Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 - EFFETTI AI FINI DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO di Valcarenghi
La nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR permetterà alle imprese di valutare, preventivamente, la possibilità che il carico complessivo degli oneri finanziari sostenuto per realizzare gli investimenti possa eccedere la quota massima fiscalmente deducibile. Anche se sul piano teorico l'utilizzo di un finanziamento di terzi (mutuo) o di un contratto di leasing dovrebbe essere sostanzialmente ininfluente, al momento della scelta della tipologia di finanziamento sarà necessario tenere conto dei seguenti fattori: - il costo finanziario di un contratto di leasing è solitamente più alto di quello di un finanziamento; - la L. 244/2007 ha eliminato gli ammortamenti anticipati e accelerati; - la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 379/2007 ha confermato il principio dell'indifferenza tra acquisto diretto e indiretto per la verifica del possesso triennale che consente di rateizzare la plusvalenza su un bene strumentale in caso di realizzo.
Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti
Il nuovo testo dell'art. 102 co. 7 del TUIR stabilisce che le imprese che imputano i canoni di leasing a conto economico deducono gli interessi, lasciando intendere, al contrario, che tale deduzione, per l'importo dei canoni di competenza, non è concessa alle imprese che adottano un diverso metodo contabile. Pertanto: - in generale, le imprese che imputano i canoni a conto economico deducono più rapidamente, rispetto all'acquisto diretto, il costo complessivo sostenuto per l'investimento; - le imprese che adottano il metodo finanziario previsto dallo IAS 23 potranno dedurre le sole quote di ammortamento e gli interessi passivi, mentre la differenza con l'importo dei canoni di competenza non potrà più essere dedotta come variazione extracontabile.
Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITA' - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (C.T. Prov. Bari n. 25/13/07) di Carmineo
Con la sentenza in oggetto, è stato stabilito che il preavviso di fermo dell'autoveicolo costituisce atto impugnabile dinanzi le commissioni tributarie, anche se il credito portato a esecuzione non ha natura tributaria. Nella fattispecie in esame, l'agente della Riscossione aveva notificato un preavviso di fermo relativo a una cartella di pagamento notificata e diventata definitiva per mancata impugnazione nei termini. La pretesa erariale riguardava una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada, disposta nei confronti del coniuge del proprietario del veicolo. La sentenza desta perplessità per i seguenti motivi: - il credito in esame non ha natura tributaria, per cui è dubbia la giurisdizione delle Commissioni tributarie, sebbene il provvedimento di fermo rientri tra gli atti di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92; - l'annullamento della misura cautelare è stato disposto nonostante l'atto "presupposto" (cartella di pagamento) fosse divenuto definitivo per decorrenza dei termini per impugnare; - nel caso di specie, la misura cautelare era stata solo minacciata, ma non ancora eseguita.
Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 34
Elenchi relativi al 2008 - Modalità di compilazione DI DE STEFANI
Gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008 (da inviare entro il 29.4.2009) dovranno essere predisposti senza potersi avvalere delle semplificazioni previste per gli elenchi relativi al 2006 e al 2007. Ad esempio, in detti elenchi occorrerà indicare: - il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; - l'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; - l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA; - per ciascun cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; - per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo della relativa imposta; - per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relative ad annualità precedenti. Non sarà quindi più possibile, ad esempio, comprendere nell'elenco dei clienti i soli titolari di partita IVA oppure indicare anche solo la partita IVA dei clienti e dei fornitori, ovvero non comunicare i dati riferiti alle fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695. Per determinate categorie di contribuenti, maggiormente interessate da tali semplificazioni (quali i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici e gli artigiani), la compilazione degli elenchi relativi al 2008 comporta la necessità di acquisire, sin da subito, ulteriori dati in aggiunta a quelli raccolti per la predisposizione degli elenchi relativi al 2006 e al 2007.
Fonte: ilsole24ore, p. 29
Società non operative - Cause di esclusione (provv. Agenzia Entrate 14.2.2008 e circ. Agenzia Entrate 14.2.2008 n. 9) DI DEOTTO
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 ha dato attuazione all'art. 30 co. 4-ter della L. 724/94 (introdotto dalla Legge Finanziaria 2008), che demandava all'Agenzia stessa l'individuazione di ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative, senza necessità di presentare istanza alle Direzioni Regionali. Secondo il Provvedimento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 sono escluse dalla disciplina in commento: - le società in liquidazione alle quali non risulta applicabile la disciplina dello scioglimento agevolato, sempre che esse si impegnino in dichiarazione dei redditi a procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione; - le società in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione straordinaria e concordato preventivo; - le società sottoposte a sequestro penale o confisca o in amministrazione giudiziaria; - le società che detengono immobili concessi in locazione ad enti pubblici o locati a canone vincolato, limitatamente a tali immobili; - le società che detengono partecipazioni in società non di comodo, limitatamente a tali partecipazioni; - le società che hanno ottenuto la disapplicazione a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 30 co. 4-bis della L. 724/94 relativamente al precedente periodo d'imposta, sempre che le circostanze oggettive indicate nell'istanza ai fini dell'esclusione non abbiano subito modificazioni sostanziali. Il decreto precisa, inoltre, che le nuove cause di esclusione automatica introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (società congrue e coerenti in base agli studi di settore, società con valore della produzione superiore al totale dell'attivo patrimoniale, ecc.) sono applicabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007. Il Provvedimento del 14.2.2008 è stato commentato dalla circ. 14.2.2008 n. 9, la quale ha, inoltre, confermato che lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice delle società non operative per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 non è applicabile alle società che hanno già deliberato la liquidazione prima dell'1.1.2008 (per i soggetti "solari").
Fonte: ilsole24ore, p. 27
Crediti IVA maturati anteriormente alla partecipazione al gruppo - Compensazione - Esclusione (ris. Dipartimento Politiche Fiscali 14.2.2008 n. 4) DI DE STEFANI
Con la risoluzione in oggetto, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il credito IVA maturato dalla società anteriormente all'adesione alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo (di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72) non può essere trasferito alla controllante nemmeno negli anni successivi a quello dell'attivazione della procedura. Tale credito può essere, però, chiesto a rimborso dalla società che lo ha generato, ai sensi dell'art. 30 del DPR 633/72 (ove sussistano i relativi presupposti), ovvero utilizzato in compensazione "orizzontale". L'interpretazione in oggetto rafforza, quindi, ulteriormente i vincoli introdotti, con finalità antielusiva, a partire dall'1.1.2008, dall'art. 1 co. 63 e 64 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Fonte: ilsole24ore, p. 29
Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa ex art. 9 del DL 7/2007 - Decorrenza dal 19.2.2008 DI PIRAZZINI
Dal 19.2.2008 inizierà la fase sperimentale della comunicazione unica al Registro delle Imprese, al quale la L. 40/2007 (Legge Bersani) affida la semplificazione delle procedure per l'apertura di nuove attività. Il nuovo sistema diventerà obbligatorio il 20.8.2008 e basterà una sola iscrizione per mettersi in regola con Camere di Commercio, Amministrazione finanziaria, INPS e INAIL. Il Modello di comunicazione unica, approvato con il DM. 2.11.2007, sarà una cartella nella quale saranno contenuti i file provenienti dai software utilizzati da studi e aziende (Fedra 6.0 per il Registro Imprese e i Modelli AA7 e AA9 per l'IVA). Una parte dei dati INPS (relativi alla gestione previdenziale di commercianti e artigiani) è stata integrata nella modulistica Registro Imprese, mentre i dati INAIL saranno gestiti dal alcuni quadri del software "ComUnica", predisposto dalle Camere di Commercio, in linea con gli attuali Modelli su carta. Durante la fase di sperimentazione della nuova procedura, la denuncia INAIL potrà essere effettuata solo per l'inizio attività e contestualmente all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2008, p. 36
Novità della Finanziaria 2008 DI MANTOVANI - SANTACROCE
In base al nuovo art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la detrazione IVA è integrale se il veicolo viene utilizzato "esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione"; quindi, non solo nei casi in cui, per presunzione assoluta, si ha una completa inerenza all'attività esercitata (es. taxi, veicoli utilizzati dalle scuole guida, ecc.). L'elencazione contenuta nella norma non ha, tuttavia, carattere tassativo, trattandosi, per l'appunto, di ipotesi di presunzione assoluta di strumentalità, al di fuori delle quali la detrazione totale spetta, comunque, se il veicolo risulta interamente destinato allo svolgimento dell'attività economica; in caso, invece, di utilizzo, anche minimo, per finalità "private", la detrazione è ridotta al 40%, senza possibilità alcuna, in relazione all'utilizzo in concreto effettuato, di adottare percentuali di detrazione diverse.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2008, p. 31
Spese di telefonia - Novità della Finanziaria 2008 DI GIULIANI - PORTALE
Fino al 31.12.2007, l'IVA relativa alle spese di telefonia poteva essere detratta nella misura ridotta del 50%, a prescindere dall'utilizzo aziendale o professionale. Dall'1.1.2008, per effetto delle novità introdotte dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), la detraibilità dell'IVA dipende dall'utilizzo dei telefonini e dei servizi di telefonia mobile. L'utilizzo promiscuo può aversi nei casi di: - utilizzo personale o familiare; - messa a disposizione a titolo gratuito o ad un corrispettivo inferiore al "valore normale" nei confronti dei dipendenti; - utilizzo estraneo ai fini imprenditoriali o professionali. Ai fini IVA, all'atto dell'acquisto, è possibile optare per due soluzioni alternative: - detrazione integrale dell'imposta assolta "a monte"; - detrazione di una quota dell'imposta non superiore alla misura in cui tali beni/servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli "privati" o, comunque, estranei all'attività d'impresa (o di arte o professione). Nel primo caso, l'utilizzo promiscuo implica l'assoggettamento ad imposta sulla base del "valore normale"; quest'ultimo, per le cessioni di beni, è costituito dal prezzo di acquisto dei beni stessi, mentre, per le prestazioni di servizi, è costituito dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi medesimi; nel secondo caso, invece, l'utilizzo promiscuo è irrilevante ai fini IVA.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2008, p. 30
Bozze - Principali novità di Liburdi
L'Agenzia delle Entrate ha reso note le bozze del Modello UNICO 2008 SC, con le relative istruzioni. Tra le principali novità, si segnala l'implementazione del quadro RQ, al fine di tenere conto delle discipline contenute nella L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), che prevedono il versamento di imposte sostitutive. Così, tramite la compilazione del quadro in esame, è possibile procedere: - all'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni pervenuti a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti "neutrali" (art. 1 co. 47 della L. 244/2007); - all'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni creatisi a seguito della deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore (art. 1 co. 48 della L. 244/2007); - all'affrancamento del vincolo di indisponibilità sulle riserve di patrimonio netto creatosi a seguito della deduzione extracontabile dei suddetti componenti negativi di reddito (art. 1 co. 34 della L. 244/2007); - alla liquidazione dell'imposta d'ingresso per le SIIQ e le SIINQ che intendono avvalersi del regime opzionale di tassazione previsto dall'art. 1 co. 119 e ss. della L. 296/2006; - alla liquidazione dell'imposta sostitutiva per i conferimenti nelle SIIQ e nelle SIINQ.
Fonte: Italia Oggi, pag. 33
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