Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:22:05, in Rassegna stampa, linkato 372 volte)

L'INPS cerca i dati dell'azienda di Maccarone

Le informazioni presenti nelle banche dati dell'Inps consentiranno di identificare l'azienda presso cui il lavoratore malato presta la sua attività. Lo ha fatto sapere l'Istituto nella recente circolare 119/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 settembre). Quando il medico emette il certificato telematico, sul documento non è presente il riferimento (numero di matricola) con cui l'Inps riconosce (al proprio interno) l'azienda ma vi sono solo i dati identificativi del lavoratore. La normativa vigente prevede che la certificazione telematica sia sempre messa a disposizione del datore di lavoro (e anche dello stesso lavoratore) sul sito dell'Inps; alle sole aziende che ne fanno richiesta (comunicando il proprio indirizzo Pec), l'Istituto deve provvedere anche alla trasmissione telematica dei certificati. Risalire al datore di lavoro per il tramite dei dati contenuti nel certificato costituisce, quindi, un passaggio determinante dell'intero flusso, soprattutto se si considera che l'articolo 4 del Dm 26 febbraio 2010 prevede che il lavoratore non invii più il certificato (entro 2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro che ha richiesto all'Inps la trasmissione in via telematica dell'attestazione di malattia. È probabile, dunque, che l'azienda - dopo aver inoltrato all'Inps la richiesta di invio diretto dei certificati online - esoneri i dipendenti dalla consegna della certificazione (tranne i casi dei lavoratori che ricevono dal medico un certificato "bianco" cioè fuori dal sistema convenzionato). In questi giorni l'Inps sta inviando agli utenti abilitati al servizio telematico una piccola guida in cui compaiono gli indirizzi di Pec a cui inoltrare la richiesta. Il nuovo sistema è pronto per entrare a regime. Sarebbe interessante sapere dove l'Inps reperirà le informazioni che serviranno da anello di congiunzione tra il dipendente malato e l'azienda. Lo strumento potrebbe essere l'Uniemens. In tal caso si verrebbe, tuttavia, a creare una sfasatura per i nuovi assunti, considerato che il flusso deve essere trasmesso entro la fine del mese successivo a quello di riferimento che - per questi lavoratori - è quello dell'assunzione; nel frattempo il datore di lavoro resterebbe senza attestazioni di malattia. Per ovviare, si potrebbero desumere i dati dalla comunicazione telematica anticipata di costituzione del rapporto di lavoro.Un problema potrebbe, comunque, sorgere nei casi in cui il datore di lavoro ometta (anche per mera dimenticanza) la comunicazione di assunzione. Forse un controllo incrociato da parte dell'Istituto potrebbe ovviare: in assenza dell'Uniemens (circostanza che dovrebbe determinarsi solo per le nuove assunzioni e per un tempo determinato), l'Inps potrebbe, contemporaneamente, verificare la presenza della comunicazione di assunzione online, da cui ricavare gli elementi necessari per capire chi è il datore di lavoro interessato. Peraltro, basandosi esclusivamente sul l'Uniemens, in caso di cambio di datore di lavoro si potrebbe correre il rischio di inoltrare la certificazione all'azienda precedente. Va, infine, ricordato che l'obbligo per i medici di trasmettere il certificato in via telematica è operativo ma chi non si è ancora organizzato non subirà sanzioni fino al 31 gennaio 2011.

Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 21/09/2010 @ 10:18:25, in Rassegna stampa, linkato 420 volte)

UNICO 2010 DI DE STEFANI

L'Iva non detratta delle spese di vitto e alloggio, documentate da fattura, è deducibile con le regole applicabili ai costi di riferimento, se nel documento mancano i dati dei fruitori del servizio o se la fattura, rimborsata a piè di lista nel cedolino, è intestata al dipendente o all'amministratore e, comunque, non all'impresa. Sono due esempi – che possono influenzare la compilazione di Unico 2010, da inviare entro giovedì 30 settembre – e che derivano dall'intreccio della normativa dell'Iva e dei redditi sulle spese di vitto, alloggio, rappresentanza e sulle liberalità ai dipendenti. Iva non detratta Con la circolare 25/E del 2010 l'agenzia delle Entrate ha modificato l'interpretazione restrittiva della risoluzione 84/E del 2009, concedendo la deduzione (con le regole del relativo costo) all'Iva non detratta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, per le quali, al posto della fattura, venga richiesto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Secondo le Entrate, resta indeducibile, ai fini Ires e Irap, l'Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell'impresa o del professionista. Tuttavia, considerando che l'articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972 sancisce «il diritto alla detrazione dell'imposta» e che l'imprenditore è libero di esercitarlo in base alla «convenienza economica», la fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene che il differente trattamento riservato alle ricevute/scontrini e alle fatture sia una «violazione del principio di uguaglianza» (circolare 9/2010). Secondo le Entrate, l'Iva non detratta è indeducibile ai fini Irap anche per le società di capitali, ma questa posizione è stata criticata, tra gli altri, da Assonime nella circolare 16 del 2009 (nota 40), poiché i soggetti Ires applicano il metodo del bilancio.

Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010  

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Di Dr E. D Amico (del 16/09/2010 @ 15:47:53, in Rassegna stampa, linkato 395 volte)

Ultime verifiche sul modello CNM per le controllanti dei gruppi fiscali DI LUCA GAIANI

La prossima scadenza del 30 settembre riguarda infatti, oltre al modello Unico, anche la dichiarazione dei redditi del consolidato. Da monitorare, in particolare, le cessioni di interessi passivi e di Rol, e il trasferimento di crediti di imposta ed eccedenze. Per determinare correttamente il reddito del gruppo la controllante deve acquisire dalle società consolidate copia dei quadri GN (definitivi) del modello Unico, riportando i redditi e le perdite negli appositi campi del modello CNM. Dopo aver sommato algebricamente gli importi, la controllante può apportare una variazione in diminuzione (NF8) per l'eventuale ricalcolo della deduzione degli interessi passivi con il meccanismo del Rol. Le società hanno determinato nel proprio modello Unico l'eventuale importo di interessi passivi non deducibile in quanto superiore alla soglia (30% del Rol maggiorato di 5.000 euro). Questa eccedenza può, a scelta della singola società, essere riportata a nuovo (cioè mantenuta in proprio da chi l'ha generata), oppure assegnata al consolidato, ma solo in presenza e nei limiti di esuberi di Rol maturati da altre società, che queste ultime a loro volta hanno scelto di trasferire al gruppo. A differenza di quanto è previsto per le perdite fiscali, cioè, il trasferimento di queste posizioni soggettive non è automatico, ma dipende da una decisione della società. Nei gruppi più articolati, è dunque necessario che il regolamento preveda un flusso di comunicazioni dalle consolidate alla capogruppo (importi disponibili per il trasferimento) e dalla seconda alla prima (importo effettivamente acquisito nei limiti delle eccedenze assegnate dalle altre società). Solo dopo questa seconda determinazione, le società potranno compilare correttamente il campo GN36 del modello Unico e la consolidante riportare i valori nei campi NF25 e seguenti della dichiarazione del gruppo.

Fonte: ilsole24ore del 16 settembre 2010

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Di Dr E. D Amico (del 16/07/2010 @ 10:23:12, in Rassegna stampa, linkato 448 volte)

Bancarotta fraudolenta - Acquisto di partecipazioni societarie a prezzo superiore rispetto a quello di mercato (Cass. 15.7.2010 n. 27610) DI REDAZ.

La Cassazione, con la sentenza 15.7.2010 n. 27610, ha stabilito che è responsabile di bancarotta l'amministratore di un'azienda in crisi che acquista partecipazioni a un prezzo considerevole, superiore a quello di mercato. Ed invero, tale condotta ha determinato un pesante aggravamento della situazione patrimoniale della società, in quanto all'esborso del denaro non è seguita una corrispondente integrazione della sfera patrimoniale nella società fallita. Ciò indipendentemente dal fatto che l'operazione non abbia provocato perdite alla società per l'apporto di ricchezza proveniente dall'esterno.

Fonte: ilsole24ore del 16 luglio 2010 p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 16/07/2010 @ 10:21:14, in Rassegna stampa, linkato 429 volte)

Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO

Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altresì sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 15/07/2010 @ 13:17:33, in Rassegna stampa, linkato 391 volte)

Quadro RW - Criteri di compilazione e dubbi applicativi DI PIAZZA

Vi sono ancora diversi dubbi in merito alla compilazione del modulo RW del Modello UNICO 2010. In particolare, si segnala che, allo stato attuale, non risulta chiaro: - quale codice debba essere utilizzato per comunicare accrediti e addebiti del conto corrente estero non conseguenti all'acquisto o alla vendita di attività finanziarie come ad esempio interessi, dividendi, affitti, altri proventi o spese; - se deve essere compilata la sezione III in caso di investimento o disinvestimento di attività estere quando la controparte sia rappresentata da un soggetto residente; - se l'investimento estero deve essere indicato nel modulo RW al netto del mutuo stipulato per il suo acquisto e se deve essere, ogni anno, incrementato della quota capitale della rata. Si osserva, infine, che l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo in argomento riguarda i frontalieri e i dipendenti pubblici (art. 38 co. 13 del DL 78/2010), mentre l'obbligo resta, invece, previsto a carico dei professionisti e degli imprenditori che svolgono la loro attività oltreconfine e per gli immigrati in Italia.

Fonte: ilsole24ore del 15 luglio 2010 p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 15/07/2010 @ 11:24:15, in Rassegna stampa, linkato 502 volte)

Responsabilità dell'amministratore - Standard di diligenza - Determinazione delle sanzioni (Caso Assonime n. 6/2010) DI VITALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.6.2010 n. 14305, commentata nel caso Assonime n. 6/2010, ha statuito che l'incarico di amministratore di una società bancaria impone di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell'impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. La pronuncia della Cassazione in esame - sottolinea l'Assonime - è di particolare interesse in quanto viene statuito che la negligenza imputabile all'amministratore non può trovare giustificazione, ed essere quindi valutata meno gravemente ai fini della determinazione della misura della sanzione (nel caso di specie, ai sensi degli artt. 53 e 144 DLgs. 385/93), nell'assenza di una stabile retribuzione e di una specifica professionalità. Infatti, tali circostanze non comportano nessuna limitazione ai doveri di diligenza, accortezza e prudenza insiti nell'attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, tenuto conto delle specifiche responsabilità assunte volontariamente dall'amministratore e delle peculiarità dell'attività di gestione del credito. E proprio alla gestione di tale attività sono connesse le imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, che rimangono assolutamente indipendenti dalle dimensioni dell'istituto considerato.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 15 luglio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 09/07/2010 @ 14:55:35, in Rassegna stampa, linkato 775 volte)

Prospetto del patrimonio netto - Modalità di compilazione DI MARRA

Le istruzioni al Modello UNICO 2010 SC specificano, relativamente al prospetto del patrimonio netto, che: - nel rigo RF110 sono indicate (indistintamente) le riserve di utili e la loro movimentazione avvenuta nel periodo d'imposta (incrementi e decrementi); - nel rigo RF111 è indicata la quota delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, imponibile nel limite del 40% anzichè del 49,72% ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 2.4.2008. La non chiara formulazione delle istruzioni ha portato molti professionisti a considerare autonomi i due righi nel Modello UNICO 2009. Le specifiche tecniche del Modello UNICO 2010 prevedono, invece, che l'importo indicato nel rigo RF111, colonna 1, non debba eccedere l'importo inserito nel rigo RF110, colonna 1. Viene, così, ufficializzato che il primo importo costituisce un "di cui" del secondo, dove devono essere indicate tutte le riserve di utili. Se l'importo del rigo RF111 dovesse essere superiore a quello del rigo RF110, il software segnala un errore bloccante. Ai professionisti che, in UNICO 2009, hanno considerato autonomi i righi RF110 e RF111, non resta che riclassificare il prospetto evidenziato in UNICO 2009 in base alle nuove indicazioni, obbligo che comporta la non coincidenza tra i saldi finali dell'anno 2008 e i saldi iniziali dell'anno 2009.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 9 luglio 2010

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Di Dr E. D Amico (del 05/07/2010 @ 10:45:55, in Rassegna stampa, linkato 410 volte)

Trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza (C.T. Reg. Torino 29.3.2010 28/28/10) DI GASPARRINO

Nel processo tributario di primo grado, l'istanza volta ad ottenere la trattazione in pubblica udienza può essere formulata in qualunque atto del processo ed il suo mancato accoglimento determina la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. Ne consegue la nullità dell'udienza camerale e della sentenza emessa. Ciò a condizione che l'istanza sia stata notificata alla controparte e depositata nella segreteria della commissione, entro i termini previsti dalla legge. Per il giudizio d'appello, invece, la violazione in questione integra una mera irregolarità, salvo che la stessa abbia inciso su specifici profili di difesa. Secondo la pronuncia della Cass. 10.2.2006 n. 2948, infatti, la discussione della causa in appello ha soltanto la funzione di illustrare le difese già svolte nei precedenti atti difensivi. Potrebbe, quindi, configurarsi un effetto invalidante del cosiddetto "error in procedendo" solo qualora vengano evidenziati gli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 5 luglio 2010 

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Di Dr E. D Amico (del 05/07/2010 @ 10:43:21, in Rassegna stampa, linkato 376 volte)

Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS - FERIOZZI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall'art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall'art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare.

Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8

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