Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
L’F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi: istruzioni e codici
Pronti il vademecum e i codici per il versamento di tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali e pensionistici dovuti all’Inps e all’Inpdap e dei premi assicurativi in favore dell’Inail. Con le risoluzioni n.96/E, n.97/E, n.98/E e n.101/E, pubblicate il 7 ottobre, spiegano come compilare l’F24 Enti pubblici. Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici, saranno attive dal 2 novembre prossimo. Per i tributi erariali gestiti dall’Agenzia è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, durante il quale sarà possibile continuare a usare il vecchio sistema. La versione aggiornata della nuova modulistica e del software è stata approvata il 3 giugno scorso con un provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione del percorso di semplificazione amministrativa, iniziato con il “primo” decreto anti-crisi (D.L. n. 185/08), che ha esteso l’uso del modello anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi.Con le risoluzioni n.95, n.99 e n.100 del 7 ottobre, le Entrate hanno istituito tre nuove causali per il versamento dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di commercio, turismo e servizi.
Cfc: chiarimenti su utili e costi da Paesi black list, esimenti e modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione
Con la circolare n.51/E, diffusa il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulla “nuova” disciplina delle Cfc, modificata dal D.L. n.78/09 (convertito nella L. n.102/09) e in vigore dal 1° luglio 2009, soffermandosi, in particolare, sulla disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e sulle regole che si applicano ai costi da black list. Il documento di prassi illustra altresì le due esimenti ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc: il principio del radicamento (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), in base al quale il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento, oltre alla disponibilità in loco, da parte della stessa, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento; e il principio del tax rate (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), secondo il quale l’imposizione effettiva complessivamente gravante sull’utile ante imposte della Cfc deve essere in linea con l’imposizione italiana, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione. Infine, in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione, si precisa che l’istanza va inoltrata all’Agenzia delle Entrate preventivamente, cioè in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Scudo fiscale al test di “verifica”: i controlli sui requisiti per l’emersione
È pronto il vademecum per gli uffici fiscali che in sede di controllo si vedono opporre gli effetti preclusivi dello Scudo fiscale. La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero deve essere, infatti, mostrata all’Agenzia delle Entrate all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste. Affinché la procedura di emersione esplichi i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista “copertura” (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la P.A., etc.). Proprio a questo fine, la circolare 52/E fornisce le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (D.L. n.78/09).
PER L'UNICO E' L'ORA DELL'INVIO DI MORINA
Ultimi giorni per circa 15milioni di contribuenti che devono presentare in via telematica le dichiarazioni annuali. Scade, infatti, domani 30 settembre il termine per presentare "online" i conti annuali del 2009, con i modelli Iva 2010, Irap 2010 e Unico 2010. È, dunque, il momento degli ultimi controlli. Le dichiarazioni annuali possono anche essere oggetto di correzioni o integrazioni. La correzione si distingue dalle integrazioni, per la ragione che la dichiarazione correttiva è quella che può essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre le dichiarazioni integrative, sia se a favore del contribuente, sia se a sfavore, si presentano dopo la scadenza del termine. Nella seconda facciata del modello Unico 2010 persone fisiche, per i redditi del 2009, sono presenti una serie di caselle che vanno barrate nel caso di dichiarazione correttiva o integrativa. La correzione è "sostitutiva" Il contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione annuale si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione «correttiva nei termini», barrando sul frontespizio l'apposita casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di agosto 2010, ha presentato il modello Unico 2010 persone fisiche e che, prima della scadenza del termine, fissata per domani, 30 settembre 2010, si accorge di aver dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell'anno 2009. Questi può presentare, entro domani, 30 settembre 2010, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello Unico 2010 già presentato. Con la «Correttiva nei termini» è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito usato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.Se dal nuovo modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. Le dichiarazioni scartate Chi presenta le dichiarazioni "online" deve anche ritirare la ricevuta di presentazione fornita dal servizio telematico. In caso di scarto della dichiarazione, il contribuente ha cinque giorni di tempo per inviare la dichiarazione scartata. Ad esempio, i contribuenti e gli intermediari abilitati, che domani si vedranno scartare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap, o di Unico 2010, presentate in via telematica, hanno tempo fino al 5 ottobre per ripresentare le dichiarazioni scartate dal servizio telematico internet Fisconline o Entratel. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'agenzia delle Entrate. Le violazioni In caso di violazioni, sono sanzionabili solo quelle di natura sostanziale. Sono tali le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Nessuna sanzione è, invece, applicabile per le violazioni di natura formale o per le violazioni potenzialmente sostanziali che di fatto sono formali.
Fonte: ilsole24ore del 29 settembre 2010
L'azienda in crisi può sfuggire agli studi di settore di GHEIDO
L'applicazione degli studi di settore può essere esclusa nei periodi di non normale svolgimento delle attività di impresa. Fra le ipotesi può esservi il caso della crisi aziendale. Con la circolare 10 di ieri, la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sviluppa alcune considerazioni partendo dalla sentenza 19136 del 7 settembre con cui la Cassazione, sezione tributaria, ha sancito che sono nulli gli accertamenti induttivi fondati «sullo scostamento delle medie di ricarico applicate da un'azienda in crisi dagli studi di settore» (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). In presenza di scritture contabili formalmente corrette un'azienda in crisi potrebbe presentare dati discordanti dalle medie del settore di appartenenza. È importante, osserva la Fondazione, definire quali siano gli elementi che segnalano e comprovano la crisi aziendale, tali da escludere l'applicazione degli studi. Anche se l'articolo 8 del decreto legge 185/08 ha previsto una «revisione congiunturale speciale» degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi stessi. E ciò con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali: di fronte a situazioni di crisi aziendale tali correttivi possono essere del tutto insufficienti. Pertanto i contribuenti che risultano non congrui alle risultanze degli studi di settore hanno la possibilità, nel campo delle «Note aggiuntive» di Gerico, di segnalare le eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi. Nel presentare la denuncia dei redditi di un'azienda considerata in crisi secondo parametri comunemente accettati, quali la riduzione o la sospensione dell'attività produttiva con l'intervento di ammortizzatori sociali, è utile valutare quale sia la strategia difensiva più efficace. Il contribuente potrebbe, infatti, indicare nell'apposito campo la causa di esclusione dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore, utilizzando il codice 7 "altre situazioni" con l'indicazione, nelle note aggiuntive, delle motivazioni che hanno indotto a questa scelta. Sarà l'amministrazione finanziaria ad accettare o meno tale causa di esclusione con il conseguente, eventuale, contenzioso che ne può seguire. In alternativa, ci si potrebbe limitare a indicare nelle note gli elementi identificativi della crisi aziendale, lasciando all'amministrazione finanziaria il compito di valutare se la mancata congruità può essere attribuita a tale causa, non dimenticando che già in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo le sedi territoriali sono state invitate, dall'agenzia delle Entrate, a valutare con attenzione la situazione di quei contribuenti che hanno inserito annotazioni nel campo delle note aggiuntive.
Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2010
Il Redditometro di Bellinazzo
Con il nuovo redditometro che gli uffici dell'agenzia delle Entrate stanno mettendo a punto in queste settimane, il tenore di vita e i consumi diventeranno il perno del prelievo tributario. Spese effettive e spese presumibili in base a parametri di "normalità" statistica (familiari e territoriali) forniranno la base di calcolo per "proiettare" quello che secondo il Fisco è il livello di reddito adeguato a sostenerle. E se i guadagni auto-denunciati saranno inferiori di oltre il 20% rispetto a quello che l'amministrazione finanziaria riterrà "giusto", i contribuenti-consumatori dovranno giustificare la differenza. I controlli scatteranno già dal prossimo anno per le dichiarazioni 2009 (il cui termine di presentazione scade giovedì 30 settembre). A tutti, dipendenti e autonomi, professionisti e imprenditori, si richiederà perciò, molto più che in passato, attenzione nel conservare i documenti idonei a giustificare la propria posizione finanziaria. L'onere della prova infatti ricade sempre sui contribuenti. L'accertamento sintetico "classico" si basa, in effetti, sul principio per cui per ogni euro speso dal contribuente si presume un euro di reddito che avrebbe dovuto essere dichiarato. Le spese considerate sono solo quelle effettivamente sostenute, di cui il fisco ha notizia in base ad accertamenti o all'anagrafe tributaria. Il redditometro "classico" aggiunge a queste spese effettive, quelle di cui si "presume" l'esistenza in ragione delle esigenze di gestione di beni patrimoniali effettivamente posseduti. In altre parole, i coefficienti del vecchio redditometro consentono di monetizzare le presumibili spese collegate al possesso di auto e case a disposizione del contribuente. Il nuovo redditometro, disegnato dalle Entrate in base alle indicazioni del Dl 78, a questi due passaggi ne aggiungerà un terzo, fondato su moltiplicatori che tengano conto di altri fattori, dall'ampiezza del nucleo familiare alla territorialità, secondo una logica (si teme) per la quale chi risiede nelle città con un costo della vita maggiore è probabilmente portato a sostenere un maggior numero di piccole spese "non rintracciabili". Con tutto quel che ne consegue in termini di presunzione di maggior reddito da dichiarare. Anche se l'Agenzia rassicura che nel doppio filtro di contraddittorio con gli interessati sarà possibile spiegare tutti gli scostamenti e far emergere, per esempio, situazioni come risparmi pregressi o l'esistenza di coppie di fatto.
Fonte: ilsole24ore del 23 settembre 2010
Il reddito dell’amministratore non è soggetto ad Irap
Non è soggetta ad Irap la parte del reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, produce in qualità di amministratore, Sindaco o Revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.19607 del 16 settembre 2010.
Compensazione Iva over €. 15.000: per gli enti locali la revisione vale una conformità
Visto di conformità ad hoc per gli enti locali. Per ottenere il via libera alla compensazione dei crediti Iva superiori ai 15.000 euro, i Comuni possono far sottoscrivere la propria dichiarazione dei redditi dall’organo di revisione (collegiale o singolo). Questa certificazione presuppone, infatti, gli stessi controlli e ha quindi la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 90 delle Entrate.
Chiarimenti delle Entrate sull’RW e sul modello 770/10
Con la circolare n.45/E del 13 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul quadro RW e sul modello 770.
Il quadro RW: per le attività finanziarie e patrimoniali all’estero che risultano detenute in comunione, il quadro RW va compilato da entrambi i contribuenti. Il quadro RW non deve essere compilato per le attività estere finanziarie che sono affidate a intermediari residenti se i redditi che derivano da queste attività sono riscossi attraverso l’intervento degli stessi intermediari.
Il modello 770: la circolare fornisce ulteriori integrazioni alle istruzioni del modello; in particolare, in riferimento al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Nota Assonime sulle novità della Manovra per le società a partecipazione pubblica
Con la nota n. 11 del 15 settembre 2010, Assonime analizza i nuovi vincoli introdotti dal D.L. n.78/10 in materia di società a partecipazione pubblica. L’Associazione ricorda che per le società interamente possedute dalle amministrazioni pubbliche e per quelle inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione è prevista una riduzione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il decreto legge restringe, inoltre, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di finanziare società partecipate che per tre anni consecutivi abbiano registrato perdite di bilancio. La nota si sofferma anche sulle conclusioni di una recente indagine della Corte dei Conti sulle partecipazioni societarie dei Comuni e delle Province, i cui risultati sono stati pubblicati nello scorso giugno,e rende conto della sentenza n.28699/10 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’applicabilità del D.Lgs. n.231/01 alle società a partecipazione pubblica.
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