Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Variazioni dovute a rettifiche di stime contabili - Poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Roscini Vitali

La soppressione della facoltà di dedurre in via extracontabile gli oneri non stanziati a Conto Economico potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del Modello UNICO. A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale (permane, infatti, l'impossibilità di stanziare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie), bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Con la circolare 19.2.2008 n. 12 (§ 7.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà dimostrare la coerenza delle proprie rilevazioni utilizzando ogni comportamento utile a tal fine (es. indicazioni fornite nella Nota integrativa, confronto con i bilanci di precedenti esercizi, ecc.). Peraltro, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le indicazioni in Nota integrativa non possono ritenersi preclusive dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag.24

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 25/03/2008 @ 10:27:31, in Rassegna stampa, linkato 442 volte)

Richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale - Approvazione del Modello IVA TR di Portale

 Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20.3.2008, ha approvato il nuovo Modello IVA TR (con le relative istruzioni), utilizzabile dall'1.4.2008 per la richiesta di rimborso o di compensazione del credito IVA trimestrale. Per le istanze relative al primo trimestre 2008, il Modello potrà essere presentato: - per via telematica, personalmente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; - ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, direttamente o tramite lettera raccomandata. Per le istanze relative al secondo trimestre 2008, invece, la presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (DM 3.3.2008). Il suddetto Modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'approvazione del nuovo Modello si è resa necessaria per adeguare il precedente: - alla nuova classificazione ISTAT delle attività economiche, ATECO 2007; - all'ampliamento della categoria dei contribuenti per i quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria, tra cui coloro che operano nel settore della produzione di alluminio e semilavorati.

Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Deduzione per il personale addetto alla ricerca e sviluppo - Assistenza sanitaria prestata in settori medici dediti ad attività di ricerca - Fruibilità della deduzione - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 20.3.2008 n. 107) di Gaiani

Con la risoluzione 20.3.2008 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito applicativo della deduzione IRAP per i costi relativi al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 5) del DLgs. 446/97. La deduzione opera qualora l'effettività dei costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato. Gli istituti di ricovero e cura che perseguono, tra l'altro, finalità di ricerca possono fruire del beneficio qualora il personale sia impiegato direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo. Si rileva, peraltro, che la ricerca nel campo medico, oltre all'attività di laboratorio e di diagnosi e terapia, comprende anche quella di studio per la stesura e verifica di protocolli di diagnosi e cura (sentenza Corte Costituzionale n. 338/94). A tal fine, la cura e l'assistenza prestate dal personale sanitario possono considerarsi strettamente collegate all'attività di ricerca se costituiscono il presupposto per la verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti. Per quanto sopra, sono esclusi dal beneficio in esame i costi relativi al personale eventualmente impiegato nell'assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca, ancorché specialistici (come, ad esempio, nel caso di prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la struttura).

Fonte: il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:01:20, in Rassegna stampa, linkato 548 volte)

Incentivi alla rottamazione dei veicoli commerciali (ris. Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8) di Caprino

La risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8 fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni per la rottamazione introdotte dall'art. 29 del DL 248/2007. Le principali indicazioni fornite con la risoluzione in argomento sono le seguenti: - gli incentivi previsti dal DL 248/2007 per la rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale sono previsti anche qualora il veicolo acquistato con l'agevolazione non sia della stessa categoria di quello da demolire (nel solo caso degli autocaravan è richiesta la rottamazione di un mezzo analogo); - la previsione di benefici diversi a seconda che la massa dei veicoli commerciali e degli autocaravan sia inferiore a 3 tonnellate, o compresa tra 3 e 3,5 tonnellate, fa riferimento alla massa del veicolo nuovo; - il DL 248/2007 prevede incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria "euro 4", estensibile anche agli acquisti di veicoli "euro 5"; - qualora il veicolo da demolire sia intestato a un defunto, l'incentivo scatta anche quando la successione sia stata aperta precedentemente all'1.1.2008.

Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 33

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:04:57, in Rassegna stampa, linkato 614 volte)

DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE - Assegni e mezzi di pagamento al portatore - Indicazione dell'ABI

L'ABI, attraverso due note del 21.3.2008, si è soffermata sulle modifiche che il DLgs. 231/2007 ha introdotto in materia di assegni e mezzi di pagamento al portatore. Nella prima nota, in particolare, si procede ad una ricapitolazione delle novità. Si pensi, tra l'altro, al fatto che: - a partire dal 30.4.2008, gli assegni liberi (senza clausola "non trasferibile" ed indicazione del beneficiario) saranno ammessi solo al di sotto di 5.000,00 euro; - sarà necessario corredare del codice fiscale del traente ciascuna girata, a pena di nullità; - gli assegni da 5.000,00 euro in su saranno sempre "non trasferibili". La seconda nota, invece, si sofferma sui chiarimenti che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18 ha fornito in ordine alle modalità di versamento, da parte delle banche, dell'imposta di bollo di 1,50 euro, pagata dai clienti che chiedono moduli di assegni trasferibili.

Fonte: il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:09:57, in Rassegna stampa, linkato 776 volte)

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale -Novità della L. 244/2007 di Magnani

Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 10 co. 1 del TUIR [come sostituita dall'art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007], sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: - istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 di riforma del Servizio sanitario nazionale (c.d. "fondi doc"); - che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto approvato dal Ministro della salute e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM in questione, l'ambito di intervento del fondo potrà essere rappresentato da tutte le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, contratti e accordi o regolamenti aziendali. Entro il 2010, le Casse e le Società di mutuo soccorso già esistenti e disciplinate dall'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, tra l'altro attestando di aver erogato ai propri assistiti, singolarmente o congiuntamente, prestazioni socio-sanitarie e di assistenza odontoiatrica in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Trattandosi di deduzione dal reddito complessivo IRPEF, la stessa potrà essere fruita dai titolari di qualsiasi tipologia di reddito (anche lavoratori autonomi).

Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag.32

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:13:18, in Rassegna stampa, linkato 595 volte)

Limiti all'utilizzo del contante - Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE 

Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, e non più a 12.500,00 euro. Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. La norma richiamata entrerà in vigore il 30.4.2008 (cfr. art. 49 co. 20 del DLgs. 231/2007). Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari del DLgs. 231/2007 riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24.11.81 n. 689) delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 19 - 24

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:15:34, in Rassegna stampa, linkato 547 volte)

Modelli organizzativi - Valutazioni di adeguatezza DI IMPERIALI

Il DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio, può definirsi, al pari delle disposizioni in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro, una "norma di sistema". Anche esso, infatti, realizza un approccio metodologico fatto di modelli organizzativi, di specifici ruoli e competenze, di procedure interne di gestione, di formazione e sensibilizzazione della forza lavoro, di sistemi indipendenti di vigilanza e controllo, di periodiche verifiche di conformità, di individuazione ed implementazione dei correttivi. Per evitare l'applicazione delle gravose sanzioni previste dal DLgs. 231/2001, in particolare, l'ente deve adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto" (che nel corso degli anni sono divenuti sempre più numerosi) e deve assicurare al modello stesso: - efficacia, nel senso che l'eventuale commissione di reati da parte di soggetti in posizione di vertice o di dipendenti deve potersi considerare effetto di azioni eccezionali e non prevedibili; - efficienza, assicurandone una costante verifica e l'adeguamento rispetto agli effettivi rischi esistenti.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 576 - 577

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:18:25, in Rassegna stampa, linkato 650 volte)

Società non operative - Nuove cause di esclusione e scioglimento o trasformazione in società semplice DI MENEGHETTI - RANOCCHI 

La normativa relativa alle società non operative ha subito importanti modifiche a seguito della Finanziaria 2008 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, soprattutto con riferimento all'estensione del numero dei casi di esclusione che permettono di omettere la compilazione del test di operatività senza la presentazione dell'apposita istanza di interpello. La circolare dell'Agenzie delle Entrate 14.2.2008 n. 9 ha poi fornito chiarimenti su aspetti problematici relativi alle seguenti nuove cause di esclusione: - totale del valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (codice di esclusione 9, da indicare nel rigo RF78 colonna 1). La circolare ha chiarito che il periodo in cui si deve verificare la circostanza coincide con l'esercizio di riferimento della dichiarazione e, pertanto, non occorre eseguire il medesimo controllo su media triennale; - numero dei dipendenti mai inferiore a 10 unità nel biennio precedente (codice di esclusione 7): tale condizione deve essere verificata in ogni giorno del biennio precedente il 2007, non trattandosi di un dato medio; - società che detengono immobili locati a enti pubblici o a equo canone (codice di esclusione 40): tale causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 opera solo parzialmente, cioè non esclude la società, ma l'immobile interessato; - società in liquidazione che si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (codice di esclusione 99): la società deve trovarsi in liquidazione, ma non deve essere ricompresa tra quelle che possono fruire dello scioglimento agevolato; Con riferimento allo scioglimento agevolato, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 17 ha, poi, specificato che non è possibile applicare le aliquote di imposta sostitutiva previste dalla L. 244/2007, più favorevoli rispetto a quelle previste dalla L. 296/2006, ai redditi derivanti dagli scioglimenti o dalle trasformazioni agevolate deliberate entro lo scorso 31.5.2007, con chiusura della procedura nel 2008.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:27:25, in Rassegna stampa, linkato 509 volte)

Fittizietà delle operazioni - Onere della prova - Buona fede del contribuente (Cass. 7.2.2008 n. 2847) DI CARACCIOLI

La Corte di Cassazione, intervenendo in un caso di utilizzo di fatture false di una società incorporata con sentenza a carico della società incorporante, ha stabilito che, nell'ipotesi di fatture sia soggettivamente che oggettivamente false, la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo (società incorporante) non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale. Una volta forniti attendibili riscontri in ordine all'inesistenza delle operazioni, quindi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Ciò posto in ordine ai profili fiscali, occorre chiedersi se il legale rappresentante della società incorporante possa essere ritenuto responsabile per il reato di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). La risposta deve essere positiva nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza della falsità delle fatture, sussistendo, evidentemente, il dolo specifico di evasione. La questione rimane aperta, invece, nei casi in cui manchi la certezza in ordine alla conoscenza della falsità delle fatture (si pensi, ad esempio, a fatture che, per la loro genericità o per la scarsa attendibilità del contribuente, suscitino notevoli perplessità). In tali ipotesi, peraltro, si potrebbe configurare in capo al legale rappresentante dell'incorporante il c.d. dolo eventuale (da intendersi come rappresentazione della situazione ed accettazione del rischio di evasione). Titolo di dolo ritenuto compatibile con il dolo specifico di evasione richiesto per l'integrazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualitą (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Gli interventi pił cliccati

Ultimi commenti:



Info server
25/12/2024 @ 06:02:34
script eseguito in 67 ms

Info
Ci sono 2 persone collegate

Varie