Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni - Codice tributo 1126 - Effetti della mancata pubblicazione del decreto attuativo DI DE STEFANI
La mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Economia previsto dall'art. 1 co. 47 della L. 244/2007 sospende l'operatività del codice tributo 1126 utile al versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie effettuate fino al 31.12.2007. La norma prevede che l'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda debba essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Tuttavia, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 237, "nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo", l'operatività del codice tributo rimane sospesa. Il decreto attuativo dovrà contenere, inoltre, gli effetti dell'opzione, l'accertamento dell'imposta e il coordinamento con le disposizioni relative all'affrancamento gratuito nelle operazioni di aggregazione aziendale previsto dalla L. 296/2006 per il 2007 e il 2008.
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 29
UNICO 2008 - Versamento entro il 16.7.2008 - Maggiorazione dello 0,40% DI MORINA
Il 16.6.2008 è scaduto il termine per il versamento del saldo 2007 e dell'acconto 2008 delle imposte sui redditi e dell'ICI per il 2008. Per coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento, i versamenti relativi a IRPEF, IRES e IRAP possono essere effettuati dal 17.6.2008 al 16.7.2008 aumentando gli importi dovuti dello 0,40%. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, che non hanno versato il saldo IVA 2007 entro il 16.3.2008 e nemmeno il 16.6.2008 con la maggiorazione dell'1,20%, possono pagare l'IVA fino al 16.7.2008 ma, in tal caso è necessario pagare un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si applica anche al saldo dell'IVA. Il tardivo o omesso pagamento dell'ICI, invece, può essere sanato, tramite ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, entro 30 giorni dalla scadenza del 16.6.2008 pagando il tributo, gli interessi (pari al 3% annuo per ogni giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento compreso) e la sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 29
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Termine del 30.6.2008 DI TOSONI
Il 30.6.2008 scade il termine fissato per la rivalutazione di cui all'art. 1 co. 91 della L. 244/2007 del costo fiscalmente riconosciuto dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti all'1.1.2008 da parte dei soggetti che non svolgono attività d'impresa. Entro tale termine dovranno quindi essere effettuati gli adempimenti relativi alla rivalutazione e cioè la perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato e il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. Tale versamento può essere rateizzato in due o tre rate. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.4.2008 ha individuato i codici tributo per tale adempimento: - 8055 per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni; - 8056 per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili. Per poter correttamente valutare la convenienza dell'operazione di rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni è necessario tener conto del fatto che il provvedimento del Ministero dell'Economia del 2.4.2008 ha stabilito che le plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate realizzate a decorrere dall'1.1.2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%, in luogo del 40%.
Fonte: ilsole24ore del 18 giugno 2008, p. 31
Cessioni di immobili finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari superiori al costo di acquisto - Prova del valore normale (ris. Agenzia Entrate 17.6.2008 n. 248) DI BUSANI
L'Agenzia, delle Entrate, nella risoluzione 17.6.2008 n. 248, ha chiarito che, nel caso di compravendita immobiliare imponibile ai fini IVA, il venditore può dimostrare, attraverso prove documentali, le modalità di impiego dell'eccedenza del mutuo contratto dall'acquirente rispetto al prezzo d'acquisto. In questo modo, egli può evitare la presunzione che si tratti di somme utilizzate per pagamenti in nero, impedendo all'Amministrazione finanziaria la rettifica del proprio fatturato IVA e del proprio imponibile ai fini delle imposte sui redditi in misura pari alla differenza tra prezzo dichiarato nel contratto di compravendita e importo del mutuo erogato all'acquirente. Si ricorda, infatti, che l'art. 35 co. 23-bis del DL 223/2006 ha disposto che "per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato". In tal modo, il Legislatore consente all'Amministrazione finanziaria l'utilizzo, in relazione ad atti stipulati dal 4.7.2006, di presunzioni che le consentono la rettifica del valore dichiarato in atto anche in assenza della prova diretta del fatto presunto. In proposito, nella risoluzione n. 248/2008, l'Agenzia delle Entrate rileva come la presunzione di corrispondenza tra l'ammontare del mutuo ed il valore dichiarato nell'atto di compravendita abbia natura relativa e sia possibile, pertanto, fornire la prova contraria. A tali fini, però, è necessario che le parti abbiano conservato la documentazione necessaria a fornire la prova delle maggiori spese sostenute (ad esempio spese di mediazione, spese notarili, spese di ristrutturazione, ecc.).
Fonte: ilsole24ore del 18 giugno 2008, p. 33
Deposito degli atti di cessione di quote di Srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 DI CAVESTRI
Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 prevedeva, tra l'altro, l'estensione del deposito degli atti di trasferimento di quote di srl presso il Registro delle Imprese, allo stato attuale riservato ai notai, a tutti gli intermediari abilitati al deposito di atti con firma digitale. Questa disposizione non è più contenuta nel DL, ma dovrebbe essere inserita in un Ddl. La novità in questione equiparerebbe l'utilizzo della sottoscrizione digitale all'autentica notarile delle firme sugli atti di trasferimento delle quote di partecipazione in srl ai fini dell'iscrizione dell'atto presso il Registro delle Imprese e della successiva iscrizione dei soci subentranti nel libro dei soci.
Fonte: ilsole24ore del 24 giugno 2008, p. 39
Professionisti - Obbligo di tracciabilità - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 DI DE ANGELIS
Per effetto del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18.6.2008, viene abrogato l'art. 35 co. 12 e 12-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), che, modificando l'art. 19 del DPR 600/73, aveva introdotto i c.d. "obblighi di tracciabilità" in capo agli esercenti arti e professioni. Pertanto, questi ultimi non saranno più tenuti a: - possedere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese; - riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari "tracciabili", vale a dire assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Lo stesso DL modifica altresì alcune disposizioni antiriciclaggio. Ad esempio, torna possibile effettuare pagamenti in contanti se di importo inferiore a 12.500,00 euro.
Fonte: italiaoggi del 24 giugno 2008, p. 40
Adesione al processo verbale di constatazione - Novità del DL 112/2008 - Decorrenza DI DEOTTO
Per effetto dell'art. 83 co. 18 del DL 112/2008, nel DLgs. 218/97 è inserito l'art. 5-bis, il quale prevede che il contribuente possa prestare adesione ai processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi e di IVA che consentono l'emissione di avvisi di accertamento parziale. Il vantaggio dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà per cui, in caso di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo. La norma prevede che: - l'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all'Ufficio e alla Guardia di Finanza; - entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Si evidenzia che l'adesione al processo verbale di constatazione non può riguardare l'IRAP, posto che la norma richiama solo le imposte sui redditi e l'IVA. Secondo l'Autore, in sede di conversione del DL è probabile che l'istituto venga esteso anche a tale imposta.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 27
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Proposta di proroga del termine al 20.7.2008 (Comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2008) DI MARRO
Con un comunicato stampa diramato in data 30.6.2008, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto la proroga al 20.7.2008 dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni non detenuti in regime d'impresa. La proroga riguarderebbe entrambi gli adempimenti necessari a tal fine: - asseverazione delle perizie di stima; - versamento dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa. Il comunicato precisa, inoltre, che per la seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva rimangono ferme le scadenze del 30.6.2009 e del 30.6.2010. Si segnala, peraltro, che il 20.7.2008 cade di domenica, anche se non appare chiaro se sia possibile posticipare al giorno successivo gli adempimenti in questione.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 29
Abrogazione da parte del DL 112/2008 DI PORTALE
Con la soppressione degli elenchi clienti e fornitori, disposta dall'art. 33 co. 3 del DL 112/2008, non saranno irrogate le sanzioni per le violazioni commesse anteriormente all'abrogazione dell'adempimento in oggetto. L'eventuale ravvedimento operoso non legittima la restituzione delle somme versate a titolo di sanzioni e di interessi. Per effetto dell'abrogazione del co. 6 dell'art. 8-bis del DPR 322/98, sono state soppresse anche le sanzioni per le irregolarità relative alla presentazione della comunicazione dati IVA.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 13
Collegio sindacale - Profili di incompatibilità - Ambito applicativo - Delibera CONSOB (circ. Assonime 27.6.2008 n. 42) DI CAVALLUZZO - MONTINARI
La circolare Assonime 27.6.2008 n. 42 si sofferma sulla disciplina relativa al limite degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle quotate, come modificata dalla recente delibera Consob 18.6.2008 n. 16515. L'ambito di applicazione della nuova disciplina, disegnato dall'art. 148-bis del DLgs. 58/98, riguarda i componenti di organi di controllo di: - società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE; - emittenti con azioni "diffuse" tra il pubblico o anche solo con altri strumenti finanziari "diffusi" (ad esempio, obbligazioni). La lettera della norma esclude, quindi, dall'applicazione i componenti degli organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "quotate", ma include i componenti di organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "diffuse" tra il pubblico. Asimmetria che non appare giustificabile. La circolare osserva, inoltre, come il componente dell'organo di controllo sia da intendere quale componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione. Una equiparazione che non tiene conto delle peculiarità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo (dualistico e monistico), rispetto ai quali sarebbe auspicabile addivenire ad un regime diversificato.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 30
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