Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Obbligatorietà del visto di conformità dei professionisti - Soggetti esclusi dal rilascio del visto (risposta a interrogazione parlamentare 21.4.2010 n. 5-02779) DI ROSATI
In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02779 fornita il 21.4.2010, il sottosegretario all'Economia Molgora, ha precisato che il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, necessario per la compensazione dei crediti superiori a 15.000,00 euro, non può essere apposto dagli avvocati e dai revisori contabili. Sono abilitati, infatti, al rilascio del visto, così come previsto dall'art. 10 co. 7 del DL 78/2009: - i responsabili dei CAF imprese; - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; - gli iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli camerali di periti di esperti per la categoria tributi, se provvisti di determinati titoli di studio.
Fonte: italiaoggi del 22 aprile 2010 p. 23
Ristrutturazione dei debiti - Trattamento contabile e informativa di bilancio - Bozza di principio contabile DI ROSCINI VITALI
In data 21.4.2010, il Consiglio di Gestione dell'OIC ha diffuso la bozza di un nuovo principio contabile intitolato "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio". Il documento: - definisce il corretto trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire con riferimento alle operazioni di ristrutturazione del debito nel bilancio (d'esercizio e consolidato) dell'impresa debitrice; - è destinato alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. La fase di consultazione terminerà il 25.5.2010, data a partire dalla quale gli organi tecnici dell'OIC esamineranno le osservazioni pervenute ed elaboreranno la versione definitiva del documento.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2010 p. 29
Deposito telematico dei bilanci - Attuazione del Modello internazionale XBRL - Istruzioni operative di Unioncamere e CNDCEC DI PIRAZZINI
L'Osservatorio istituito tra Unioncamere e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce alcuni chiarimenti, di carattere operativo, in merito alle nuove modalità di deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese in "formato elettronico elaborabile" (XBRL). In merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPCM 10.12.2008, nella prima fase di adozione (che si applicherà fino all'avvenuta pubblicazione di una versione delle tassonomie capace di codificare tutti i documenti che compongono il bilancio e in cui ricadono i bilanci "solari" 2009) l'obbligo di presentare il bilancio nel formato elettronico elaborabile si ritiene assolto con il deposito presso il Registro delle imprese (unitamente al bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, completi e nel formato usuale) degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico compilati secondo lo standard XBRL. Pertanto, l'utente deve: - predisporre i documenti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), secondo le specifiche e le modalità definite dalla normativa in vigore; - allegare alla pratica l'istanza XBRL degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, in base alla tassonomia di riferimento.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2010 p. 29
Chiarimenti (circ. Assonime 20.4.2010 n. 14) DI GAIANI
Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la circolare Assonime 20.4.2010 n. 14 esamina i limiti all'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti IVA, annuali e trimestrali, introdotti dall'art. 10 del DL 78/2009. Il "tetto" annuo di 10.000,00 euro, al di sotto del quale non operano le nuove limitazioni, s'intende riferito all'anno di maturazione del credito (e non a quello del suo utilizzo in compensazione) e deve essere calcolato distintamente per il credito annuale e per i crediti dei primi tre trimestri dell'anno. La nuova disciplina, applicandosi dall'1.1.2010, riguarda i crediti IVA emergenti dalle dichiarazioni annuali e dalle istanze trimestrali presentate da tale data. Si tratta, quindi, dei crediti esposti nella dichiarazione annuale relativa al 2009 e di quelli che matureranno nei primi tre trimestri del 2010. Assonime ricorda che, sulla base delle istruzioni relative alla compilazione del Modello TR, l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale è consentito, anche per importi inferiori a 10.000,00 euro, soltanto dopo la presentazione dell'istanza IVA TR dalla quale lo stesso emerge. La compensazione del credito trimestrale per un importo non superiore a 10.000,00 euro può essere effettuata prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del Modello TR. Tale limite si applica nel solo caso in cui il credito oggetto di compensazione sia superiore al "tetto" annuo di 10.000,00 euro.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2010 p. 30
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Termine del 20.4.2010 per la presentazione da parte dei soggetti trimestrali DI MANTOVANI
Il 20.4.2010 scade il termine per la presentazione, in formato elettronico, dei Modelli INTRASTAT relativi al primo trimestre 2010. Dal 21.4.2010 al 26.4.2010 (in quanto il 25.4.2010 è festivo) sarà possibile provvedere alla presentazione dei modelli esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Telematico Doganale. Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.2.2010 n. 5, le eventuali violazioni commesse non saranno punibili sempreché regolarizzate inviando, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità; la non punibilità parrebbe operare nei soli confronti dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione degli elenchi, in modo da poter successivamente provvedere alla loro "integrazione". I soggetti trimestrali non devono compilare la parte statistica dei modelli. I dati da inserire nei Modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater, relativi ai servizi, rispettivamente, resi e ricevuti, hanno tuttavia natura esclusivamente fiscale, per cui prescindono dalla periodicità di presentazione dei modelli (mensile o trimestrale).
Fonte: ilsole24ore del 20 aprile 2010 p. 32
Novità applicabili dal 2009 DI RIZZARDI
Per gli studi di settore applicabili nel 2009, il DM 12.3.2010 ha definito tre nuovi indicatori territoriali con i quali potrà essere differenziata l'applicazione degli studi in ragione del luogo in cui viene svolta l'attività. Nello specifico, si tratta: - dell'indicatore che, misurando il costo per le retribuzioni, consente di tener conto dell'incidenza che tale componente negativo assume nella determinazione dei ricavi/compensi (l'indicatore è determinato a livello provinciale mediante l'analisi dei dati relativi al periodo d'imposta 2006); - dell'indicatore che misura a livello comunale, provinciale e regionale il "reddito disponibile per abitante", utile per misurare i livelli di produzione di ricavi/compensi in funzione del diverso livello di benessere e del grado di sviluppo economico che caratterizza il luogo in cui si svolge l'attività (l'indicatore si base sui dati ANCITEL del 2003); - dell'indicatore relativo al livello comunale, provinciale e regionale delle quotazioni immobiliari che consente di suddividere il territorio nazionale in base ai valori di mercato degli immobili (l'indicatore si basa sui dati delle quotazioni OMI del 2007). Tali indicatori operano nello studio di settore attraverso formule matematiche specifiche, la cui efficacia, tuttavia, appare dubbia in quanto, mentre le formule restano fisse fino alla successiva revisione, il mercato subisce costantemente mutamenti.
Fonte: ilsole24ore del 19 aprile 2010 p. 1
Recenti ipotesi di rinuncia al contenzioso da parte dell'Agenzia delle Entrate DI CRISCIONE - FALCONE - IORIO
In caso di significativo contrasto tra la prassi dell'Agenzia delle Entrate e l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, gli uffici finanziari valutano l'opportunità, in sede giudiziale, di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 44 del DLgs. 546/92. Si pensi, ad esempio, al caso degli studi di settore, ove, con la circolare 14.4.2010 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha invitato le Direzioni provinciali ad abbandonare il contenzioso qualora il ricorrente, in primo grado, abbia domandato la nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio. Alla stessa conclusione gli uffici sono giunti con la circolare 13.6.2008 n. 45, in tema di IRAP contestata a soggetti privi di autonoma organizzazione.
Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2010 p. 27
Modelli INTRA 12 e INTRA 13 - Approvazione DI PORTALE
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.4.2010 sono stati approvati i nuovi Modelli INTRA-12 e INTRA-13, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si tratta dei modelli che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati dovranno utilizzare, dall'1.6.2010, per dichiarare, ciascun mese, gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti; fino al 31.5.2010 dovranno, pertanto, essere ancora utilizzati i modelli approvati con il DM 16.2.93. Il Modello INTRA-12, in particolare, deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, non soggetti passivi, e dai produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite annuo di 10.000 euro (la precedente soglia, pari a 8.263,31 euro, è stata innalzata a 10.000 euro dalla legge Comunitaria per il 2008), ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari posti in essere. Per effetto del nuovo art. 30-bis del DPR 633/1972, introdotto dal DLgs.18/2010, tali soggetti devono utilizzare il Modello INTRA-12 anche per dichiarare i beni e servizi acquistati da fornitori non residenti, se l'imposta è dovuta in Italia attraverso il sistema del reverse charge. Il Modello INTRA-13, invece, è riservato agli enti non commerciali, non soggetti passivi, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni. Finché non viene raggiunta la soglia di 10.000 euro, i suddetti enti devono dichiarare, anteriormente a ciascun acquisto, sia l'ammontare del medesimo, sia l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. Una volta superata la soglia, l'acquisto è soggetto a IVA in Italia, per cui diventa obbligatorio richiedere l'attribuzione della partita IVA attraverso la dichiarazione anagrafica di inizio attività (Modello AA7/10).
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2010 p. 27
Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Gestione del contenzioso pendente (circ. Agenzia Entrate 14.4.2010 n. 18) DI LIBURDI
L'Amministrazione finanziaria, nella circ. 14.4.2010 n. 18, ha chiarito alcune delle conseguenze scaturenti dall'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008) delle norme che consentivano, in campo IVA e imposte sui redditi, di accertare maggior imponibile nel caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto come corrispettivo per la cessione immobiliare (posta in essere nell'esercizio dell'impresa) ed il valore normale del bene ceduto, determinato sulla base selle quotazioni OMI. Queste norme erano state introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, modificando l'art. 54 co. 3 del DPR 633/72 e l'art. 39 co. 1 del DPR 600/73, ed erano entrate in vigore il 4.7.2006. In proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che, in seguito all'abrogazione, la discrepanza tra corrispettivo dichiarato in atto e valore normale del bene ceduto torna a configurare una mera presunzione semplice, sicché tale elemento non può, da solo, costituire elemento sufficiente a giustificare l'accertamento (a meno che non sussistano le condizioni per l'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73). L'inferiorità del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale può, quindi, giustificare l'accertamento solo ove sia avvalorata da altri elementi unitamente ai quali si configuri un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. In secondo luogo, la circ. n. 18/2010 afferma (in conformità a quanto già sostenuto, in relazione alla disciplina abrogata, nella circ. 16.2.2007 n. 11, §12.4) la natura procedimentale delle norme oggetto di abrogazione, riconoscendo, così, la retroattività dell'abrogazione. Pertanto, come espressamente chiarito nella circ. n. 18/2010, l'abrogazione produce effetti anche in relazione al periodo intercorrente tra il 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL 223/2006) e l'entrata in vigore della legge Comunitaria 2008 (15.7.2009 con riferimento alla disciplina dell'accertamento IVA e 29.7.2009 per quanto riguarda l'accertamento delle imposte sul reddito). Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia prescrive di abbandonare il contenzioso in corso (anche se relativo a periodi pregressi all'entrata in vigore della Comunitaria 2008) ogni qual volta gli elementi raccolti non appaiano sufficienti a integrare un quadro probatorio adeguato.
Fonte: italiaoggi del 16 aprile 2010 p. 25
Modelli INTRASTAT - Trasmissione attraverso il canale telematico Entratel a partire dal mese di maggio - Anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate DI NARIELLO
Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, può essere utilizzato solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange), anche se, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (cioè su dischetto, CD, chiavette USB, ecc.), direttamente agli Uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale. L'Agenzia delle Dogane, nella determinazione 22.2.2010 n. 22778, di approvazione dei nuovi modelli, ha stabilito che, in futuro, sarà possibile trasmettere gli elenchi anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Sul punto, nel corso di un convegno tenutosi il 14.4.2010, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che tale possibilità sarà operativa da maggio. Si ricorda che non saranno punibili gli errori ed omissioni commessi in sede di compilazione degli elenchi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché di quelli del primo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali). Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2010, la non punibilità presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad inviare, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.
Fonte: ilsole24ore del 15 aprile 2010 p. 35
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