Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Modalità e termini di presentazione DI SABBATINI - CEROLI
L'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98 fissa al 29.4.2008 la scadenza per l'invio degli elenchi clienti e fornitori riferiti all'anno 2007. Nell'elenco dei clienti e in quello dei fornitori devono essere riportati i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno di riferimento e quelli dai quali sono state ricevute, nell'anno di riferimento, fatture o note di variazione per acquisti rilevanti ai fini IVA. L'invio di tale comunicazione presenta alcune difficoltà oggettive. Notevoli problemi sono comportati, ad esempio, dal dover indicare in tali elenchi i codici fiscali dei clienti e dei fornitori. Tale difficoltà è aggravata dal fatto che l'art. 21 del DPR 633/72 non richiede, tra gli elementi obbligatori del contenuto della fattura, l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA del cessionario o del committente. Per gli elenchi 2007 tali indicazioni sono facoltative, ma saranno, invece, obbligatorie, a partire dal 2008. Risulta, inoltre, complicato capire se gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro debbano o meno effettuare l'invio. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 153 ha confermato l'esonero solo per le attività istituzionali.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 34
Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI GIULIANI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 112 chiarisce che la cessione di unità abitative in regime di esenzione da parte di imprese di costruzione determina l'applicazione del pro rata di detraibilità. La risoluzione in esame nasce da un interpello in cui un'impresa di costruzioni chiede se la cessione di immobili abitativi, la cui ultimazione dei lavori risale a oltre 4 anni prima del 4.7.2006, concorra a generare il pro rata di detraibilità nell'anno di vendita, ai sensi dell'art. 19 co. 5 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate rileva che l'art. 35 co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha previsto l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi, con esclusione di quelle effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. L'art. 35 co. 9 del DL 223/2006 ha previsto una norma transitoria che limitava l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 per i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione dalla costruzione o dell'intervento di recupero scadesse entro la predetta data del 4.7.2006. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1.3.2007 n. 12, ha precisato che il diritto alla detrazione determinato in base alla normativa pregressa deve ritenersi acquisito, anche se successivamente al 4.7.2006 i beni siano stati impiegati in operazioni esenti. Se la normativa transitoria e i chiarimenti interpretativi della circolare n. 12/2007 escludono, relativamente alle cessioni in esame, che debbano esse applicate le disposizioni dell'art. 19-bis2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, alle imprese di costruzione che operano anche in regime di esenzione IVA, si applicherà l'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, il quale prevede espressamente che si applichi il pro rata.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 35
Compimento di atti estranei all'oggetto sociale - Preventiva autorizzazione da parte della società - Legittimità (Cass. 15.4.2008 n. 9905) DI NEGRI
In relazione al compimento di atti estranei all'oggetto sociale, la Corte di Cassazione ha precisato che: - si tratta di una condotta che non integra un'ipotesi di nullità degli atti, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi; - la società può respingere gli effetti o farli propri attraverso una ratifica ovvero per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva. Ne consegue che ogni questione relativa all'estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante in presenza di una preventiva delibera di autorizzazione. Delibera che impegna la società alla relativa condotta esecutiva posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia al perseguimento dell'oggetto sociale.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 38
Professionisti - Obbligo di tracciabilità - Relazione del viceministro dell'Economia Visco DI CRISCIONE
In una relazione del viceministro dell'Economia Visco, è stato specificato che, nell'ambito dei controlli fiscali, occorre prestare attenzione al rispetto della normativa inerente il c.d. "obbligo di tracciabilità" per i lavoratori autonomi e per i professionisti. Sul punto, il viceministro ha chiarito che i funzionari devono verificare gli estremi dei conti correnti dichiarati al fine di controllare i versamenti riportati con le fatture emesse. Secondo la normativa attuale, per il periodo compreso tra il 12.8.2006 e il 30.6.2008, i compensi oltre 1.000,00 euro erogati a lavoratori autonomi e professionisti vanno eseguiti mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, oppure tramite pagamento elettronico. Per il periodo compreso dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il limite massimo di pagamento in contanti è fissato in 500,00 euro, mentre a partire dall'1.7.2009 sarà abbassato a 100,00 euro.
Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2008, p. 32
Credito IVA relativo al primo trimestre 2008 - Termine del 30.4.2008 DI RICCA
Entro il 30.4.2008, i soggetti passivi che soddisfano i presupposti di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72 possono presentare il Modello IVA TR, nella versione approvata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20.3.2008, al fine di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2008, ovvero per comunicarne la compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Solo più per il credito IVA relativo al primo trimestre 2008 è possibile presentare o spedire il Modello all'Agenzia delle Entrate, in quanto - a partire dalle istanze relative al secondo trimestre - sarà obbligatorio procedere alla sua trasmissione telematica, così come previsto dal DM 3.3.2008 (in attuazione dell'art. 1 co. 215 della L. 244/2007). Si ricorda il diritto, per determinate categorie di contribuenti (tra cui i subappaltatori edili), di richiedere il rimborso prioritario, entro 3 mesi dalla richiesta, al ricorrere delle condizioni individuate dal DM 22.3.2007.
Fonte: italiaoggi del 18 aprile 2008, p. 43
Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex L. 448/2001 - Determinazione della plusvalenza (ris. Agenzia Entrate 17.4.2008 n. 158) DI DELLA CARITA' - PIAZZA
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione con corrispettivo frazionato di partecipazioni ereditate nel settembre 2006 e rivalutate dal de cuius, prima della morte, ai sensi dell'art. 5 della L. 448/2001. In merito, l'Agenzia ha precisato che: - per le cessioni di partecipazioni ereditate prima della reintroduzione dell'imposta su donazioni e successioni (cioè per le successioni aperte dopo il 25.10.2001 e prima del 3.10.2006), il costo fiscale da assumere per l'erede è quello riconosciuto in capo al de cuius (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27); - quando il pagamento del corrispettivo è frazionato nel tempo, si applica l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR secondo cui: "la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo d'imposta"; - occorre tenere conto dei due costi fiscali della partecipazione ceduta, cioè della parte di costo rideterminata e della parte di costo "storica".
Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2008, p. 31
Plusvalenze su partecipazioni e dividendi - Rideterminazione delle percentuali di imponibilità - Applicazione alle partecipazioni in società di persone DI PIAZZA
La percentuale del 49,72% di imponibilità sui dividendi e sulle plusvalenze introdotta dal DM 2.4.2008 si applica anche alle plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in società di persone. Tale conclusione si evince dalla versione definitiva del punto 9) della relazione di accompagnamento al decreto ministeriale, che afferma: "per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento". Infatti, la versione definitiva del punto 9), al contrario di quella precedente, non presenta alcun riferimento ai soggetti IRES, chiarendo che anche in caso di cessione di partecipazioni in società di persone si applica la nuova percentuale. Si ricorda che per plusvalenze e minusvalenze, le nuove percentuali si applicano a quelle realizzate a partire dall'1.1.2009. Per i soggetti non imprenditori, che applicano il principio di cassa, tale regola vale anche se la cessione è avvenuta nel 2008, ma il provento è stato percepito dall'1.1.2009.
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2008, p. 30
Effetti della riforma della previdenza complementare DI ROSCINI VITALE
La contabilizzazione del TFR nel bilancio al 31.12.2007 deve tenere conto della riforma della previdenza complementare (DLgs. 5.12.2005 n. 252, e successive modifiche, in vigore dall'1.1.2007). In pratica, le modalità di iscrizione del TFR cambiano a seconda che l'impresa impieghi: - almeno 50 dipendenti; - meno di 50 dipendenti. Nel primo caso, il TFR che matura dall'1.1.2007 (art. 1 del DM 30/1/2007) viene conferito: - al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (di cui all'art. 1 co. 755 della L. 296/2006), in caso di opzione espressa per il mantenimento del TFR da parte del lavoratore; - ad una forma di previdenza complementare, negli altri casi. In entrambe le ipotesi, nella voce C del passivo dello Stato Patrimoniale viene contabilizzata esclusivamente la quota annuale di rivalutazione del TFR già accantonato al 31.12.2006. Per il TFR che matura dall'1.1.2007, ogni mese occorre accantonare un ammontare pari alla retribuzione lorda mensile, divisa per 13,5, al netto del contributo dello 0,5% di cui all'art. 3 u.c. della L. 297/82 (art. 1 co. 756 della L. 296/2006 e circolare INPS 3.4.2007 n. 70, Parte I, paragrafo 4, e Parte II, paragrafo 3). La contropartita di Stato Patrimoniale degli accantonamenti in questione è rappresentata dalla voce "D.13 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" e non più dalla predetta voce C. Nelle imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR che matura dall'1.1.2007 (art. 1 del DM 30.1.2007) viene: - mantenuto in azienda (ex art. 2120 c.c.), in caso di opzione espressa da parte del lavoratore; - conferito ad una forma di previdenza complementare, negli altri casi. Se il TFR viene mantenuto in azienda, non si registrano novità rispetto al passato. Se il TFR viene conferito a un Fondo di previdenza complementare, nella voce in esame viene contabilizzata esclusivamente la quota annuale di rivalutazione del TFR già accantonato al 31.12.2006.
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2008, p. 29
Presentazione da parte degli enti non commerciali (ris. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 153) DI DENTONI LITTA
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti non commerciali sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007 limitatamente alle operazioni (attive e passive) relative all'attività commerciale o agricola, anche se svolta in via residuale. Non si applica più, quindi, l'esonero previsto per i soli elenchi del 2006, ove ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime di contabilità separata di cui all'art. 18 del DPR 600/73. È peraltro indifferente la circostanza che, per l'attività commerciale, non sia istituita la contabilità ordinaria, con la conseguente difficoltà a separare i dati rilevanti da quelli relativi all'attività istituzionale.
Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2008, p. 37
Plusvalenze su partecipazioni e dividendi - Rideterminazione delle percentuali di imponibilità - Novità della Finanziaria 2008 (DM 2.4.2008) DI PIAZZA
Il DM 2.4.2008 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto la percentuale di imponibilità del 49,72% per i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate in società soggette a IRES, percepiti da persone fisiche non imprenditori. Tale percentuale è stata introdotta per garantire l'invarianza dell'imposizione complessiva sugli utili societari a seguito della riduzione dell'aliquota IRES operata da parte della L. 244/2007. In realtà il nuovo meccanismo appare imperfetto a causa dell'incidenza dell'IRAP (applicata con aliquote diverse secondo la localizzazione e l'attività dell'emittente) e delle addizionali regionali e comunali che gravano sul socio percettore. Pertanto: - il dividendo percepito dal socio risulta al netto non solo dell'IRES, ma anche dell'IRAP: quindi, il socio di una società di capitali, a differenza di quello di società di persone, sconta di fatto l'IRPEF su un reddito diminuito dell'IRAP; - la percentuale di imponibilità del 49,72% neutralizza gli effetti dell'IRES nell'ipotesi di un'aliquota marginale IRPEF del 43%, ma, in realtà, il socio sconta anche le addizionali regionali e comunali.
Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2008, p. 35
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