\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 05/09/2008 @ 18:29:18, in Rassegna stampa, linkato 486 volte)

Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento - DM 25.7.2008 - Dubbi applicativi DI GIORGETTI

L'art. 1 co. 3 del DM 25.7.2008 fornisce chiarimenti in merito al coordinamento tra la disciplina del riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti relativi all'affrancamento delle operazioni straordinarie prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 46 della L. 244/2007, e il riallineamento di differenze di valori già esistenti presso il soggetto dante causa per effetto dell'affrancamento delle deduzioni extracontabili di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, precisando che in quest'ultimo caso deve prioritariamente essere applicato il regime di affrancamento del quadro EC previsto dall'art. 48 della L. 244/2007 e dal DM 3.3.2008. L'applicazione pratica di tale norma presenta qualche profilo di incertezza. Il DM 25.7.2008, per esempio, non evidenzia quali debbano essere le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi dell'avente causa. Nel caso, ad esempio, di un conferimento effettuato prima del 2008 in neutralità fiscale che ha dato origine sia a differenze da conferimento che a differenze relative a precedenti disallineamenti presenti presso il conferente derivanti da deduzioni extracontabili, non è chiaro se l'avente causa debba continuare a compilare il quadro EC, come il conferente o se tali differenze debbano solo essere evidenziate nel quadro RV tra le altre differenze generate dall'operazione di conferimento. A giudizio degli Autori, la soluzione più coerente è quella per la quale l'avente causa proceda a compilare sia il quadro RV, evidenziando l'ammontare complessivo delle differenze, sia il quadro EC per evidenziare la parte di disallineamenti derivanti dalle deduzioni extracontabili. Un'altra problematica di rilievo, non chiarita dal DM 25.7.2008, è costituita dal fatto che le categorie omogenee previste per l'affrancamento delle operazioni straordinarie sono più dettagliate rispetto a quelle previste per il riallineamento del quadro EC (il DM 25.7.2008 prevede per esempio la suddivisione dei beni mobili strumentali per anno di acquisizione). Tale situazione potrebbe creare notevoli problemi soprattutto in caso di affrancamento parziale.

Fonte: ilsole24ore del 5 settembre 2008, p. 29

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Di Eduardo (del 05/09/2008 @ 18:30:54, in Rassegna stampa, linkato 396 volte)

Applicabilità all'IRAP DI NISCO

L'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis del DLgs. 218/97 dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'IRAP, sebbene la norma faccia riferimento alle "sole" imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Tale assunto prende le mosse dal fatto che la disposizione citata è collocata in un testo normativo (DLgs. 218/97) operante anche ai fini IRAP. L'Autore evidenzia che, qualora si optasse per l'esclusione dall'IRAP, vi sarebbe una sorta di depotenziamento della nuova forma di deflazione del contenzioso, posto che il contribuente, all'atto della ricezione del processo verbale di constatazione, dovrebbe aderire per ciò che concerne le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, e instaurare la procedura di accertamento con adesione in merito all'IRAP fruendo, in tal caso, della riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo.

Fonte: italiaoggi del 5 settembre 2008, p. 30

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Di Eduardo (del 11/09/2008 @ 16:51:18, in Rassegna stampa, linkato 363 volte)

Perdite inferiori a un terzo del capitale sociale - Aumento non preceduto da delibera di copertura delle perdite - Ammissibilità (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 14/2008/I) DI DE ANGELIS

Nello studio n. 14/2008/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che, in caso di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale, è legittimo procedere ad un aumento del capitale anche in assenza di una preventiva delibera di copertura delle perdite. La tesi del Notariato risulta in parziale contrasto con l'orientamento recentemente assunto dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 13.1.2006 n. 543, infatti, la Suprema Corte - premesso che l'ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non è normativamente regolata - ha sostenuto che, nel silenzio del Legislatore, in caso di perdite minime, debba farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2446 c.c. per l'ipotesi di perdite superiori ad un terzo, con conseguente applicazione anche dell'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la delibera di aumento del capitale non preceduta da una delibera di copertura delle perdite. Tale interpretazione restrittiva, secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, non può essere seguita. Dall'esame dell'art. 2446 si evince, infatti, che il Legislatore ha inteso indicare una "soglia di sicurezza" oltre la quale le perdite sono suscettibili di incidere, sotto vari aspetti, sulla vita della società. Al di sotto di tale soglia, invece, le disposizioni del predetto articolo devono ritenersi non cogenti.

Fonte: Italiaoggi, del 11 settembre 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 11/09/2008 @ 16:53:09, in Rassegna stampa, linkato 424 volte)

Modalità di effettuazione della comunicazione d'adesione (Provv. Agenzia Entrate 10.9.2008) DI DEOTTO 

L'art. 5-bis del DLgs. 218/97 (inerente l'adesione del contribuente ai processi verbali di constatazione) prevede che: - l'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all'Ufficio e alla Guardia di Finanza; - entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale. In data 10.9.2008, è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale di approvazione del modello di comunicazione dell'adesione del contribuente. Le istruzioni per la compilazione del modello precisano, tra l'altro, che: - in caso di redditi prodotti in forma associata, la comunicazione dell'adesione va effettuata dal legale rappresentante della società. Pertanto, i singoli soci non possono chiedere di definire autonomamente la propria posizione sulla base del processo verbale (quanto esposto vale anche per le società di capitali che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza); - il pagamento dell'unica o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale; - in caso di mancato pagamento, le somme risultanti dalla definizione vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del DPR 602/73; - la comunicazione può avvenire, alternativamente, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 29

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Di Eduardo (del 11/09/2008 @ 16:54:37, in Rassegna stampa, linkato 369 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilità - Utilizzo dei documenti riepilogativi - Modalità (circ. Agenzia Entrate 5.9.2008 n. 53) DI GIULIANI

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in luogo dell'annotazione, nei registri IVA, delle singole fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, è ammessa la procedura semplificata prevista dall'art. 6 del DPR 695/96, che consente di annotare un documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 154,94 euro, purché la distinta riepilogativa contenga l'indicazione sia dei numeri progressivi attribuiti dal committente alle fatture ricevute, sia dell'imponibile complessivo e dell'ammontare dell'imposta. Si fa presente che le ricevute fiscali con la causale "importo non pagato", emesse prima dell'1.9.2008, ove riepilogate da fatture emesse dopo tale data, consentono la detrazione IVA.

Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 30

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Di Eduardo (del 12/09/2008 @ 09:40:54, in Rassegna stampa, linkato 353 volte)

San Marino - Norme antiriciclaggio DI FISICARO

La Repubblica di San Marino non è stata inclusa nella white list dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi UE nella lotta contro il riciclaggio. Tuttavia, la Repubblica può pretendere di essere compresa fra i Paesi cosiddetti "equivalenti", nei quali gli intermediari possono adottare la verifica semplificata, in quanto con la L. 17.6.2008 n. 92 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella terza Direttiva n. 2005/60/UE. Le novità più rilevanti che sono state introdotte riguardano: - l'istituzione, presso la Banca centrale, dell'Agenzia di informazione finanziaria (in Italia è la Uif) con compiti di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; - gli obblighi di verifica della clientela da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti; - la registrazione e la conservazione dei dati raccolti e acquisiti; - l'approccio basato sul rischio che impone di commisurare le verifiche al tipo di clientela e delle prestazioni; - le misure di controllo rafforzate per le situazioni di grave rischio; - il divieto di conti anonimi, intestazioni fittizie e operatività con banche di comodo; - la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro. La legge si dovrà coordinare con il segreto bancario, la cui violazione è sanzionata penalmente. La Repubblica di San Marino, dunque, si è uniformata al panorama europeo sotto il profilo della trasparenza del sistema finanziario al fine di adeguarsi alle convenzioni sulla prevenzione e sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 22/09/2008 @ 11:45:01, in Rassegna stampa, linkato 581 volte)

Deposito degli atti di cessione di quote di srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL 112/2008 convertito (circ. CNDCEC 18.9.2008 n. 5/IR) DI VALENTE

La circolare del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 18.9.2008 n. 5/IR fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alla nuova procedura di deposito presso il Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di srl. È stabilito, tra l'altro, che: - devono ritenersi abilitati i soli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" dell'Albo Unico; - anche nel caso in cui il mandato professionale dovesse riguardare soltanto il deposito telematico dell'atto di trasferimento, l'intermediario sarebbe tenuto a svolgere una serie di adempimenti (verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti, verifica della titolarità dei beni o diritti oggetto di trasferimento, controllo della non contrarietà dell'atto al buon costume ed all'ordine pubblico). Sotto il profilo operativo, inoltre, si precisa che la creazione del documento informatico, da depositare presso il Registro delle Imprese, implica i seguenti passaggi: - predisposizione dell'atto di trasferimento mediante programma di videoscrittura; - conversione del file in formato statico non modificabile (PDF/A o TIFF); - apposizione della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti (sin dalla prima firma si genera un file con estensione .p7m); - apposizione della marcatura temporale al file sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti (il file assume l'estensione .m7m).

Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 2

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Di Eduardo (del 22/09/2008 @ 11:47:05, in Rassegna stampa, linkato 525 volte)

Novità del DL 112/2008 convertito - Riflessi penali DI CARACCIOLI

L'Autore sottolinea come il Legislatore della c.d. "Manovra d'estate" (DL 112/2008 convertito) non si sia preoccupato di disciplinare i riflessi penali delle novità apportate in materia di: - accertamento sintetico (c.d. "redditometro"); - adesione ai processi verbali di constatazione. Il silenzio riservato in materia relativamente al primo istituto determinerà la riproposizione della problematica della rilevanza in campo penale dei risultati degli accertamenti compiuti; ciò, chiaramente, solo in presenza del superamento delle soglie di punibilità. In tali casi conseguirà la denuncia obbligatoria e la possibilità, per il giudice penale, di disattendere tali risultanze sulla base di ulteriori riscontri. In ordine all'adesione ai processi verbali di constatazione, inoltre, si osserva come l'individuazione dell'ammontare dell'evasione in tal modo compiuta non sia idonea a ridurre l'entità della stessa ai fini penali. Impostazione valida anche in relazione agli altri "istituti perdonistici" e che la dottrina tende a ritenere eccessivamente rigorosa.

Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 4

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Di Eduardo (del 22/09/2008 @ 11:48:46, in Rassegna stampa, linkato 573 volte)

Detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia - Invio della dichiarazione di esecuzione dei lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate - Termine del 30.9.2008 DI GAVELLI

I contribuenti che hanno presentato il Modello Unico 2008 ed hanno beneficiato dell'agevolazione IRPEF del 36% sui lavori di recupero edilizio per importi superiori a 51.645,68 euro, dovranno trasmettere, entro il 30.9.2008, al Centro operativo di Pescara una dichiarazione di esecuzione dei lavori firmata da un professionista iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti o geometri, o da altri soggetti abilitati. Alla comunicazione, prevista dall'art. 1 co. 1 lett d) del DM 18.2.98 n. 41, redatta in carta libera, non dev'essere allegata la copia della comunicazione di inizio lavori in quanto già presentata precedentemente. Non è chiaro, tuttavia, quale sia l'utilità di questa comunicazione e quali le conseguenze della sua omissione. Applicando alla lettera le disposizioni vigenti si dovrebbe concludere che l'omissione della comunicazione comporti la decadenza dell'agevolazione, ma ciò aveva senso quando il limite di spesa per fruire dell'agevolazione IRPEF era di 150 milioni di lire e non oggi che il plafond (48.000 euro) è inferiore alla soglia richiesta (51.645,68 euro).

Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 15

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Di Eduardo (del 22/09/2008 @ 11:50:08, in Rassegna stampa, linkato 555 volte)

Detrazione della maggiore IVA emersa in sede di accertamento - Legittimità - Condizioni (C.T. Reg. Puglia n. 509/2008) DI SACRESTANO

Con la sentenza in oggetto, è stato affermato che il diritto di detrazione decade ove non esercitato entro il termine biennale di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. La decadenza, in particolare, si verifica anche in relazione a quelle fatture che non siano state computate in sede di dichiarazione IVA annuale, con ciò escludendosi che, ai fini dell'IVA, possa trovare applicazione il disposto dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR, secondo cui "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi". Nel caso di specie, il soggetto passivo, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di maggiori corrispettivi non dichiarati, aveva esibito alcune fatture non tenute in considerazione ai fini della determinazione del debito d'imposta, in quanto collegate alle operazioni eseguite "a nero".

Fonte: ilsole24ore del 22 settembre 2008, p. 4

 

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