Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE (circ. Min. Economia 20.3.2008) di Ciccia
La circolare del Ministero dell'Economia del 20.3.2008 ha chiarito che, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 231/2007: - non potranno essere emessi dalle banche e da Poste italiane Spa assegni ordinari né assegni circolari che non rechino la dizione "non trasferibile", salvo che il cliente l'abbia espressamente richiesto e che utilizzi l'assegno per importi inferiori a 5.000,00 euro; - nei casi in cui la girata è ammessa, deve essere indicato, accanto a nome e cognome, il codice fiscale del girante; - la girata a terzi dell'assegno emesso all'ordine del traente ("a me medesimo") non invaliderà l'assegno ma esporrà alle sanzioni previste per gli assegni irregolari. Di conseguenza, chiarisce il Ministero, gli assegni emessi a decorrere dal 30.4.2008 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di intrasferibilità, pur essendo irregolari continueranno a poter essere pagati, ma l'irregolarità dovrà essere segnalata al Ministero da parte degli intermediari. La stessa regola opera per gli assegni emessi all'ordine del traente e poi girati a soggetti diversi da un intermediario per l'incasso. Tali assegni potranno essere pagati, ma l'irregolarità sarà comunicata al Ministero dell'Economia. È nulla, invece, la girata di un assegno inferiore a 5.000,00 euro senza l'indicazione del codice fiscale del girante, con la conseguenza che l'assegno non potrà essere pagato. È nulla anche la girata che indichi un codice fiscale manifestamente errato. Posto che le norme recate dal DLgs. 231/2007 entrano in vigore il 30.4.2008: - gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500,00 euro) prima del 30.4.2008 potranno essere incassati anche dopo tale data, posto che per essi valgono ancora le regole precedenti; - i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche dopo il 30.4.2008, ma nel rispetto delle nuove regole (sicché potranno essere emessi in forma libera solo assegni inferiori a 5.000,00 euro).
Fonte: Italia Oggi pag.32
Disposizione sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (DM 14.3.2008) DI TROVATI
Il DM 40/2008 ha dato attuazione all'art. 48-bis del DPR 602/73 relativo al c.d. "blocco dei pagamenti" delle Pubbliche Amministrazioni. La norma prevede che gli enti pubblici, prima di effettuare qualunque pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, hanno l'obbligo di verificare presso Equitalia se il creditore risulta moroso verso l'Amministrazione finanziaria. Sul punto, l'art. 2 del DM 40/2008 precisa che Equitalia deve fornire le informazioni relative a eventuali carichi pendenti entro cinque giorni dalla richiesta (che, tra l'altro, deve essere inoltrata in via telematica). L'amministratore delegato di Equitalia Befera ha sostenuto che, nel caso in cui non vi siano ruoli pendenti, la risposta dovrebbe giungere entro 48 ore. Invece, in ipotesi contraria, la richiesta viene inoltrata all'Agente della Riscossione competente, e cinque giorni lavorativi dovrebbero essere sufficienti per la verifica.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Proposte di direttiva della Commissione UE DI BRIVIO
La Commissione UE ha presentato due proposte di direttiva dirette a contrastare l'evasione in materia di IVA, nonché a modificare il reg. CE 1798/2003 riguardante le transazioni intracomunitarie. Tra le misure proposte si ricordano: - la riduzione dei tempi necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, dagli attuali 3-6 mesi a 1-2 mesi; - l'uniformazione, a livello comunitario, del tempo massimo (definito in un mese) entro il quale i soggetti passivi devono dichiarare la consegna delle merci o la prestazione dei servizi; - l'introduzione dell'obbligo delle dichiarazioni mensili per le transazioni di valore superiore a 200.000,00 euro annui.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31
Società non operative - Novità della L. 244/2007 (circ. Agenzia Entrate 17.3.2008 n. 21) DI GAIANI
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 21 fornisce importanti precisazioni in tema di società non operative. I principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti: - le modifiche apportate dalla L. 244/2007 al DLgs. 446/97 in merito alla determinazione della base imponibile IRAP non comportano un mutamento della disciplina IRAP riguardante le società non operative, in quanto già prima delle modifiche introdotte dalla L. 244/2007 era previsto uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97; - nel caso in cui la società non operativa abbia dichiarato, ai fini IRES, un reddito superiore a quello minimo di cui all'art. 30 co. 3 della L. 724/94, o nel caso in cui la stessa abbia ottenuto un provvedimento di accoglimento dell'istanza di disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, essa dovrà comunque dichiarare un valore della produzione ai fini IRAP non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L. 724/94, incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base imponibile IRAP (art. 30 co. 3-bis della L. 724/94); - le società che hanno deliberato la liquidazione entro il 31.5.2007, avvalendosi dello scioglimento agevolato di cui alla L. 296/2006, non possono avvalersi delle aliquote di imposta sostitutiva più favorevoli previste dalla L. 244/2007.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 - Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente DI VITALI - ODORIZZI
L'art. 36 co. 7 del DL 223/2006, conv. con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali viene assunto al netto del costo delle aree occupate. Secondo l'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, la disposizione in commento prevedeva che, per gli edifici acquistati prima del 2006, venisse effettuata l'imputazione integrale del fondo ammortamento pregresso al solo costo dell'edificio. In questo modo, risultava ridotto il costo storico ammortizzabile, con la conseguenza che i contribuenti con immobili con un fondo ammortamento elevato si sono visti decurtata o annullata la quota di ammortamento deducibile per il 2006. L'art. 1 co. 81 della L. 244/2007, norma di interpretazione autentica (già contenuta nel DL 118/2007, decaduto per mancata conversione), ha previsto che il fondo ammortamento esistente al 31.12.2005 deve essere proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non più al solo costo del fabbricato. Si tratta di una disposizione di favore per il contribuente, con effetto retroattivo. Tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17.6.2005 n. 78 aveva chiarito l'impossibilità di ricorrere a variazioni in diminuzione a fronte di ammortamenti fiscali effettuati in un determinato esercizio in misura inferiore rispetto agli ammortamenti civilistici. Pertanto, di fronte a questo scenario interpretativo, la via che sembra non presentare incertezze per ottenere la deduzione di ulteriori quote di ammortamento è quella della dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98. Si ricorda che la dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il Modello del periodo a cui si riferisce e deve essere inviata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo 2007.
L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. La problematica sottesa a tale norma riguarda il trattamento penalizzante che era riservato a quelle imprese che, avendo già esaurito il plafond massimo di costi ammortizzabili (70% o 80% del costo complessivo dell'investimento immobiliare) dei fabbricati in proprietà o in leasing detenuti anteriormente al periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, sarebbero state costrette ad interrompere il processo di ammortamento fiscale, riprendendo in aumento le quote stanziate in bilancio in sede di determinazione delle imposte (IRPEF/IRES ed IRAP). La norma di interpretazione autentica consente di adottare un criterio proporzionale per l'imputazione degli ammortamenti fiscali pregressi, con la conseguente possibilità di continuare a dedurre quote di ammortamento anche sui fabbricati per i quali il suddetto plafond risultava esaurito. Le disposizioni fiscali tornano così a coincidere con quelle civilistico-contabili. Tale circostanza comporta la necessità di stornare, nel bilancio dell'esercizio 2007, il fondo imposte differite a suo tempo stanziato.
Fonte: ilsole24 ore del 18 marzo 2008, p. 32
Studi approvati entro il 31.3.2008 - Validità per il periodo di imposta 2007 DI GAVELLI
In merito al periodo d'imposta 2006, gli studi di settore relativi a gran parte delle categorie professionali erano caratterizzati da una situazione di monitoraggio o di sperimentazione. Infatti, i risultati derivanti dall'applicazione del software non potevano essere utilizzati direttamente, bensì come strumenti di ausilio alle ordinarie attività di verifica. Ai fini dell'utilizzo diretto delle suddette risultanze è necessario che lo studio di settore approvato sia a regime. Per ciò che concerne l'esercizio 2007, sono ancora quattro gli studi di settore caratterizzati da un regime monitorato, quindi provvisorio: - la lavorazione di oggetti preziosi e simili (TD33U); - gli studi di ingegneria (UK02U); - i revisori e i periti contabili (UK06U); - i periti industriali (UK17U). Per queste attività lo studio di settore dovrebbe acquistare definitività con effetti a partire dall'esercizio 2008.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 32
Recepimento della Dir. n. 2005/60/Ce (DLgs. 231/2007) - Operazioni fuori conto - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria DI CRISCIONE
Ai sensi dell'art. 7 co. 6 seconda parte del DPR 605/73, come modificato dall'art. 63 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 231/2007, l'esistenza di rapporti o di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, sono comunicate dagli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Secondo le stime dell'Amministrazione finanziaria, le comunicazioni relative alle operazioni fuori conto ed alle deleghe su conti altrui potranno incrementare del 60% il numero dei rapporti censiti dall'anagrafe tributaria nella specifica sezione. Tali comunicazioni andranno fatte, per il pregresso (vale a dire per il periodo 2005 - 2007), tra l'1.4.2008 ed il 30.6.2008. L'aggiornamento dei dati relativi al periodo 1.1.2008 - 30.6.2008, invece, dovrà essere effettuato entro luglio 2008. Per i periodi successivi, infine, le comunicazioni andranno fatte una volta all'anno in occasione della prima operazione compiuta.
Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 33
Fusioni transfrontaliere - Dir. 2005/56/CE - DLgs. di recepimento - Principali novità DI BUSANI
Dovrebbe essere pubblicato tra breve in Gazzetta Ufficiale il DLgs. attuativo della Direttiva 2005/56/CE, in materia di fusione transfrontaliera. Quest'ultima è una procedura di fusione che, coinvolgendo una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro della Comunità europea, ha come risultato una società di capitali di uno Stato comunitario. In ordine alla legge applicabile, è disposto che la società partecipante ad una fusione del tipo in esame rispetti le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta, come integrate dalle specifiche norme sulla fusione transfrontaliera recate dal DLgs. attuativo della Direttiva 2005/56/CE. In caso di conflitto tra le leggi applicabili alle varie società partecipanti alla procedura, inoltre, avrà prevalenza quanto disposto dalla legge dello Stato cui appartiene la società che risulta dalla fusione. Si evidenzia, infine, che ai soci dissenzienti rispetto al fatto che una società italiana sia incorporata in società di altro Stato comunitario è espressamente riconosciuto il diritto di recesso.
Fonte: ilsole24ore del 17 marzo 2008, p. 36
Assoggettamento ad imposizione del Trust - Condizioni (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) DI BUSANI
L'Autore critica le affermazioni che l'Amministrazione finanziaria ha espresso in materia di tassazione indiretta del trust nella circolare 22.1.2008 n. 3, ritenendo che, in tale documento, l'Amministrazione finanziaria abbia individuato il trattamento impositivo dei vincoli di destinazione in modo non sempre uniforme. Infatti, nella circolare n. 3 del 2008 si legge, ad esempio, che la costituzione del fondo patrimoniale sconta imposta di successione o donazione in misura fissa se non comporta effetti traslativi, mentre il trust auto-dichiarato è tassato sempre con imposta proporzionale. Tale differenza di trattamento è giustificata, secondo l'Agenzia, per il fatto che "il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni". Tuttavia, tale affermazione non può essere condivisa, in quanto la costituzione del trust implica la vera e propria fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente e la segregazione patrimoniale del bene solo nel patrimonio del trustee. Peraltro, la circolare delinea un'ulteriore disparità di trattamento, in quanto - come rilevato dall'Autore - secondo quanto affermato dall'Agenzia, le considerazioni su esposte in materia di trust non opererebbero in relazione alle imposte ipotecaria e catastale (ove la tassazione deve essere limitata ai casi in cui si realizzino effetti traslativi), ma solo nell'ambito delle imposte di successione.
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 36
Errore nella dichiarazione di successione - Rettifica oltre il termine per la presentazione della dichiarazione - Rimborso imposta pagata in eccedenza (Cass. 25.2.2008 n. 4755) DI SETTEMBRE
La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.2.2008 n. 4755, ha chiarito che, qualora il contribuente abbia commesso un errore nel dichiarare il valore di un bene ereditario nella dichiarazione di successione, può legittimamente chiedere (entro il termine di prescrizione) il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza a causa di tale errore, in base al disposto dell'art. 42 co. 1 n. 1 del DLgs. 346/90. Non rileva, ai fini del diritto al rimborso, il fatto che il contribuente non abbia provveduto alla correzione dell'errore entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (art. 31 del DLgs. 346/90), posto che tale termine non ha natura decadenziale e la sua violazione determina solo l'applicazione di sanzioni tributarie. Inoltre, è principio generale del sistema tributario quello secondo cui gli errori del contribuente nella dichiarazione sono emendabili, posto che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. Il diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza, dunque, non viene meno per il fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta e che questa non sia stata impugnata dal contribuente il quale, anzi, vi abbia dato esecuzione concordando una dilazione e pagando la prima rata.
Fonte: ilsole24ore, del 17 marzo 2008, p. 37
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