Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Regime transitorio (circ. Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 14) DI SANTACROCE
La circolare in oggetto, a proposito dei Modelli INTRASTAT, chiarisce che: - i soggetti passivi tenuti a presentare i soli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese o ricevute, devono osservare la periodicità trimestrale, salvo il superamento della soglia di 50.000,00 euro nel corso del primo trimestre; - per i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura che il committente italiano deve indicare negli elenchi sono quelli attribuiti in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta; - gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010 possono essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4.5.2010; gli eventuali errori possono comunque essere regolarizzati secondo le indicazioni della circolare n. 5/E/2010. Un altro chiarimento fornito dalla circolare in oggetto riguarda l'obbligo di autofatturazione. L'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, a seguito delle modifiche operate dal DLgs. 18/2010, prevede, con effetto dall'1.1.2010, l'obbligo di autofatturazione per tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano. Tenuto conto che la Direttiva comunitaria stabilisce che l'obbligo in oggetto è tassativo per le sole prestazioni di servizi "generiche", oltre che per le cessioni di gas e di energia elettrica, mentre per tutte le altre operazioni spetta al singolo Stato membro estenderne l'applicazione, la circolare ha chiarito che, per tali operazioni, effettuate nel periodo 1.1.2010 - 19.2.2010, deve ritenersi corretto l'operato seguito dal cessionario/committente italiano che abbia proceduto all'autofatturazione, anticipando, di fatto, l'entrata in vigore del DLgs. 18/2010 (avvenuta il 20.2.2010). Se, invece, l'IVA è stata addebitata dal soggetto non residente in ottemperanza alla previgente disciplina, non occorre provvedere alle variazioni previste dall'art. 26 del DPR 633/72, ferma restando l'inapplicabilità di sanzioni e l'intangibilità della detrazione operata dal cessionario/committente.
Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010, p. 35
Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa - Obbligo a partire dal 1° aprile DI BELLINAZZO
La Comunicazione unica (c.d. ComUnica), obbligatoria dall'1.4.2010, consente, mediante la presentazione di una sola comunicazione (in via telematica o su supporto informatico) al Registro delle imprese, di assolvere tutti i principali adempimenti previsti ai fini dell'avvio di un'attività di impresa, nonché per le modifiche e la cessazione dell'impresa, nei confronti del Registro delle imprese stesso, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Con la nota 31.3.2010, l'INAIL ha tuttavia precisato che, nonostante siano state innovate le modalità di presentazione delle denunce, è rimasta immutata la disciplina speciale di ciascun ente. Pertanto, secondo gli Autori, atteso che il termine per presentare l'iscrizione all'INAIL è fissato entro il giorno dell'inizio dell'attività per garantire la copertura assicurativa del dipendente, utilizzando la ComUnica occorre presentare anche la dichiarazione di inizio attività entro il citato termine, nonostante l'iscrizione al Registro delle imprese possa essere effettuata anche successivamente all'inizio dell'attività.
Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 27
Pubblicazione di 69 studi di settore revisionati DI DEOTTO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la serie di DM datati 12.3.2010 che approvano i 69 studi di settore in revisione per l'anno 2009 (come individuati dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.1.2009). Inoltre, un ulteriore decreto, recante la medesima data di quelli in commento, ha definito, per gli studi relativi alle attività professionali, tre nuovi indicatori territoriali (relativi al costo per le retribuzioni, al reddito disponibile per abitante e al livello delle quotazioni immobiliari) con i quali potrà essere differenziata l'applicazione degli studi in ragione del luogo in cui viene svolta l'attività. Gli studi revisionati segnano la definitiva sostituzione degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 1 co. 14 della L. 296/2006 (c.d. "transitori") con quelli previsti dall'art. 10-bis della L. 146/98 (c.d. "definitivi"). Negli studi revisionati per il 2009 opera un nuovo criterio per la valorizzazione, all'interno della funzione di ricavo, dell'apporto dei soci amministratori che prestano attività nella società in via prevalente e continuativa, il quale prende in esame le percentuali dell'apporto lavorativo e non più i compensi corrisposti. Esaminando le bozze dei modelli da allegare ad UNICO 2010, infatti, si nota che, negli studi non revisionati, i dati relativi ai soci amministratori (numero e percentuale di lavoro prestato, ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l'incarico di amministratore) continuano ad essere indicati nella sezione "Ulteriori elementi" del quadro F, mentre, in quelli revisionati, scompare detta sezione e le informazioni relative ai soci amministratori vanno indicate in alcuni righi del quadro A (es. righi da A13 a A16 della bozza relativa allo studio UG69U).
Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2010 p. 28
Servizi alberghieri e di ristorazione erogati fuori dal territorio nazionale - Individuazione del Paese di tassazione DI PORTALE - TOSONI
I costi per alberghi e ristoranti sostenuti fuori dal territorio italiano non devono essere assoggettati a IVA ai sensi dell'art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72, ma scontano l'imposta locale perché essa è dovuta nel Paese ove è fornito l'alloggio o dove il servizio di ristorazione è eseguito. Con riferimento a tali operazioni, quindi, le società, le imprese e i professionisti italiani non devono: - emettere autofattura o integrare il documento estero, in quanto tali operazioni sono fuori campo IVA; - compilare il Modello INTRA 2 degli acquisti.
Fonte: ilsole24ore del 6 aprile 2010 p. 29
Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Valori OMI - Efficacia probatoria DI LIBURDI
In seguito all'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008), della parte dell'art. 39 del DPR 600/73 che legittimava la presunzione di un maggior valore dell'immobile ceduto in caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto di cessione ed il valore normale, ci si interroga sull'attuale significato della discrepanza tra tali valori. Secondo l'orientamento che pare affermarsi anche nella giurisprudenza di merito, il fatto che il corrispettivo dichiarato in atto per la cessione del bene immobile sia inferiore al valore normale di esso può costituire elemento idoneo a giustificare la maggior pretesa tributaria, se suffragato da ulteriori elementi, come l'ammontare del mutuo richiesto dall'acquirente o ulteriori elementi di prova di natura finanziaria. In breve, l'accertamento di maggior valore può apparire legittimo se il quadro probatorio risultante dal confronto tra il prezzo pattuito ed il valore normale dell'immobile, unito ad altri elementi (come ad esempio, il valore del mutuo contratto per l'acquisto) delineano un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Fonte: italiaoggi del 6 aprile 2010 p. 22
Correttivi congiunturali per il 2009 - Rilevanza delle annotazioni in UNICO 2010 DI RANOCCHI
Il contribuente che risulti non congruo a seguito dell'applicazione dello studio di settore ha convenienza ad indicare nel campo "Annotazioni" di GE.RI.CO. le cause di tale condizione, poiché tale comportamento consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in anticipo rispetto alla fase di contraddittorio elementi peculiari della situazione economica del contribuente. In questo modo, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle annotazioni, l'Amministrazione potrebbe ritenere giustificato lo scostamento rilevato dal software ed evitare di procedere ad accertamento. Inoltre, ai fini della selezione da sottoporre a controllo, la stessa Agenzia delle Entrate ha avanzato l'ipotesi che i soggetti non congrui, che hanno indicato giustificazioni già in sede dichiarativa, rivestano una pericolosità fiscale inferiore rispetto ad altri. Tale indicazione risulta, in particolar modo, necessaria con riferimento al periodo d'imposta 2009, in cui la crisi economica potrebbe aver determinato condizioni particolari non rilevate dai correttivi congiunturali appositamente predisposti.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 29
Quadro RW - Obblighi di compilazione DI LIBURDI
A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (ossia UNICO 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, tra cui gli immobili, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43). Tuttavia, tale impostazione deve essere coordinata con gli esoneri previsti dalla disciplina dello scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.1.2010 n. 3, per i contribuenti che presentano la dichiarazione riservata nel corso del 2010: - l'esonero dalla compilazione del modulo RW opera sia per il periodo di imposta 2010 (UNICO 2011) che per il periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010); - a partire dal 2011 (e, dunque, dal modello UNICO 2012), gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alla compilazione del modulo RW dovrebbero riguardare esclusivamente i contribuenti che hanno proceduto, ove possibile, alla regolarizzazione ed i casi in cui, una volta effettuato il rimpatrio delle attività aderendo alla sanatoria, si sia deciso di riportare all'estero le medesime attività.
Fonte: italiaoggi del 7 aprile 2010 p. 23
Deducibilità in base al ROL - Sconti pronta cassa - Commissioni sull'accordato DI MENEGHETTI
Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 co. 1 del TUIR, occorre individuare correttamente l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi. L'Autore osserva che gli interessi di mora addebitati dai fornitori non derivano da una causa finanziaria, ma da un inadempimento contrattuale: pertanto, la loro natura risarcitoria dovrebbe escluderli dal monitoraggio del ROL e garantirne la deducibilità integrale (ovviamente, se effettivamente pagati secondo il disposto dell'art. 109 co. 7 del TUIR). Ai sensi dell'art. 96 co. 3 del TUIR, gli interessi impliciti di natura commerciale sono integralmente deducibili senza che essi debbano sottostare al monitoraggio del ROL. Tuttavia, la disposizione citata non sembra disciplinare gli interessi passivi derivanti da dilazioni di pagamento che risultano espliciti nel momento in cui sono pattuiti con i fornitori. In merito, la circ. Assonime 18.11.2009 n. 46 rileva come sarebbe irragionevole sottoporre a diversa disciplina gli interessi impliciti che vengono esplicitati nel bilancio e gli interessi che già nascono come espliciti.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2010 p. 31
Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati - DLgs. 39/2010 - Entrata in vigore il 7.4.2010 DI ODORIZZI
Tra le disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 che non necessitano, ai fini dell'operatività, dell'emanazione di regolamenti attuativi e trovano, quindi, applicazione già dal 7.4.2010 (data di entrata in vigore del decreto), vi è l'art. 13 co. 1 in materia di conferimento dell'incarico di revisione. La citata disposizione prevede che detto incarico di revisione sia conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. Secondo l'Autore, il cambiamento è rilevante e complesso, in quanto l'organo di controllo dovrà esprimersi, oltre che su competenza, struttura e organizzazione del revisore, anche sulla sua indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e sulla congruità del corrispettivo richiesto.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2010 p. 30
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Regime transitorio DI PORTALE - TOSONI
Entro il 26.4.2010, i professionisti e gli enti non commerciali dovranno presentare, per la prima volta, i Modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi "generiche" (di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72) rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri, imponibili IVA nel Paese del committente. Tuttavia, in via transitoria, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (ossia su dischetto, CD, chiavetta USB, ecc.), direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 co. 2 del DM 22.2.2010). Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010 (§ 2), per tali servizi, la soglia di 50.000,00 euro deve essere verificata in relazione ai soli servizi resi e ricevuti a decorrere dall'1.1.2010; in altri termini, è necessario accertare, in relazione alla scadenza del 26.4.2010, che le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute non superino, nel primo trimestre 2010, la soglia di 50.000,00 euro. Se, invece, la soglia è stata superata nel trimestre, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con periodicità mensile scatta dal mese successivo a quello dell'avvenuto superamento. Per esemplificare, se la soglia è stata superata nel mese di febbraio, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio doveva essere presentato entro il 25.3.2010, mentre entro il 26.4.2010 andrà presentato il Modello INTRA-1 relativo al mese di marzo; se, invece, la soglia è stata superata nel mese di marzo 2010, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere presentato entro il 26.4.2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31
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