\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 07/04/2010 @ 10:48:07, in Rassegna stampa, linkato 751 volte)

Deducibilità in base al ROL - Sconti pronta cassa - Commissioni sull'accordato DI MENEGHETTI

Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 co. 1 del TUIR, occorre individuare correttamente l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi. L'Autore osserva che gli interessi di mora addebitati dai fornitori non derivano da una causa finanziaria, ma da un inadempimento contrattuale: pertanto, la loro natura risarcitoria dovrebbe escluderli dal monitoraggio del ROL e garantirne la deducibilità integrale (ovviamente, se effettivamente pagati secondo il disposto dell'art. 109 co. 7 del TUIR). Ai sensi dell'art. 96 co. 3 del TUIR, gli interessi impliciti di natura commerciale sono integralmente deducibili senza che essi debbano sottostare al monitoraggio del ROL. Tuttavia, la disposizione citata non sembra disciplinare gli interessi passivi derivanti da dilazioni di pagamento che risultano espliciti nel momento in cui sono pattuiti con i fornitori. In merito, la circ. Assonime 18.11.2009 n. 46 rileva come sarebbe irragionevole sottoporre a diversa disciplina gli interessi impliciti che vengono esplicitati nel bilancio e gli interessi che già nascono come espliciti.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 07/04/2010 @ 10:46:01, in Rassegna stampa, linkato 408 volte)

Quadro RW - Obblighi di compilazione DI LIBURDI

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (ossia UNICO 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, tra cui gli immobili, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43). Tuttavia, tale impostazione deve essere coordinata con gli esoneri previsti dalla disciplina dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.1.2010 n. 3, per i contribuenti che presentano la dichiarazione riservata nel corso del 2010: - l'esonero dalla compilazione del modulo RW opera sia per il periodo di imposta 2010 (UNICO 2011) che per il periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010); - a partire dal 2011 (e, dunque, dal modello UNICO 2012), gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alla compilazione del modulo RW dovrebbero riguardare esclusivamente i contribuenti che hanno proceduto, ove possibile, alla regolarizzazione ed i casi in cui, una volta effettuato il rimpatrio delle attività aderendo alla sanatoria, si sia deciso di riportare all'estero le medesime attività.

Fonte: italiaoggi del 7 aprile 2010 p. 23

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Di Dr E. D Amico (del 07/04/2010 @ 10:44:22, in Rassegna stampa, linkato 412 volte)

Correttivi congiunturali per il 2009 - Rilevanza delle annotazioni in UNICO 2010 DI RANOCCHI

Il contribuente che risulti non congruo a seguito dell'applicazione dello studio di settore ha convenienza ad indicare nel campo "Annotazioni" di GE.RI.CO. le cause di tale condizione, poiché tale comportamento consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in anticipo rispetto alla fase di contraddittorio elementi peculiari della situazione economica del contribuente. In questo modo, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle annotazioni, l'Amministrazione potrebbe ritenere giustificato lo scostamento rilevato dal software ed evitare di procedere ad accertamento. Inoltre, ai fini della selezione da sottoporre a controllo, la stessa Agenzia delle Entrate ha avanzato l'ipotesi che i soggetti non congrui, che hanno indicato giustificazioni già in sede dichiarativa, rivestano una pericolosità fiscale inferiore rispetto ad altri. Tale indicazione risulta, in particolar modo, necessaria con riferimento al periodo d'imposta 2009, in cui la crisi economica potrebbe aver determinato condizioni particolari non rilevate dai correttivi congiunturali appositamente predisposti.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 29 

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Di Dr E. D Amico (del 06/04/2010 @ 13:08:32, in Rassegna stampa, linkato 264 volte)

Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Valori OMI - Efficacia probatoria DI LIBURDI

In seguito all'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008), della parte dell'art. 39 del DPR 600/73 che legittimava la presunzione di un maggior valore dell'immobile ceduto in caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto di cessione ed il valore normale, ci si interroga sull'attuale significato della discrepanza tra tali valori. Secondo l'orientamento che pare affermarsi anche nella giurisprudenza di merito, il fatto che il corrispettivo dichiarato in atto per la cessione del bene immobile sia inferiore al valore normale di esso può costituire elemento idoneo a giustificare la maggior pretesa tributaria, se suffragato da ulteriori elementi, come l'ammontare del mutuo richiesto dall'acquirente o ulteriori elementi di prova di natura finanziaria. In breve, l'accertamento di maggior valore può apparire legittimo se il quadro probatorio risultante dal confronto tra il prezzo pattuito ed il valore normale dell'immobile, unito ad altri elementi (come ad esempio, il valore del mutuo contratto per l'acquisto) delineano un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Fonte: italiaoggi del 6 aprile 2010 p. 22

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IVA
Di Dr E. D Amico (del 06/04/2010 @ 13:06:09, in Rassegna stampa, linkato 262 volte)

Servizi alberghieri e di ristorazione erogati fuori dal territorio nazionale - Individuazione del Paese di tassazione DI PORTALE - TOSONI

I costi per alberghi e ristoranti sostenuti fuori dal territorio italiano non devono essere assoggettati a IVA ai sensi dell'art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72, ma scontano l'imposta locale perché essa è dovuta nel Paese ove è fornito l'alloggio o dove il servizio di ristorazione è eseguito. Con riferimento a tali operazioni, quindi, le società, le imprese e i professionisti italiani non devono: - emettere autofattura o integrare il documento estero, in quanto tali operazioni sono fuori campo IVA; - compilare il Modello INTRA 2 degli acquisti.

Fonte: ilsole24ore del 6 aprile 2010 p. 29

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Di Dr E. D Amico (del 06/04/2010 @ 10:48:24, in Rassegna stampa, linkato 350 volte)

Pubblicazione di 69 studi di settore revisionati DI DEOTTO 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la serie di DM datati 12.3.2010 che approvano i 69 studi di settore in revisione per l'anno 2009 (come individuati dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.1.2009). Inoltre, un ulteriore decreto, recante la medesima data di quelli in commento, ha definito, per gli studi relativi alle attività professionali, tre nuovi indicatori territoriali (relativi al costo per le retribuzioni, al reddito disponibile per abitante e al livello delle quotazioni immobiliari) con i quali potrà essere differenziata l'applicazione degli studi in ragione del luogo in cui viene svolta l'attività. Gli studi revisionati segnano la definitiva sostituzione degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 1 co. 14 della L. 296/2006 (c.d. "transitori") con quelli previsti dall'art. 10-bis della L. 146/98 (c.d. "definitivi"). Negli studi revisionati per il 2009 opera un nuovo criterio per la valorizzazione, all'interno della funzione di ricavo, dell'apporto dei soci amministratori che prestano attività nella società in via prevalente e continuativa, il quale prende in esame le percentuali dell'apporto lavorativo e non più i compensi corrisposti. Esaminando le bozze dei modelli da allegare ad UNICO 2010, infatti, si nota che, negli studi non revisionati, i dati relativi ai soci amministratori (numero e percentuale di lavoro prestato, ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l'incarico di amministratore) continuano ad essere indicati nella sezione "Ulteriori elementi" del quadro F, mentre, in quelli revisionati, scompare detta sezione e le informazioni relative ai soci amministratori vanno indicate in alcuni righi del quadro A (es. righi da A13 a A16 della bozza relativa allo studio UG69U).

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 28

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Di Dr E. D Amico (del 06/04/2010 @ 10:44:35, in Rassegna stampa, linkato 265 volte)

Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa - Obbligo a partire dal 1° aprile DI BELLINAZZO

La Comunicazione unica (c.d. ComUnica), obbligatoria dall'1.4.2010, consente, mediante la presentazione di una sola comunicazione (in via telematica o su supporto informatico) al Registro delle imprese, di assolvere tutti i principali adempimenti previsti ai fini dell'avvio di un'attività di impresa, nonché per le modifiche e la cessazione dell'impresa, nei confronti del Registro delle imprese stesso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Con la nota 31.3.2010, l'INAIL ha tuttavia precisato che, nonostante siano state innovate le modalità di presentazione delle denunce, è rimasta immutata la disciplina speciale di ciascun ente. Pertanto, secondo gli Autori, atteso che il termine per presentare l'iscrizione all'INAIL è fissato entro il giorno dell'inizio dell'attività per garantire la copertura assicurativa del dipendente, utilizzando la ComUnica occorre presentare anche la dichiarazione di inizio attività entro il citato termine, nonostante l'iscrizione al Registro delle imprese possa essere effettuata anche successivamente all'inizio dell'attività.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 27

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