Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Società di persone commerciali e imprenditori individuali - Modello per la determinazione della base imponibile sulla base del bilancio - Approvazione DI GAIANI 

In attuazione dell'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97 [introdotto dall'art. 1 co. 50 lett. b) della L. 244/2007], con il provvedimento 31.3.2008, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per la comunicazione dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del bilancio. Interessati alla presentazione del Modello sono gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, che intendono determinare il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, a norma dell'art. 5 del DLgs. 446/97 (vale a dire, secondo le risultanze del bilancio d'esercizio). Per l'esercizio 2008, la comunicazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il 30.5.2008 (vale a dire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Modello). A regime, l'opzione va comunicata, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita. L'opzione: - è irrevocabile per tre periodi d'imposta; - al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:35:19, in Rassegna stampa, linkato 375 volte)

Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI PORTALE 

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impresa di costruzioni, in caso di cessione di un immobile abitativo dopo quattro anni dall'ultimazione della costruzione, è obbligata ad applicare il pro rata di detrazione (di cui all'art. 19 co. 5 del DPR 633/72), in quanto la cessione in esame costituisce un'operazione esente da IVA. Non è quindi possibile optare per la separazione delle attività, in quanto il codice ATECOFIN (ora ATECO) è il medesimo, a prescindere dal regime IVA applicabile (di imponibilità o esenzione).

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:33:31, in Rassegna stampa, linkato 462 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Prestazioni di servizi rese nel settore edile - Ipotesi di inapplicabilità (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 111) DI ROMANO 

La risoluzione in oggetto, confermando la posizione espressa nella precedente risoluzione 5.7.2007 n. 155, ha chiarito che il contratto di affidamento è una tipologia di contratto di appalto pubblico di lavori in cui il general contractor assume il ruolo di appaltatore. Il meccanismo del "reverse charge", di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, teoricamente applicabile laddove ne sussistano i presupposti, resta precluso, a decorrere dall'1.2.2008, per effetto dell'art. 1 co. 162 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Tale disposizione, in particolare, modificando il citato art. 17 co. 6 lett. a), ha stabilito che le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor non sono più sottoposte al sistema dell'inversione contabile, per cui le stesse devono essere fatturate con addebito dell'imposta.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:30:20, in Rassegna stampa, linkato 426 volte)

Revisione di 68 studi di settore DI CRISCIONE

Con decreto del Ministero dell'Economia del 6.3.2008 (pubblicato sulla G.U. 31.3.2008 n. 76) sono stati revisionati 68 studi di settore, con la previsione di aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi stessi. Inoltre, sono stati previsti indicatori di normalità economica specifici per studio di settore, oltre che correttivi congiunturali per i settori manifatturieri in difficoltà. Si rileva che, nel questionario di quest'anno, è contemplata una complessiva semplificazione dei dati rilevanti che i contribuenti sono tenuti a indicare ai fini dell'applicazione degli studi. Oltre alla territorialità "generale", è stata rivista quella specifica inerente il settore del commercio, in relazione alla quale la suddivisione viene stabilita sulla base del livello: - di concorrenza nel settore; - di concorrenza con la grande distribuzione; - degli affitti degli immobili commerciali.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:28:00, in Rassegna stampa, linkato 414 volte)

Chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato DI DE ANGELIS 

Il Consiglio nazionale del Notariato, in una serie di risposte a quesiti del 30.3.2008, ha chiarito che: - si deve procedere all'identificazione del "titolare effettivo" solo quando altre circostanze dell'operazione lo rendano opportuno o consigliabile; - si può richiedere alle società fiduciarie il nominativo del soggetto per conto del quale opera. Ciò in quanto l'art. 24 co. 1 del DLgs. 231/2007, diversamente da quanto accade per le banche e gli altri intermediari finanziari, non esclude le società in questione dagli obblighi di verifica ordinaria richiesti ai professionisti. Questo dovere, peraltro, scatterebbe soltanto nel caso in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione; - se il pagamento dilazionato è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro non può essere regolato in contanti. Di conseguenza, scattano gli obblighi di tracciamento in caso di operazione avente ad oggetto un'unica prestazione da eseguire con pagamenti frazionati, anche se in un periodo temporale superiore a sette giorni.

Fonte : italiaoggi del 01 aprile 2008, p. 36

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:26:00, in Rassegna stampa, linkato 374 volte)

Conferimento d'azienda - Requisiti di operatività e indipendenza - Sussistenza (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 114 e n. 115) DI GAIANI 

Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 114, l'Amministrazione finanziaria ha considerato preclusiva dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006 (c.d. "bonus aggregazioni") l'esistenza di un contratto di associazione in partecipazione tra due società conferenti, stipulato prima dell'operazione straordinaria, per svolgere in comune la medesima attività che successivamente sarà sviluppata dalla conferitaria di nuova costituzione. L'Agenzia adotta un'interpretazione fortemente estensiva della condizione di indipendenza prevista dall'art. 1 co. 244 della L. 296/2006 secondo cui "sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione". Tale orientamento era già stato specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2007 n. 16, la quale chiariva che l'agevolazione della L. 296/2006 non può essere invocata nei casi in cui l'operazione coinvolga più soggetti interessati da "qualsiasi" rapporto di partecipazione. Sempre in materia di "bonus aggregazioni", la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 115 esamina l'esistenza della condizione di operatività, necessaria per usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006, in un'operazione di conferimento in cui la conferitaria ha evidenziato nei bilanci 2005 e 2006 perdite tali da azzerarne il capitale sociale e da determinare un deficit patrimoniale al termine dell'ultimo esercizio. Secondo l'Amministrazione, poiché gli "assets" di tale società non appaiono in grado di assicurare una reale crescita dimensionale delle imprese che si aggregano attraverso la citata operazione di conferimento, non sussistono né le condizioni, né la "ratio" per concedere i benefici fiscali previsti dalla L. 296/2006.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:33:54, in Rassegna stampa, linkato 664 volte)

Immobili degli enti non commerciali - Esenzione - Ambito applicativo (C.T. Reg. Campania n. 266/9/07) DI SACRESTANO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella sentenza 266/9/07, ha affermato che l'esenzione ICI sugli immobili degli enti non commerciali non è retroattiva, a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa dell'attività da essi svolta. Si ricorda che l'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 dispone l'esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Di questa norma agevolativa si sono serviti spesso gli enti religiosi, in quanto enti privi di finalità commerciali, non solo in relazione agli immobili destinati alle attività di culto, bensì anche a quelli in cui venivano poste in essere ulteriori attività, anche con intenti commerciali. Tuttavia, con un orientamento diffusosi dal 2004, la giurisprudenza di legittimità ha posto in dubbio che l'esenzione spettasse indipendentemente dal tipo di attività realizzata nell'immobile. Per rimediare a tale interpretazione, il Legislatore, con l'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione, non rilevi l'eventuale commercialità delle modalità di svolgimento dell'attività. Tale ultima norma, tuttavia, sarebbe idonea ad impedire la ripetizione del tributo non corrisposto dagli enti religiosi anteriormente al 2005 solo se configurasse una norma di interpretazione autentica dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come sostenuto in alcune sentenze della giurisprudenza di merito), mentre, in caso contrario, essa non potrebbe avere efficacia retroattiva. A quest'ultimo orientamento, che nega efficacia retroattiva all'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, si rifà la Commissione Tributaria di Napoli nella sentenza in oggetto.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:31:55, in Rassegna stampa, linkato 611 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Documentazione dell'uscita delle merci dallo Stato - Rilevanza della buona fede del contribuente DI ZAVATTA - SIRRI 

La sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al procedimento Netto Supermakt (sentenza 21.2.2008 causa C-271/06) esclude, in caso di buona fede dell'esportatore, la perdita del beneficio della non imponibilità IVA per la cessione all'esportazione compiuta avvalendosi di documenti rivelatisi falsi. È stato così esteso il principio già affermato, dagli stessi giudici comunitari (sentenza 27.9.2007 causa C-409/04), a proposito delle cessioni intracomunitarie, secondo cui, salva l'ipotesi di compartecipazione alla frode, la tutela del legittimo affidamento del contribuente prevale rispetto alla tutela degli interessi erariali. Il cedente deve, quindi, assumere un comportamento diligente al fine di dimostrare la sua estraneità all'eventuale frode commessa da terzi; la diligenza richiesta è quella del "commerciante avveduto", da verificare caso per caso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 36

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:29:39, in Rassegna stampa, linkato 532 volte)

Soggetto legittimato alla richiesta di rimborso (Cass. 10.3.2008 n. 6310) DI SETTEMBRE 

Il prestatore di servizi è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di rimborso dell'IVA indebitamente versata. La decisione prende le mosse dal fatto che gli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 individuano nel soggetto cedente/prestatore il legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta. Inoltre, i giudici richiamano anche un principio affermato dalla giustizia comunitaria (Corte di Giustizia 15.3.2007 causa C-35/2005), secondo cui, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 21 punto 1 della sesta direttiva, "solo il prestatore deve essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dell'autorità tributaria". Va rilevato che, con la sentenza 7.2.2008 n. 2808, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto che il cessionario/committente che non sia consumatore finale è legittimato a presentare istanza di rimborso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:27:25, in Rassegna stampa, linkato 507 volte)

Fittizietà delle operazioni - Onere della prova - Buona fede del contribuente (Cass. 7.2.2008 n. 2847) DI CARACCIOLI

La Corte di Cassazione, intervenendo in un caso di utilizzo di fatture false di una società incorporata con sentenza a carico della società incorporante, ha stabilito che, nell'ipotesi di fatture sia soggettivamente che oggettivamente false, la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo (società incorporante) non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale. Una volta forniti attendibili riscontri in ordine all'inesistenza delle operazioni, quindi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Ciò posto in ordine ai profili fiscali, occorre chiedersi se il legale rappresentante della società incorporante possa essere ritenuto responsabile per il reato di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). La risposta deve essere positiva nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza della falsità delle fatture, sussistendo, evidentemente, il dolo specifico di evasione. La questione rimane aperta, invece, nei casi in cui manchi la certezza in ordine alla conoscenza della falsità delle fatture (si pensi, ad esempio, a fatture che, per la loro genericità o per la scarsa attendibilità del contribuente, suscitino notevoli perplessità). In tali ipotesi, peraltro, si potrebbe configurare in capo al legale rappresentante dell'incorporante il c.d. dolo eventuale (da intendersi come rappresentazione della situazione ed accettazione del rischio di evasione). Titolo di dolo ritenuto compatibile con il dolo specifico di evasione richiesto per l'integrazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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