Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 29/04/2008 @ 11:05:51, in Rassegna stampa, linkato 561 volte)

Mancanza di autonoma organizzazione - Redditi da collaborazioni coordinate e continuative percepiti da professionista - Esclusione dalla base imponibile (C.T. Prov. Ancona 3.4.2008 n. 63/1/2008) DI RANOCCHI

I compensi percepiti dai dottori commercialisti per la carica di consiglieri di amministrazione di società sono sempre esclusi da IRAP. Infatti, nel caso di specie, non è possibile individuare un intervento della struttura organizzativa della quale il professionista dispone, posto che si tratta di un lavoro puramente personale nell'ambito del quale sono utilizzate solo ed esclusivamente le capacità professionali e intellettuali proprie del singolo. Ad analoghe conclusioni era giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 9.5.2007 n. 10594, in base alla considerazione che il professionista, pur in possesso di un'"autonoma organizzazione", non se ne avvale per l'esercizio dell'attività di amministratore, essendo inserito nella struttura della società.

Fonte: ilsole24ore del 29 aprile 2008, p. 31

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L’articolo 1 comma 284 della legge finanziaria 2008 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta, per il periodo 2008 – 2013, alle imprese che effettuano nuovi investimenti aventi per oggetto l’acquisizione, anche mediante leasing, di beni strumentali (macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi) da destinare a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
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Di Eduardo (del 28/04/2008 @ 10:47:53, in Rassegna stampa, linkato 747 volte)

Mancato invio dell'avviso bonario - Nullità della cartella (C.T. Reg. Napoli n. 52/5/08) DI SACRESTANO

La cartella di pagamento emanata senza previo invio della c.d. "comunicazione bonaria" è affetta da nullità. L'art. 6 co. 5 della L. 212/2000 (c.d. "Statuto dei diritti del Contribuente") sancisce che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta". La norma contempla espressamente la nullità dei provvedimenti emessi senza l'osservanza di tale disposizione. A confutazione di ciò, gli Uffici eccepiscono talvolta che, in ipotesi di omesso versamento dell'imposta, non sussiste l'obbligo di invio della c.d. "comunicazione bonaria" poiché difetterebbe il requisito delle "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". I giudici, accogliendo un'interpretazione conforme ai principi dello "Statuto dei diritti del Contribuente", hanno stabilito che, qualora l'avviso bonario fosse inviato, potrebbe essere prevenuta o addirittura evitata la successiva emanazione della cartella di pagamento.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 38

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Di Eduardo (del 28/04/2008 @ 10:43:49, in Rassegna stampa, linkato 650 volte)

Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 39) DI RANOCCHI - PELLEGRINO - MENEGHETTI

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 39 fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale prevista dall'art. 1 co. 37 della L. 244/2007. Tra le agevolazioni dell'estromissione vi sono: - una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IVA rispetto a quella che sarebbe applicabile ordinariamente; - la possibilità di determinare il valore fiscale del bene da estromettere applicando il valore catastale rivalutato. Alla luce della sostanziale equivalenza tra l'acquisizione del bene e quella effettuata con contratti di locazione finanziaria, nonostante la circolare in commento non si pronunci in merito, pare che l'estromissione sia possibile anche per l'immobile detenuto in leasing alla data del 30.11.2007, se riscattato prima della fine dell'anno (risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 17.12.2007 n. 379). Gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'opzione sono: - il comportamento concludente dell'imprenditore, che si traduce in un'annotazione sul libro cespiti (per i soggetti in contabilità semplificata), ovvero in una scrittura sul libro giornale che documenti la diminuzione dell'attivo patrimoniale; - il versamento dell'imposta sostitutiva, la quale deve essere versata in tre rate: il 40% entro il termine di presentazione del Modello UNICO 2008 e due rate del 30% da versare entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009 con l'aggiunta del 3% a titolo d'interessi.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 28/04/2008 @ 10:41:28, in Rassegna stampa, linkato 669 volte)

Società fiduciarie - Obblighi di identificazione - Novità del DLgs. 231/2007 DI BUSANI 

Il Consiglio nazionale del Notariato ha precisato che il notaio può richiedere alla società fiduciaria il nominativo del soggetto per conto del quale opera in tutti i casi in cui ciò sia reputato necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Da ciò consegue l'obbligo di custodire nel fascicolo la documentazione con modalità tali da assicurarne il più possibile la riservatezza. L'eventuale rifiuto della società fiduciaria, inoltre, potrebbe essere considerato, insieme ad altre circostanze, ai fini della segnalazione di operazione sospetta. Analogamente si è espressa la circolare Assofiduciaria 27.12.2007 n. COM/2007/057. In essa, infatti, si sottolinea come i professionisti debbano effettuare nei confronti della fiduciaria la procedura di adeguata verifica, che riguarderà sia la fiduciaria come soggetto non persona fisica, che il fiduciante come titolare effettivo/soggetto per conto del quale la fiduciaria compie operazioni. In tal caso, nel trasmettere i dati e le informazioni, la fiduciaria dovrà rendere il destinatario responsabile della riservatezza di quanto comunicato attraverso apposita diffida.

Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 24/04/2008 @ 17:38:00, in Rassegna stampa, linkato 784 volte)

Nuovo modello (provv. Agenzia Entrate 23.4.2008) DI TROVATO

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.4.2008 è stato approvato il nuovo Modello di cartella di pagamento che recepisce le innovazioni introdotte dal DL 248/2007 (conv. L. 31/2008). In particolare, nella "nuova" cartella di pagamento vengono riportate indicazioni concernenti: - il responsabile dei procedimenti di formazione del ruolo, di emanazione e di notifica della cartella; - la proposizione dei ricorsi e delle istanze di autotutela; - la possibilità di rateazione delle somme iscritte a ruolo. Si rileva che, in base a quanto disposto dall'art. 36 del DL 248/2007, l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità dell'atto solo in relazione alle cartelle emanate in forza di ruoli consegnati all'Agente della Riscossione a partire dall'1.6.2008.

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 27

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Di Eduardo (del 24/04/2008 @ 17:33:10, in Rassegna stampa, linkato 703 volte)

Quadro RF - Disposizioni rilevanti ai fini della compilazione DI ODORIZZI 

Nella determinazione del reddito delle imprese in contabilità ordinaria, da effettuare nel quadro RF dei Modelli UNICO 2008, occorre tenere conto di diverse disposizioni introdotte o modificate nel corso del 2007. Tra queste, le principali riguardano: - il recupero parziale dei costi dei veicoli non dedotti per il 2006, disposto dall'art. 15-bis co. 9 del DL 81/2007; - la possibilità di imputare il fondo di ammortamento fiscale pregresso dei fabbricati strumentali in via proporzionale alla quota riferibile al terreno e a quella riferibile al fabbricato, riproposta dall'art. 1 co. 81 della L. 244/2007; - la norma di interpretazione autentica dell'art. 90 co. 2 del TUIR contenuta nell'art. 1 co. 35 della L. 244/2007, che esclude dal regime di indeducibilità previsto per i costi relativi agli immobili patrimoniali gli interessi di finanziamento relativi ai suddetti immobili; - la rettifica delle imposte differite o anticipate pregresse per effetto della riduzione delle aliquote nominali IRES e IRAP. Con riferimento agli ammortamenti dei fabbricati strumentali e agli interessi di finanzamento relativi agli immobili patrimoniali, è possibile presentare dichiarazione integrativa per il 2006, trattandosi di disposizioni di interpretazione autentica che esplicano efficacia anche per il passato.

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 24/04/2008 @ 17:29:07, in Rassegna stampa, linkato 621 volte)

Gerico 2008 - Principali novità DI CRISCIONE - DE STEFANI

Sarà disponibile nei prossimi giorni il software GE.RI.CO. 2008 che consentirà di effettuare la verifica della congruità dei dati dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore di appartenenza. Per eseguire tale verifica, il contribuente dovrà effettuare: - l'analisi discriminante con l'assegnazione ad un gruppo omogeneo; - l'analisi della coerenza e della normalità agli appositi indicatori; - l'analisi di congruità e normalità congiunte. La versione del programma disponibile per il periodo d'imposta 2007 consente di visualizzare le cause di anormalità e di avere ragguagli circa le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto. In tal modo, il contribuente potrà eventualmente decidere di correggere i dati inseriti e di adeguarsi, o meno, ai risultati dello studio di settore. La disponibilità del software è importante anche per la redazione dei bilanci delle società relativi all'esercizio 2007, al fine di stanziare correttamente le imposte di competenza del 2007. In tale documento contabile, infatti, devono essere imputate, in aumento dei debiti tributari, le maggiori imposte che si determinano a seguito dell'adeguamento agli studi di settore.

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 23/04/2008 @ 10:22:10, in Rassegna stampa, linkato 833 volte)

Elenchi relativi al 2007 - Termine di presentazione - Proroga al 30.6.2008 per ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale (DM 3.4.2008) DI PORTALE

Il DM 3.4.2008 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) proroga al 30.6.2008 il termine per la trasmissione degli elenchi dei clienti e dei fornitori in capo a: - associazioni di promozione sociale (ex L. 383/2000); - associazioni di volontariato (ex L. 266/91); - ONLUS iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del DLgs. 460/97. Inoltre, con riferimento a tali soggetti, il DM 3.4.2008 introduce ulteriori semplificazioni per quanto riguarda la compilazione degli elenchi, le quali si aggiungono a quelle già previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.5.2007. In particolare, essi possono evitare di inserire nell'elenco fornitori (limitatamente all'esercizio 2007) i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività commerciali e delle altre attività svolte, per le quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 23/04/2008 @ 10:20:20, in Rassegna stampa, linkato 428 volte)

Società non operative - Interpello disapplicativo - DI GAIANI - DEOTTO

Termine per la presentazione dell'istanza Le società non operative che non rientrano in una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 devono presentare l'apposita istanza di disapplicazione alle Direzioni Regionali competenti entro il 30.4.2008, per poter ottenere la risposta entro il termine del 31.7.2008 per la presentazione di UNICO 2008. Le Direzioni Regionali hanno, infatti, 90 giorni a disposizioni per fornire la risposta. Dopo le novità delle legge Finanziaria 2008 e del Provvedimento, si sono peraltro ridotti notevolmente i casi in cui è ancora necessario presentare l'istanza di disapplicazione. Devono ancora presentare l'istanza le società immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge, per esempio nel caso in cui i fabbricati siano stati acquistati con contratti di locazione già in essere e che non si è in grado di modificare fino a scadenza del contratto. La presentazione dell'istanza è ancora necessaria anche per le società in liquidazione che non si impegnano in UNICO 2008 a chiudere la procedura di liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso in cui ci siano difficoltà a cedere a prezzi convenienti i beni aziendali. Inoltre, nel caso dei contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore, che sono automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative in quanto rientrano in una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del 14.2.2008, la posizione di congruità e coerenza si potrà conoscere solo quando sarà disponibile il software di Gerico. Tali soggetti, quindi, potrebbero presentare l'istanza di disapplicazione entro il 30.4.2008 per poi scoprire, non appena sarà disponibile il software, di essere congrui e coerenti e, quindi, automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative.

Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 29

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