Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Riflessi penali DI NISCO
La disciplina dell'adesione ai processi verbali di constatazione deve essere coordinata con quella prevista per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000. Per ciò che concerne la maggior parte delle fattispecie criminose, ai fini della sussistenza del reato occorre, oltre al dolo specifico, il superamento delle c.d. "soglie di punibilità": di conseguenza, qualora i rilievi mossi in sede di stesura del processo verbale siano tali da comportare il superamento delle suddette soglie, il processo penale ben può avere inizio, a nulla rilevando l'intervenuta adesione. Ciò premesso, occorre evidenziare che il procedimento penale scaturisce, nella maggior parte dei casi, da una denuncia presentata dai verificatori, che può essere inoltrata all'atto della redazione sia del processo verbale sia dell'avviso di accertamento. In particolare, secondo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 14.4.2000 n. 114000 (§ 3.2), l'accertamento dei reati va effettuato "senza ritardo": in base a ciò, spesso la denucia viene inoltrata prima della conclusione della verifica. Per contro, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 4.8.2000 n. 154 (§ 7), sono propensi a proporre la denuncia al termine delle verifiche fiscali, talvolta all'atto dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Dalle considerazioni effettuate consegue che, qualora dai controlli emergessero circostanze tali da integrare gli estremi di una fattispecie criminosa, il contribuente, specie se la verifica è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, avrebbe interesse, al termine del controllo, ad instaurare il contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione, posto che, in tal modo, la pretesa fiscale potrebbe essere ridotta, in sede di concordato, al di sotto della soglia penalmente rilevante. In quest'ultima ipotesi, l'adesione ai processi verbali non sarebbe quindi conveniente.
Fonte: italiaoggi del 24 settembre 2008, p 40
Principali novità (circ. Assonime 23.9.2008 n. 53) DI GAIANI
Assonime analizza le principali novità del Modello UNICO 2008 SC. L'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 22.7.98 n. 322, come sostituito dall'art. 1 co. 94 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'IRES, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, è sottoscritta anche "dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione" (novità che dovrebbe implicare l'estensione dell'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione in capo a tutti i componenti del collegio sindacale incaricato di svolgere anche il controllo contabile). Il comma 5 primo periodo dell'art. 9 del DLgs. 471/97 (come modificato dall'art. 1 co. 92 della L. 244/2007, Finanziaria 2008) stabilisce, inoltre, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP i quali nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c., si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Solo in relazione a quest'ultima disposizione normativa, il legislatore della Finanziaria 2008 ha avuto cura di precisarne la decorrenza: a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (art. 1 co. 93 della L. 244/2007). La circolare Assonime 30.9.2008 n. 53 ritiene che anche la modifica apportata all'art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 322/98 abbia la medesima decorrenza e sia dunque applicabile soltanto a partire dal Modello UNICO 2009. La sottoscrizione del Modello UNICO 2008, quindi, deve essere ancora operata: - dal solo presidente del collegio sindacale, ove tale organo abbia il controllo contabile ovvero - dal solo rappresentante della società di revisione (o dal revisore unico). L'art. 83 del TUIR, così come modificato dall'art. 1 co. 58 lett. a) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il reddito imponibile è determinato, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS. Ai sensi dell'art. 1 co. 61 della L. 244/2007, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Tuttavia, per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Pertanto, secondo Assonime, la disposizione dovrebbe essere già applicabile per l'esercizio 2007 (Modello UNICO 2008). Assonime auspica che questa tesi venga ratificata dal decreto di attuazione di prossima emanazione.
Fonte: ilsole24ore del 24 settembre 2008 p. 37
Ricorso contro il diniego - Giurisdizione amministrativa - Esclusione (TAR Friuli Venezia Giulia 28.8.2008 n. 452) DI BONGI
L'art. 19 del DPR 602/73 sancisce che l'Agente della Riscossione può concedere al contribuente, al ricorrere di determinati presupposti, la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Con la direttiva 27.3.2008 n. 12 (§ 4.3), Equitalia, riprendendo i principi di cui alla L. 241/90 (c.d. "legge sul procedimento amministrativo"), ha illustrato il procedimento che potrebbe instaurarsi in caso di rigetto dell'istanza di rateazione, che può essere così sintetizzato: - presentazione dell'istanza da parte del contribuente; - comunicazione di Equitalia contenente i motivi dell'eventuale rigetto e produzione di memorie difensive da parte del contribuente entro i successivi dieci giorni (art. 10-bis della L. 241/90); - notifica dell'atto di diniego, entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza (art. 2 co. 3 della L. 241/90). La comunicazione di Equitalia interrompe i novanta giorni previsti per la notifica del provvedimento di rigetto, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente. I motivi del diniego potrebbero essere inerenti l'assenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria o la decadenza dal beneficio della rateazione. Equitalia ha specificato che il diniego può essere impugnato dinanzi la giustizia amministrativa. Investito della questione, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza 28.8.2008 n. 452, ha però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Fonte: italia oggi del 23 settembre 2008, p. 40
DLgs. 142/2008 di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2006/68/CE - Valutazione dei beni in natura e dei crediti conferiti - Nomina dell'esperto DI LUGANO
Il DLgs. 4.9.2008 n. 142 (pubblicato sulla G.U. 15.9.2008 n. 216) attuativo della Direttiva 2006/68/CE (a sua volta modificativa della Direttiva 77/91/CEE) introduce novità rilevanti, tra l'altro, in materia di conferimenti di beni in natura o crediti in spa. In presenza di determinate circostanze, infatti, sarà possibile conferire i suddetti beni senza ricorrere alla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, come previsto dall'art. 2343 co. 1 c.c. La nuova disciplina entrerà in vigore il 30.9.2008 (15 giorni successivi alla pubblicazione del DLgs. 142/1998 in Gazzetta Ufficiale). Gli Autori sottolineano come la novità riguardi anche i conferimenti d'azienda, quale complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Circostanza che dovrebbe influire sulla prassi di costituire srl tramite conferimenti di azienda e procedere, successivamente, alla trasformazione in spa. Procedura determinata dal fatto che l'art. 2465 c.c., in tema di srl, prevede, relativamente al conferimento di beni in natura, la valutazione di un esperto, ma senza richiederne la nomina da parte del Tribunale.
Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2008, p. 33
Detrazione della maggiore IVA emersa in sede di accertamento - Legittimità - Condizioni (C.T. Reg. Puglia n. 509/2008) DI SACRESTANO
Con la sentenza in oggetto, è stato affermato che il diritto di detrazione decade ove non esercitato entro il termine biennale di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. La decadenza, in particolare, si verifica anche in relazione a quelle fatture che non siano state computate in sede di dichiarazione IVA annuale, con ciò escludendosi che, ai fini dell'IVA, possa trovare applicazione il disposto dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR, secondo cui "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi". Nel caso di specie, il soggetto passivo, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di maggiori corrispettivi non dichiarati, aveva esibito alcune fatture non tenute in considerazione ai fini della determinazione del debito d'imposta, in quanto collegate alle operazioni eseguite "a nero".
Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 4
Detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia - Invio della dichiarazione di esecuzione dei lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate - Termine del 30.9.2008 DI GAVELLI
I contribuenti che hanno presentato il Modello Unico 2008 ed hanno beneficiato dell'agevolazione IRPEF del 36% sui lavori di recupero edilizio per importi superiori a 51.645,68 euro, dovranno trasmettere, entro il 30.9.2008, al Centro operativo di Pescara una dichiarazione di esecuzione dei lavori firmata da un professionista iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti o geometri, o da altri soggetti abilitati. Alla comunicazione, prevista dall'art. 1 co. 1 lett d) del DM 18.2.98 n. 41, redatta in carta libera, non dev'essere allegata la copia della comunicazione di inizio lavori in quanto già presentata precedentemente. Non è chiaro, tuttavia, quale sia l'utilità di questa comunicazione e quali le conseguenze della sua omissione. Applicando alla lettera le disposizioni vigenti si dovrebbe concludere che l'omissione della comunicazione comporti la decadenza dell'agevolazione, ma ciò aveva senso quando il limite di spesa per fruire dell'agevolazione IRPEF era di 150 milioni di lire e non oggi che il plafond (48.000 euro) è inferiore alla soglia richiesta (51.645,68 euro).
Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 15
Novità del DL 112/2008 convertito - Riflessi penali DI CARACCIOLI
L'Autore sottolinea come il Legislatore della c.d. "Manovra d'estate" (DL 112/2008 convertito) non si sia preoccupato di disciplinare i riflessi penali delle novità apportate in materia di: - accertamento sintetico (c.d. "redditometro"); - adesione ai processi verbali di constatazione. Il silenzio riservato in materia relativamente al primo istituto determinerà la riproposizione della problematica della rilevanza in campo penale dei risultati degli accertamenti compiuti; ciò, chiaramente, solo in presenza del superamento delle soglie di punibilità. In tali casi conseguirà la denuncia obbligatoria e la possibilità, per il giudice penale, di disattendere tali risultanze sulla base di ulteriori riscontri. In ordine all'adesione ai processi verbali di constatazione, inoltre, si osserva come l'individuazione dell'ammontare dell'evasione in tal modo compiuta non sia idonea a ridurre l'entità della stessa ai fini penali. Impostazione valida anche in relazione agli altri "istituti perdonistici" e che la dottrina tende a ritenere eccessivamente rigorosa.
Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 4
Deposito degli atti di cessione di quote di srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL 112/2008 convertito (circ. CNDCEC 18.9.2008 n. 5/IR) DI VALENTE
La circolare del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 18.9.2008 n. 5/IR fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alla nuova procedura di deposito presso il Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di srl. È stabilito, tra l'altro, che: - devono ritenersi abilitati i soli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo Unico; - anche nel caso in cui il mandato professionale dovesse riguardare soltanto il deposito telematico dell'atto di trasferimento, l'intermediario sarebbe tenuto a svolgere una serie di adempimenti (verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti, verifica della titolarità dei beni o diritti oggetto di trasferimento, controllo della non contrarietà dell'atto al buon costume ed all'ordine pubblico). Sotto il profilo operativo, inoltre, si precisa che la creazione del documento informatico, da depositare presso il Registro delle Imprese, implica i seguenti passaggi: - predisposizione dell'atto di trasferimento mediante programma di videoscrittura; - conversione del file in formato statico non modificabile (PDF/A o TIFF); - apposizione della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti (sin dalla prima firma si genera un file con estensione .p7m); - apposizione della marcatura temporale al file sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti (il file assume l'estensione .m7m).
Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 2
San Marino - Norme antiriciclaggio DI FISICARO
La Repubblica di San Marino non è stata inclusa nella white list dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi UE nella lotta contro il riciclaggio. Tuttavia, la Repubblica può pretendere di essere compresa fra i Paesi cosiddetti "equivalenti", nei quali gli intermediari possono adottare la verifica semplificata, in quanto con la L. 17.6.2008 n. 92 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella terza Direttiva n. 2005/60/UE. Le novità più rilevanti che sono state introdotte riguardano: - l'istituzione, presso la Banca centrale, dell'Agenzia di informazione finanziaria (in Italia è la Uif) con compiti di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; - gli obblighi di verifica della clientela da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti; - la registrazione e la conservazione dei dati raccolti e acquisiti; - l'approccio basato sul rischio che impone di commisurare le verifiche al tipo di clientela e delle prestazioni; - le misure di controllo rafforzate per le situazioni di grave rischio; - il divieto di conti anonimi, intestazioni fittizie e operatività con banche di comodo; - la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro. La legge si dovrà coordinare con il segreto bancario, la cui violazione è sanzionata penalmente. La Repubblica di San Marino, dunque, si è uniformata al panorama europeo sotto il profilo della trasparenza del sistema finanziario al fine di adeguarsi alle convenzioni sulla prevenzione e sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2008, p. 32
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilità - Utilizzo dei documenti riepilogativi - Modalità (circ. Agenzia Entrate 5.9.2008 n. 53) DI GIULIANI
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in luogo dell'annotazione, nei registri IVA, delle singole fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, è ammessa la procedura semplificata prevista dall'art. 6 del DPR 695/96, che consente di annotare un documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 154,94 euro, purché la distinta riepilogativa contenga l'indicazione sia dei numeri progressivi attribuiti dal committente alle fatture ricevute, sia dell'imponibile complessivo e dell'ammontare dell'imposta. Si fa presente che le ricevute fiscali con la causale "importo non pagato", emesse prima dell'1.9.2008, ove riepilogate da fatture emesse dopo tale data, consentono la detrazione IVA.
Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 30
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