Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Saldo IVA 2006 - Termine del 16.3.2007 di Tonino Morina
Il 16.3.2007 scadrà il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2006, ferma restando la possibilità, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA nell'ambito del modello UNICO, di pagare il saldo IVA entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO 2007, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2007. Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato, al tasso fisso dello 0,50% mensile, in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2007 al 16.11.2007). La rateizzazione può avvenire anche nel caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal modello UNICO 2007, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre.
Fonte: ilsole24ore del 15 marzo 2007 p. 34
Elenchi clienti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Bozza di provvedimento (comunicato stampa Agenzia Entrate 16.3.2007) di Franco Ricca
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16.3.2006, ha reso noto che è stata rimandata al 15.10.2007 la prima scadenza per la trasmissione telematica dell'elenco clienti e fornitori, di cui all'art. 37 co. 8 e 9 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve, fra l'altro, indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali, sicchè non è stato possibile rendere operativo l'obbligo entro la data prevista dal DL 223/2006, che la fissava al 29.4.2007 (60 giorni dalla comunicazione dati IVA di febbraio). Il provvedimento attualmente all'esame del Garante prevede come prima scadenza la data del 15.10.2007, ma tale data dovrebbe riguardare i contribuenti che appartengono al regime ordinario di versamento dell'imposta, mentre il termine dovrebbe scadere il 15.11.2007 per i contribuenti con un volume di affari non superiore a 309.874,14 euro (prestazioni di servizi) o 516.456,90 euro (cessione di beni) che, su opzione, possono effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale. In ogni caso - precisa il comunicato stampa - l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate avverrà nel rispetto dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ovvero almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per la comunicazione telematica degli elenchi.
Fonte: Italia Oggi, del 17 marzo 2007, p. 42
Realizzazione degli investimenti - Proroga dei termini - Novità della legge di conversione del DL 300/2006 - Sospensione (comunicato stampa Agenzia Entrate 21.3.2007) di Amedeo Sacrestano
L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 21.3.2007, ha disposto la sospensione degli effetti dell'art. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (il c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. L'Agenzia delle Entrate ha probabilmente evitato, in tal modo, l'apertura di una procedura formale d'infrazione a carico dell'Italia per violazione dell'art. 88 del Trattato CE che, nel caso di proroga degli effetti di un regime di aiuto, richiede una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus maturati con riferimento a investimenti effettuati a partire dall'1.1.2007 non potranno essere spesi in compensazione fino a che la Commissione Europea non ne avrà stabilito la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Inoltre, poiché tra la data di entrata in vigore (27.2.2007) dell'art. 4-bis del DL 300/2006, conv. L. 17/2007 ed il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sono trascorse alcune settimane, ci si può domandare cosa accada ai beneficiari del bonus che l'abbiano utilizzato in compensazione prima del comunicato ufficiale.
Fonte: ilsole24ore, del 22 marzo 2007, p. 28
Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina - Rapporti con la disciplina dello scioglimento agevolato di Deotto
La tempistica prevista per le risposte alle istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 co. 4-bis della L. 724/94) rischia di interferire con quanto previsto dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006 in materia di scioglimento agevolato delle medesime società. Le disposizioni sullo scioglimento agevolato, infatti, subordinano i benefici fiscali in tema di imposte dirette e indirette allo "status" di società non operativa per il periodo d'imposta 2006. Le società che hanno avanzato interpello e che ricevono risposta positiva successivamente al 31.5.2007 (ultima data utile per la delibera di scioglimento), se hanno precedentemente deliberato la liquidazione si ritroverebbero, quindi, a dovere subire la tassazione ordinaria. Per questo motivo, potrebbe essere ipotizzabile una proroga del termine attualmente previsto per le delibere di scioglimento, per esempio facendolo coincidere con quello per la presentazione dei modelli UNICO. Fonte: ilsole24ore, 29.03.2007, p. 27
Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina - Tavolo tecnico tra professionisti e tecnici dell'Agenzia delle Entrate di Criscione
Il tavolo tecnico che ha visto confrontarsi i rappresentanti delle professioni e i vertici dell'Agenzia delle Entrate ha messo in luce la necessità di intervenire nuovamente, con ulteriori indicazioni da porre in un'apposita circolare, sulla materia della disapplicazione della disciplina della società non operative mediante interpello. Le principali istanze poste dai professionisti riguardano: - la necessità di uniformare i criteri utilizzati dalle diverse Direzioni Regionali delle Entrate per il vaglio delle istanze; - la necessità di individuare un trattamento omogeneo per le società prive sia di ricavi effettivi, sia di beni a cui applicare le percentuali per determinare i ricavi presunti. E' stata, inoltre, avanzata la proposta per cui le società che avanzano interpello in tempo utile ma non ricevono risposta dalle Direzioni Regionali delle Entrate possono disapplicare la disciplina dell'art. 30 della L. 724/94, ma in caso di accertamento non subiscono sanzioni. FONTE: ilsole24ore, del 04 aprile 2007, p. 29
Qualifica di piccolo imprenditore - Parametri di qualificazione (Trib. Milano 30.3.2007) di Negri
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 del RD 267/42, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: - hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300.000,00 euro; - hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro. Intervenendo in materia, il Tribunale di Milano, nella sentenza 30.3.2007, ha precisato che: - l'arco temporale da prendere in considerazione con riguardo alla soglia degli investimenti non può che essere quello stabilito in materia di ricavi (ultimi tre anni ovvero dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore); - occorre far rientrare negli investimenti tutto ciò che non è destinato a trasformarsi a breve in flussi solo finanziari. In particolare, è possibile ritenere operante una "presunzione di permanente esistenza nell'azienda" per le immobilizzazioni materiali e finanziarie e per i beni acquistati con leasing traslativo (e non anche per le immobilizzazioni immateriali, come, ad esempio, l'avviamento). Questa presunzione, inoltre, non può ragionevolmente operare per tutte le voci che compongono l'attivo circolante.
FONTE: ilsole24ore del 03 aprile 2007, p. 32
Istanza di rimborso - Termine di presentazione - Proroga al 20.9.2007 (comunicato stampa Agenzia Entrate 6.4.2007)
Con il comunicato stampa del 6.4.2007, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il differimento al 20.9.2007 del termine previsto dall'art. 1 del DL 258/2006 per la presentazione dell'istanza di rimborso forfetario dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali. La suddetta proroga, rispetto al termine originario del 16.4.2007 (in quanto il 15.4.2007 cade di domenica), è disposta da un DPCM in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per il momento, non si segnalano invece novità in ordine alle modalità di calcolo del rimborso forfetario, che restano vincolate, tra l'altro, alla sterilizzazione del risparmio d'imposta ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP. FONTE: comunicato stampa Agenzia delle Entrate
Adempimenti a carico dei professionisti - Indagine Fondazione Aristeia-CNDC
di Barone - Bruno
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e la Fondazione Aristeia, nell'indagine "Il dottore commercialista e la nuova normativa antiriciclaggio", hanno evidenziato come la disciplina in questione presenti numerosi punti critici. In particolare, i professionisti intervistati hanno sottolineato come: - gli adempimenti sono troppo numerosi; - sono eccessive le risorse da destinare all'identificazione dei clienti, alla registrazione delle informazioni ed alla segnalazione delle operazioni sospette; - gli indici di anomalia, strumentali rispetto all'individuazione delle operazioni sospette, sono di difficile applicazione. In simile contesto è emersa l'opportunità di procedere alle seguenti modifiche: - equiparare, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, i dottori commercialisti ai notai ed agli avvocati, con la previsione di pochi e semplici adempimenti; - prevedere l'obbligo di identificazione solo a fronte della probabilità di un'attività illecita; - eliminare le sanzioni amministrative connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Fonte: Sole24ore
Poteri degli agenti della riscossione - Pignoramento presso terzi e poteri di accesso - Novità del DL 262/2006
di Ferrajoli
Gli agenti della riscossione hanno, tra l'altro, il potere di effettuare il c.d. pignoramento presso terzi. In tal caso, l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente debitore può contenere l'ordine al terzo di pagare direttamente ad Equitalia, fino alla concorrenza del credito. Il pagamento dovrà essere effettuato: - entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, con riguardo alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima della notificazione; - alle rispettive scadenze, per le altre somme. Si ricorda, inoltre, che agli agenti della riscossione sono stati attribuiti poteri di ispezione, verifica ed accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito equivalenti a quelli riconosciuti all'Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di Finanza, al fine di acquisire copia della documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i contribuenti morosi sono titolari.
Fonte: Sole24ore
Ici con F24 – modalità e termini
di De Stefano - Nocito
Con provvedimento direttoriale del 26 aprile, le Entrate hanno fissato i termini e le modalità di attuazione dell’art. 37, co. 55 del D.L. n. 223/06, in materia di liquidazione dell’Ici in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e del relativo versamento con F24. Si ricorda,infatti, che a partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’Imposta Comunale sugli Immobili, attraverso i modelli F24, anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.
La presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni 2006 è ancora obbligatoria, poiché non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio di accertamento del sistema di circolazione e di utilizzo dei dati catastali. Il 27.4.2007 è stato approvato, però, il modello di dichiarazione ICI per il 2006, che: - non deve essere presentata da chi abbia già presentato la comunicazione per le variazioni ICI 2006; - deve essere presentata se si sono verificate nel 2006 variazioni alla soggettività passiva, alla struttura o alla destinazione degli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2007 ha abrogato la norma che consentiva ai Comuni di sostituire la dichiarazione ICI con la comunicazione, sicché dall'1.1.2007 non devono più essere inviate ai Comuni le comunicazioni ICI, ma rimangono in vigore le norme relative alla dichiarazione da presentare su modelli approvati dal Ministero delle Finanze. Per quanto concerne le scadenze: - entro il 31.7.2007 deve essere presentata la dichiarazione ICI per il 2006; - il pagamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) scade il 18.6.2007; - il saldo deve essere effettuato entro il 17.12.2007.
Fonte: Il sole 24 ore - Italia Oggi
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