Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Illegittima la cartella notificata al curatore: non esiste obbligazione solidale
È illegittima la cartella di pagamento notificata personalmente al curatore quale asserito condebitore in solido con la procedura fallimentare. La pretesa tributaria – nella fattispecie, la ripresa del credito Iva dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione non era stata presentata - è comunque infondata. È quanto emerge dalla sentenza n. 814/09 della Ctp di Reggio Emilia del 19 ottobre 2010.
Rivisto il sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
Con comunicato del 25 novembre, la Banca d’Italia avvisa che l’Unità di Informazione Finanziaria ha provveduto a una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza. Il nuovo sistema, che sarà operativo dal maggio 2011, prevede che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d’Italia, sul quale i segnalanti dovranno preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili sul sito della Banca d’Italia. Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell’operatività segnalata. Il contenuto della segnalazione si articolerà in: dati identificativi della segnalazione; elementi informativi in forma strutturata; elementi descrittivi in forma libera. In linea con quanto previsto dall’art. 6, co. 6, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 231/07, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione.
I tributaristi non possono rilasciare il visto di conformità
I professionisti che abitualmente esercitano attività di consulenza fiscale (c.d. “tributaristi”), indipendentemente dalla rilevanza specificamente attribuita al visto di conformità delle dichiarazioni dall’art. 10, co. 7 del D.L. n.78/09 ai fini della fruizione delle compensazioni dei crediti Iva, non sono legittimati al rilascio del visto di conformità. Lo sono, infatti, solamente i soggetti indicati alle lettere a) e b) del co. 3 dell’art. 3 del DPR n.322/98. A precisarlo è il Tar del Lazio con sentenza n.33676 del 19 novembre.
Tenere le scritture contabili presso terzi non comporta lo slittamento dei termini di registrazione delle fatture
Nell’ipotesi di contabilità affidata a terzi, per determinare l’eccedenza Iva rimborsabile - relativa, ad esempio, al primo trimestre - è necessario far riferimento alla differenza tra imposta esigibile derivante da operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, e imposta detraibile per gli acquisti registrati nello stesso periodo. Naturalmente, anche l’esistenza dei presupposti per accedere al rimborso va verificata tenendo conto delle “movimentazioni” effettuate nel medesimo arco temporale. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011
Imponibile la plusvalenza da cessione d’azienda con costituzione rendita vitalizia
È configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ex art. 54, co.3 del Tuir, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un‘azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia: ai fini del corrispettivo occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita; né tale imputazione dà luogo ad una doppia imposizione. Lo conferma l’ordinanza della Cassazione n.23874 del 24 novembre 2010.
Di indebita compensazione Iva risponde anche il socio
La Corte di Cassazione, la sentenza n. 622, depositata il 13 gennaio 2011, ha stabilito che il reato di indebita compensazione previsto dall’art.10-quater del D.Lgs. n.74/00, può essere commesso oltre che dall’amministratore anche da un soggetto terzo, quale il socio, a titolo di concorso, se pone in essere consapevolmente condotte volte a realizzare la violazione. A tutti i concorrenti del reato tributario possono, inoltre, essere sequestrati beni personali.
La Cassazione conferma l’abuso se il fine è il solo risparmio d’imposta
Configura abuso del diritto una cessione di beni che cela un appalto, stipulata tra una persona fisica e una società (di cui la cedente, nel caso di specie è socia) al solo scopo di ottenere un indebito risparmio. Ne consegue che occorre effettuare adeguati approfondimenti da parte del giudice di merito, per verificare se gli accordi contrattuali avevano l’esclusivo fine di consentire un risparmio di imposta. Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 688, depositata il 13 gennaio 2011.
Imposte d’atto nel leasing immobiliare – i chiarimenti di Assilea
Con circolare del 22 dicembre 2010, Assilea ricorda che la Legge di stabilità per il 2011 - n.220/10 - in vigore dal 1° gennaio 2011, introduce alcune importanti novità per i contratti di leasing immobiliare, volte a garantire la loro neutralità fiscale ai fini delle imposte d’atto nelle scelte di finanziamento per l’acquisizione degli immobili sia strumentali che abitativi. In attesa dell’emanazione del provvedimento direttoriale relativo alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, la circolare esamina il nuovo regime e offre indicazioni sulla gestione dell’imposta sostitutiva per i contratti in corso all’1 gennaio 2011.
Aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: dall’1% all’1,5%
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall’1% all’1,5%. L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);
- una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 del Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.
Nuovo parametro di individuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011
A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione.
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