Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 17/09/2009 @ 17:28:31, in Rassegna stampa, linkato 535 volte)

Approvazione degli studi di settore in revisione nel 2009 - Termine del 30.9.2009 - Proposte di proroga al 31.3.2010 DI CRISCIONE

La commissione per la validazione degli studi di settore ha proposto che il termine per l'approvazione degli studi di settore in revisione per il 2009, fissato al 30.9.2009, sia prorogato al 31.3.2010. L'intervento si renderebbe necessario per consentire di tener conto, in tale sede, dei dati relativi alla crisi economica emergenti: - dalle dichiarazioni relative al 2008; - dalle comunicazioni IVA che saranno presentate a febbraio 2010. La proroga dovrebbe essere approvata prima della scadenza del 30.9, anche se, data la natura ordinatoria del suddetto termine, non sembrerebbe ostativa l'eventuale approvazione tardiva del relativo provvedimento.

Fonte: ilsole24ore del 17 settembre 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 14/09/2009 @ 17:49:23, in Rassegna stampa, linkato 668 volte)

Dichiarazione rettificativa a favore del contribuente - Termini (C. T. Prov. Modena 5.5.2009 n. 66) DI DEOTTO

La dichiarazione rettificativa a favore del contribuente ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 può avvenire entro il termine in cui l'Ufficio può procedere all'accertamento della dichiarazione stessa. Il disposto del richiamato comma, secondo cui la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente è possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, non osta al principio appena enunciato, in quanto rileva ai soli fini della compensazione. Pertanto, affermano i giudici, "l'unico effetto della correzione presentata oltre il termine della successiva dichiarazione dei redditi, sarà perciò quello di impedire che la maggiore imposta conseguente all'errore possa essere compensata". La sentenza si discosta dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (risoluzioni 14.2.2007 n. 24 e 2.12.2008 n. 459).

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 26

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Di Dr E. D Amico (del 14/09/2009 @ 17:47:39, in Rassegna stampa, linkato 542 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO - MAGLIONE

L'Agenzia delle Entrate sta elaborando alcune ipotesi di modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP, riconosciuta dall'art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). In particolare, secondo la soluzione al momento più accreditata, l'ordine di priorità verrebbe individuato non più in base alla tempestività di presentazione dell'istanza, bensì in relazione all'annualità oggetto di rimborso, privilegiando le domande aventi ad oggetto i periodi d'imposta più risalenti, a partire dall'IRPEF/IRES relativa al 2004.

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2009, p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:41:49, in Rassegna stampa, linkato 755 volte)

Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Effetti (C.T. Prov. Milano n. 111/09) DI CHIAMETTI

È illegittimo il ruolo formato a seguito di controllo formale della dichiarazione scaturito a sua volta dalla mancata esibizione delle certificazioni delle ritenute subite dal sostituito d'imposta, qualora il sostituto non abbia provveduto a rilasciare al sostituito i suddetti documenti. Nel caso di specie, un avvocato/sostituito ha emesso varie parcelle nei confronti del cliente/sostituto, che sono state regolarmente onorate al netto delle ritenute di acconto. Il cliente/sostituto aveva però omesso di rilasciare all'avvocato/sostituito le certificazioni delle ritenute operate, nonostante quest'ultimo abbia sollecitato il rilascio delle certificazioni con varie raccomandate. In sede di controllo formale, sulla base della mancata esibizione delle certificazioni, il diritto allo scomputo è stato negato e le somme sono state iscritte a ruolo. L'avvocato/sostituito era però in possesso di documenti alternativi quali le copie delle parcelle e degli assegni, ove emergeva che le somme erano state incassate al netto delle ritenute. I giudici, negando ogni sorta di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito (la responsabilità solidale si sarebbe potuta configurare, al massimo, qualora la ritenuta non fosse stata effettuata e le somme non fossero state versate), hanno specificato che, in tal caso, l'avvocato/sostituito è da considerarsi "vittima" del comportamento del cliente/sostituto.

Fonte: ilsole24ore del 7 settembre 2009, p. 6

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Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:38:32, in Rassegna stampa, linkato 588 volte)

Quadro RQ - Modalità di compilazione DI MENEGHETTI

È possibile riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda mediante due istituti: - il regime dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR, per le immobilizzazioni immateriali e materiali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquote del 12%, 14% e 16%; - il regime dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), per le sole immobilizzazioni immateriali, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. Uno degli aspetti di maggiore convenienza della disciplina introdotta dal DL 185/2008 attiene alla possibilità di dimezzare il periodo di ammortamento fiscale di marchi e avviamento, ordinariamente fissato dall'art. 103 del TUIR in 18 periodi d'imposta. Tali poste immateriali sono, quindi, deducibili nella misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione a Conto Economico. L'opzione per i regimi sostitutivi prevede l'apposita compilazione del quadro RQ del Modello UNICO 2009 che presenta due apposite sezioni in cui indicare le diverse attività soggette alle imposte sostitutive. Si osserva, infine, che all'interno del Modello IRAP la sezione V del quadro IS accoglie anche il rigo IS24 per evidenziare l'eventuale differenza sottoposta al versamento di imposta sostitutiva.

Fonte: ilsole24ore del 9 settembre 2009, p. 34

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Di Dr E. D Amico (del 10/09/2009 @ 11:36:30, in Rassegna stampa, linkato 404 volte)

Novità della L. 244/2007 - Rapporti con la disciplina del consolidato fiscale (circ. Agenzia Entrate 22.7.2009 n. 37) DI BRUNELLI

La circolare 22.7.2009 n. 37 (§ 2 e 3) ha meglio specificato alcuni aspetti relativi alla deducibilità degli interessi passivi nei gruppi societari "misti" (dei quali, cioè, fanno parte sia società finanziarie, sia società industriali e commerciali) che hanno esercitato l'opzione per il consolidato fiscale. Precisando in modo più puntuale quanto sostenuto nella precedente circolare 21.4.2009 n. 19, l'Agenzia afferma che le società capogruppo il cui valore dell'attivo è costituito in prevalenza da partecipazioni in società finanziarie sono tenute ad applicare il regime di cui all'art. 96 co. 5-bis del TUIR (deducibilità degli interessi nella misura forfetaria del 96%, percentuale innalzata al 97% per il solo 2008), e non quello ordinario. Ciò posto, nella dichiarazione dei redditi di gruppo, occorrerà distinguere, agli specifici fini della deducibilità degli interessi, due "sub-consolidati": - il primo, che comprende le società che deducono gli interessi passivi in funzione dell'ammontare degli interessi attivi e del ROL (art. 96 co. 1 del TUIR), all'interno del quale è ammessa la cessione infragruppo delle eccedenze di ROL non utilizzate nella dichiarazione individuale; - il secondo, che comprende le società finanziarie (compresa la capogruppo, se ricade nella casistica di cui sopra), nell'ambito del quale le cessioni delle eccedenze di ROL non sono ammesse, in quanto trattasi di una grandezza strutturalmente estranea ai criteri di determinazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Fonte: ilsole24ore del 10 settembre 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 06/08/2009 @ 12:18:26, in Rassegna stampa, linkato 579 volte)

Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Richiesta di modifica delle modalità di attribuzione delle risorse - Intervento del Presidente del CNDCEC Claudio Siciliotti

Il presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, auspica che le modalità di erogazione dei rimborsi delle maggiori imposte dirette versate per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP siano riviste, al fine di evitare che le risorse disponibili siano esaurite in breve tempo, come è invece accaduto con riferimento al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Qualora dovesse ripetersi questa situazione, sarebbe lecito pensare che "il rimborso del 10% per quanti hanno avuto oneri e spese per il personale" sia "una costruzione giuridica solo per salvare l'imposta regionale alla Corte Costituzionale". Si ricorda che il termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso è fissato alle ore 12:00 del 14.9.2009.

Fonte: ilsole24ore del 05 agosto 2009, p. 5

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Di Dr E. D Amico (del 30/06/2009 @ 11:22:28, in Rassegna stampa, linkato 579 volte)

Presentazione del modello su carta in posta - Termine del 30.6.2009

Oggi, 30.6.2009, scade il termine ultimo previsto per la presentazione del Modello UNICO 2009 da parte dei contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale in via telematica. Si tratta, in particolare, delle persone fisiche che: - non possono presentare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; - pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW e AC del Modello UNICO; - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; - sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. La dichiarazione in forma cartacea può essere consegnata esclusivamente presso gli uffici postali, i quali hanno l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta. Per i citati contribuenti, resta comunque possibile la trasmissione in via telematica, diretta o tramite intermediario (con scadenza il 30.9.2009).

Fonte: ilsole24ore del 30 giugno 2009, p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 26/06/2009 @ 10:15:23, in Rassegna stampa, linkato 627 volte)

Eccessiva sproporzione tra vendite e acquisti fatturati - Legittimità dell'accertamento (Cass. 23.6.2009 n. 14735) DI ALBERICI

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto valido l'accertamento induttivo dell'IVA, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, effettuato nei confronti del contribuente che abbia posto in essere un ingente volume di acquisti a fronte di un ridottissimo volume di vendite. La differenza macroscopica tra i quantitativi di merce, rispettivamente, acquistata e venduta rappresenterebbe, infatti, un indizio connotato dai requisiti della gravità, precisione e concordanza dell'evasione d'imposta, conseguente all'omessa fatturazione, che legittima l'esperimento dell'accertamento in oggetto. Nel caso di specie, inoltre, sono state denunciate percentuali di sfrido molto maggiori rispetto a quelle accertate dai verificatori in sede di ispezione.

Fonte: italiaoggi del 26 giugno 2009, p. 38 

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Di Dr E. D Amico (del 25/06/2009 @ 10:50:33, in Rassegna stampa, linkato 782 volte)

Immobili di interesse storico e artistico - Determinazione del reddito - Modalità (Cass. 14149/2009) DI BUSANI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14149/2009, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 11 co. 2 della L. 30.12.91 n. 413, il reddito fondiario degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, di cui all'art. 3 della L. 1.6.39 n. 1089, è determinato, in ogni caso, mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ciò indipendentemente da fatto che il fabbricato sia concesso o meno in locazione e che si tratti di un fabbricato abitativo oppure destinato ad un utilizzo diverso da quello abitativo. Non rileva nemmeno la categoria catastale in cui l'immobile è iscritto in Catasto.

Fonte: ilsole24ore del 25 giugno 2009, p. 31

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