Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 19/12/2007 @ 14:53:06, in Attualità, linkato 1547 volte)
 
Studio Campagnola Dottori Commercialisti              &                 Studio Campagnola Advisors Spa                     
ed il
Dr. Aldo Campagnola
Partner fondatore
Comunicano che:
-          in data 11.12.2007 a pag. 38 de “Il Mattino”, inserto Napoli e Campania, è apparso l’articolo a firma Leandro Del Gaudio “Truffa al museo MAN…..Museo Aperto Napoletano” nei cui titoli si fa genericamente riferimento “………..al commercialista Campagnola”.
-          Nel corpo dell’articolo si precisa che il professionista coinvolto sarebbe tal Maurizio Campagnola, commercialista e presidente del collegio sindacale della società richiamata nel testo con sede in Napoli (oggi diversamente denominata).
-          Il dr. Aldo Campagnola, Studio Campagnola -Associazione Professionale- e Studio Campagnola Advisors SpA, sono assolutamente estranei alla vicenda di cui “all’improprio” titolo e non hanno, né mai hanno avuto, interessi diretti e/o indiretti con i soggetti oggetto delle indagini penali, né il dr. Aldo Campagnola ha rapporti parentali con gli stessi.
-          Ne consegue che, ad oggi, il Dr. Aldo Campagnola, con studio in Napoli e Milano e domiciliazione su Londra, è l’unico, con tal cognome, ad esercitare la professione di “commercialista” in Napoli, città nella quale è stato pubblicato l’articolo e dove il professionista coinvolto non esercita, né risiede.
-          I titoli dell’articolo hanno prodotto un evidente e gravissimo danno d’immagine inducendo in errore il lettore e facendo cadere, impropriamente, il riferimento non agli attori della vicenda, ma alle strutture professionali riferibili al dr. Aldo Campagnola, unico iscritto all’albo di Napoli con tal cognome ed unico soggetto professionale, ad oggi in Napoli, titolato, ai sensi dell’art. 39 Dlgs 139/2005, a spendere la qualifica breve di “commercialista” accanto al proprio cognome.
-          Sia Studio Campagnola che il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dr. Achille Coppola, con lettere del 12.12.2007, hanno invitato, purtroppo inutilmente, il direttore de “Il Mattino”, dr. Mario Orfeo, a pubblicare idoneo articolo di precisazione circa l’estraneità del dr. Aldo Campagnola alla vicenda, vista l’evidente confusione creata.
-          Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli -Area Tutela-, in data 13.12.2007, ha inviato lettera circolare a tutti gli iscritti per precisare la confusione generata dall’articolo e la totale estraneità ai fatti dell’iscritto dr. Aldo Campagnola.
-          Il 13.12.2007, alle ore 19.30, contattato dai legali di Studio Campagnola, il giornalista ha assunto telefonicamente l’impegno di pubblicare, sabato 15/12, il reclamato articolo di precisazione.
-          La precisazione pubblicata su “Il Mattino”, solo in data 19/12/2007, a pagina 41 nella rubrica “NOTES”, fa riferimento ad altro nominativo (Rag.Massimo Campagnola iscritto nel Collegio dei Ragionieri di Roma) che è comunque estraneo a tutte le le strutture professionali di Studio Campagnola -Associazione Professionale- , Studio Campagnola Advisors SpA e facenti capo al partner fondatore Dr ALDO Campagnola.
-          Il Dr. Aldo Campagnola, Studio Campagnola Associazione Professionale hanno incaricato i propri legali al fine di valutare tutte le possibili iniziative giudiziarie, soprattutto risarcitorie a tutela dell’immagine professionale, del buon nome e della correttezza etico-professionale di Studio Campagnola Dottori Commercialisti – Associazione Professionale - e del partner fondatore dr. Aldo Campagnola.
 
       
 
 
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Di Francesco (del 19/12/2007 @ 13:12:23, in Circolari informative, linkato 1119 volte)
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Lettera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli indirizzata a "Il Mattino" in merito all'articolo apparso sul Mattino del 11/12/2007.
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Di Giancarlo (del 17/12/2007 @ 09:28:24, in Rassegna stampa, linkato 605 volte)

Aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea - Dichiarazione delle imprese di non averli ricevuti o averli restituiti - Obbligo di presentazione - Ambito applicativo (ris. Agenzia Entrate 14.12.2007 n. 375) di Gaiani

L'Agenzia delle Entrate precisa l'ambito applicativo dell'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Si ricorda che detto obbligo è stato introdotto dall'art. 1 co. 1223 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in capo ai destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (c.d. aiuti di Stato), i quali possono avvalersi di tali misure agevolative soltanto dopo aver reso la suddetta dichiarazione. In attuazione di tale disposto, sono poi stati emanati il DPCM 23.5.2007 e il provv. Agenzia Entrate 6.8.2007. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'obbligo riguarda la generalità degli aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente che la stessa venga presentata una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni. Ad esempio, rientra tra gli aiuti di Stato automatici e, come tale, è soggetta all'obbligo di comunicazione la deduzione IRAP "maggiorata" per le assunzioni operate nelle c.d. "aree svantaggiate" (di cui all'art. 11 co. 4-quinquies del DLgs. 446/97). I soggetti che hanno beneficiato della predetta maggiorazione nel periodo d'imposta 2006 (versando il saldo IRAP nel 2007) devono presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2007 (valida, per quanto sopra, anche per gli eventuali esercizi successivi di fruizione dell'incentivo). La dichiarazione non va invece presentata per la deduzione "maggiorata" di 10.000,00 euro per i dipendenti impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (si tratta della deduzione introdotta dalla L. 296/2006 e finalizzata alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"). Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), con nota 11.12.2007 prot. n. 0010737, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vada presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis (come nel caso dell'incentivo da ultimo citato). Devono quindi intendersi superate le contrarie indicazioni fornite dalla circ. Agenzia Entrate 19.11.2007 n. 61.

Fonte: Sole24ore, p. 33 del 17/12/2007 

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SOSPENSIONE di Del Bo

In risposta ad un'interrogazione parlamentare formulata il 5.12.2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'impegno di abrogare l'art. 4 co. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. La misura, infatti, era stata oggetto di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione UE, in quanto la proroga non trovava fondamento in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 87 del Trattato CE.

Fonte: Il Sole24ore, pg 29 del 06/12/2007

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Di Giancarlo (del 04/12/2007 @ 09:36:34, in Rassegna stampa, linkato 970 volte)

DEDUCIBILITA'

In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all'utilizzo delle autovetture in regime d'impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell'auto aziendale, è importante rammentare che: - la fattispecie non è assimilabile all'uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; - sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; - per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell'art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all'utile. In tal caso il compenso: - rimane deducibile per cassa; - costituisce un'eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all'Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: - al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l'assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall'iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest'ultimo; - ai compensi erogati all'amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l'indeducibilità del costo sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo alla remunerazione dell'imprenditore (indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR); - ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l'ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.

Fonte: il Sole24ore

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Di Giancarlo (del 03/12/2007 @ 10:04:00, in Rassegna stampa, linkato 573 volte)

Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 - Ravvedimento operoso - Modalità e termini di Morina

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: - la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo; - l'interesse previsto dall'art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall'1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: - ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell'ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); - la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l'istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IRAP. Infatti, l'inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2006.

Fonte: Il Sole24ore - pg. 30 del 03/12/2007

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Di Giancarlo (del 30/11/2007 @ 13:01:16, in Rassegna stampa, linkato 579 volte)

Divisione dei crediti (Cass. SS.UU. 28.11.2007 n. 24657) di Negri

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.11.2007 n. 24657, hanno chiarito che il principio di ripartizione automatica tra coeredi è stabilito, dall'art. 753 c.c., solo per i debiti, mentre per i crediti ereditari opera una disciplina differente. Pertanto, in seguito all'apertura della successione, i crediti che appartenevano al defunto vengono a far parte della comunione ereditaria, sicché i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento della propria quota, posto che non sono titolari del relativo diritto. In base alle norme che disciplinano la comunione ereditaria, infatti, ogni coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Per questo, il coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito e la pronuncia su tale domanda esplicherà effetti nei riguardi di tutte la parti interessate. Ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali interni tra coeredi, invece, sarà definita in sede di divisione.

Fonte: Il Sole24ore, p.30 del 30/11/2007

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Nell’ambito del sistema di accertamento nei confronti delle persone fisiche, trovano nuova linfa le disposizioni che definiscono l’utilizzo del cosiddetto redditometro, strumento che, come noto, si basa sulla differenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto potenzialmente utilizzabile dal contribuente stesso con riferimento alla capacità di spesa individuata sulla base, principalmente, del possesso o della disponibilità di beni.
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Di Francesco (del 26/10/2007 @ 09:49:21, in Rassegna stampa, linkato 1230 volte)

MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI IVA - SUBAPPALTI NELL'EDILIZIA - REVERSE CHARGE - FRANCHISING DI SERVIZIF (ris. Agenzia Entrate 25.10.2007 n. 303) di Romano

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del "reverse charge" (di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72) si applica anche ai contratti di franchising di servizi, regolati dalla L. 129/2004, aventi per oggetto l'esecuzione di prestazioni nel settore edile. L'inversione contabile, in particolare, si applica alle prestazioni rese dal franchisee se: - le stesse sono riconducibili a quelle di cui alla Sezione F (Costruzioni) della Tabella ATECOFIN 2004; - l'obbligo assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti (tra i quali rientra anche il franchisor), consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile allo schema dell'appalto (o del subappalto, nell'ipotesi in cui il committente sia - a sua volta - l'appaltatore).

Fonte: Il sole24ore, pag.36

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«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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