Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Novità del DL 78/2010 - Decorrenza DI PELLEGRINO
L'art. 22 del DL 78/2010 ha modificato la modalità di accertamento sintetico, sia in riferimento al c.d. "redditometro" sia in merito all'incremento per la spesa patrimoniale. Tuttavia, la nuova disciplina, che dovrà essere completata mediante l'emanazione di un apposito decreto attuativo, si applicherà a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che, per il pregresso, continua ad operare l'art. 38 del DPR 600/73 nella versione ante DL 78/2010. Il "vecchio" accertamento sintetico, tra l'altro: - è legittimo solo se il reddito accertato sinteticamente si discosta di almeno un quarto dal reddito netto dichiarato dal contribuente; - se basato sul c.d. "redditometro", postula che lo scostamento di cui al punto precedente si sia protratto per almeno due periodi d'imposta; - se fondato sull'incremento della spesa patrimoniale, comporta l'operatività della presunzione secondo cui la spesa si presume sostenuta, per quote costanti, nell'anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 4 giugno 2010
Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni DI LIBURDI
Le perdite su crediti rilevate in Conto Economico dal punto di vista fiscale sono deducibili, ai sensi dell'art 101 co. 5 del TUIR, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L'Autore analizza la locuzione "elementi certi e precisi", sottolineando, tra l'altro, che: - con riferimento alla nozione di certezza, l'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato la necessità che le perdite in questione trovino riscontro in una analitica e precisa documentazione che comprovi l'effettività e la definitività delle stesse. - ai fini della deducibilità fiscale del credito in questione, l'atto di remissione del credito deve essere efficace entro il termine del periodo di imposta; a tal proposito, la Cass. n. 11329/2001 ha affermato che la rinuncia al credito deve essere deliberata, se esistente, dal consiglio di amministrazione della società e che la decisione rispetto alla rinuncia stessa va adottata in seguito ad una attenta valutazione delle condizioni economiche del soggetto debitore.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 1 giugno 2010
Società non operative - Test di operatività - Contratto di affitto di immobile (C.T. Prov. Perugia 5.3.2010 n. 88/08/2010) DI DEOTTO
Ad avviso dei Giudici di Perugia, la presenza di un contratto di affitto di un immobile è condizione sufficiente per vincere la presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 della L. 724/94. Nel caso di specie, la società ha dimostrato che i suoi ricavi non potevano essere diversi da quelli dichiarati, avendo stipulato nel 1999 un contratto di affitto di un albergo per il quale i canoni pattuiti e percepiti non potevano raggiungere i valori richiesti per le società non operative.
Fonte: ilsole24ore del 1 giugno 2010 p. 33
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - Novità del DLgs. 39/2010 DI CAVALLUZZO
L'art. 13 del DLgs. 39/2010 affida all'assemblea il compito di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di determinare il corrispettivo allo stesso spettante, su proposta motivata dell'organo di controllo. Manca, peraltro, un'indicazione generale relativamente all'ipotesi in cui l'assemblea non provveda. L'art. 159 co. 1 del DLgs. 39/2010 (come sostituito dall'art. 40 co. 17 del DLgs. 58/98), infatti, impone alla società di informare tempestivamente la CONSOB, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico; si tratta, però, di una disposizione applicabile alle sole società emittenti titoli quotati. Quanto alla proposta motivata dell'organo di controllo appare opportuno procedere come segue: - l'organo amministrativo deve attivarsi richiedendo preventivi ad uno o più revisori e, successivamente, girare il tutto al collegio sindacale; - il collegio sindacale esamina la documentazione nel corso di una specifica seduta e predispone la proposta motivata (è possibile, per le aziende più articolate, utilizzare il fac-simile predisposto dal CNDCEC); - la proposta motivata è presentata all'assemblea, che avrà la possibilità di approvarla o di respingerla (in quest'ultimo caso si ritiene necessaria una specifica motivazione, nonché la convocazione di una nuova assemblea cui sottoporre una nuova proposta).
Fonte: ilsole24ore del 29 maggio 2010, p. 35
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione (circ. Assonime 27.5.2010 n. 18) DI ROSATI
Con la circolare in oggetto, Assonime illustra la nuova disciplina dei Modelli INTRASTAT, riformulata al fine di recepire le novità introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117CE. L'associazione osserva che: - diversamente dalle cessioni, che vanno riepilogate, all'interno di ciascun elenco, in un unico rigo se la controparte è la medesima, le prestazioni rese e ricevute devono, invece, essere indicate singolarmente, cioè in più righi, all'interno di ciascun elenco; - la natura dei servizi resi e ricevuti, da riportare nella colonna 8 degli elenchi, non è di facile individuazione, in quanto la tabella CPA 2008, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, è incompleta e, dall'altro, è eccessivamente dettagliata, con il conseguente rischio di errori in sede di compilazione dei modelli dovuti alle incertezze nella classificazione; - le colonne relative alle modalità di pagamento e al Paese in cui il pagamento è stato effettuato non sono di facile compilazione. Nel caso, in particolare, in cui il pagamento non sia stato ancora eseguito, Assonime suggerisce di indicare il codice "X", previsto per le modalità di pagamento diverse dall'accredito in conto corrente bancario o dal bonifico bancario; in caso, poi, di pagamento tramite banca, non è chiaro se il codice ISO del Paese in cui il pagamento è stato eseguito sia quello della banca incaricata del pagamento o quello verso il quale è diretto il trasferimento del denaro; - in base all'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), sarebbe stato auspicabile estendere la non punibilità per l'omessa presentazione degli elenchi di gennaio 2010, prevista dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010, anche agli elenchi mensili di febbraio e marzo 2010 e a quelli del primo trimestre 2010.
Fonte: italiaoggi del 28 maggio 2010 p. 29
Novità della manovra correttiva DI CISSELLO
La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri riforma l'art. 38 del DPR 600/73, apportando rilevanti novità in tema di accertamento sintetico, sia in relazione al c.d. "redditometro" sia in relazione alla c.d. "spesa patrimoniale". Le novità che caratterizzano l'istituto possono essere in tal modo schematizzate: - ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, il reddito accertato dall'ufficio deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, del 20% da quello dichiarato dal contribuente (attualmente, lo scostamento deve essere del 25% rispetto al reddito netto dichiarato dal contribuente, e deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta); - dal reddito accertato dall'ufficio possono essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni d'imposta (nella versione attuale, dal reddito accertato sinteticamente non possono essere dedotti i menzionati oneri); - prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; - nell'accertamento basato sul c.d. "redditometro", un decreto ministeriale individuerà i c.d. "fatti - indice" di capacità contributiva, tenendo nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale; - viene espunta, in merito all'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, la presunzione di formazione del reddito (che si presume sia stato posseduto per il sostenimento della spesa) per quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti; - viene eliminata la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all'art. 32 co. 1 n. 2), 3) e 4) del DPR 600/73.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 28 maggio 2010
Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante - Novità della manovra correttiva DI DEOTTO - MOBILI
Diversamente da quanto indicato nella prima bozza della manovra correttiva (che parlava di 7.000,00 euro) il limite relativo all'uso del denaro contante, nonché degli assegni e titoli al portatore (di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007), sarà fissato a 5.000,00 euro. Ne consegue che: - sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità potrà essere richiesto, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).
Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2010, p. 12
Finanziaria 2011-2012 - Misure allo studio del Governo DI PESOLE - MOBILI
Nel corso del Consiglio dei Ministri programmato per la giornata odierna (25.5.2010), saranno decisi gli interventi volti alla riduzione della spesa pubblica che saranno disposti nella prossima manovra economica. Stando alle prime anticipazioni, in materia fiscale, le principali misure potrebbero riguardare: - il conferimento di una "delega" all'Agenzia delle Entrate per la rinnovazione del redditometro; - l'intensificazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale; - la possibilità per le Regioni del Mezzogiorno di istituire un tributo sostitutivo dell'IRAP con riferimento alle imprese avviate dopo la pubblicazione della manovra; - l'introduzione della fattura telematica per i pagamenti oltre i 3.000,00 euro; - la previsione di un limite di 5.000,00 euro (rispetto agli attuali 12.500,00 euro) per i pagamenti in contanti ai professionisti, con l'obiettivo dichiarato di eliminare il flusso "in nero"; - un aumento della tassazione delle stock option, con un'aliquota addizionale del 10%; - la previsione di una "razionalizzazione catastale", attraverso cui sarà possibile regolarizzare eventuali cambiamenti catastali se dichiarati entro il 31.12.2010; Ulteriori modifiche potrebbero poi riguardare le pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici e le pensioni di vecchiaia, entrambe ridotte a una sola finestra. Quanto alla Pubblica Amministrazione, viene ventilata l'ipotesi di un "congelamento" degli stipendi dei dipendenti pubblici ai livelli del 2009, il riordino degli enti pubblici e la previsione di un tetto massimo per le spese per le consulenze nella Pubblica Amministrazione.
Fonte: ilsole24ore del 25 maggio 2010 p. 2 - 5
Redditi dei fabbricati - Indicazione nel Modello UNICO 2010 DI DE STEFANI
Fra le novità dei modelli di dichiarazione di quest'anno (UNICO PF 2010 e 730/2010), si deve prestare particolare attenzione alla compilazione del quadro B relativo ai fabbricati. Sono stati aggiunti, infatti, nuovi codici di utilizzo per: - le pertinenze di immobili tenuti a disposizione; - le abitazioni date in uso gratuito a un proprio familiare; - i fabbricati tenuti a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano all'estero; - le portinerie di proprietà condominiale; - le unità immobiliari situate in Abruzzo date in locazione o comodato. Se si possiede un immobile all'estero non affittato, per il quale non si è mai compilato il modulo RW, in quanto non tassato nello Stato estero, da quest'anno va presentato anche questo prospetto.
Fonte: ilsole24ore del 23 maggio 2010 p. 21
Fusione per incorporazione della società costituita in giudizio - Interruzione del processo - Esclusione (Cass. 3.5.2010 n. 10653) DI VITALE
La Cassazione, con la sentenza 3.5.2010 n. 10653, ha stabilito che la fusione di società, in pendenza di causa, non determina l'interruzione del processo di cui siano parti la società fusa o incorporata, né dunque la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la fusione non provoca né l'estinzione della società incorporata nel caso di fusione per incorporazione, né la creazione di un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, ma realizza l'unificazione delle società partecipanti a tale operazione attraverso l'integrazione reciproca. Pertanto, la fusione configura una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo (cfr., in particolare, Cass. SS.UU. 8.2.2006 n. 2637).
Fonte: il quotidiano del commercialista del 21 maggio 2010
|