\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:20:06, in Rassegna stampa, linkato 256 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI POGGIANI

Nel corso della videoconferenza tenutasi in data 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla deducibilità del 10% dell'IRAP dal reddito imponibile IRES e IRPEF, riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"). Tra l'altro, è stato precisato che: - la deducibilità non spetta se il contribuente non sostiene effettivamente spese per lavoro dipendente e/o interessi passivi (nello stesso senso, la relazione di accompagnamento al DL 185/2008); - relativamente ai rimborsi pregressi, compete il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all'IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese per lavoro dipendente, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell'IRAP assolta nel periodo d'imposta.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:18:51, in Rassegna stampa, linkato 277 volte)

Controversie di valore superiore ai 2.582,28 euro - Necessità - Ordine del giudice (Cass. 9.1.2009 n. 246) DI PARENTE

L'art. 12 co. 5 del DLgs. 546/92 stabilisce che, nel processo tributario, l'assistenza tecnica è necessaria se il valore della lite è superiore a 2.582,28 euro. Tuttavia, qualora il contribuente, nelle cause di valore superiore alla predetta soglia, presenti il ricorso personalmente, l'impugnazione non è di per sé inammissibile, posto che il giudice deve ordinare al contribuente di munirsi di difensore entro un determinato termine. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, il ricorrente non abbia ottemperato all'invito.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:17:20, in Rassegna stampa, linkato 351 volte)

Incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta - Consecutività dei periodi d'imposta - Esclusione (Cass. n. 237/2009) DI STRAZZULLA 

L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l'accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell'accertamento, i due periodi d'imposta non devono necessariamente essere consecutivi. Quanto sostenuto dai giudici contrasta con l'interpretazione ministeriale, secondo cui i periodi d'imposta "non congrui" con la quantificazione reddituale di cui all'art. 38 del DPR 600/73 devono essere consecutivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49). Sul punto, la Cassazione ribadisce che i documenti di prassi (circolari, risoluzioni) non possono avere valenza vincolante nè nei confronti del giudice nè nei confronti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:11:01, in Rassegna stampa, linkato 394 volte)

Insussistenza delle condizioni di fallibilità - Onere della prova a carico del debitore (Trib. Firenze 12.11.2008) DI PILLA

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12.11.2008, ha stabilito che spetta al debitore la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità previste dagli artt. 1 e 15 del RD 267/42. Ciò in quanto i creditori non dispongono della documentazione necessaria ai fini di una siffatta dimostrazione. Essi, infatti, hanno solo accesso ai dati rilevabili dal Registro delle Imprese e alle risultanze di bilancio (quando disponibili), che, se utili all'accertamento dei primi due requisiti di cui all'art. 1 lett. a) e b) del RD 267/42, non lo sono, in genere, per quello relativo all'ammontare dei debiti scaduti.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 35

 
Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:09:25, in Rassegna stampa, linkato 291 volte)

Rivalutazione degli immobili e riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 DI MENEGHETTI

La disciplina della rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008) è stata modificata su due aspetti qualificanti dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati. In particolare: - le misure delle imposte sostitutive dovute per conferire efficacia sotto il profilo fiscale alla rivalutazione (10% per gli immobili ammortizzabili e 7% per gli immobili non ammortizzabili) sono ridotte rispettivamente al 7% e al 4%; - il riconoscimento degli effetti fiscali viene ulteriormente differito al quinto esercizio successivo a quello di rivalutazione (31.12.2013, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), nonché all'inizio del sesto esercizio successivo a quello di rivalutazione (1.1.2014, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sui beni rivalutati. Non è stata, invece, modificata la misura dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, che resta quindi ferma al 10%. Non ha, invece, subito modifiche sostanziali nella prima parte dell'iter parlamentare di conversione in legge del DL 185/2008 la disciplina del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali con riduzione a 9 periodi d'imposta del periodo di ammortamento (art. 15 co. 10 ss. del decreto). Gli emendamenti approvati dalle Commissioni parlamentari hanno, infatti, solamente specificato che tale opzione può riguardare anche una sola parte dei disallineamenti esistenti, e non la loro totalità.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 29

 
Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:29:33, in Rassegna stampa, linkato 284 volte)

Efficacia probatoria degli studi di settore - Mancata approvazione di emendamenti al DL 185/2008 DI DEOTTO

Non sono stati approvati gli emendamenti al DL 185/2008 che, nell'ambito della disciplina degli studi di settore, prevedevano l'inserimento di una disposizione che escludeva espressamente la natura di presunzione legale dei risultati degli studi di settore. Ciò deve essere ricondotto al fatto che sia l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/2008), sia la giurisprudenza maggioritaria (tra le tante, C.T. Prov. Torino 14.5.2008 n. 35, C.T. Prov. Gorizia 1.3.2006 n. 17) già hanno affermato che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice. Da ciò consegue che, anche se in sede di contraddittorio pre-contenzioso è il contribuente a dover evidenziare all'Ufficio procedente le circostanze giustificatrici in ragione delle quali si è determinato lo scostamento dagli studi di settore, nel corso del procedimento contenzioso l'onere della prova grava in capo all'Amministrazione finanziaria (art. 2729 c.c.), la quale dovrà dimostrare che i risultati degli studi di settore hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza, nonché le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultati da GE.RI.CO.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:26:52, in Rassegna stampa, linkato 329 volte)

Utilizzo di più fatture false nella stessa dichiarazione annuale - Unicità del reato (Cass. 12.1.2009 n. 626) DI CRISCIONE

L'utilizzo di più fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione annuale relativa allo stesso periodo d'imposta ed alla stessa imposta determina un'unica violazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). L'utilizzo di più fatture non determina una pluralità di delitti di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 in quanto: - dovrebbe valere la medesima regola disposta dall'art. 8 co. 2 del DLgs. 74/2000, che, in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, considera come unico reato le emissioni poste in essere nel medesimo periodo d'imposta; - la fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 non si perfeziona con la semplice registrazione in contabilità del documento falso (attività meramente prodromica), ma con la successiva presentazione della dichiarazione fraudolenta, recante l'indicazione degli elementi passivi fittizi inseriti in contabilità. La rilevazione dell'unicità del fatto costituente reato deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle contestazioni della difesa dell'imputato.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:25:04, in Rassegna stampa, linkato 378 volte)

Pubblicità dei trasferimenti di quote di Srl - Efficacia del deposito nel Registro delle Imprese - Emendamento governativo al DL 185/2008 DI BUSANI

Un emendamento governativo introdotto in sede di conversione del DL 185/2008, se entrerà in vigore, apporterà le seguenti modifiche alla disciplina delle srl: - abolizione del libro dei soci; - efficacia dei trasferimenti delle quote di partecipazione (e dei vincoli apposti sulle stesse) non più con l'iscrizione nel libro dei soci, ma solo con il deposito dell'atto traslativo (o costitutivo) nel Registro delle Imprese; - soppressione della comunicazione annuale allo stesso Registro, in sede di deposito del bilancio, delle risultanze del libro dei soci. Più specificamente, per effetto di tale modifica, il deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale di srl - effettuato dal notaio, nel caso in cui venga redatto in forma notarile, o dall'intermediario abilitato, nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale e che viene a coincidere con il rilascio, da parte del Registro delle Imprese, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita in via telematica - costituirebbe adempimento necessario e sufficiente ai fini della sua opponibilità alla società.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

 
Di Dr E. D Amico (del 12/01/2009 @ 15:00:17, in Rassegna stampa, linkato 479 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 DI GAVELLI - GIORGETTI

L'art. 6 del DL 185/2008 (in attesa di conversione), che ha ammesso in deduzione dal reddito imponibile IRES e IRPEF, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"), una quota pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato, presenta alcuni aspetti controversi. In particolare: - la rubrica della disposizione fa riferimento alla "deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi", ma, dal contenuto della norma, pare evidente che la deduzione riguardi anche i soggetti IRPEF; - non appare chiaro se la deduzione possa essere fruita anche dai contribuenti privi di spese per il personale dipendente e di oneri finanziari; - è dubbio se il calcolo della deduzione spettante debba essere effettuato in base al principio di cassa ovvero di competenza. Il rinvio, contenuto nell'art. 6 co. 1 del DL 185/2008, all'art. 99 co. 1 del TUIR fa propendere per la prima soluzione.

Fonte: ilsole24ore del 12 gennaio 2009, p. 5

 
Di Dr E. D Amico (del 12/01/2009 @ 14:56:41, in Rassegna stampa, linkato 318 volte)

Iscrizione delle attività finanziarie dell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio - Novità del DL 185/2008 DI CORNAGGIA - VILLA

L'art. 15 co. 13 del DL 185/2008 (in attesa di conversione) consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 185/2008 (2008, per i soggetti "solari"), i titoli iscritti nell'attivo circolante, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base: - al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (2007, per i soggetti "solari"); - ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata. La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole. Tuttavia, secondo gli Autori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati, tale condizione non appare di facile dimostrazione da parte degli amministratori. Questi ultimi, infatti, dovranno dimostrare che: - la perdita di valore è dipesa da motivi che possono essere rimossi in un breve periodo di tempo; - le previsioni sono attendibili e basate su fatti obiettivi.

Fonte: italiaoggi del 12 gennaio 2009, p. 20 - 21

 
«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»

Gianni Agnelli

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 13:44:17
script eseguito in 66 ms

Info
Ci sono 1223 persone collegate

Varie