Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Variazioni dovute a rettifiche di stime contabili - Poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Roscini Vitali
La soppressione della facoltà di dedurre in via extracontabile gli oneri non stanziati a Conto Economico potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del Modello UNICO. A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale (permane, infatti, l'impossibilità di stanziare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie), bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Con la circolare 19.2.2008 n. 12 (§ 7.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà dimostrare la coerenza delle proprie rilevazioni utilizzando ogni comportamento utile a tal fine (es. indicazioni fornite nella Nota integrativa, confronto con i bilanci di precedenti esercizi, ecc.). Peraltro, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le indicazioni in Nota integrativa non possono ritenersi preclusive dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag.24
Richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale - Approvazione del Modello IVA TR di Portale
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20.3.2008, ha approvato il nuovo Modello IVA TR (con le relative istruzioni), utilizzabile dall'1.4.2008 per la richiesta di rimborso o di compensazione del credito IVA trimestrale. Per le istanze relative al primo trimestre 2008, il Modello potrà essere presentato: - per via telematica, personalmente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; - ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, direttamente o tramite lettera raccomandata. Per le istanze relative al secondo trimestre 2008, invece, la presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (DM 3.3.2008). Il suddetto Modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'approvazione del nuovo Modello si è resa necessaria per adeguare il precedente: - alla nuova classificazione ISTAT delle attività economiche, ATECO 2007; - all'ampliamento della categoria dei contribuenti per i quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria, tra cui coloro che operano nel settore della produzione di alluminio e semilavorati.
Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24
Deduzione per il personale addetto alla ricerca e sviluppo - Assistenza sanitaria prestata in settori medici dediti ad attività di ricerca - Fruibilità della deduzione - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 20.3.2008 n. 107) di Gaiani
Con la risoluzione 20.3.2008 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito applicativo della deduzione IRAP per i costi relativi al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 5) del DLgs. 446/97. La deduzione opera qualora l'effettività dei costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato. Gli istituti di ricovero e cura che perseguono, tra l'altro, finalità di ricerca possono fruire del beneficio qualora il personale sia impiegato direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo. Si rileva, peraltro, che la ricerca nel campo medico, oltre all'attività di laboratorio e di diagnosi e terapia, comprende anche quella di studio per la stesura e verifica di protocolli di diagnosi e cura (sentenza Corte Costituzionale n. 338/94). A tal fine, la cura e l'assistenza prestate dal personale sanitario possono considerarsi strettamente collegate all'attività di ricerca se costituiscono il presupposto per la verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti. Per quanto sopra, sono esclusi dal beneficio in esame i costi relativi al personale eventualmente impiegato nell'assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca, ancorché specialistici (come, ad esempio, nel caso di prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la struttura).
Fonte: il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24
Incentivi alla rottamazione dei veicoli commerciali (ris. Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8) di Caprino
La risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8 fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni per la rottamazione introdotte dall'art. 29 del DL 248/2007. Le principali indicazioni fornite con la risoluzione in argomento sono le seguenti: - gli incentivi previsti dal DL 248/2007 per la rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale sono previsti anche qualora il veicolo acquistato con l'agevolazione non sia della stessa categoria di quello da demolire (nel solo caso degli autocaravan è richiesta la rottamazione di un mezzo analogo); - la previsione di benefici diversi a seconda che la massa dei veicoli commerciali e degli autocaravan sia inferiore a 3 tonnellate, o compresa tra 3 e 3,5 tonnellate, fa riferimento alla massa del veicolo nuovo; - il DL 248/2007 prevede incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria "euro 4", estensibile anche agli acquisti di veicoli "euro 5"; - qualora il veicolo da demolire sia intestato a un defunto, l'incentivo scatta anche quando la successione sia stata aperta precedentemente all'1.1.2008.
Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 33
DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE - Assegni e mezzi di pagamento al portatore - Indicazione dell'ABI
L'ABI, attraverso due note del 21.3.2008, si è soffermata sulle modifiche che il DLgs. 231/2007 ha introdotto in materia di assegni e mezzi di pagamento al portatore. Nella prima nota, in particolare, si procede ad una ricapitolazione delle novità. Si pensi, tra l'altro, al fatto che: - a partire dal 30.4.2008, gli assegni liberi (senza clausola "non trasferibile" ed indicazione del beneficiario) saranno ammessi solo al di sotto di 5.000,00 euro; - sarà necessario corredare del codice fiscale del traente ciascuna girata, a pena di nullità; - gli assegni da 5.000,00 euro in su saranno sempre "non trasferibili". La seconda nota, invece, si sofferma sui chiarimenti che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18 ha fornito in ordine alle modalità di versamento, da parte delle banche, dell'imposta di bollo di 1,50 euro, pagata dai clienti che chiedono moduli di assegni trasferibili.
Fonte: il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 31
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale -Novità della L. 244/2007 di Magnani
Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 10 co. 1 del TUIR [come sostituita dall'art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007], sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: - istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 di riforma del Servizio sanitario nazionale (c.d. "fondi doc"); - che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto approvato dal Ministro della salute e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM in questione, l'ambito di intervento del fondo potrà essere rappresentato da tutte le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, contratti e accordi o regolamenti aziendali. Entro il 2010, le Casse e le Società di mutuo soccorso già esistenti e disciplinate dall'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, tra l'altro attestando di aver erogato ai propri assistiti, singolarmente o congiuntamente, prestazioni socio-sanitarie e di assistenza odontoiatrica in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Trattandosi di deduzione dal reddito complessivo IRPEF, la stessa potrà essere fruita dai titolari di qualsiasi tipologia di reddito (anche lavoratori autonomi).
Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag.32
Limiti all'utilizzo del contante - Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE
Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, e non più a 12.500,00 euro. Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. La norma richiamata entrerà in vigore il 30.4.2008 (cfr. art. 49 co. 20 del DLgs. 231/2007). Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari del DLgs. 231/2007 riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24.11.81 n. 689) delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 19 - 24
Modelli organizzativi - Valutazioni di adeguatezza DI IMPERIALI
Il DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio, può definirsi, al pari delle disposizioni in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro, una "norma di sistema". Anche esso, infatti, realizza un approccio metodologico fatto di modelli organizzativi, di specifici ruoli e competenze, di procedure interne di gestione, di formazione e sensibilizzazione della forza lavoro, di sistemi indipendenti di vigilanza e controllo, di periodiche verifiche di conformità, di individuazione ed implementazione dei correttivi. Per evitare l'applicazione delle gravose sanzioni previste dal DLgs. 231/2001, in particolare, l'ente deve adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto" (che nel corso degli anni sono divenuti sempre più numerosi) e deve assicurare al modello stesso: - efficacia, nel senso che l'eventuale commissione di reati da parte di soggetti in posizione di vertice o di dipendenti deve potersi considerare effetto di azioni eccezionali e non prevedibili; - efficienza, assicurandone una costante verifica e l'adeguamento rispetto agli effettivi rischi esistenti.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 576 - 577
Società non operative - Nuove cause di esclusione e scioglimento o trasformazione in società semplice DI MENEGHETTI - RANOCCHI
La normativa relativa alle società non operative ha subito importanti modifiche a seguito della Finanziaria 2008 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, soprattutto con riferimento all'estensione del numero dei casi di esclusione che permettono di omettere la compilazione del test di operatività senza la presentazione dell'apposita istanza di interpello. La circolare dell'Agenzie delle Entrate 14.2.2008 n. 9 ha poi fornito chiarimenti su aspetti problematici relativi alle seguenti nuove cause di esclusione: - totale del valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (codice di esclusione 9, da indicare nel rigo RF78 colonna 1). La circolare ha chiarito che il periodo in cui si deve verificare la circostanza coincide con l'esercizio di riferimento della dichiarazione e, pertanto, non occorre eseguire il medesimo controllo su media triennale; - numero dei dipendenti mai inferiore a 10 unità nel biennio precedente (codice di esclusione 7): tale condizione deve essere verificata in ogni giorno del biennio precedente il 2007, non trattandosi di un dato medio; - società che detengono immobili locati a enti pubblici o a equo canone (codice di esclusione 40): tale causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 opera solo parzialmente, cioè non esclude la società, ma l'immobile interessato; - società in liquidazione che si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (codice di esclusione 99): la società deve trovarsi in liquidazione, ma non deve essere ricompresa tra quelle che possono fruire dello scioglimento agevolato; Con riferimento allo scioglimento agevolato, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 17 ha, poi, specificato che non è possibile applicare le aliquote di imposta sostitutiva previste dalla L. 244/2007, più favorevoli rispetto a quelle previste dalla L. 296/2006, ai redditi derivanti dagli scioglimenti o dalle trasformazioni agevolate deliberate entro lo scorso 31.5.2007, con chiusura della procedura nel 2008.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008
Fittizietà delle operazioni - Onere della prova - Buona fede del contribuente (Cass. 7.2.2008 n. 2847) DI CARACCIOLI
La Corte di Cassazione, intervenendo in un caso di utilizzo di fatture false di una società incorporata con sentenza a carico della società incorporante, ha stabilito che, nell'ipotesi di fatture sia soggettivamente che oggettivamente false, la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo (società incorporante) non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale. Una volta forniti attendibili riscontri in ordine all'inesistenza delle operazioni, quindi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Ciò posto in ordine ai profili fiscali, occorre chiedersi se il legale rappresentante della società incorporante possa essere ritenuto responsabile per il reato di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). La risposta deve essere positiva nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza della falsità delle fatture, sussistendo, evidentemente, il dolo specifico di evasione. La questione rimane aperta, invece, nei casi in cui manchi la certezza in ordine alla conoscenza della falsità delle fatture (si pensi, ad esempio, a fatture che, per la loro genericità o per la scarsa attendibilità del contribuente, suscitino notevoli perplessità). In tali ipotesi, peraltro, si potrebbe configurare in capo al legale rappresentante dell'incorporante il c.d. dolo eventuale (da intendersi come rappresentazione della situazione ed accettazione del rischio di evasione). Titolo di dolo ritenuto compatibile con il dolo specifico di evasione richiesto per l'integrazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37
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