\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 28/05/2010 @ 10:16:51, in Rassegna stampa, linkato 409 volte)

Novità della manovra correttiva DI CISSELLO

La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri riforma l'art. 38 del DPR 600/73, apportando rilevanti novità in tema di accertamento sintetico, sia in relazione al c.d. "redditometro" sia in relazione alla c.d. "spesa patrimoniale". Le novità che caratterizzano l'istituto possono essere in tal modo schematizzate: - ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, il reddito accertato dall'ufficio deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, del 20% da quello dichiarato dal contribuente (attualmente, lo scostamento deve essere del 25% rispetto al reddito netto dichiarato dal contribuente, e deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta); - dal reddito accertato dall'ufficio possono essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni d'imposta (nella versione attuale, dal reddito accertato sinteticamente non possono essere dedotti i menzionati oneri); - prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; - nell'accertamento basato sul c.d. "redditometro", un decreto ministeriale individuerà i c.d. "fatti - indice" di capacità contributiva, tenendo nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale; - viene espunta, in merito all'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, la presunzione di formazione del reddito (che si presume sia stato posseduto per il sostenimento della spesa) per quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti; - viene eliminata la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all'art. 32 co. 1 n. 2), 3) e 4) del DPR 600/73.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 28 maggio 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 28/05/2010 @ 10:18:21, in Rassegna stampa, linkato 554 volte)

Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione (circ. Assonime 27.5.2010 n. 18) DI ROSATI

Con la circolare in oggetto, Assonime illustra la nuova disciplina dei Modelli INTRASTAT, riformulata al fine di recepire le novità introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117CE. L'associazione osserva che: - diversamente dalle cessioni, che vanno riepilogate, all'interno di ciascun elenco, in un unico rigo se la controparte è la medesima, le prestazioni rese e ricevute devono, invece, essere indicate singolarmente, cioè in più righi, all'interno di ciascun elenco; - la natura dei servizi resi e ricevuti, da riportare nella colonna 8 degli elenchi, non è di facile individuazione, in quanto la tabella CPA 2008, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, è incompleta e, dall'altro, è eccessivamente dettagliata, con il conseguente rischio di errori in sede di compilazione dei modelli dovuti alle incertezze nella classificazione; - le colonne relative alle modalità di pagamento e al Paese in cui il pagamento è stato effettuato non sono di facile compilazione. Nel caso, in particolare, in cui il pagamento non sia stato ancora eseguito, Assonime suggerisce di indicare il codice "X", previsto per le modalità di pagamento diverse dall'accredito in conto corrente bancario o dal bonifico bancario; in caso, poi, di pagamento tramite banca, non è chiaro se il codice ISO del Paese in cui il pagamento è stato eseguito sia quello della banca incaricata del pagamento o quello verso il quale è diretto il trasferimento del denaro; - in base all'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), sarebbe stato auspicabile estendere la non punibilità per l'omessa presentazione degli elenchi di gennaio 2010, prevista dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010, anche agli elenchi mensili di febbraio e marzo 2010 e a quelli del primo trimestre 2010.

Fonte: italiaoggi del 28 maggio 2010 p. 29

 
Di Dr E. D Amico (del 31/05/2010 @ 10:07:55, in Rassegna stampa, linkato 447 volte)

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - Novità del DLgs. 39/2010 DI CAVALLUZZO

L'art. 13 del DLgs. 39/2010 affida all'assemblea il compito di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di determinare il corrispettivo allo stesso spettante, su proposta motivata dell'organo di controllo. Manca, peraltro, un'indicazione generale relativamente all'ipotesi in cui l'assemblea non provveda. L'art. 159 co. 1 del DLgs. 39/2010 (come sostituito dall'art. 40 co. 17 del DLgs. 58/98), infatti, impone alla società di informare tempestivamente la CONSOB, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico; si tratta, però, di una disposizione applicabile alle sole società emittenti titoli quotati. Quanto alla proposta motivata dell'organo di controllo appare opportuno procedere come segue: - l'organo amministrativo deve attivarsi richiedendo preventivi ad uno o più revisori e, successivamente, girare il tutto al collegio sindacale; - il collegio sindacale esamina la documentazione nel corso di una specifica seduta e predispone la proposta motivata (è possibile, per le aziende più articolate, utilizzare il fac-simile predisposto dal CNDCEC); - la proposta motivata è presentata all'assemblea, che avrà la possibilità di approvarla o di respingerla (in quest'ultimo caso si ritiene necessaria una specifica motivazione, nonché la convocazione di una nuova assemblea cui sottoporre una nuova proposta).

Fonte: ilsole24ore del 29 maggio 2010, p. 35

 
Di Dr E. D Amico (del 01/06/2010 @ 15:22:50, in Rassegna stampa, linkato 269 volte)

Società non operative - Test di operatività - Contratto di affitto di immobile (C.T. Prov. Perugia 5.3.2010 n. 88/08/2010) DI DEOTTO

Ad avviso dei Giudici di Perugia, la presenza di un contratto di affitto di un immobile è condizione sufficiente per vincere la presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 della L. 724/94. Nel caso di specie, la società ha dimostrato che i suoi ricavi non potevano essere diversi da quelli dichiarati, avendo stipulato nel 1999 un contratto di affitto di un albergo per il quale i canoni pattuiti e percepiti non potevano raggiungere i valori richiesti per le società non operative.

Fonte: ilsole24ore del 1 giugno 2010 p. 33

 
Di Dr E. D Amico (del 01/06/2010 @ 15:24:17, in Rassegna stampa, linkato 292 volte)

Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni DI LIBURDI

Le perdite su crediti rilevate in Conto Economico dal punto di vista fiscale sono deducibili, ai sensi dell'art 101 co. 5 del TUIR, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L'Autore analizza la locuzione "elementi certi e precisi", sottolineando, tra l'altro, che: - con riferimento alla nozione di certezza, l'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato la necessità che le perdite in questione trovino riscontro in una analitica e precisa documentazione che comprovi l'effettività e la definitività delle stesse. - ai fini della deducibilità fiscale del credito in questione, l'atto di remissione del credito deve essere efficace entro il termine del periodo di imposta; a tal proposito, la Cass. n. 11329/2001 ha affermato che la rinuncia al credito deve essere deliberata, se esistente, dal consiglio di amministrazione della società e che la decisione rispetto alla rinuncia stessa va adottata in seguito ad una attenta valutazione delle condizioni economiche del soggetto debitore.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 1 giugno 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 04/06/2010 @ 14:44:56, in Rassegna stampa, linkato 329 volte)

Novità del DL 78/2010 - Decorrenza DI PELLEGRINO

L'art. 22 del DL 78/2010 ha modificato la modalità di accertamento sintetico, sia in riferimento al c.d. "redditometro" sia in merito all'incremento per la spesa patrimoniale. Tuttavia, la nuova disciplina, che dovrà essere completata mediante l'emanazione di un apposito decreto attuativo, si applicherà a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che, per il pregresso, continua ad operare l'art. 38 del DPR 600/73 nella versione ante DL 78/2010. Il "vecchio" accertamento sintetico, tra l'altro: - è legittimo solo se il reddito accertato sinteticamente si discosta di almeno un quarto dal reddito netto dichiarato dal contribuente; - se basato sul c.d. "redditometro", postula che lo scostamento di cui al punto precedente si sia protratto per almeno due periodi d'imposta; - se fondato sull'incremento della spesa patrimoniale, comporta l'operatività della presunzione secondo cui la spesa si presume sostenuta, per quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010  

 
Di Dr E. D Amico (del 04/06/2010 @ 14:46:24, in Rassegna stampa, linkato 263 volte)

Deducibilità in base al ROL - Interessi espliciti su debiti commerciali - Esclusione - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 3.6.2010 DI SANNA

Durante la videoconferenza del 3.6.2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal meccanismo del ROL di cui all'art. 96 co. 1 del TUIR: - gli interessi passivi espliciti su debiti di natura commerciale; - gli interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali e cioè derivanti da contratti commerciali di locazione oppure di fornitura di utilities (acqua, gas, ecc.). Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la ratio della norma intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010

 
Di Dr E. D Amico (del 07/06/2010 @ 11:41:56, in Rassegna stampa, linkato 267 volte)

GE.RI.CO. 2010 - Simulazioni DI RANOCCHI

Con la versione definitiva di GE.RI.CO. 2010 i contribuenti possono verificare la regolarità della propria situazione economica rispetto agli studi di settore e, successivamente, decidere se adeguarsi o meno ai maggiori ricavi/compensi stimati. A tal fine sembra utile procedere nel seguente modo: - verificare la propria posizione per il 2009 e reperire i dati contabili anche delle annualità precedenti; - valutare l'applicabilità dei correttivi e la loro efficacia nel rappresentare gli effetti della crisi; - effettuare il calcolo della coerenza, normalità e congruità allo studio di settore; - verificare l'esistenza di anomalie nel cluster di attribuzione, nella posizione specifica del contribuente e la sussistenza di condizioni di marginalità economica; - sulla base delle precedenti considerazioni, valutare l'opportunità di adeguarsi allo studio o, in alternativa, compilare il quadro delle Annotazioni di GE.RI.CO. per fornire giustificazioni alla situazione di non congruità.

Fonte: ilsole24ore del 7 giugno 2010 p. 1

 
Di Dr E. D Amico (del 08/06/2010 @ 13:05:12, in Rassegna stampa, linkato 274 volte)

Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento - Proposte allo studio del Governo DI DEL BO

Sarà disposta nei prossimi giorni (probabilmente con apposito DPCM) la proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 per i contribuenti sottoposti agli studi di settore (termini scadenti ordinariamente il 16.6.2010, oppure il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) . Analogamente all'anno scorso, la proroga si è resa necessaria a causa dei ritardi nella diffusione del software per l'applicazione degli studi di settore, al fine di assicurare agli operatori del settore un congruo periodo di tempo per operare il calcolo delle imposte.

Fonte: ilsole24ore del 8 giugno 2010 p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 08/06/2010 @ 13:07:36, in Rassegna stampa, linkato 306 volte)

Libretti di deposito bancari o postali al portatore - Limiti di detenzione - Novità del DL 78/2010 DI MEOLI

Ai sensi del nuovo art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007 (come modificato dall'art. 20 co. 1 del DL 78/2010), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (e non più a 12.500 euro). È imposto, inoltre, ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro di estinguerli, ovvero di ridurne il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011 [art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall'art. co. 1 e co. 2 lett. a) del DL 78/2010]. Dovrebbe trattarsi, in particolare, di quei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 12.500 euro aperti fino al 29.4.2008 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007, che abbassava il limite da 12.500 a 5.000 euro) ovvero di quei libretti aperti a decorrere dal 25.6.2008 (data in cui il limite è stato riportato a 12.500 euro) e fino al 30.5.2010 (dal giorno successivo, infatti, sono in vigore le disposizioni del DL 78/2010, che hanno nuovamente abbassato il limite a 5.000 euro). La violazione dei limiti di saldo implica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dello stesso. La mancata estinzione dei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro, o la mancata riconduzione del saldo nel suddetto limite entro il 30.6.2011, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo. In entrambi i casi è posto il limite minimo della sanzione pari a 3.000 euro. Non è chiaro, inoltre, se le due sanzioni si cumulino tra loro. Si arriverebbe, in tal caso, complessivamente, ad una sanzione dal 30% al 60% del saldo.

Fonte: ilquotidianodelcommerciaista del 8 giugno 2010

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 15:32:31
script eseguito in 83 ms

Info
Ci sono 1795 persone collegate

Varie