Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Incrocio con i dati di UNICO 2007 di Nocera

Quando emerge una discrasia tra le indicazioni recate nel Modello UNICO e quelle inserite nel Modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, possono scattare controlli "bloccanti" o segnalazioni "non bloccanti".
Il controllo "bloccante" si attiva, ad esempio, quando l'importo del rigo G05 del Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non coincide con quello indicato al rigo RE14 del Modello UNICO Persone Fisiche.
Determina, invece, una mera segnalazione "non bloccante" la divergenza tra la sommatoria degli importi dichiarati nel Modello dei dati relativi agli studi di settore, a titolo di spese per lavoro dipendente e di spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, e quanto indicato nel Modello UNICO nel rigo del Quadro RE dedicato alle "spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato".    

Fonte: ilsole24ore, del 5 giugno 2007, p. 29

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Limitazione al 40% - Deroga alla direttiva 2006/112/CE - Approvazione da parte del gruppo tecnico degli esperti UE di Gaiani

In sede di conversione del DL 258/2006 nella L. 278/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l'indetraibilità dell'IVA sugli automezzi (di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) sarà fissata:
- senza possibilità di prova contraria;
- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
- a far data dalla pubblicazione nella GUUE della relativa autorizzazione.
Con l'approvazione, da parte degli esperti fiscali UE, della detrazione forfetaria proposta dal Governo italiano, nella misura del 40%, il Consiglio UE dovrebbe concedere l'autorizzazione a breve.
Tale detrazione forfetaria riguarderà, quindi, gli acquisti delle autovetture aziendali e professionali (e delle relarive spese di funzionamento e gestione) effettuati dalla data di pubblicazione nella GUUE dell'autorizzazione comunitaria, a nulla rilevando la data di registrazione delle relative fatture. Secondo quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate a proposito degli acquisti effettuati fino al 13.9.2006, oggetto di rimborso forfetario ex DL 258/2006, il momento di effettuazione degli acquisti in oggetto dovrebbe essere determinato in relazione alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, a prescindere dalla data di registrazione del documento ai fini dell'esercizio della detrazione.
Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 26

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Di Eduardo (del 01/06/2007 @ 12:31:28, in Rassegna stampa, linkato 1730 volte)

Termini di presentazione e trasmissione telematica - Dichiarazioni del sottosegretario Grandi

Il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, ha comunicato che i termini di presentazione dei modelli UNICO 2007 che verranno stabiliti da apposito DPCM dovrebbero essere i medesimi già annunciati con il comunicato diramato dall'Agenzia delle Entrate il 7.5.2007, ovvero:
- il 10.9.2007 per le dichiarazioni dei soggetti IRES;
- il 25.9.2007, per le dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione.
Si registrerebbe, tuttavia, un orientamento di parte dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate favorevole all'unificazione delle scadenze ad una data successiva, per esempio fissata al 30.9.2007.
Fonte: Ilsole24ore del 1 Giugno 2007, p. 27

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Di Eduardo (del 29/05/2007 @ 10:33:06, in Rassegna stampa, linkato 693 volte)

Elenchi clenti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Provvedimento in corso di pubblicazione in G.U. (comunicato stampa Agenzia Entrate 28.5.2007) di Portale

Con il comunicato stampa in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento direttoriale che detta le disposizioni attuative dell'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98, relative agli elenchi dei clienti e fornitori.
Per gli elenchi relativi al 2006, l'invio dovrà essere effettuato, esclusivamente per via telematica:
- entro il 15.10.2007;
- ovvero, per i contribuenti con volume d'affari che consente di optare per la liquidazione IVA trimestrale, entro il 15.11.2007.
Per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi solo i dati dei clienti e dei fornitori titolari di partita IVA e, in luogo del codice fiscale, potrà essere indicata la sola partita IVA.
Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le informazioni relative alle:
- fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
- fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi;
- note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dal 2008, invece, i soggetti obbligati dovranno comunicare:
- il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- l'eventuale imposta;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'imposta riguardanti annualità precedenti.
Non dovranno, invece, essere comunicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali".

Fonte: ilsole24ore, del 29 maggio 2007, p.27

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Di Giancarlo (del 28/05/2007 @ 10:12:53, in Rassegna stampa, linkato 952 volte)

Somme dovute a titolo di interessi a seguito di ravvedimento operoso - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 109) di Morina

 L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22.5.2007 n. 109, ha precisato che, in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi, il versamento degli interessi deve essere eseguito a parte. A tali fini sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1989, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990, denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991, denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".
Si precisa, inoltre, che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Fonte: Sole24ore

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Di Eduardo (del 25/05/2007 @ 14:15:50, in Rassegna stampa, linkato 655 volte)

Omessa registrazione del contratto con le modalità e nei termini previsti dal provv. Agenzia Entrate 14.9.2006 - Ravvedimento operoso (ris. Agenzia Entrate 24.5.2007 n. 114) di Portale

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa registrazione dei contratti di locazione in corso al 4.7.2006 può essere regolarizzata, entro il 18.12.2007, attraverso il ravvedimento operoso sia per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dell'1%, sia per l'esercizio dell'opzione per il regime di imponibilità dei canoni di locazione.
In particolare, il ravvedimento presuppone:
- la registrazione telematica del contratto di locazione, in base all'art. 35 co. 10-quinquies del DL 223/2006, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2006;
- il versamento dell'imposta di registro nella misura dell'1% del canone annuo, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 18.12.2006 alla data di perfezionamento del ravvedimento, e della sanzione nella misura ridotta del 15% o del 24% dell'imposta dovuta, a seconda che il ravvedimento intervenga entro o dopo il novantesimo giorno dalla scadenza;
- l'esercizio, in sede di registrazione del contratto di locazione, dell'opzione per l'imponibilità IVA.
Fonte: ilsole24ore, 25 maggio 2007, p. 32

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Di Eduardo (del 23/05/2007 @ 17:46:29, in Rassegna stampa, linkato 695 volte)

Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006 (circ. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 31) di Nocera

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22.5.2007 n. 31, fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alle recenti modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore (DL 223/2006 e L. 296/2006).
E' stato precisato, tra l'altro, che:
- le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93 per legittimare l'accertamento da studi di settore, se, da un lato, non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili dagli studi di settore, dall'altro, non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali;
- l'introduzione dei nuovi indicatori di normalità per il 2006 è da assimilare ad una revisione degli studi, con la conseguenza che, per il 2006, non è dovuta la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento in dichiarazione;
- in sede di contraddittorio, gli uffici dovranno valutare la posizione dei contribuenti nei cui confronti l'applicazione degli indici di normalità economica determina scostamenti rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti da GERICO ed, eventualmente, neutralizzare gli effetti della relativa applicazione;
- la previsione che inibisce gli accertamenti basati su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui rispetto agli studi di settore trova applicazione dal periodo d'imposta 2006.
Fonte: ilsole24ore, del 23 maggio 2007 p. 29

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Di Eduardo (del 21/05/2007 @ 13:16:21, in Rassegna stampa, linkato 1849 volte)

Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina e scioglimento agevolato di Tosoni

Scade il 31.5.2007 il termine per l'adozione delle delibere di scioglimento anticipato o di trasformazione in società semplice delle società considerate non operative per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006.
In linea generale, tali agevolazioni risultano di portata più ampia nel caso della liquidazione, in quanto le operazioni di trasformazione in società semplice scontano il regime ordinario:
- per l'assoggettamento a IVA secondo il valore normale dei beni compresi nel patrimonio della società trasformanda;
- per la determinazione delle plusvalenze anch'esse in base al valore normale, non potendosi beneficiare della più favorevole determinazione secondo il criterio catastale.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4.5.2007 n. 25, le agevolazioni competono anche nel caso in cui sia stata presentata istanza di disapplicazione dal regime delle società non operative ai sensi dell'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, quale che sia la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'istanza

Fonte: ilsole24ore, del 21 maggio 2007, p. 33

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Procedura di rimborso - Determinazione forfetaria delle imposte dirette (circ. Agenzia Entrate 16.5.2007 n. 28) di Ricca

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA sulle autovetture aziendali e professionali, non è necessario specificare analiticamente gli importi che, per effetto della maggiore IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di IRAP, essendo consentita la loro indicazione nel solo rigo AR42 (totale maggio imposte dirette/IRAP).
Peraltro, qualora tale ammontare sia almeno pari al 10% dell'IVA da ottenere in restituzione, il contribuente sarà escluso dai controlli selettivi programmati dall'Amministrazione finanziaria.
E' stato, inoltre, precisato che, in caso di rivendita dell'autovettura cui si riferisce la maggiore detrazione dell'IVA chiesta a rimborso, non è necessario evidenziare la maggiore base imponibile nei righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR, essendo consentito decurtare direttamente l'IVA spettante a rimborso, con esclusione dai menzionati controlli selettivi se la riduzione non è inferiore all'1%.
Fonte: ilsole24ore, p. 27 del 17 maggio 2007

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Di Francesco (del 15/05/2007 @ 21:20:00, in Rassegna stampa, linkato 3949 volte)

Obbligo di comunicazione preventiva - Assenza del provvedimento attuativo - Inapplicabilità di Mizzetti

Anche per i versamenti in scadenza il prossimo 16.5.2007, i contribuenti potranno compensare nel modello F24 i crediti fiscali e contributivi di importo superiore a 10.000,00 euro senza dover richiedere la preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1 co. 30 della L. 296/2006, i contribuenti titolari di partita IVA che intendano effettuare versamenti fiscali e previdenziali mediante il modello F24, utilizzando in compensazione imposte e contributi a credito per importi superiori a 10.000,00 euro (come previsto dal DLgs. 241/97), devono darne comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere una specifica autorizzazione alla compensazione. Tuttavia, alla data odierna, il provvedimento attuativo della citata disposizione non risulta ancora emanato, rendendola di fatto inapplicabile.

Fonte: Ilsole24ore

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