Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa - Obbligo a partire dal 1° aprile DI PIRAZZINI
La procedura della Comunicazione unica diventerà obbligatoria a decorrere dall'1.4.2010 e non sarà più consentito l'uso del supporto cartaceo per l'avvio dell'impresa. In merito, si ricorda che: - la Comunicazione unica è una procedura che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, consente di assolvere, mediante la presentazione di una sola comunicazione e per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA; - la nuova procedura si applica anche nelle ipotesi di modifiche o cessazione dell'attività di impresa; - sono tenute alla presentazione della Comunicazione unica tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, e dunque, non solo le società, ma anche le imprese individuali; - nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Si segnala che, dal punto di vista operativo, la Comunicazione unica non è ancora un modello elettronico unificato, dovendo l'interessato provvedere alla compilazione, oltre che del modello "ComUnica", anche degli altri modelli elettronici destinati alle singole Amministrazioni coinvolte.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2010 p. 37
Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate DI DEOTTO - DE STEFANI - VALCARENGHI
Nel corso di un incontro che si è tenuto il 9.3.2010, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato agli Ordini professionali ed alle associazioni di categoria la nuova procedura automatizzata che consentirà di verificare gli F24 inviati tramite Fisconline, Entratel e gli altri canali telematici di banche e poste, nel caso in cui vengano utilizzati crediti IVA annuali o trimestrali in compensazione in F24, alla luce delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 78/2009. E' stato precisato che i modelli F24 con crediti IVA superiori a 10.000,00 euro devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia: le deleghe con crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro presentate, anche telematicamente, ma tramite sistema bancario e postale (ad esempio home banking e Cbi) saranno scartate, anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito. Il credito IVA annuale 2009 può essere compensato: - per importi superiori a 10.000,00 euro annui, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA 2010 e solo inviando l'F24 tramite Fisconline o Entratel; - per importi superiori a 15.000,00 euro annui, solo se il modello è stato certificato con il visto di conformità o con l'equivalente sottoscrizione del revisore. Senza la presentazione della dichiarazione IVA, si può utilizzare il credito IVA annuale 2009 solo fino al limite di 10.000,00 euro e i modelli F24 di compensazione presentati successivamente vengono scartati dalla procedura automatizzata dell'Amministrazione finanziaria, anche se utilizzano importi di credito IVA pari o inferiori a 10.000,00 euro.
Fonte: ilsole24ore del 10 marzo 2010 p. 31
Soggetti IAS/IFRS - Riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 convertito - Effetti dell'affrancamento fiscale dell'avviamento (circ. Agenzia Entrate 4.3.2010 n. 8) DI PARISOTTO
Con la circ. 4.3.2010 n. 8, l' Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale dell'avviamento nell'ipotesi in cui un soggetto abbia in precedenza iscritto in bilancio il relativo valore (ad esempio, a seguito di una fusione), riallineando fiscalmente il medesimo ai sensi dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 e, successivamente, conferisca ai sensi dell'art. 176 del TUIR il ramo d'azienda cui è riferibile l'avviamento iscritto e affrancato. In tale circostanza, il concetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame. Pertanto, il valore dell'asset avviamento non è oggetto di trasferimento, ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla "dismissione" del compendio aziendale di riferimento. Ne consegue che il soggetto conferente che affranca il valore dell'avviamento (secondo l'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 oppure ai sensi dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR) conserva il diritto a dedurre il valore fiscale dell'avviamento "cancellato".
Fonte: ilsole24ore del 9 marzo 2010 p. 30
Compilazione del quadro Z DI VALCARENGHI
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore evoluti nel 2008, le quali vanno ad aggiungersi a quelle relative agli studi evoluti nel 2007 diffuse in precedenza. Tali modelli dovranno essere allegati ad UNICO 2010 relativo al periodo d'imposta 2009. Da una prima analisi dei modelli, si nota: - per taluni studi, la scomparsa dal quadro X dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati nel 2007, poiché tale informazione era stata utilizzata per la predisposizione dei correttivi congiunturali operanti nel periodo d'imposta 2008; - per altri studi, l'inserimento del nuovo quadro Z, nel quale andranno esposti dei dati complementari che hanno la funzione di accrescere il complesso di informazioni disponibili nella banca dati in vista delle prossime revisioni degli studi e di una miglior definizione dei cluster in cui vengono distinti i contribuenti con un medesimo codice attività. Per verificare il funzionamento degli studi revisionati, tuttavia, occorrerà ancora attendere la diffusione delle istruzioni ai modelli relativi ai singoli studi e di GE.RI.CO. 2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 marzo 2010 p. 30
Modello di cartella di pagamento - Modifiche (provv. Agenzia Entrate 2.3.2010) DI TROVATO
E' stato modificato il modello di cartella di pagamento, al fine di recepire le innovazioni introdotte dall'art. 32-bis del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), ove è stato sancito che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi e premi (e relativi interessi e sanzioni), determinate ai sensi del DLgs. 462/97, avviene ad opera dell'Agenzia delle Entrate. Spetta ad Equitalia riversare le somme all'ente previdenziale creditore. In caso di contestazioni sulle suddette somme, il ricorso deve essere proposto entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento presso la giurisdizione ordinaria.
Fonte. ilsole24ore del 5 marzo 2010 p. 5
Immobili d'interesse storico e artistico - Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP (Cass. 29.1.2009 n. 2332 e 16.12.2009 n. 26343) DI GAVELLI - BUSANI
Relativamente alla tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico, l'art. 11 co. 2 della L. 413/91 ha sancito che "in ogni caso" il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. Tra gli altri chiarimenti che sono intervenuti nel corso degli anni sulla questione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2006 ha sostenuto che l'art. 11 in esame trova applicazione, qualora l'unità immobiliare sia posseduta nell'ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR) e non anche relativamente ai c.d. ""immobili-merce" o a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26343/2009 ha affermato che i "canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, che siano oggetto dell'impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, comma 2". Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 2332/2009, ha stabilito che l'agevolazione prevista dalla L. 413/91 non esplica effetti in ambito IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010, p. 6
Principali novità DI MENEGHETTI - RANOCCHI
Tra le principali novità presenti nel modello UNICO 2010 SP, si segnalano le seguenti: - con riferimento alla "Tremonti-ter" (art. 5 co. 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), è stato introdotto il rigo RS23, dove indicare l'ammontare degli investimenti agevolati e l'ammontare della detassazione, mentre la variazione in diminuzione trova collocazione al rigo RF47 (RG22 nel caso di contabilità semplificata); - il "bonus capitalizzazioni" di cui all'art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009 deve essere indicato nel rigo RS41, colonna 1; - la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite Modello F24, il credito IRPEF derivante dall'ammontare delle ritenute residue restituite dai soci o associati alla società o associazione deve essere indicata negli appositi prospetti contenuti nel quadro RK e nel quadro RX; - per le società di persone che hanno eseguito nel 2008 la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), nel quadro RV del Modello UNICO 2010, dedicato alle divergenze tra valori civilistici e fiscali, dovrà essere indicato, mediante i nuovi "codici causa", il motivo del disallineamento; - nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, nel rigo RN10 devono essere indicate le riserve ante trasformazione attribuite ai soci in caso di passaggio al regime di contabilità semplificata.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010 p. 2 - 3
Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS
Ai fini dell'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: - il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all'oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell'approvazione del bilancio); - il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); - la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.
Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 - 15
Abuso del diritto - Rassegna della giurisprudenza della Cassazione DI DEOTTO
Il ricorso al c.d. "abuso del diritto" sta diventando sempre più frequente, sia nella prassi accertativa dell'Amministrazione finanziaria, sia nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Il menzionato concetto trae fondamento da alcune pronunce della Corte di Giustizia, che, limitatamente al campo fiscale, sono riferibili a tributi armonizzati, quali l'imposta sul valore aggiunto. In ambito nazionale, gli accertamenti antielusivi sono circoscritti alle fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, ove, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento è subordinata al rispetto di parecchie garanzie procedurali. Ad avviso dell'Autore, per le ragioni sopra esposte, l'utilizzo del c.d. "abuso del diritto" è censurabile, ove riferito a tributi non armonizzati e a fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 25
Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Convocazione - Novità del DLgs. 27/2010 DI BUSANI
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 5.3.2010 n. 53, il DLgs. 27.1.2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - legittimazione alla partecipazione all'assemblea in capo a coloro che risultano essere soci al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (c.d. record date); - possibilità, previa specifica indicazione statutaria, di esprimere il voto con strumenti elettronici; - riconoscimento del diritto dei soci di iscrivere argomenti all'ordine del giorno, a condizione che ciascuna richiesta sia accompagnata da motivazione e proposta di delibera; - possibilità, tramite indicazione statutaria in tal senso, di riconoscere un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno. La nuova disciplina trova applicazione a partire dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 31
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