Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 30/04/2010 @ 12:02:15, in Rassegna stampa, linkato 547 volte)

Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 29.4.2010 n. 22) DI GAIANI 

La circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 n. 22 ha fornito alcune precisazioni in merito alla detassazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari, effettuati da imprese operanti in attività di cui alla divisione 13 e 14 della Tabella ATECO 2007. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: - l'agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e non ai fini IRAP, senza incidere sugli acconti; - la detassazione opera a prescindere dal risultato d'esercizio (utile o perdita); - il risparmio d'imposta deve essere calcolato in relazione all'IRPEF/IRES e alle eventuali addizionali regionali; - possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano i regimi di imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati; - i costi agevolati sono quelli indicati dal DM 76/2008 e dalla circ. Ministero Sviluppo Economico 16.4.2009 n. 46586; - possono essere ammessi alla detassazione anche i costi sostenuti in relazione alle attività di preparazione del campionario e delle collezioni, promozione del campionario e gestione del magazzino campioni, nel caso in cui siano collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato; - non sono invece agevolabili le attività di ricerca fondamentale, l'innovazione del processo e l'innovazione organizzativa; - la detassazione è cumulabile con la deduzione IRAP per le spese del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Si segnala altresì che alcuni emendamenti all'art. 4 del DL 40/2010 prevedono l'estensione dell'agevolazione in esame alla divisione 15 della Tabella ATECO 2007, in cui sono incluse le attività di fabbricazione di articoli in pelle (articoli da viaggi, borse, pellicce) e di calzature.

Fonte: ilsole24ore del 30 aprile 2010 p. 32

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Di Dr E. D Amico (del 03/05/2010 @ 16:28:27, in Rassegna stampa, linkato 300 volte)

Adeguata verifica della clientela - Linee guida del CNDCEC DI DE ANGELIS

Le linee guida CNDCEC per l'adeguata verifica della clientela, approvate nel novembre 2008, sono state aggiornate in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 151/2009 (correttivo del DLgs. 231/2007). Esse, seppure emesse dal CNDCEC, possono essere utilizzate anche da altri professionisti economico/contabili (revisori contabili, consulenti del lavoro, ecc.). Tra le precisazioni recate si segnala la presa d'atto dell'espressa esclusione degli obblighi in questione (adeguata verifica) in relazione alle attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Ciò conferma quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota 12.6.2008 prot. n. 65633. In essa, peraltro, si è anche affermato che i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche, sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista. Si tratta di una precisazione che non appare più giustificabile nel momento in cui è venuta esplicitamente meno l'obbligazione principale relativa alle dichiarazioni fiscali. Sul punto, peraltro, si ritiene opportuno rimettere la questione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere un chiarimento definitivo. Le Linee Guida precisano anche che l'esenzione per gli adempimenti tributari si rifletterebbe su tutte le attività elencate dall'art. 1 co. 4 lett. b) e c) del DLgs. 139/2005 (visti di conformità, asseverazioni, ecc.).

Fonte: italiaoggi del 3 maggio 2010 p. 6 - 7

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Di Dr E. D Amico (del 03/05/2010 @ 16:29:47, in Rassegna stampa, linkato 609 volte)

Modelli INTRASTAT - Presentazione degli elenchi di gennaio - Termine del 4.5.2010 senza applicazione di sanzioni DI PEIROLO

Il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi del mese di gennaio 2010 (20 o 25.2.2010) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 22.2.2010, avvenuta il 5.3.2010. Di conseguenza, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010 ha chiarito che, in ottemperanza allo Statuto del contribuente, è possibile adempiere all'obbligo dichiarativo entro il 4.5.2010 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto DM). Fino al 4.5.2010 non saranno, pertanto, irrogate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi. Resta, inoltre, ferma la non punibilità per gli errori ed omissioni commessi in sede di compilazione degli elenchi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché di quelli del primo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali). Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2010, la non punibilità presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad inviare, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 3 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 04/05/2010 @ 16:56:28, in Rassegna stampa, linkato 270 volte)

Beni agevolabili - Novità degli emendamenti al DL 40/2010 DI ALBERTI

Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 40/2010, sono state introdotte numerose modifiche al testo dell'art. 4 del citato decreto, recanti ulteriori agevolazioni. In particolare, si segnalano le seguenti: - estensione della detassazione per il tessile anche alle attività di cui al codice 39.22.20, in relazione alla fabbricazione di bottoni, e alla divisione 15, denominata "Fabbricazione di articoli in pelle e simili", in cui sono comprese le attività di preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletterie, selleria, preparazione e tintura di pellicce, nonché la fabbricazione di calzature; - per gli anni 2010 e 2011, un fondo di euro 1.000.000 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e generata da pannelli solari, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano o biologico, con potenza elettrica non superiore a 30kw; - al fine di rinnovare la flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31.12.2010, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 700.000 euro per l'anno 2010.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 4 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 06/05/2010 @ 12:55:35, in Rassegna stampa, linkato 295 volte)

Società non operative - Compilazione di UNICO 2010 DI ODORIZZI

L'art. 30 della L. 724/94 definisce come non operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi non straordinari inferiori all'importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività al valore delle immobilizzazioni, dei titoli e dei crediti. Ai fini della compilazione dell'apposito prospetto per la verifica dell'operatività, si ricorda che la voce "altre immobilizzazioni" (rigo RF79 di UNICO 2010 SC) comprende anche i costi pluriennali capitalizzati come, ad esempio, le spese di impianto e ampliamento. Riguardo alla voce crediti, da indicare al rigo RF75, si osserva che non vi rientrano né i crediti commerciali, né i depositi bancari; rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito. Per gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008, coefficienti e valori di riferimento sono stati così delineati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 11, § 6): - esercizi 2008-2012: coefficiente del 6% sul costo non rivalutato; - esercizi 2013, 2014 e 2015: coefficiente del 4% sul costo rivalutato; - esercizi dal 2016 in poi: coefficiente del 6% sul costo rivalutato.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 32

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Di Dr E. D Amico (del 06/05/2010 @ 12:56:59, in Rassegna stampa, linkato 242 volte)

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore (messaggio INPS n. 12091/2010) DI MACCARONE 

Facendo seguito alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 2.4.2010 n. 3, anche l'INPS, con il messaggio n. 12091/2010, fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ad un'azienda, pur in presenza di debiti in capo alla stessa, derivanti dall'applicazione del regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, previsto dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e dall'art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Con il citato interpello, il Ministero del Lavoro si è espresso in senso affermativo sulla questione, sostenendo che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti accertata a carico di un soggetto non possa impedire il rilascio del DURC a favore di chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile. Il DURC si limita, infatti, a certificare la regolarità del rapporto contributivo instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti interessati. Per attestare la regolarità contributiva di detta impresa occorre, dunque, fare riferimento esclusivamente a tale rapporto e ai relativi adempimenti. Ora, con il messaggio in commento, l'INPS: - conferma che l'azienda che sia in regola con i versamenti contributivi relativi ai propri dipendenti ma risulti versare in una posizione debitoria nei confronti dell'Istituto, derivante dall'applicazione del regime di solidarietà previsto dalla legge in caso di appalto, ha diritto al rilascio del DURC; - precisa che, in tale ipotesi, l'Istituto specificherà nelle annotazioni che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del Documento.

Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 34

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Di Dr E. D Amico (del 07/05/2010 @ 11:42:57, in Rassegna stampa, linkato 274 volte)

Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Cartelle ante 1.6.2008 (Cass. 5.5.2010 n. 10805) DI CISSELLO

La mancata indicazione del responsabile del procedimento, sebbene, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, debba essere "tassativamente" contenuta negli atti impositivi, non comporta, in assenza di specifiche indicazioni sul punto, la nullità dell'atto. Ciò è avvalorato dal fatto che il Legislatore, con l'art. 36 co. 4-ter del DL 248/2007, ha espressamente sancito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità della cartella di pagamento solo ove questa porti a riscossione ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data successiva all'1.6.2008.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 7 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 10/05/2010 @ 11:48:14, in Rassegna stampa, linkato 286 volte)

Estensione dell'obbligo di nomina nelle SRL - SRL tenute al bilancio consolidato - Nota interpretativa del CNDCEC DI BELLINAZZO

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in una nota interpretativa, precisa che nelle SRL tenute al bilancio consolidato è obbligatoria, in base al nuovo disposto dell'art. 2477 c.c., la sola nomina del collegio sindacale, mentre non occorre procedere anche alla nomina di un revisore esterno. Ove, infatti, si imponesse anche quest'ultimo obbligo, si introdurrebbero indebite analogie con la disciplina della SPA, che si risolverebbero, per le società di medie o piccole dimensioni, in un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari. La nomina del collegio sindacale è divenuta altresì obbligatoria nelle SRL che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti. A tal riguardo occorre considerare che, ai sensi dell'art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010, nelle SRL che controllano enti di interesse pubblico lo svolgimento della revisione legale dei conti deve essere necessariamente attribuito ad un revisore esterno.

Fonte: ilsole24ore del 9 maggio 2010 p. 24

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Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:51:44, in Rassegna stampa, linkato 658 volte)

Rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS - Compilazione del prospetto di patrimonio netto di UNICO 2010 SC DI ODETTO

Le imprese che hanno rivalutato gli immobili ai sensi dell'art. 15 co. 16 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) sono tenute ad esporre le movimentazioni del saldo attivo di rivalutazione nel prospetto delle riserve di patrimonio netto contenuto nel quadro RF del Modello UNICO 2010 SC. Nel momento in cui la rivalutazione abbia avuto efficacia anche ai fini fiscali, il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione d'imposta, da inserire nel rigo RF115; diversamente, se la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici, il saldo attivo costituisce una ordinaria riserva di utili, le cui movimentazioni sono esposte nel rigo RF110. Se la riserva di rivalutazione è stata affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%, occorre operare come segue: - nel rigo RF115 occorre indicare il relativo importo sia nel campo 1 (in quanto alle "ore zero" dell'1.1.2009 la riserva si considerava ancora in sospensione d'imposta), sia nel campo 3, relativo ai decrementi, per ottenere un importo pari a zero quale saldo finale; - specularmente, nel rigo RF 110 si parte da un saldo iniziale pari a zero (nell'ipotesi, chiaramente, in cui non vi siano altre riserve di utili), per poi indicare la riserva affrancata nel campo 2 degli incrementi e nel campo 4 dei totali.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 11 maggio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 11/05/2010 @ 10:58:10, in Rassegna stampa, linkato 285 volte)

Preavviso di fermo - Impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. SS.UU. 7.5.2010 n. 11087) DI NEGRI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 7.5.2010 n. 11087, hanno stabilito che il preavviso di fermo amministrativo dell'auto per violazione del codice della strada è impugnabile davanti al giudice tributario. Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse del contribuente stesso alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale di tale pretesa. In merito, la Corte ha osservato che è irrilevante il mancato inserimento del predetto preavviso nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del DLgs. 546/92. La lista, infatti, va interpretata in modo estensivo, tenendo conto sia delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia dell'allargamento della giurisdizione tributaria effettuato con la L. 448/2001.

Fonte: ilsole24ore del 11 maggio 2010 p. 31

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