\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 04/05/2010 @ 16:56:28, in Rassegna stampa, linkato 270 volte)

Beni agevolabili - Novità degli emendamenti al DL 40/2010 DI ALBERTI

Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 40/2010, sono state introdotte numerose modifiche al testo dell'art. 4 del citato decreto, recanti ulteriori agevolazioni. In particolare, si segnalano le seguenti: - estensione della detassazione per il tessile anche alle attività di cui al codice 39.22.20, in relazione alla fabbricazione di bottoni, e alla divisione 15, denominata "Fabbricazione di articoli in pelle e simili", in cui sono comprese le attività di preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletterie, selleria, preparazione e tintura di pellicce, nonché la fabbricazione di calzature; - per gli anni 2010 e 2011, un fondo di euro 1.000.000 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e generata da pannelli solari, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano o biologico, con potenza elettrica non superiore a 30kw; - al fine di rinnovare la flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31.12.2010, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 700.000 euro per l'anno 2010.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 4 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 06/05/2010 @ 12:55:35, in Rassegna stampa, linkato 295 volte)

Società non operative - Compilazione di UNICO 2010 DI ODORIZZI

L'art. 30 della L. 724/94 definisce come non operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi non straordinari inferiori all'importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività al valore delle immobilizzazioni, dei titoli e dei crediti. Ai fini della compilazione dell'apposito prospetto per la verifica dell'operatività, si ricorda che la voce "altre immobilizzazioni" (rigo RF79 di UNICO 2010 SC) comprende anche i costi pluriennali capitalizzati come, ad esempio, le spese di impianto e ampliamento. Riguardo alla voce crediti, da indicare al rigo RF75, si osserva che non vi rientrano né i crediti commerciali, né i depositi bancari; rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito. Per gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008, coefficienti e valori di riferimento sono stati così delineati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 11, § 6): - esercizi 2008-2012: coefficiente del 6% sul costo non rivalutato; - esercizi 2013, 2014 e 2015: coefficiente del 4% sul costo rivalutato; - esercizi dal 2016 in poi: coefficiente del 6% sul costo rivalutato.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 32

 
Di Dr E. D Amico (del 06/05/2010 @ 12:56:59, in Rassegna stampa, linkato 242 volte)

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore (messaggio INPS n. 12091/2010) DI MACCARONE 

Facendo seguito alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 2.4.2010 n. 3, anche l'INPS, con il messaggio n. 12091/2010, fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ad un'azienda, pur in presenza di debiti in capo alla stessa, derivanti dall'applicazione del regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, previsto dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e dall'art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Con il citato interpello, il Ministero del Lavoro si è espresso in senso affermativo sulla questione, sostenendo che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti accertata a carico di un soggetto non possa impedire il rilascio del DURC a favore di chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile. Il DURC si limita, infatti, a certificare la regolarità del rapporto contributivo instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti interessati. Per attestare la regolarità contributiva di detta impresa occorre, dunque, fare riferimento esclusivamente a tale rapporto e ai relativi adempimenti. Ora, con il messaggio in commento, l'INPS: - conferma che l'azienda che sia in regola con i versamenti contributivi relativi ai propri dipendenti ma risulti versare in una posizione debitoria nei confronti dell'Istituto, derivante dall'applicazione del regime di solidarietà previsto dalla legge in caso di appalto, ha diritto al rilascio del DURC; - precisa che, in tale ipotesi, l'Istituto specificherà nelle annotazioni che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del Documento.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 34

 
Di Dr E. D Amico (del 07/05/2010 @ 11:42:57, in Rassegna stampa, linkato 274 volte)

Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Cartelle ante 1.6.2008 (Cass. 5.5.2010 n. 10805) DI CISSELLO

La mancata indicazione del responsabile del procedimento, sebbene, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, debba essere "tassativamente" contenuta negli atti impositivi, non comporta, in assenza di specifiche indicazioni sul punto, la nullità dell'atto. Ciò è avvalorato dal fatto che il Legislatore, con l'art. 36 co. 4-ter del DL 248/2007, ha espressamente sancito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità della cartella di pagamento solo ove questa porti a riscossione ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data successiva all'1.6.2008.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 7 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 10/05/2010 @ 11:48:14, in Rassegna stampa, linkato 286 volte)

Estensione dell'obbligo di nomina nelle SRL - SRL tenute al bilancio consolidato - Nota interpretativa del CNDCEC DI BELLINAZZO

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in una nota interpretativa, precisa che nelle SRL tenute al bilancio consolidato è obbligatoria, in base al nuovo disposto dell'art. 2477 c.c., la sola nomina del collegio sindacale, mentre non occorre procedere anche alla nomina di un revisore esterno. Ove, infatti, si imponesse anche quest'ultimo obbligo, si introdurrebbero indebite analogie con la disciplina della SPA, che si risolverebbero, per le società di medie o piccole dimensioni, in un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari. La nomina del collegio sindacale è divenuta altresì obbligatoria nelle SRL che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti. A tal riguardo occorre considerare che, ai sensi dell'art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010, nelle SRL che controllano enti di interesse pubblico lo svolgimento della revisione legale dei conti deve essere necessariamente attribuito ad un revisore esterno.

Fonte: ilsole24ore del 9 maggio 2010 p. 24

 
Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:51:44, in Rassegna stampa, linkato 658 volte)

Rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS - Compilazione del prospetto di patrimonio netto di UNICO 2010 SC DI ODETTO

Le imprese che hanno rivalutato gli immobili ai sensi dell'art. 15 co. 16 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) sono tenute ad esporre le movimentazioni del saldo attivo di rivalutazione nel prospetto delle riserve di patrimonio netto contenuto nel quadro RF del Modello UNICO 2010 SC. Nel momento in cui la rivalutazione abbia avuto efficacia anche ai fini fiscali, il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione d'imposta, da inserire nel rigo RF115; diversamente, se la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici, il saldo attivo costituisce una ordinaria riserva di utili, le cui movimentazioni sono esposte nel rigo RF110. Se la riserva di rivalutazione è stata affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%, occorre operare come segue: - nel rigo RF115 occorre indicare il relativo importo sia nel campo 1 (in quanto alle "ore zero" dell'1.1.2009 la riserva si considerava ancora in sospensione d'imposta), sia nel campo 3, relativo ai decrementi, per ottenere un importo pari a zero quale saldo finale; - specularmente, nel rigo RF 110 si parte da un saldo iniziale pari a zero (nell'ipotesi, chiaramente, in cui non vi siano altre riserve di utili), per poi indicare la riserva affrancata nel campo 2 degli incrementi e nel campo 4 dei totali.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 11 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:58:10, in Rassegna stampa, linkato 285 volte)

Preavviso di fermo - Impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. SS.UU. 7.5.2010 n. 11087) DI NEGRI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 7.5.2010 n. 11087, hanno stabilito che il preavviso di fermo amministrativo dell'auto per violazione del codice della strada è impugnabile davanti al giudice tributario. Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse del contribuente stesso alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale di tale pretesa. In merito, la Corte ha osservato che è irrilevante il mancato inserimento del predetto preavviso nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del DLgs. 546/92. La lista, infatti, va interpretata in modo estensivo, tenendo conto sia delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia dell'allargamento della giurisdizione tributaria effettuato con la L. 448/2001.

Fonte: ilsole24ore del 11 maggio 2010 p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 12/05/2010 @ 15:53:15, in Rassegna stampa, linkato 417 volte)

Responsabilità dei liquidatori - Operazioni consentite - Determinazione del danno (Trib. Salerno 13.4.2010) DI VITALE

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 13.4.2010, ha stabilito che il liquidatore di una società di capitali che abbia realizzato operazioni e atti non limitati alla conservazione del patrimonio sociale, ma diretti all'assunzione di un nuovo e autonomo rischio di impresa, è responsabile dei danni patrimoniali provocati alla società e ai creditori sociali. La relativa azione è esperibile dal curatore in caso di esito concorsuale. Inoltre, in tema di determinazione del danno, non si può fare ricorso automaticamente al criterio della differenza tra attivo e passivo, ma si deve valutare in concreto la parte del capitale perduto imputabile direttamente alla condotta degli amministratori e dei liquidatori. È ammessa una valutazione equitativa del danno solo qualora sia impossibile ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 12/05/2010 @ 15:55:13, in Rassegna stampa, linkato 332 volte)

Limitazione della responsabilità ex art. 14 DLgs. 472/1997 - Applicazione ai conferitari DI ZANETTI

In caso di trasferimento di un complesso aziendale, la responsabilità patrimoniale dell'avente causa per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, trova applicazione anche quando il trasferimento viene attuato mediante un'operazione di conferimento d'azienda e non soltanto quanto si tratta di una cessione d'azienda. Ciò nonostante l'art. 14 del DLgs. 472/97 faccia esplicito riferimento soltanto a quest'ultima operazione. In tal senso si sono espresse numerose pronunce della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 29.9.2006 n. 21229 e Cass. 28.9.2004 n. 19454). Per i debiti tributari che risultano dai libri contabili obbligatori dell'impresa cedente alla data del trasferimento dell'azienda, invece, la responsabilità patrimoniale del cessionario è già assicurata dall'art. 2560 c.c., il quale, essendo applicabile alla generalità dei debiti, è applicabile anche a quelli di natura tributaria.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 13/05/2010 @ 10:31:25, in Rassegna stampa, linkato 275 volte)

Accertamento fondato sull'esistenza di differenze inventariali - Ammissibilità - Condizioni (C.T. Reg. Venezia, sez. Mestre, 29.4.2010 n. 28) DI PELLEGRINO

Con la sentenza 29.4.2010 n. 28, la C.T. Reg. Veneto ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava la legittimità di un accertamento analitico induttivo fondato su differenze inventariali nella contabilità di magazzino (nella specie, si trattava di una società produttrice di macchinari per la lavorazione della lamiera che acquistava materie prime e semilavorati per la produzione dei beni). L'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base delle seguenti osservazioni: - la complessità del processo produttivo giustifica eventuali disallineamenti; - la quantità delle movimentazioni registrate e dei codici dei singoli componenti giustifica la presenza di errori; - gli errori non sono stati occultati dal contribuente, ma rettificati a fine d'anno; - il disallineamento riscontrato è di irrisorio valore percentuale rispetto al volume d'affari della società (0,1%) e al valore complessivo del magazzino (0,4%); - le differenze riscontrate non rappresentano, se compattate tra loro, beni necessari per la costruzione di un macchinario oggetto della produzione della società; - non è credibile che singole componenti tra loro svincolate possano essere state cedute senza fattura ad una clientela che acquista solo beni finiti, spesso costruiti su indicazione del committente. Dalla pronuncia può evincersi che non sempre i disallineamenti riscontrati sul valore del magazzino sono indicatori di cessioni in nero, essendo, a tal fine, necessario che le carenze inventariali siano rappresentate da beni che possono trovare una collocazione sul mercato. Tale principio, quindi, può trovare applicazione nel settore industriale-produttivo e meno nel settore del commercio.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 15:57:42
script eseguito in 63 ms

Info
Ci sono 2554 persone collegate

Varie