Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Compilazione del quadro Z DI VALCARENGHI
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore evoluti nel 2008, le quali vanno ad aggiungersi a quelle relative agli studi evoluti nel 2007 diffuse in precedenza. Tali modelli dovranno essere allegati ad UNICO 2010 relativo al periodo d'imposta 2009. Da una prima analisi dei modelli, si nota: - per taluni studi, la scomparsa dal quadro X dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati nel 2007, poiché tale informazione era stata utilizzata per la predisposizione dei correttivi congiunturali operanti nel periodo d'imposta 2008; - per altri studi, l'inserimento del nuovo quadro Z, nel quale andranno esposti dei dati complementari che hanno la funzione di accrescere il complesso di informazioni disponibili nella banca dati in vista delle prossime revisioni degli studi e di una miglior definizione dei cluster in cui vengono distinti i contribuenti con un medesimo codice attività. Per verificare il funzionamento degli studi revisionati, tuttavia, occorrerà ancora attendere la diffusione delle istruzioni ai modelli relativi ai singoli studi e di GE.RI.CO. 2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 marzo 2010 p. 30
Soggetti IAS/IFRS - Riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 convertito - Effetti dell'affrancamento fiscale dell'avviamento (circ. Agenzia Entrate 4.3.2010 n. 8) DI PARISOTTO
Con la circ. 4.3.2010 n. 8, l' Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale dell'avviamento nell'ipotesi in cui un soggetto abbia in precedenza iscritto in bilancio il relativo valore (ad esempio, a seguito di una fusione), riallineando fiscalmente il medesimo ai sensi dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 e, successivamente, conferisca ai sensi dell'art. 176 del TUIR il ramo d'azienda cui è riferibile l'avviamento iscritto e affrancato. In tale circostanza, il concetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame. Pertanto, il valore dell'asset avviamento non è oggetto di trasferimento, ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla "dismissione" del compendio aziendale di riferimento. Ne consegue che il soggetto conferente che affranca il valore dell'avviamento (secondo l'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 oppure ai sensi dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR) conserva il diritto a dedurre il valore fiscale dell'avviamento "cancellato".
Fonte: ilsole24ore del 9 marzo 2010 p. 30
Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate DI DEOTTO - DE STEFANI - VALCARENGHI
Nel corso di un incontro che si è tenuto il 9.3.2010, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato agli Ordini professionali ed alle associazioni di categoria la nuova procedura automatizzata che consentirà di verificare gli F24 inviati tramite Fisconline, Entratel e gli altri canali telematici di banche e poste, nel caso in cui vengano utilizzati crediti IVA annuali o trimestrali in compensazione in F24, alla luce delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 78/2009. E' stato precisato che i modelli F24 con crediti IVA superiori a 10.000,00 euro devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia: le deleghe con crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro presentate, anche telematicamente, ma tramite sistema bancario e postale (ad esempio home banking e Cbi) saranno scartate, anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito. Il credito IVA annuale 2009 può essere compensato: - per importi superiori a 10.000,00 euro annui, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA 2010 e solo inviando l'F24 tramite Fisconline o Entratel; - per importi superiori a 15.000,00 euro annui, solo se il modello è stato certificato con il visto di conformità o con l'equivalente sottoscrizione del revisore. Senza la presentazione della dichiarazione IVA, si può utilizzare il credito IVA annuale 2009 solo fino al limite di 10.000,00 euro e i modelli F24 di compensazione presentati successivamente vengono scartati dalla procedura automatizzata dell'Amministrazione finanziaria, anche se utilizzano importi di credito IVA pari o inferiori a 10.000,00 euro.
Fonte: ilsole24ore del 10 marzo 2010 p. 31
Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa - Obbligo a partire dal 1° aprile DI PIRAZZINI
La procedura della Comunicazione unica diventerà obbligatoria a decorrere dall'1.4.2010 e non sarà più consentito l'uso del supporto cartaceo per l'avvio dell'impresa. In merito, si ricorda che: - la Comunicazione unica è una procedura che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, consente di assolvere, mediante la presentazione di una sola comunicazione e per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA; - la nuova procedura si applica anche nelle ipotesi di modifiche o cessazione dell'attività di impresa; - sono tenute alla presentazione della Comunicazione unica tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, e dunque, non solo le società, ma anche le imprese individuali; - nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Si segnala che, dal punto di vista operativo, la Comunicazione unica non è ancora un modello elettronico unificato, dovendo l'interessato provvedere alla compilazione, oltre che del modello "ComUnica", anche degli altri modelli elettronici destinati alle singole Amministrazioni coinvolte.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2010 p. 37
Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina - Termine di presentazione dell'istanza relativamente a UNICO 2010 DI DE STEFANI
Le imprese che intendono inoltrare istanza per la disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94) sono tenute alla presentazione della domanda alle Direzioni Regionali delle Entrate entro il 17.3.2010, al fine di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione entro il 16.6.2010, termine di scadenza per il versamento delle imposte risultanti da UNICO 2010 senza maggiorazione. Se l'istanza è presentata entro il 17.4.2010, le Direzioni Regionali sono tenute a rispondere entro il 16.7.2010, termine per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%. Per le istanze presentate successivamente, la risposta delle Direzioni Regionali sarà resa nota solo una volta effettuati i versamenti, per cui: - se i versamenti sono effettuati confidando nell'esito positivo dell'istanza, mentre invece la risposta è negativa, occorre integrare i versamenti con ravvedimento e indicare il reddito adeguato in UNICO 2010 (salvo il caso di mancato adeguamento e conseguente contenzioso); - se, al contrario, i versamenti sono effettuati prudenzialmente considerando il reddito "maggiorato" dell'adeguamento, mentre invece l'istanza ha esito positivo, UNICO 2010 può evidenziare nel quadro RX un'eccedenza di versamento a saldo, utilizzabile da subito in compensazione.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2010 p. 35
Correttivi congiunturali per il 2009 in corso di predisposizione - Anticipazioni DI CRISCIONE
I tecnici dell'Agenzia delle Entrate e della SOSE stanno vagliando i dati delle comunicazioni IVA e quelli comunicati da enti ed associazioni di categoria per la predisposizione dei correttivi congiunturali che saranno applicati da GE.RI.CO. 2010. Tali strumenti saranno più estesi per numero di soggetti interessati e quantità di strumenti previsti rispetto a quelli applicati l'anno precedente. Sarà, infatti, circa la metà degli studi a beneficiare dei correttivi "di secondo livello", vale a dire di quelli che operano a livello di singolo settore o cluster. Tra i nuovi correttivi all'esame degli esperti, si segnalano quello relativo all'accesso al credito (la cui predisposizione risulta dubbia, a causa delle difficoltà riscontrare nella misurazione dell'effetto di questo dato sui ricavi) e quello che misura il grado di utilizzo degli impianti.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2010 p. 32
Invito al contraddittorio - Elementi rilevanti DE MAGISTRIS
Come già anticipato con la circ. n. 13/2009 e la nota n. 68125/2009, l'Agenzia delle Entrate conferma, con la circ. 12.3.2010 n. 12 (§ 12), la possibilità di supportare l'accertamento in base agli studi di settore combinandolo con i risultati di quello sintetico. L'Agenzia delle Entrate, in un primo momento, afferma che il proprio orientamento in sede di accertamento "non riguarda affatto, come spiegato in numerosissime occasioni, l'utilizzo di elementi 'indice' estrapolati dal redditometro". Tuttavia, nella seconda parte del chiarimento, afferma che, posto che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze depositate il 18.12.2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638) non hanno precisato le caratteristiche degli elementi che, nell'ambito del contraddittorio, possono contribuire alla personalizzazione del risultato degli studi, risultano corretti gli elementi indicati agli uffici accertatori per supportare le risultanze degli studi, vale a dire fattori "sia direttamente connessi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo (indicatori di coerenza, redditività a livello pluriennale, e così via), sia concernenti il maggior reddito d'impresa o lavoro autonomo derivante dai ricavi o compensi risultanti dagli studi, in tal caso rappresentati da elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati".
Fonte: italiaoggi del 18 marzo 2010 p. 32
ONLUS, APS, associazioni e fondazioni riconosciute - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF - Elenchi definitivi degli enti ammessi al riparto per l'esercizio 2008 (comunicato stampa Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 60) DI MOBILI
Sono stati pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) gli elenchi definitivi degli enti ammessi al riparto del 5 per mille per l'esercizio 2008. La categoria delle ONLUS e del volontariato è quella che ha riscosso maggiori preferenze; di seguito si collocano gli enti della ricerca sanitaria, seguiti dagli enti della ricerca scientifica e dell'università e, infine, dalle associazioni sportive dilettantistiche. I soggetti interessati che non hanno avuto accesso al beneficio per inadempienze nella procedura di iscrizione (mancata o tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, presentazione di dichiarazioni sostitutive incomplete, ecc.) possono rettificare le irregolarità commesse fino al 30.4.2010, fruendo della riapertura dei termini introdotta dall'art. 1 co. 23-quaterdecies del DL 194/2009 (c.d. "milleproroghe"). La documentazione degli enti del volontariato va trasmessa alla DRE competente in base alla sede legale dell'ente, mentre le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmettere le proprie dichiarazioni sostitutive alla competente struttura territoriale del CONI. Per il pagamento delle somme mediante accredito su c/c bancario o postale, i legali rappresentati degli enti del volontariato possono comunicare le proprie coordinate utilizzando il servizio telematico Fisconline, oppure consegnando ad un ufficio dell'Agenzia l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia medesima. Coloro che hanno già provveduto a comunicare i propri dati IBAN non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, salvo che siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento, nel qual caso le variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. Coloro che non dispongono di conto corrente o non vogliono comunicare i dati richiesti, saranno comunque pagati successivamente a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con modalità diverse.
Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010 p. 37
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Regime transitorio (circ. Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 14) DI SANTACROCE
La circolare in oggetto, a proposito dei Modelli INTRASTAT, chiarisce che: - i soggetti passivi tenuti a presentare i soli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese o ricevute, devono osservare la periodicità trimestrale, salvo il superamento della soglia di 50.000,00 euro nel corso del primo trimestre; - per i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura che il committente italiano deve indicare negli elenchi sono quelli attribuiti in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta; - gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010 possono essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4.5.2010; gli eventuali errori possono comunque essere regolarizzati secondo le indicazioni della circolare n. 5/E/2010. Un altro chiarimento fornito dalla circolare in oggetto riguarda l'obbligo di autofatturazione. L'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, a seguito delle modifiche operate dal DLgs. 18/2010, prevede, con effetto dall'1.1.2010, l'obbligo di autofatturazione per tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano. Tenuto conto che la Direttiva comunitaria stabilisce che l'obbligo in oggetto è tassativo per le sole prestazioni di servizi "generiche", oltre che per le cessioni di gas e di energia elettrica, mentre per tutte le altre operazioni spetta al singolo Stato membro estenderne l'applicazione, la circolare ha chiarito che, per tali operazioni, effettuate nel periodo 1.1.2010 - 19.2.2010, deve ritenersi corretto l'operato seguito dal cessionario/committente italiano che abbia proceduto all'autofatturazione, anticipando, di fatto, l'entrata in vigore del DLgs. 18/2010 (avvenuta il 20.2.2010). Se, invece, l'IVA è stata addebitata dal soggetto non residente in ottemperanza alla previgente disciplina, non occorre provvedere alle variazioni previste dall'art. 26 del DPR 633/72, ferma restando l'inapplicabilità di sanzioni e l'intangibilità della detrazione operata dal cessionario/committente.
Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010, p. 35
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