Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Giancarlo (del 21/01/2008 @ 09:30:49, in Rassegna stampa, linkato 659 volte)

Accertamento - Approvazione del modello e delle istruzioni di Petrangeli

E' stato approvato il modello 730/2008 (relativo ai redditi del 2007) per lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori e soci di cooperative. I termini di presentazione dello stesso scadranno: - il 30.4.2008, per i contribuenti che presentano il modello al sostituto d'imposta; - il 31.5.2008, per i contribuenti che presentano il modello ad un CAF o ad altro professionista abilitato. Rispetto al modello 730/2007, sono previste alcune novità in materia di oneri detraibili (quadro E del modello). Nella Sezione I, vanno riportate, tra l'altro, le detrazioni del 19% per le spese per gli addetti all'assistenza personale, per l'intermediazione immobiliare, per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, per l'acquisto di computer da parte dei docenti, per le erogazioni liberali a favore di istituti scolatici. Nella sezione IV, occorre indicare, tra l'altro, le detrazioni del 20% opera anche per le spese per la sostituzione di frigoriferi, per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali, per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità. Nella sezione V, è prevista l'indicazione della detrazione del 55% (da ripartire in tre annualità) per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai fini della detrazione per l'acquisto di medicinali, le istruzioni alla compilazione del modello indicano che, a decorrere dall'1.7.2007, sullo scontrino emesso dalla farmacia devono essere riportati il tipo e la quantità dei prodotti e il codice fiscale del destinatario. La detrazione per i figli a carico potrà, alternativamente, essere: - ripartita tra i genitori nella misura del 50%; - ovvero, attribuita al genitore titolare del reddito complessivo più elevato.

Fonte: ilSole24ore, del 18 gennaio 2008, pag.29

 

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Di Giancarlo (del 22/01/2008 @ 09:48:42, in Rassegna stampa, linkato 702 volte)

Novità della Finanziaria 2008 di Ricca

La L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto importanti novità in materia di detrazioni IVA con l'obiettivo di rendere la disciplina nazionale conforme alla decisione del Consiglio europeo 18.6.2007. In particolare, a decorrere dal 28.6.2007, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 19-bis1 lett. c) e d) del DPR 633/72, i mezzi di trasporto sono suddivisi in due categorie: - mezzi di trasporto rientranti nella nozione di "veicoli stradali a motore", per i quali è operante la detrazione secondo quanto di seguito precisato; - mezzi di trasporto esclusi dalla precedente categoria, ai quali si applicano le regole generali. Sono considerati "veicoli stradali a motore" tutti i veicoli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto di persone e beni la cui massa massima autorizzata non è superiore a 3.500,00 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto. La suddetta detrazione opera nella misura: - pari al 40%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione; - pari al 100%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione Continua ad essere indetraibile, invece, l'IVA assolta per l'acquisto dei motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, dei relativi componenti e ricambi e delle spese relative, ad eccezione dei soggetti per i quali tali beni costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Fonte: Italia Oggi del 22 gennaio, pag. 34

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Vincoli di destinazione e trust - Assoggettamento ad imposta (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) di Bellinazzo

L'interpretazione fornita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. 3, in relazione all'applicazione delle imposte di successione e donazione ai vincoli di destinazione, ha determinato forti critiche da parte degli operatori del sistema finanziario. Nella circolare in esame, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di donazione: - l'intestazione fiduciaria; - il trust auto-dichiarato. Spinta, probabilmente, da intenti antielusivi, l'Agenzia pare non aver considerato la reale natura giuridica degli istituti in esame. L'intestazione fiduciaria di beni, infatti: - configura una forma di mandato e, quindi, non determina alcun trasferimento di beni, bensì solo l'incarico di amministrare determinati beni che restano in proprietà del mandante; - non configura la costituzione di un vincolo di destinazione, non avendo effetti segregativi del patrimonio. Gli operatori finanziari auspicano, pertanto, una tempestiva "correzione" di tale orientamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche perché, in caso contrario, si potrebbe determinare una rapida fuga di capitali verso ordinamenti esteri. Per quanto riguarda il trust, tra le altre cose, l'Agenzia precisa che esso deve essere sottoposto ad imposizione anche nel caso in cui sia auto-dichiarato (laddove il vincolo sorga all'interno del patrimonio stesso del disponente). Tale affermazione contrasta con il presupposto impositivo dell'imposta di donazione, che si realizza solo in presenza di un effetto traslativo. Il trust auto-dichiarato, infatti, determina effetti traslativi solo ove sia prevista la devoluzione finale di beni a favore di un determinato beneficiario finale.

Fonte: IlSole24ore, pag 29

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Di Giancarlo (del 25/01/2008 @ 09:26:32, in Rassegna stampa, linkato 542 volte)

Fatture relative ad operazioni inesistenti - Onere probatorio (Cass. 18.1.2008 n. 1023) di Alberici 

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di IVA: - spetta all'Amministrazione finanziaria, nel caso sospetti che le fatture emesse da un contribuente siano false, dimostrare che l'operazione in realtà non ha avuto luogo; - "nell'ambito dell'accertamento ex art. 39 del DPR 600 del '73 l'inesistenza di passività dichiarata è desumibile anche da presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti". In seguito, il Collegio ha chiarito che, in merito alle presunzioni semplici utilizzate nell'ambito dell'accertamento, il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso in cui da un fatto noto si risale a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale.

Fonte: Italia Oggi del 24 gennaio, pag.34

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Di Giancarlo (del 28/01/2008 @ 10:09:28, in Rassegna stampa, linkato 851 volte)

Immobili non strumentali e strumentali - Interessi passivi - Criteri di deducibilità - Novità della Finanziaria 2008 di Cioccarelli

La L. 244/2007 ha introdotto disposizioni relative al calcolo della deducibilità degli interessi passivi per le società che detengono immobili. In particolare, l'art. 1 co. 35 della citata L. esclude gli interessi passivi da finanziamento dal novero delle spese afferenti gli immobili patrimoniali delle imprese che risultano indeducibili ai sensi dell'art. 90 co. 2 del TUIR. Potranno in tal modo essere deducibili solo gli interessi passivi relativi ai finanziamenti per l'acquisizione di immobili patrimonio, mentre saranno indeducibili gli interessi di funzionamento. L'art. 1 co. 36 della citata L. inoltre dispone l'irrilevanza ai fini dell'art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L'applicazione delle suddette disposizioni comporta, di fatto, una notevole complessità in quanto una società immobiliare che, ad esempio, possieda immobili strumentali e immobili patrimoniali, ai fini della corretta deduzione fiscale, dovrà distinguere gli immobili per tipologia (strumentale o non strumentale), per destinazione (destinato alla locazione o meno), per garanzie rilasciate (ipoteca o meno), per finalità del finanziamento (per acquisto o altre finalità), ecc., ed operare, eventualmente, la deduzione.

Fonte: Sole24ore, pag. 31 del 26/01/08 

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Di Giancarlo (del 28/01/2008 @ 10:15:29, in Rassegna stampa, linkato 1930 volte)

Detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia - Limite di 48.000,00 euro - Modalità di computo (ris. Agenzia Entrate 25.1.2008 n. 19) di Busani

In relazione alla detrazione IRPEF del 36%, nella risoluzione 25.1.2008 n. 19, l'Agenzia delle Entrate precisa che, se in un edificio condominiale sono effettuati lavori sulle parti comuni del fabbricato, il proprietario di una pluralità di appartamenti potrà calcolare la soglia massima di detrazione applicabile moltiplicando 48.000,00 euro per il numero degli appartamenti di sua proprietà. Si ricorda che l'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2007 n. 244 proroga fino al 31.12.2010 l'agevolazione consistente nella detraibilità dall'IRPEF lorda delle spese di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall'art. 1 della L. 27.12.97 n. 449. Tale agevolazione riguarda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di: - lavori di manutenzione, anche ordinaria, restauro e ristrutturazione, sulle parti comuni di edifici residenziali; - interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione su singole unità immobiliari abitative. Quando si effettuano spese nelle parti condominiali di un edificio, il limite di 48.000,00 euro su cui calcolare il 36% si applica tante volte quanti sono gli appartamenti che compongono l'edificio, sicché, chi fosse titolare, ad esempio, di 10 appartamenti, potrebbe applicare il 36% ad un tetto massimo di 480.000,00 euro. Tale somma, peraltro, dovrebbe essere suddivisa tra i comproprietari, ove l'immobile fosse detenuto in comunione.

Fonte: Sole24ore, pag. 31 del 26/01/2008

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Di Giancarlo (del 29/01/2008 @ 09:32:27, in Rassegna stampa, linkato 2079 volte)

Ambito soggettivo ed oggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7) di Morina e Ricca

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al regime dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96-117 della L. 244/2007), precisando, tra l'altro, che:

- l'emissione di fatture con l'addebito dell'IVA non pregiudica l'accesso al regime dei minimi, a condizione che il contribuente emetta apposita nota di variazione e non abbia ancora esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta e provveduto alle liquidazioni periodiche del tributo;

- le ritenute subite dai contribuenti minimi, in eccesso rispetto all'ammontare dovuto dell'imposta sostitutiva, oltre ad essere utilizzate in compensazione, possono essere chieste a rimborso tramite indicazione nel quadro RX del modello UNICO;

- l'istituzione e la tenuta dei registri IVA non sono indicativi della volontà di applicare il regime ordinario, posto che l'esonero dall'obbligo di istituzione e tenuta non esclude che i contribuenti minimi possano decidere di tenere comunque tali registri per finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all'adempimento degli obblighi fiscali;

- sia ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime, sia ai fini della determinazione del reddito, i beni ad uso promiscuo rilevano per il 50% del corrispettivo di acquisto.

Fonte: Sole24ore, pag. 29 del 29/01/2008; Italia Oggi, pag. 36, del 29/01/2008 

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Di Giancarlo (del 05/02/2008 @ 10:05:22, in Rassegna stampa, linkato 429 volte)

Società non operative - Cause di esclusione - Novità della Finanziaria 2008 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2008 di Gaiani

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, nel corso di Telefisco 2008, i primi chiarimenti sull'ampliamento delle cause di esclusione automatica dal regime delle società non operative operato dalla L. 244/2007. A seguito dell'intervento della legge Finanziaria 2008, infatti, sono state escluse di diritto da tale regime: - le società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; - le società in stato di fallimento o assoggettate alle procedure di liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; - le società che presentano un valore della produzione (aggregato A del Conto economico) superiore al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale; - le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale; - le società congrue e coerenti in base agli studi di settore. Il numero minimo di soci in presenza dei quali la società è esclusa dalla normativa in commento è stato, inoltre, ridotto da 100 a 50. Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate precisa che il numero di soci almeno pari a 50 non deve obbligatoriamente sussistere per ogni giorno dell'esercizio sociale, ma si può fare riferimento ad una media annuale.

Fonte: ilSole24ore del 4 Febbraio, pag. 33

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Di Giancarlo (del 07/02/2008 @ 09:49:28, in Rassegna stampa, linkato 487 volte)

Responsabile del procedimento - Obbligo di indicazione - Esclusione - Orientamento della Commissione Tributaria Regionale di Venezia di Sacrestano

Con una sentenza depositata a metà gennaio, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema, ha stabilito che la cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento non è affetta da nullità. In particolare, i giudici motivano l'assunto in base al fatto che la sanzione della nullità, specie in caso di violazioni formali, deve essere espressamente prevista dal legislatore. Nella fattispecie in esame, invece, l'art. 7 della L. 212/2000 ("Statuto dei diritti del Contribuente"), non prevedendo alcuna sanzione, lascerebbe intendere che tale omissione non comporta la nullità della cartella di pagamento.

Fonte: IlSole24ore del 7 Febbraio 2008, pag. 27

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Di Giancarlo (del 08/02/2008 @ 15:22:32, in Rassegna stampa, linkato 438 volte)

Bozze - Principali novità di Liburdi

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le bozze del Modello UNICO 2008 SC, con le relative istruzioni. Tra le principali novità, si segnala l'implementazione del quadro RQ, al fine di tenere conto delle discipline contenute nella L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), che prevedono il versamento di imposte sostitutive. Così, tramite la compilazione del quadro in esame, è possibile procedere: - all'affrancamento dei disallinea­menti tra valori civili e fiscali dei beni pervenuti a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti "neutrali" (art. 1 co. 47 della L. 244/2007); - all'affrancamento dei disallinea­menti tra valori civili e fiscali dei beni creatisi a seguito della deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore (art. 1 co. 48 della L. 244/2007); - all'affrancamento del vincolo di indisponibilità sulle riserve di patrimonio netto creatosi a seguito della deduzione extracontabile dei suddetti componenti negativi di reddito (art. 1 co. 34 della L. 244/2007); - alla liquidazione dell'imposta d'ingresso per le SIIQ e le SIINQ che intendono avvalersi del regime opzionale di tassazione previsto dall'art. 1 co. 119 e ss. della L. 296/2006; - alla liquidazione dell'imposta sostitutiva per i conferimenti nelle SIIQ e nelle SIINQ.

Fonte: Italia Oggi, pag. 33

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