\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:20:06, in Rassegna stampa, linkato 257 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI POGGIANI

Nel corso della videoconferenza tenutasi in data 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla deducibilità del 10% dell'IRAP dal reddito imponibile IRES e IRPEF, riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"). Tra l'altro, è stato precisato che: - la deducibilità non spetta se il contribuente non sostiene effettivamente spese per lavoro dipendente e/o interessi passivi (nello stesso senso, la relazione di accompagnamento al DL 185/2008); - relativamente ai rimborsi pregressi, compete il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all'IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese per lavoro dipendente, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell'IRAP assolta nel periodo d'imposta.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:44:15, in Rassegna stampa, linkato 323 volte)

Indennità dovute al personale per le ferie non godute - Deducibilità nell'esercizio di maturazione (Cass. 15.1.2009 n. 871) DI GALIMBERTI

Ribadendo il contenuto della precedente sentenza 6.6.2007 n. 13224, la Corte di Cassazione afferma che il costo per le indennità dovute al personale per le ferie non godute è correttamente imputato all'esercizio nel quale il dipendente ha maturato il relativo diritto. In particolare, in ossequio al principio di competenza, risulta irrilevante la circostanza che le indennità non siano state erogate. In tale ipotesi, peraltro, qualora nel successivo periodo d'imposta il dipendente recuperi le ferie non godute, perdendo così il diritto all'indennità sostitutiva, l'importo di quest'ultima diviene per l'impresa una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88 del TUIR). Viene così rigettata la sentenza di secondo grado nella quale si era sostenuto che, "in caso di mancato godimento (delle ferie, nda) nell'anno di maturazione deve escludersi la qualificazione del relativo importo quale spesa viva".

Fonte: ilsole24ore del 20 gennaio 2009, p. 29

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Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:45:38, in Rassegna stampa, linkato 523 volte)

Soppressione degli ammortamenti anticipati - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI VILLA

Nel corso della videoconferenza del 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 co. 34 della L. 244/2007, che consente l'adozione del coefficiente "pieno" (anziché ridotto al 50%) per la determinazione degli ammortamenti dei beni: - nuovi; - acquisiti nel corso del 2008; - entrati in funzione nel 2008. I chiarimenti di maggiore interesse riguardano la nozione di "novità", e risultano mutuati da precedenti interventi dell'Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni che richiedevano il medesimo requisito, ed in particolare dalla circ. 17.10.2001 n. 90, emanata a commento dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L. 383/2001 (c.d. "Tremonti bis"). Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità si deve considerare soddisfatto anche: - per i beni acquistati da un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che essi non siano mai stati utilizzati da parte del cedente o di altri soggetti; - per i beni autoprodotti, a condizione che alla loro realizzazione non abbia concorso un bene usato o, se questo vi ha concorso, se il relativo costo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo del bene autoprodotto.

Fonte: italiaoggi del 20 gennaio 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 21/01/2009 @ 11:29:20, in Rassegna stampa, linkato 865 volte)

Bonus straordinario per le famiglie - Novità del DL 185/2008 (messaggio INPS 19.1.2009 n. 1291) DI REDAZ.

L'INPS, con il messaggio 19.1.2009 n. 1291, fornisce le prime istruzioni sul bonus straordinario per famiglie e pensionati non economicamente autosufficienti, previsto dal DL 185/2008 (attualmente in fase di conversione in legge). In particolare, nel messaggio in commento, l'Istituto: - riepiloga i requisiti necessari per fruire del bonus, il quale è parametrato alla situazione reddituale e al numero dei componenti del nucleo familiare e va da un minimo di 200,00 euro (per i pensionati unici componenti del nucleo familiare con un reddito fino a 15.000,00 euro) ad un massimo di 1.000,00 euro (per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap e reddito fino a 35.000,00 euro); - ricorda che, in virtù delle modifiche introdotte dalla Camera al testo originario del DL 185/2008, il termine per la presentazione ai sostituti d'imposta della richiesta di erogazione del beneficio, sulla base della situazione familiare e del reddito complessivo familiare dell'anno 2007, è stato prorogato dal 31.1.2009 al 28.2.2009.

Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, p. 26

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Di Dr E. D Amico (del 21/01/2009 @ 11:31:16, in Rassegna stampa, linkato 883 volte)

Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 19.11.2008) DI SANTACROCE - GAIANI - GIORGETTI - RIZZARDI

L'art. 1 co. 2 del DM 19.11.2008 individua il parametro idoneo a misurare la congruità delle spese di rappre­sentanza, atto a determinarne la relativa deducibilità dal reddito d'impresa. In particolare, le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari: - all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000,00; - allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 di euro; - allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000,00. A titolo esemplificativo, si supponga che nel 2008 siano conseguiti ricavi per un ammontare pari a 55.000.000,00 di euro. Il plafond di deducibilità relativo al medesimo esercizio è pari a euro 335.000,00, ottenuto dalla somma tra: - 0,013 x 10.000.000,00 = 130.000,00; - 0,005 x 39.999.999,99 (50.000.000,00 - 10.000.000,01) = 200.000,00; - 0,001 x 4.999.999,99 (55.000.000,00 - 50.000.000,01) = 5.000,00. La deduzione delle spese di rappresentanza sostenute nel 2008 è dunque ammessa fino a un massimo di 335.000,00 euro (130.000,00 + 200.000,00 + 5.000,00); l'eventuale eccedenza è comunque definitivamente indeducibile. Per le imprese individuali e le società neocostituite, è previsto che le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo de­ducibile (art. 1 co. 3 del DM 19.11.2008).

Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, Le Guide del Professionista, pp. 3 - 8

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Di Dr E. D Amico (del 23/01/2009 @ 11:47:45, in Rassegna stampa, linkato 523 volte)

Movimentazioni dei conti correnti degli amministratori - Effetti sulla società - Accertamento d'ufficio (Cass. 21.1.2009 n. 1452) DI ALBERICI

Le indagini bancarie sono da ritenersi legittime anche se estese a soggetti diversi dal contribuente "accertato" quali, ad esempio, i congiunti del contribuente stesso o gli amministratori della società. Quanto esposto non soffre deroga nell'ipotesi di accertamento d'ufficio (ovvero di rettifica eseguita nei confronti di un soggetto che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi), quindi è legittima la determinazione dell'imponibile basata sulle movimentazioni bancarie derivanti dai conti correnti intestati all'amministratore della società.

Fonte: italiaoggi del 23 gennaio 2009, p. 33

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Di Dr E. D Amico (del 23/01/2009 @ 11:50:25, in Rassegna stampa, linkato 573 volte)

Mancato versamento dell'acconto - Ravvedimento nei trenta giorni - Termine del 28.1.2009 DI MORINA

Entro il 28.1.2009 sarà possibile regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto IVA con il pagamento della sanzione ridotta pari, dopo le modifiche apportate dal DL 185/2008, ad 1/12 del minimo, corrispondente al 2,5% dell'importo non versato. Entro il 31.7.2009, invece, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2008, la violazione in esame può essere regolarizzata con l'applicazione della sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo, corrispondente al 3% dell'importo non versato. In entrambi i casi, il ravvedimento presuppone il versamento, oltre che delle suddette sanzioni, dell'importo non versato e degli interessi, nella misura del 3%.

Fonte: ilsole24ore del 23 gennaio 2009, p. 24

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Di Dr E. D Amico (del 26/01/2009 @ 17:03:21, in Rassegna stampa, linkato 581 volte)

Monitoraggio dei crediti d'imposta - Novità del DL 185/2008 DI SACRESTANO

Il DL 185/2008 prevede, all'art. 29, l'estensione della procedura per monitorare la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 5 del DL 138/2002 anche ai crediti d'imposta di più recente istituzione, tra cui a quello per la ricerca e sviluppo. Con tale procedura si intende delimitare l'utilizzo delle agevolazioni fiscali entro predeterminati limiti finanziari, facendo venir meno il meccanismo della fruizione automatica. Infatti, coloro che ritengono di poter accedere all'agevolazione fiscale dovranno, in via preventiva, trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza. Si potrà beneficiare dell'agevolazione solo previo assenso dell'Agenzia delle Entrate medesima. Attraverso detta procedura, inoltre, l'Agenzia delle Entrate verificherà, nel corso del 2009, l'esistenza di risorse impegnate nei predetti crediti d'imposta non utilizzate o non utilizzabili e provvederà a versare gli importi accertati su capitoli di spesa differenti del bilancio dello Stato.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2009, p. 6

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Di Dr E. D Amico (del 26/01/2009 @ 17:09:16, in Rassegna stampa, linkato 606 volte)

Criterio del fair value - Effetti sulla redazione dei bilanci DI RINALDI - VIGANO' - LAI

L'attuale condizione di crisi dei mercati internazionali ha ridotto la fiducia nelle valutazioni di bilancio basate sul criterio del fair value. Tale criterio, infatti, attua una sostanziale dipendenza del bilancio dalla quotazione dei titoli, con la conseguenza che acute crisi di mercato producono profonde svalutazioni patrimoniali. Ciò è tanto più vero per le imprese finanziarie e creditizie, il cui patrimonio è in gran parte composto da strumenti finanziari. Inoltre, con riferimento alle banche, l'accordo di Basilea 2 comporta condizioni più restrittive per l'erogazione del credito in situazione di svalutazione degli asset di bilancio, acuendo la carenza di liquidità e la crisi stessa del sistema. Secondo Viganò, tali imprese dovrebbero fornire una informativa di carattere volontario in modo da alimentare la fiducia del sistema nella loro posizione patrimoniale e reddituale.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 27/01/2009 @ 18:12:09, in Rassegna stampa, linkato 592 volte)

Assunzioni in aree svantaggiate - Assunzioni effettuate nel 2008 - Approvazione del modello di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate DI MORINA

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 26.1.2009, il modello di comunicazione relativa al credito d'imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate (Modello C/IAL), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art. 6 co. 4 del DM 12.3.2008. Il modello: - deve essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza (Modello IAL) di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 2 co. 539-547 della L. 244/2007, per comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale; - deve essere presentato, in via telematica, dalle ore 10:00 del 2.2.2009 alle ore 24:00 del 31.3.2009, utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL" reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 29.1.2009. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata; il suo mancato invio comporta i medesimi effetti del mancato mantenimento del livello occupazionale e, dunque, la decadenza dal beneficio a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata.

Fonte: ilsole24ore del 27 gennaio 2009, p. 26

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