Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 09/02/2009 @ 10:37:00, in Rassegna stampa, linkato 1037 volte)

Presentazione presso gli uffici doganali - Modalità DI FRUSCIONE - SANTACROCE

L'Agenzia delle Dogane, nella nota 2.1.2009 prot. 68939/RU/ACGT/AD, ha chiarito che le dichiarazioni d'intento possono essere presentate presso gli Uffici doganali anche a mezzo fax o con altro mezzo telematico (es. e-mail). È stata, pertanto, respinta la diversa posizione, sostenuta da alcuni Uffici, secondo cui gli esportatori abituali dovrebbero presentare l'originale cartaceo delle lettere d'intento. Secondo l'Agenzia, infatti, l'invio delle dichiarazioni in oggetto tramite fax o con altro mezzo telematico "soddisfa il requisito della forma scritta e il procedimento deve essere compiuto con tale documentazione senza richiedere né attendere l'originale in forma cartacea".

Fonte: ilsole24ore del 9 febbraio 2009, p. 5

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 09/02/2009 @ 10:39:48, in Rassegna stampa, linkato 799 volte)

Proroga dei termini di scadenza al 30.9.2009 - Emendamento al DL 207/2008 (c.d. "milleproroghe") DI MORINA

Con un emendamento al DL 207/2008 (c.d. DL "milleproroghe"), sono state disposte le proroghe: - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni dei redditi (Modello UNICO) delle persone fisiche e delle società di persone, sia della dichiarazione IRAP; - dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) dei soggetti IRES; - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione IVA in forma autonoma; - dal 31.3.2009 al 31.7.2009, del termine per la presentazione telematica del Modello 770 semplificato. Restano, invece, confermati i termini per il versamento delle imposte derivanti da UNICO e dagli altri modelli di dichiarazione.

Fonte: ilsole24 ore del 7 febbraio 2009, p. 23

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 11/02/2009 @ 10:03:58, in Rassegna stampa, linkato 736 volte)

Mancata segnalazione di un'operazione sospetta - Sanzionabilità nei novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione (Cass. n. 3043/2009) DI SANTACROCE - VOLO

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Intervenendo in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, la Corte di Cassazione ha precisato che il "dies a quo" del termine in questione non va individuato nel momento della conoscenza dei fatti da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma in quello in cui la stessa autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di acquisizioni e valutazioni. La soluzione desta perplessità in quanto determina maggiore flessibilità in capo all'autorità che deve irrogare la sanzione, limitando, di fatto, la tutela dell'operatore.

Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 22

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 11/02/2009 @ 10:06:45, in Rassegna stampa, linkato 553 volte)

Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito - Rilievi critici DI NOTARI - ZABBAN

In sede di conversione in legge del DL 185/2008, nell'intento di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, si è provveduto ad abrogare il libro soci, con rilevanti conseguenze in ordine all'efficacia dei trasferimenti delle quote. In esito a tali modifiche, infatti, il nuovo art. 2470 c.c. stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del "deposito" dell'atto presso il Registro delle Imprese. Gli Autori criticano tale soluzione evidenziando, in primo luogo, come, diversamente da quanto accade nelle società di persone, il trasferimento delle partecipazioni di srl potrebbe avvenire senza che gli amministratori ne abbiano comunicazione. Ne consegue che gli stessi: - non possono essere in grado di adempiere alle comunicazioni relative all'unico socio "entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale"; - non hanno più il potere/dovere di verificare il rispetto di eventuali limitazioni statutarie alla circolazione delle quote. Tale abrogazione sarebbe inutile anche rispetto alle finalità perseguite, rischiando, anzi, di comportare inefficienze e maggiori costi. Questi ultimi sarebbero connessi sia all'adeguamento alla nuova disciplina che in relazione alla situazione a regime. Tutti i cambiamenti connessi alla compagine sociale (ad esempio, indirizzo del socio, recapito di posta elettronica o fax), infatti, dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese.

Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 25

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 12/02/2009 @ 18:17:14, in Rassegna stampa, linkato 630 volte)

Effetti dei diversi metodi di valutazione nella congiuntura economica sfavorevole DI ODORIZZI

Le forti oscillazioni di prezzo delle materie prime intervenute nel corso dell'anno, e in particolare nell'ultimo semestre, determinano effetti rilevanti sulla valutazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci al 31.12.2008. Il metodo LIFO, rispetto al costo medio o al FIFO, tende a contrapporre, nel Conto Economico, ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, in caso di prezzi decrescenti, tale metodo comporta: - un aumento di utili; - il mantenimento, nel valore delle rimanenze nello Stato patrimoniale, di costi più elevati di quelli correnti, con chiari effetti distorsivi sul bilancio In tale ipotesi, il parametro da assumere quale valore di mercato per determinare l'eventuale svalutazione è dato dal costo di sostituzione, se esso risulta inferiore al valore di carico (in precedenza correttamente determinato). Qualora il valore netto di realizzo (meno il normale margine di profitto) sia superiore al costo di sostituzione, entrambi tali valori siano inferiori al valore di carico e sia ragionevolmente certo che i prezzi di vendita non subiranno riduzioni, è consentito utilizzare tale maggior valore (documento OIC n. 13, § D.VI.b.5).

Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 24

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 12/02/2009 @ 18:18:38, in Rassegna stampa, linkato 475 volte)

Compensazione di crediti inesistenti - Regime sanzionatorio - Novità del DL 5/2009 DI SANTACROCE - SACRESTANO

Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione attuati mediante crediti d'imposta inesistenti, il co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009, ha previsto un inasprimento delle relative sanzioni, stabilendo che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200%. Il trattamento sanzionatorio è ulteriormente intensificato dall'art. 7 co. 2 del DL 5/2009, il quale, inserendo al citato co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008 un ulteriore periodo, commina la sanzione nella misura del 200% dei crediti compensati a chiunque utilizzi i predetti crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.

Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 5

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 13/02/2009 @ 09:50:43, in Rassegna stampa, linkato 1057 volte)

Adeguata verifica della clientela - Operazioni collegate - Identificazione del titolare effettivo - Società fiduciarie (circ. Assosim n. 9/2009) DI SANTACROCE

La circolare Assosim n. 9/2009 commenta i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia ad alcuni quesiti precedentemente formulati. È stato, tra l'altro, chiarito che: - nel valutare le operazioni collegate si deve prescindere da un arco temporale di riferimento, senza tuttavia precisare come possano essere in concreto valorizzati i criteri di connessione indicati dalla normativa quali il soggetto che esegue l'operazione, l'oggetto o lo scopo cui sono dirette, se non limitandosi ad affermare che si tratta di criteri "alternativi e concorrenti"; - ai fini dell'identificazione del titolare effettivo non è necessaria la presenza dello stesso ed è possibile fare riferimento agli artt. 2359 c.c. e 93 del DLgs. 58/98. Nel caso in cui la soglia del 25% sia superata da più soggetti all'interno della medesima entità giuridica, occorre verificare in concreto il tipo di influenza effettivamente esercitata da ciascuno di essi. Ne deriva che non si può escludere che più soggetti possano assumere la qualifica di titolare effettivo; - le società fiduciarie (ex L. 1966/39) sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando assumono la veste di cliente e sono obbligate a fornire tutte le informazioni necessarie sul titolare effettivo.

Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 29

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 13/02/2009 @ 09:52:09, in Rassegna stampa, linkato 548 volte)

Integrazione per effetto della crisi economica e dei mercati - Novità del DL 185/2008 convertito DI CRISCIONE 

Gli studi di settore relativi a quei settori economici che risultano particolarmente colpiti dall'attuale crisi economica possono essere integrati secondo le modalità indicate dall'art. 8 del DL 185/2008. In particolare, l'integrazione sarà disposta tramite apposito DM, previo parere della Commissione di esperti, anche oltre i termini previsti dall'art. 1 co. 1 del DPR 195/99 per la pubblicazione in G.U. degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, limitatamente al 2008, ed oltre il 30.9, dal 2009. Sono stati, quindi, programmati due interventi integrativi: - il primo da attuarsi entro fine marzo 2009, operativo in sede di compilazione di UNICO 2009; - il secondo da operarsi sulla base dei dati emersi in sede dichiarativa. Sul punto, nel corso di un incontro tenutosi tra il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani, è stata delineata la possibilità di applicare una seconda versione di GE.RI.CO. a quelle categorie economiche per le quali i correttivi ai relativi studi di settore apportati entro fine marzo ed operativi in sede di compilazione dei modelli da allegare ad UNICO 2009 non siano sufficienti ad adeguare i risultati degli studi agli effetti della crisi economica. L'eventuale seconda versione del software servirebbe per applicare i nuovi correttivi entro il 2010.

Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 25

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 25/02/2009 @ 10:11:03, in Rassegna stampa, linkato 485 volte)

Fusione inversa - Applicabilità dell'imposta sostitutiva - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 24.2.2009 n. 46) DI DE STEFANI

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fusione inversa: - è possibile riallineare i valori fiscali con quelli civili, attraverso l'imputazione del disavanzo da fusione ai beni provenienti dalla società controllante-incorporata mediante il pagamento dell'imposta sostituiva sulle riorganizzazioni aziendali ai sensi dell'art. 172 co. 10-bis del TUIR; - non possono essere riallineati i valori dei beni che già facevano parte, anteriormente alla fusione, del patrimonio aziendale della società controllata-incorporante. Al riguardo, si applica, quindi, l'interpretazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 secondo cui il disposto dell'art. 2 del DM 25.7.2008 (attuativo della disciplina in esame) prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in relazione ai maggiori valori imputati "ai beni ricevuti", cioè ai soli beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata ed attribuiti alla società incorporante per effetto della fusione. Si precisa, infine, che il regime dell'imposta sostitutiva è comunque precluso nell'ipotesi in cui il patrimonio ricevuto per effetto della fusione non sia configurabile quale compendio aziendale.

Fonte: ilsole24ore del 25 febbraio 2009, p. 25

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 27/02/2009 @ 10:49:38, in Rassegna stampa, linkato 494 volte)

Bonus straordinario per le famiglie - Ambito applicativo e modalità di erogazione - Presentazione delle richieste - Termine del 28.2.2009 DI V.ME

Entro il 28.2.2009 i soggetti interessati ad ottenere l'erogazione del c.d. "bonus famiglia" (art. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) relativo all'anno 2007 devono presentare apposita richiesta ai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata anche attraverso gli intermediari abilitati (es.: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Qualora il bonus relativo al 2007 non possa essere erogato dai sostituti d'imposta (es.: nel caso in cui il richiedente abbia perso il posto di lavoro), l'istanza deve essere presentata in via telematica, mediante apposito modello, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2009. Per quanto concerne l'agevolazione relativa all'anno 2008, i soggetti interessati devono presentare la domanda: - entro il 31.3.2009; - ove esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, entro il 30.6.2009 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (mediante apposito modello). Il bonus, che va da 200,00 a 1.000,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, deve essere erogato, per i soggetti che presentano domanda in base ai redditi 2007, entro il 31.3.2009.

Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 17:34:18
script eseguito in 65 ms

Info
Ci sono 2756 persone collegate

Varie