisce che, nel processo tributario, l'assistenza tecnica è necessaria se il valore della lite è superiore a 2.582,28 euro. Tuttavia, qualora il contribuente, nelle cause di valore superiore alla predetta soglia, presenti il ricorso personalmente, l'impugnazione non è di per sé inammissibile, posto che il giudice deve ordinare al contribuente di munirsi di difensore entro un determinato termine. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, il ricorrente non abbia ottemperato all'invito.
Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4
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