Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Compensazioni su ruoli scaduti: nessuna sanzione fino all’emanazione del DM
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato del 14 gennaio, ha chiarito che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a €1.500 (art.31, co.1 del D.L. n.78/10), non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità, a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali - cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento - si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.
Illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore senza preventiva ispezione
È illegittimo l’accertamento del reddito di uno studio professionale, che ha aderito al regime di contabilità ordinaria, basato esclusivamente sugli studi di settore, senza la preventiva ispezione del Fisco, che certifichi l’inattendibilità dei documenti. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n.1213 del 20 gennaio 2011, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Fabbricati rurali, sono esenti Ici quelli delle categorie A/6 e D/10
La ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risposta all’interrogazione n.5-04067 del 19 gennaio, ha così confermato l’orientamento della giurisprudenza delle Cassazione sulla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell’Ici (sentenze n.18565/09; n.18570/09; n.20867/10).
La dichiarazione Iva autonoma entro il 28 febbraio esonera dalla comunicazione dati
Per le presentazioni delle dichiarazioni Iva autonome a debito, che consentono l'esonero dalla comunicazione dati Iva, se effettuate entro il 28 febbraio 2011, si consiglia gli intermediari di acquisire dai clienti uno specifico incarico all'invio del modello entro la fine di febbraio, in quanto questa nuova modalità di presentazione della dichiarazione Iva, non prevista dalla norma, è stata concessa dall'agenzia delle Entrate solo se il pagamento del saldo Iva 2010 avviene entro il 16 marzo. Dato che la dichiarazione Iva autonoma esonera dalla comunicazione dati Il pericolo, infatti, è che se il contribuente poi non effettua il pagamento entro il 16 marzo si rivalga sull'intermediario.
I nuovi modelli definitivi Irap e Unico SP per il 2011
Con due provvedimenti del 31 gennaio, le Entrate hanno approvato le versioni definitive dei modelli da utilizzare quest’anno per le dichiarazioni Irap e Unico SP. Il modello Irap 2011 ricalca senza modifiche di rilievo la bozza approvata alla fine dell’anno scorso. Confermata, in particolare, la nuova appendice che aveva già fatto il suo debutto nella versione provvisoria della dichiarazione. Qui trova spazio la tabella delle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2010, con tutti gli aggiornamenti che tengono conto delle modifiche introdotte sia dalle leggi regionali sia da quelle statali. Un elenco completo, che facilita l’associazione di ogni aliquota al codice da riportare poi nei campi del quadro IR. In questo quadro si ripresenta modificata la sezione VII e, più precisamente, il rigo IS32, dove viene ricalcolato l’acconto 2010 per le regioni in deficit sanitario (Campania, Lazio, Molise e Calabria). Unico SP: la dichiarazione di quest’anno accoglie l’incentivo fiscale previsto dalla Tremonti quater (D.L. n.40/10), in favore delle aziende del settore tessile che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per realizzare campionari, collezioni e prototipi. Al debutto anche il transfer pricing modello Ue, con il nuovo prospetto del quadro RS da utilizzare per indicare l’ammontare dei componenti negativi e/o positivi delle transazioni, in linea con le disposizioni del D.L. n.78/10.
Dalle Entrate ulteriori chiarimenti sulle operazioni con Paesi black list
Con la circolare n. 2 del 28 gennaio, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi black list. Tra i chiarimenti di maggiori interesse, quelli sulle spese di trasferta, sugli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale nominato in un Paese a fiscalità privilegiata, sulle cessioni e acquisti di beni “estero su estero” e quello che fuga i dubbi sui rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Spese di trasferta dei dipendenti. In caso di trasferta in Paesi black list, le prestazioni di servizi - come, per esempio, quelle relative ai trasporti o quelle alberghiere - non devono essere riportate nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list in tutti i casi in cui queste spese - di regola, di importo esiguo - siano correttamente classificate nel costo del personale, secondo i principi contabili adottati dall’impresa. Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale in un Paese a regime fiscale privilegiato. Non rientrano tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l’operatore economico “rappresentato”, che costituisce la reale controparte dell’operazione, è localizzato in un Paese a fiscalità “ordinaria”. Operazioni estero su estero. Per le cessioni o per gli acquisti di beni effettuati direttamente all’estero - quindi, non soggetti a Iva - da una stabile organizzazione italiana con sede in un Paese black list, come, ad esempio, l’acquisto di carburanti, non è previsto l’obbligo di comunicazione. Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Passato questo termine, è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall’omissione o dall’errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
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