Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Novità della manovra correttiva DI CISSELLO
La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri riforma l'art. 38 del DPR 600/73, apportando rilevanti novità in tema di accertamento sintetico, sia in relazione al c.d. "redditometro" sia in relazione alla c.d. "spesa patrimoniale". Le novità che caratterizzano l'istituto possono essere in tal modo schematizzate: - ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, il reddito accertato dall'ufficio deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, del 20% da quello dichiarato dal contribuente (attualmente, lo scostamento deve essere del 25% rispetto al reddito netto dichiarato dal contribuente, e deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta); - dal reddito accertato dall'ufficio possono essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni d'imposta (nella versione attuale, dal reddito accertato sinteticamente non possono essere dedotti i menzionati oneri); - prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; - nell'accertamento basato sul c.d. "redditometro", un decreto ministeriale individuerà i c.d. "fatti - indice" di capacità contributiva, tenendo nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale; - viene espunta, in merito all'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, la presunzione di formazione del reddito (che si presume sia stato posseduto per il sostenimento della spesa) per quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti; - viene eliminata la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all'art. 32 co. 1 n. 2), 3) e 4) del DPR 600/73.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 28 maggio 2010
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione (circ. Assonime 27.5.2010 n. 18) DI ROSATI
Con la circolare in oggetto, Assonime illustra la nuova disciplina dei Modelli INTRASTAT, riformulata al fine di recepire le novità introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117CE. L'associazione osserva che: - diversamente dalle cessioni, che vanno riepilogate, all'interno di ciascun elenco, in un unico rigo se la controparte è la medesima, le prestazioni rese e ricevute devono, invece, essere indicate singolarmente, cioè in più righi, all'interno di ciascun elenco; - la natura dei servizi resi e ricevuti, da riportare nella colonna 8 degli elenchi, non è di facile individuazione, in quanto la tabella CPA 2008, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, è incompleta e, dall'altro, è eccessivamente dettagliata, con il conseguente rischio di errori in sede di compilazione dei modelli dovuti alle incertezze nella classificazione; - le colonne relative alle modalità di pagamento e al Paese in cui il pagamento è stato effettuato non sono di facile compilazione. Nel caso, in particolare, in cui il pagamento non sia stato ancora eseguito, Assonime suggerisce di indicare il codice "X", previsto per le modalità di pagamento diverse dall'accredito in conto corrente bancario o dal bonifico bancario; in caso, poi, di pagamento tramite banca, non è chiaro se il codice ISO del Paese in cui il pagamento è stato eseguito sia quello della banca incaricata del pagamento o quello verso il quale è diretto il trasferimento del denaro; - in base all'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), sarebbe stato auspicabile estendere la non punibilità per l'omessa presentazione degli elenchi di gennaio 2010, prevista dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010, anche agli elenchi mensili di febbraio e marzo 2010 e a quelli del primo trimestre 2010.
Fonte: italiaoggi del 28 maggio 2010 p. 29
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - Novità del DLgs. 39/2010 DI CAVALLUZZO
L'art. 13 del DLgs. 39/2010 affida all'assemblea il compito di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di determinare il corrispettivo allo stesso spettante, su proposta motivata dell'organo di controllo. Manca, peraltro, un'indicazione generale relativamente all'ipotesi in cui l'assemblea non provveda. L'art. 159 co. 1 del DLgs. 39/2010 (come sostituito dall'art. 40 co. 17 del DLgs. 58/98), infatti, impone alla società di informare tempestivamente la CONSOB, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico; si tratta, però, di una disposizione applicabile alle sole società emittenti titoli quotati. Quanto alla proposta motivata dell'organo di controllo appare opportuno procedere come segue: - l'organo amministrativo deve attivarsi richiedendo preventivi ad uno o più revisori e, successivamente, girare il tutto al collegio sindacale; - il collegio sindacale esamina la documentazione nel corso di una specifica seduta e predispone la proposta motivata (è possibile, per le aziende più articolate, utilizzare il fac-simile predisposto dal CNDCEC); - la proposta motivata è presentata all'assemblea, che avrà la possibilità di approvarla o di respingerla (in quest'ultimo caso si ritiene necessaria una specifica motivazione, nonché la convocazione di una nuova assemblea cui sottoporre una nuova proposta).
Fonte: ilsole24ore del 29 maggio 2010, p. 35
Società non operative - Test di operatività - Contratto di affitto di immobile (C.T. Prov. Perugia 5.3.2010 n. 88/08/2010) DI DEOTTO
Ad avviso dei Giudici di Perugia, la presenza di un contratto di affitto di un immobile è condizione sufficiente per vincere la presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 della L. 724/94. Nel caso di specie, la società ha dimostrato che i suoi ricavi non potevano essere diversi da quelli dichiarati, avendo stipulato nel 1999 un contratto di affitto di un albergo per il quale i canoni pattuiti e percepiti non potevano raggiungere i valori richiesti per le società non operative.
Fonte: ilsole24ore del 1 giugno 2010 p. 33
Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni DI LIBURDI
Le perdite su crediti rilevate in Conto Economico dal punto di vista fiscale sono deducibili, ai sensi dell'art 101 co. 5 del TUIR, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L'Autore analizza la locuzione "elementi certi e precisi", sottolineando, tra l'altro, che: - con riferimento alla nozione di certezza, l'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato la necessità che le perdite in questione trovino riscontro in una analitica e precisa documentazione che comprovi l'effettività e la definitività delle stesse. - ai fini della deducibilità fiscale del credito in questione, l'atto di remissione del credito deve essere efficace entro il termine del periodo di imposta; a tal proposito, la Cass. n. 11329/2001 ha affermato che la rinuncia al credito deve essere deliberata, se esistente, dal consiglio di amministrazione della società e che la decisione rispetto alla rinuncia stessa va adottata in seguito ad una attenta valutazione delle condizioni economiche del soggetto debitore.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 1 giugno 2010
Novità del DL 78/2010 - Decorrenza DI PELLEGRINO
L'art. 22 del DL 78/2010 ha modificato la modalità di accertamento sintetico, sia in riferimento al c.d. "redditometro" sia in merito all'incremento per la spesa patrimoniale. Tuttavia, la nuova disciplina, che dovrà essere completata mediante l'emanazione di un apposito decreto attuativo, si applicherà a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che, per il pregresso, continua ad operare l'art. 38 del DPR 600/73 nella versione ante DL 78/2010. Il "vecchio" accertamento sintetico, tra l'altro: - è legittimo solo se il reddito accertato sinteticamente si discosta di almeno un quarto dal reddito netto dichiarato dal contribuente; - se basato sul c.d. "redditometro", postula che lo scostamento di cui al punto precedente si sia protratto per almeno due periodi d'imposta; - se fondato sull'incremento della spesa patrimoniale, comporta l'operatività della presunzione secondo cui la spesa si presume sostenuta, per quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010
Deducibilità in base al ROL - Interessi espliciti su debiti commerciali - Esclusione - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 3.6.2010 DI SANNA
Durante la videoconferenza del 3.6.2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal meccanismo del ROL di cui all'art. 96 co. 1 del TUIR: - gli interessi passivi espliciti su debiti di natura commerciale; - gli interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali e cioè derivanti da contratti commerciali di locazione oppure di fornitura di utilities (acqua, gas, ecc.). Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la ratio della norma intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010
GE.RI.CO. 2010 - Simulazioni DI RANOCCHI
Con la versione definitiva di GE.RI.CO. 2010 i contribuenti possono verificare la regolarità della propria situazione economica rispetto agli studi di settore e, successivamente, decidere se adeguarsi o meno ai maggiori ricavi/compensi stimati. A tal fine sembra utile procedere nel seguente modo: - verificare la propria posizione per il 2009 e reperire i dati contabili anche delle annualità precedenti; - valutare l'applicabilità dei correttivi e la loro efficacia nel rappresentare gli effetti della crisi; - effettuare il calcolo della coerenza, normalità e congruità allo studio di settore; - verificare l'esistenza di anomalie nel cluster di attribuzione, nella posizione specifica del contribuente e la sussistenza di condizioni di marginalità economica; - sulla base delle precedenti considerazioni, valutare l'opportunità di adeguarsi allo studio o, in alternativa, compilare il quadro delle Annotazioni di GE.RI.CO. per fornire giustificazioni alla situazione di non congruità.
Fonte: ilsole24ore del 7 giugno 2010 p. 1
Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento - Proposte allo studio del Governo DI DEL BO
Sarà disposta nei prossimi giorni (probabilmente con apposito DPCM) la proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 per i contribuenti sottoposti agli studi di settore (termini scadenti ordinariamente il 16.6.2010, oppure il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) . Analogamente all'anno scorso, la proroga si è resa necessaria a causa dei ritardi nella diffusione del software per l'applicazione degli studi di settore, al fine di assicurare agli operatori del settore un congruo periodo di tempo per operare il calcolo delle imposte.
Fonte: ilsole24ore del 8 giugno 2010 p. 31
Libretti di deposito bancari o postali al portatore - Limiti di detenzione - Novità del DL 78/2010 DI MEOLI
Ai sensi del nuovo art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007 (come modificato dall'art. 20 co. 1 del DL 78/2010), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (e non più a 12.500 euro). È imposto, inoltre, ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro di estinguerli, ovvero di ridurne il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30.6.2011 [art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall'art. co. 1 e co. 2 lett. a) del DL 78/2010]. Dovrebbe trattarsi, in particolare, di quei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 12.500 euro aperti fino al 29.4.2008 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007, che abbassava il limite da 12.500 a 5.000 euro) ovvero di quei libretti aperti a decorrere dal 25.6.2008 (data in cui il limite è stato riportato a 12.500 euro) e fino al 30.5.2010 (dal giorno successivo, infatti, sono in vigore le disposizioni del DL 78/2010, che hanno nuovamente abbassato il limite a 5.000 euro). La violazione dei limiti di saldo implica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dello stesso. La mancata estinzione dei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro, o la mancata riconduzione del saldo nel suddetto limite entro il 30.6.2011, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo. In entrambi i casi è posto il limite minimo della sanzione pari a 3.000 euro. Non è chiaro, inoltre, se le due sanzioni si cumulino tra loro. Si arriverebbe, in tal caso, complessivamente, ad una sanzione dal 30% al 60% del saldo.
Fonte: ilquotidianodelcommerciaista del 8 giugno 2010
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