\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Giancarlo (del 28/01/2008 @ 10:15:29, in Rassegna stampa, linkato 1925 volte)

Detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia - Limite di 48.000,00 euro - Modalità di computo (ris. Agenzia Entrate 25.1.2008 n. 19) di Busani

In relazione alla detrazione IRPEF del 36%, nella risoluzione 25.1.2008 n. 19, l'Agenzia delle Entrate precisa che, se in un edificio condominiale sono effettuati lavori sulle parti comuni del fabbricato, il proprietario di una pluralità di appartamenti potrà calcolare la soglia massima di detrazione applicabile moltiplicando 48.000,00 euro per il numero degli appartamenti di sua proprietà. Si ricorda che l'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2007 n. 244 proroga fino al 31.12.2010 l'agevolazione consistente nella detraibilità dall'IRPEF lorda delle spese di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall'art. 1 della L. 27.12.97 n. 449. Tale agevolazione riguarda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di: - lavori di manutenzione, anche ordinaria, restauro e ristrutturazione, sulle parti comuni di edifici residenziali; - interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione su singole unità immobiliari abitative. Quando si effettuano spese nelle parti condominiali di un edificio, il limite di 48.000,00 euro su cui calcolare il 36% si applica tante volte quanti sono gli appartamenti che compongono l'edificio, sicché, chi fosse titolare, ad esempio, di 10 appartamenti, potrebbe applicare il 36% ad un tetto massimo di 480.000,00 euro. Tale somma, peraltro, dovrebbe essere suddivisa tra i comproprietari, ove l'immobile fosse detenuto in comunione.

Fonte: Sole24ore, pag. 31 del 26/01/2008

 
Di Giancarlo (del 28/01/2008 @ 10:09:28, in Rassegna stampa, linkato 846 volte)

Immobili non strumentali e strumentali - Interessi passivi - Criteri di deducibilità - Novità della Finanziaria 2008 di Cioccarelli

La L. 244/2007 ha introdotto disposizioni relative al calcolo della deducibilità degli interessi passivi per le società che detengono immobili. In particolare, l'art. 1 co. 35 della citata L. esclude gli interessi passivi da finanziamento dal novero delle spese afferenti gli immobili patrimoniali delle imprese che risultano indeducibili ai sensi dell'art. 90 co. 2 del TUIR. Potranno in tal modo essere deducibili solo gli interessi passivi relativi ai finanziamenti per l'acquisizione di immobili patrimonio, mentre saranno indeducibili gli interessi di funzionamento. L'art. 1 co. 36 della citata L. inoltre dispone l'irrilevanza ai fini dell'art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L'applicazione delle suddette disposizioni comporta, di fatto, una notevole complessità in quanto una società immobiliare che, ad esempio, possieda immobili strumentali e immobili patrimoniali, ai fini della corretta deduzione fiscale, dovrà distinguere gli immobili per tipologia (strumentale o non strumentale), per destinazione (destinato alla locazione o meno), per garanzie rilasciate (ipoteca o meno), per finalità del finanziamento (per acquisto o altre finalità), ecc., ed operare, eventualmente, la deduzione.

Fonte: Sole24ore, pag. 31 del 26/01/08 

 
Di Giancarlo (del 25/01/2008 @ 09:26:32, in Rassegna stampa, linkato 538 volte)

Fatture relative ad operazioni inesistenti - Onere probatorio (Cass. 18.1.2008 n. 1023) di Alberici 

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di IVA: - spetta all'Amministrazione finanziaria, nel caso sospetti che le fatture emesse da un contribuente siano false, dimostrare che l'operazione in realtà non ha avuto luogo; - "nell'ambito dell'accertamento ex art. 39 del DPR 600 del '73 l'inesistenza di passività dichiarata è desumibile anche da presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti". In seguito, il Collegio ha chiarito che, in merito alle presunzioni semplici utilizzate nell'ambito dell'accertamento, il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso in cui da un fatto noto si risale a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale.

Fonte: Italia Oggi del 24 gennaio, pag.34

 

Vincoli di destinazione e trust - Assoggettamento ad imposta (circ. Agenzia Entrate 22.1.2008 n. 3) di Bellinazzo

L'interpretazione fornita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. 3, in relazione all'applicazione delle imposte di successione e donazione ai vincoli di destinazione, ha determinato forti critiche da parte degli operatori del sistema finanziario. Nella circolare in esame, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di donazione: - l'intestazione fiduciaria; - il trust auto-dichiarato. Spinta, probabilmente, da intenti antielusivi, l'Agenzia pare non aver considerato la reale natura giuridica degli istituti in esame. L'intestazione fiduciaria di beni, infatti: - configura una forma di mandato e, quindi, non determina alcun trasferimento di beni, bensì solo l'incarico di amministrare determinati beni che restano in proprietà del mandante; - non configura la costituzione di un vincolo di destinazione, non avendo effetti segregativi del patrimonio. Gli operatori finanziari auspicano, pertanto, una tempestiva "correzione" di tale orientamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche perché, in caso contrario, si potrebbe determinare una rapida fuga di capitali verso ordinamenti esteri. Per quanto riguarda il trust, tra le altre cose, l'Agenzia precisa che esso deve essere sottoposto ad imposizione anche nel caso in cui sia auto-dichiarato (laddove il vincolo sorga all'interno del patrimonio stesso del disponente). Tale affermazione contrasta con il presupposto impositivo dell'imposta di donazione, che si realizza solo in presenza di un effetto traslativo. Il trust auto-dichiarato, infatti, determina effetti traslativi solo ove sia prevista la devoluzione finale di beni a favore di un determinato beneficiario finale.

Fonte: IlSole24ore, pag 29

 
Di Giancarlo (del 22/01/2008 @ 09:48:42, in Rassegna stampa, linkato 697 volte)

Novità della Finanziaria 2008 di Ricca

La L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto importanti novità in materia di detrazioni IVA con l'obiettivo di rendere la disciplina nazionale conforme alla decisione del Consiglio europeo 18.6.2007. In particolare, a decorrere dal 28.6.2007, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 19-bis1 lett. c) e d) del DPR 633/72, i mezzi di trasporto sono suddivisi in due categorie: - mezzi di trasporto rientranti nella nozione di "veicoli stradali a motore", per i quali è operante la detrazione secondo quanto di seguito precisato; - mezzi di trasporto esclusi dalla precedente categoria, ai quali si applicano le regole generali. Sono considerati "veicoli stradali a motore" tutti i veicoli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto di persone e beni la cui massa massima autorizzata non è superiore a 3.500,00 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto. La suddetta detrazione opera nella misura: - pari al 40%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione; - pari al 100%, per i veicoli stradali a motore (e le relative spese) utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione Continua ad essere indetraibile, invece, l'IVA assolta per l'acquisto dei motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, dei relativi componenti e ricambi e delle spese relative, ad eccezione dei soggetti per i quali tali beni costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Fonte: Italia Oggi del 22 gennaio, pag. 34

 
Di Giancarlo (del 21/01/2008 @ 09:30:49, in Rassegna stampa, linkato 654 volte)

Accertamento - Approvazione del modello e delle istruzioni di Petrangeli

E' stato approvato il modello 730/2008 (relativo ai redditi del 2007) per lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori e soci di cooperative. I termini di presentazione dello stesso scadranno: - il 30.4.2008, per i contribuenti che presentano il modello al sostituto d'imposta; - il 31.5.2008, per i contribuenti che presentano il modello ad un CAF o ad altro professionista abilitato. Rispetto al modello 730/2007, sono previste alcune novità in materia di oneri detraibili (quadro E del modello). Nella Sezione I, vanno riportate, tra l'altro, le detrazioni del 19% per le spese per gli addetti all'assistenza personale, per l'intermediazione immobiliare, per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, per l'acquisto di computer da parte dei docenti, per le erogazioni liberali a favore di istituti scolatici. Nella sezione IV, occorre indicare, tra l'altro, le detrazioni del 20% opera anche per le spese per la sostituzione di frigoriferi, per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali, per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità. Nella sezione V, è prevista l'indicazione della detrazione del 55% (da ripartire in tre annualità) per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai fini della detrazione per l'acquisto di medicinali, le istruzioni alla compilazione del modello indicano che, a decorrere dall'1.7.2007, sullo scontrino emesso dalla farmacia devono essere riportati il tipo e la quantità dei prodotti e il codice fiscale del destinatario. La detrazione per i figli a carico potrà, alternativamente, essere: - ripartita tra i genitori nella misura del 50%; - ovvero, attribuita al genitore titolare del reddito complessivo più elevato.

Fonte: ilSole24ore, del 18 gennaio 2008, pag.29

 

 
Di Eduardo (del 17/01/2008 @ 10:16:17, in Rassegna stampa, linkato 604 volte)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione - Anticipazioni DI BARTELLI

A seguito delle domande poste dai rappresentanti delle associazioni di imprese, dovrebbe essere di prossima pubblicazione una circolare dell'Agenzia delle Entrate con la quale saranno chiariti alcuni aspetti problematici dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi. L'Amministrazione finanziaria dovrebbe, tra l'altro, indicare regole correttive per quei contribuenti che, pur intenzionati ad avvalersi del regime in esame, abbiano emesso, a decorrere dall'1.1.2008, fatture addebitando l'IVA, determinando, in tal modo, l'automatica esclusione dal regime. I contribuenti minimi infatti non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Conseguentemente, la fattura e lo scontrino emessi dall'1.1.2008 non devono recare l'addebito dell'imposta. Nel caso in cui il contribuente compia un'operazione incompatibile a tale disposizione (ad esempio, addebitando l'IVA ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'IVA), la stessa sarà considerata quale opzione per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Fonte: Italia Oggi del 17 gennaio 2008, p. 37

 

Apporovazione del modello (Comunicato stampa Agenzia Entrate 16.1.2008) DI PORTALE

Con provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2008 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione dati IVA 2008, che dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro il 29.2.2008. L'unica modifica apportata riguarda il campo relativo al codice attività, portato a 6 cifre in base alla nuova classificazione ATECO 2007, introdotta a decorrere dall'1.1.2008. Le istruzioni relative alla compilazione tengono, invece, conto delle novità riguardanti il regime dei contribuenti minimi e dell'estensione applicativa del meccanismo del "reverse charge". Si ricorda che la comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa, per cui non sono applicabili né le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, né l'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97). Le violazioni concernenti la comunicazione dati IVA danno luogo all'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro. Non è, inoltre, possibile rettificare le comunicazioni già presentate; i dati definitivi andranno esposti nella dichiarazione IVA annuale.

Fonte: ilsole24ore del 17 gennaio 2008, p. 33

 

Termine di trasmissione telematica - Proroga al 30.4.2008 (Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.1.2008) DI DE FUSCO - MANGANARO

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 14.1.2008, ha reso noto che, attraverso un DPCM in corso di approvazione, verrà prorogato, dal 31.3.2008 al 30.4 2008, il termine per la trasmissione telematica del modello 770 Semplificato. Tale proroga ha la finalità di consentire ai sostituti d'imposta e ai professionisti la corretta compilazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007, con particolare riguardo al recepimento delle novità introdotte dalla L. 244/2007. Tra le principali innovazioni, si segnalano, ad esempio: - l'introduzione del prospetto "SS", per l'indicazione dei dati riassuntivi delle ritenute fiscali operate; - l'inserimento del quadro "SX42", riservato ai sostituti che abbiano erogato somme a favore dei contribuenti a basso reddito; - la previsione della causale "T" nel prospetto "ST", riservato ai sostituti che abbiano operato una compensazione interna in relazione ai crediti maturati erogando il bonus di 150,00 euro ai lavoratori a basso reddito; - l'introduzione di una sezione in cui riportare i dati relativi ai familiari a carico. Secondo consulenti del lavoro e professionisti sarebbe stato, tuttavia, più opportuno un rinvio più lungo (ad es., al 31.7.2008, come per il 770 Ordinario). Inoltre - si evidenzia - i benefici della proroga rischiano di essere vanificati dal mancato rinvio al 15.3.2008 del termine per la presentazione del CUD (che attualmente rimane fissato al 28.2.2008).

Fonte: ilsole24ore, del 15 gennaio 2008, p. 33

 
Di Eduardo (del 14/01/2008 @ 10:19:08, in Rassegna stampa, linkato 349 volte)

Detrazione degli interessi passivi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - Novità della Finanziaria 2008 di REDAZ

La legge Finanziaria per il 2008 ha innalzato il limite massimo per la detraibilità, ai fini IRPEF, degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: dal periodo d'imposta 2008, sarà possibile detrarre gli interessi passivi pagati, per un importo del 19%, in misura non superiore al nuovo limite di 4.000,00 euro. Il medesimo limite é valido anche nel caso di contitolarità del mutuo. L'assetto normativo attualmente in vigore consente la detraibilità: - nel caso di mutui concessi per l'acquisto dell'abitazione principale, se l'acquisto viene effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipula del mutuo; - nel caso di mutui concessi per comprare una casa da ristrutturare, a condizione che il mutuatario ponga la sua dimora nell'immobile entro 2 anni dall'acquisto; - nel caso di mutui concessi per costruire l'abitazione principale, a patto che il mutuo sia stipulato tra i 6 mesi precedenti ed i 18 mesi successivi all'inizio dei lavori.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2008, p.5

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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