\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 17/05/2010 @ 10:39:39, in Rassegna stampa, linkato 296 volte)

Aggiornamento degli indicatori e contraddittorio - Novità dell'istituto DI CRISCIONE - DEL BO - DEOTTO

Tra le novità che saranno apportate al redditometro (strumento di accertamento che costituisce una specie di quello sintetico), le quali verranno illustrate dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro programmato per il 18.5.2010, si segnalano le seguenti: - le spese sostenute dal contribuente saranno valutate tenendo in considerazione la composizione e la collocazione territoriale del nucleo familiare, oltre che i redditi propri di cui ciascun membro; - sarà attribuito maggior peso al contraddittorio precontenzioso con l'Amministrazione finanziaria (probabilmente ne sarà prevista l'obbligatorietà), in modo tale da indurre all'adesione del contribuente, senza giungere al contenzioso; - l'accertamento dovrebbe basarsi maggiormente sulle spese effettive sostenute, dando sempre minor peso alla mera disponibilità di determinati beni o servizi. Successivamente alle modifiche a tale strumento di accertamento, è possibile ipotizzare un'intensificazione dell'utilizzo del redditometro tale da eguagliare o addirittura superare gli accertamenti basati sugli studi di settore.

Fonte: ilsole24ore del 15 maggio 2010 p. 8

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Di Dr E. D Amico (del 17/05/2010 @ 10:38:03, in Rassegna stampa, linkato 272 volte)

Ammortamenti dei fabbricati strumentali e scorporo del valore riferito alle aree sottostanti - Dubbi applicativi DI ZANETTI - ODETTO

Ai sensi dell'art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), il costo ammor­tizzabile dei fabbricati strumentali (per natura e per destinazione) deve essere assunto al netto di quello riferibile: - alle aree occupate dalla costruzione; - alle aree che ne costituiscono pertinenze. Di regola, il costo attribuibile all'area è quantificato in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: - valore delle aree quale risultante dal bilancio dell'impresa relativo all'an­no di acquisizione del fab­bri­cato; - valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato (30% per i fabbri­cati industriali). Appare dubbio se le suddette regole si applichino anche ai fini IRAP oppure se, con riferimento al tributo regionale, rilevino in ogni caso le risultanze contabili. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.3), tenuto conto del dato letterale della norma (che fa genericamente riferimento alle "quote di ammor­ta­mento deducibili", senza specificarne l'ambito impositivo), l'indeducibilità del valore delle aree opera anche in sede di determinazione della base imponibile IRAP. Le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2010, rimandando a quanto affermato dalla suddetta circo­lare, precisano che la quota degli ammortamenti riferibile ai terreni deve essere indicata, quale variazione in aumento, nel rigo IC49, colonna 2. Per Assonime (circ. 31.7.2009 n. 34), la quota eventualmente indeducibile da riprendere a tassazione ai fini IRAP deve essere comunque determinata secondo parametri contabili. Impostazione, questa, che sembrerebbe rafforzata dalla rilevanza del principio di inerenza "civilistico", fatta propria dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2009 n. 39. In questo modo, ad esempio, per i fabbricati "non cielo terra" nessuno scorporo sarebbe dovuto, con la conseguenza che su un fabbricato iscritto nella categoria catastale D che occupa il secondo piano di un edificio tutto l'ammortamento potrebbe essere dedotto. Inoltre, la posizione di Assonime comporta che, valendo il dato di Conto Economico determinato secondo corretti principi contabili, nessuna ripresa fiscale sarebbe dovuta per i canoni di leasing immobiliare. In questo caso, infatti, lo "scorporo" ha valenza esclusivamente tributaria, e non attiene alla rappresentazione in bilancio del bene.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 15 maggio 2010 p. 26

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Di Dr E. D Amico (del 13/05/2010 @ 10:32:56, in Rassegna stampa, linkato 285 volte)

Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri, dell'associazione o della società DI CORSO - COTTO

Alla luce delle istruzioni ai Modelli UNICO 2010, la facoltà riconosciuta all'ente collettivo di utilizzare in compensazione le ritenute eccedenti lo scomputo del debito IRPEF (circ. n. 56/2009) risulta vincolata al preventivo azzeramento del debito d'imposta da parte del socio. Al contrario, secondo quanto desumibile dalla prassi amministrativa (circ. n. 12/2010), la quantificazione del suddetto importo sembra essere lasciata alla libera scelta del socio o associato, fermo restando il versamento diretto del debito residuo eventualmente non scomputato. Tale impostazione non risulta tuttavia confermata dalle istruzioni al Modello UNICO 2010 PF, le quali prevedono che il rigo RN 33, idoneo a fornire la suddetta indicazione, non possa essere compilato in presenza di un debito di imposta (RN42 compilato). Ne deriva che, nel caso in cui il socio abbia ritrasferito un ammontare di ritenute superiore a quello spettante: - la società o associazione può comunque avvalersi dell'utilizzo in compensazione senza che, in capo alla stessa, siano comminate sanzioni; - il socio o associato deve effettuare il versamento del debito residuo, risultando esente da sanzione qualora vi provveda nei termini (viceversa, in caso di tardivo versamento, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per ovviare all'errore commesso).

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 13/05/2010 @ 10:31:25, in Rassegna stampa, linkato 274 volte)

Accertamento fondato sull'esistenza di differenze inventariali - Ammissibilità - Condizioni (C.T. Reg. Venezia, sez. Mestre, 29.4.2010 n. 28) DI PELLEGRINO

Con la sentenza 29.4.2010 n. 28, la C.T. Reg. Veneto ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava la legittimità di un accertamento analitico induttivo fondato su differenze inventariali nella contabilità di magazzino (nella specie, si trattava di una società produttrice di macchinari per la lavorazione della lamiera che acquistava materie prime e semilavorati per la produzione dei beni). L'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base delle seguenti osservazioni: - la complessità del processo produttivo giustifica eventuali disallineamenti; - la quantità delle movimentazioni registrate e dei codici dei singoli componenti giustifica la presenza di errori; - gli errori non sono stati occultati dal contribuente, ma rettificati a fine d'anno; - il disallineamento riscontrato è di irrisorio valore percentuale rispetto al volume d'affari della società (0,1%) e al valore complessivo del magazzino (0,4%); - le differenze riscontrate non rappresentano, se compattate tra loro, beni necessari per la costruzione di un macchinario oggetto della produzione della società; - non è credibile che singole componenti tra loro svincolate possano essere state cedute senza fattura ad una clientela che acquista solo beni finiti, spesso costruiti su indicazione del committente. Dalla pronuncia può evincersi che non sempre i disallineamenti riscontrati sul valore del magazzino sono indicatori di cessioni in nero, essendo, a tal fine, necessario che le carenze inventariali siano rappresentate da beni che possono trovare una collocazione sul mercato. Tale principio, quindi, può trovare applicazione nel settore industriale-produttivo e meno nel settore del commercio.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 12/05/2010 @ 15:55:13, in Rassegna stampa, linkato 331 volte)

Limitazione della responsabilità ex art. 14 DLgs. 472/1997 - Applicazione ai conferitari DI ZANETTI

In caso di trasferimento di un complesso aziendale, la responsabilità patrimoniale dell'avente causa per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, trova applicazione anche quando il trasferimento viene attuato mediante un'operazione di conferimento d'azienda e non soltanto quanto si tratta di una cessione d'azienda. Ciò nonostante l'art. 14 del DLgs. 472/97 faccia esplicito riferimento soltanto a quest'ultima operazione. In tal senso si sono espresse numerose pronunce della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 29.9.2006 n. 21229 e Cass. 28.9.2004 n. 19454). Per i debiti tributari che risultano dai libri contabili obbligatori dell'impresa cedente alla data del trasferimento dell'azienda, invece, la responsabilità patrimoniale del cessionario è già assicurata dall'art. 2560 c.c., il quale, essendo applicabile alla generalità dei debiti, è applicabile anche a quelli di natura tributaria.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 12/05/2010 @ 15:53:15, in Rassegna stampa, linkato 416 volte)

Responsabilità dei liquidatori - Operazioni consentite - Determinazione del danno (Trib. Salerno 13.4.2010) DI VITALE

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 13.4.2010, ha stabilito che il liquidatore di una società di capitali che abbia realizzato operazioni e atti non limitati alla conservazione del patrimonio sociale, ma diretti all'assunzione di un nuovo e autonomo rischio di impresa, è responsabile dei danni patrimoniali provocati alla società e ai creditori sociali. La relativa azione è esperibile dal curatore in caso di esito concorsuale. Inoltre, in tema di determinazione del danno, non si può fare ricorso automaticamente al criterio della differenza tra attivo e passivo, ma si deve valutare in concreto la parte del capitale perduto imputabile direttamente alla condotta degli amministratori e dei liquidatori. È ammessa una valutazione equitativa del danno solo qualora sia impossibile ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:58:10, in Rassegna stampa, linkato 284 volte)

Preavviso di fermo - Impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. SS.UU. 7.5.2010 n. 11087) DI NEGRI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 7.5.2010 n. 11087, hanno stabilito che il preavviso di fermo amministrativo dell'auto per violazione del codice della strada è impugnabile davanti al giudice tributario. Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse del contribuente stesso alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale di tale pretesa. In merito, la Corte ha osservato che è irrilevante il mancato inserimento del predetto preavviso nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del DLgs. 546/92. La lista, infatti, va interpretata in modo estensivo, tenendo conto sia delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia dell'allargamento della giurisdizione tributaria effettuato con la L. 448/2001.

Fonte: ilsole24ore del 11 maggio 2010 p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:51:44, in Rassegna stampa, linkato 657 volte)

Rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS - Compilazione del prospetto di patrimonio netto di UNICO 2010 SC DI ODETTO

Le imprese che hanno rivalutato gli immobili ai sensi dell'art. 15 co. 16 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) sono tenute ad esporre le movimentazioni del saldo attivo di rivalutazione nel prospetto delle riserve di patrimonio netto contenuto nel quadro RF del Modello UNICO 2010 SC. Nel momento in cui la rivalutazione abbia avuto efficacia anche ai fini fiscali, il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione d'imposta, da inserire nel rigo RF115; diversamente, se la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici, il saldo attivo costituisce una ordinaria riserva di utili, le cui movimentazioni sono esposte nel rigo RF110. Se la riserva di rivalutazione è stata affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%, occorre operare come segue: - nel rigo RF115 occorre indicare il relativo importo sia nel campo 1 (in quanto alle "ore zero" dell'1.1.2009 la riserva si considerava ancora in sospensione d'imposta), sia nel campo 3, relativo ai decrementi, per ottenere un importo pari a zero quale saldo finale; - specularmente, nel rigo RF 110 si parte da un saldo iniziale pari a zero (nell'ipotesi, chiaramente, in cui non vi siano altre riserve di utili), per poi indicare la riserva affrancata nel campo 2 degli incrementi e nel campo 4 dei totali.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 11 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 10/05/2010 @ 11:48:14, in Rassegna stampa, linkato 285 volte)

Estensione dell'obbligo di nomina nelle SRL - SRL tenute al bilancio consolidato - Nota interpretativa del CNDCEC DI BELLINAZZO

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in una nota interpretativa, precisa che nelle SRL tenute al bilancio consolidato è obbligatoria, in base al nuovo disposto dell'art. 2477 c.c., la sola nomina del collegio sindacale, mentre non occorre procedere anche alla nomina di un revisore esterno. Ove, infatti, si imponesse anche quest'ultimo obbligo, si introdurrebbero indebite analogie con la disciplina della SPA, che si risolverebbero, per le società di medie o piccole dimensioni, in un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari. La nomina del collegio sindacale è divenuta altresì obbligatoria nelle SRL che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti. A tal riguardo occorre considerare che, ai sensi dell'art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010, nelle SRL che controllano enti di interesse pubblico lo svolgimento della revisione legale dei conti deve essere necessariamente attribuito ad un revisore esterno.

Fonte: ilsole24ore del 9 maggio 2010 p. 24

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Di Dr E. D Amico (del 07/05/2010 @ 11:42:57, in Rassegna stampa, linkato 273 volte)

Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Cartelle ante 1.6.2008 (Cass. 5.5.2010 n. 10805) DI CISSELLO

La mancata indicazione del responsabile del procedimento, sebbene, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, debba essere "tassativamente" contenuta negli atti impositivi, non comporta, in assenza di specifiche indicazioni sul punto, la nullità dell'atto. Ciò è avvalorato dal fatto che il Legislatore, con l'art. 36 co. 4-ter del DL 248/2007, ha espressamente sancito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità della cartella di pagamento solo ove questa porti a riscossione ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data successiva all'1.6.2008.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 7 maggio 2010

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«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

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