Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI RIZZARDI
La determinazione delle imposte nel Conto Economico dei bilanci dell'esercizio 2008 è condotta applicando le novità di rilievo che sono state apportate alla disciplina dell'IRES e dell'IRAP da parte della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Con specifico riferimento al tributo regionale, vengono differenziate, tra l'altro, le modalità di calcolo per le società di capitali, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, dall'altro. Mentre per le prime le componenti imponibili o deducibili saranno assunte così come risultanti dal Conto Economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dal TUIR, per i secondi i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continueranno a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente all'IRES, occorre tenere presenti: - l'abrogazione del regime delle deduzioni extra-contabili; - la modifica alla disciplina degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), con deducibilità legata alle risultanze del Conto Economico; - l'eliminazione degli ammortamenti anticipati ("vecchio" art. 102 co. 3 del TUIR); - la deducibilità delle spese di rappresentanza secondo i criteri recati dal DM 19.11.2008. Bisogna inoltre ricordare che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. L'applicazione della nuova sanzione si ha quando, in presenza di gravi irregolarità individuabili in base alla normale professionalità e diligenza dei soggetti che esercitano la funzione di revisione contabile, risulta: - omessa la formulazione di un giudizio con rilievi; - non formulato un giudizio negativo; - non rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Per il perfezionamento della nuova fattispecie, il nuovo art. 9 co. 5 primo periodo del DLgs. 471/97 richiede che dalle omissioni di cui sopra derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 23 - 32
Bonus straordinario per le famiglie - Ambito applicativo e modalità di erogazione - Presentazione delle richieste - Termine del 28.2.2009 DI V.ME
Entro il 28.2.2009 i soggetti interessati ad ottenere l'erogazione del c.d. "bonus famiglia" (art. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) relativo all'anno 2007 devono presentare apposita richiesta ai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata anche attraverso gli intermediari abilitati (es.: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Qualora il bonus relativo al 2007 non possa essere erogato dai sostituti d'imposta (es.: nel caso in cui il richiedente abbia perso il posto di lavoro), l'istanza deve essere presentata in via telematica, mediante apposito modello, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2009. Per quanto concerne l'agevolazione relativa all'anno 2008, i soggetti interessati devono presentare la domanda: - entro il 31.3.2009; - ove esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, entro il 30.6.2009 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (mediante apposito modello). Il bonus, che va da 200,00 a 1.000,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, deve essere erogato, per i soggetti che presentano domanda in base ai redditi 2007, entro il 31.3.2009.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 31
Fusione inversa - Applicabilità dell'imposta sostitutiva - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 24.2.2009 n. 46) DI DE STEFANI
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fusione inversa: - è possibile riallineare i valori fiscali con quelli civili, attraverso l'imputazione del disavanzo da fusione ai beni provenienti dalla società controllante-incorporata mediante il pagamento dell'imposta sostituiva sulle riorganizzazioni aziendali ai sensi dell'art. 172 co. 10-bis del TUIR; - non possono essere riallineati i valori dei beni che già facevano parte, anteriormente alla fusione, del patrimonio aziendale della società controllata-incorporante. Al riguardo, si applica, quindi, l'interpretazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 secondo cui il disposto dell'art. 2 del DM 25.7.2008 (attuativo della disciplina in esame) prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in relazione ai maggiori valori imputati "ai beni ricevuti", cioè ai soli beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata ed attribuiti alla società incorporante per effetto della fusione. Si precisa, infine, che il regime dell'imposta sostitutiva è comunque precluso nell'ipotesi in cui il patrimonio ricevuto per effetto della fusione non sia configurabile quale compendio aziendale.
Fonte: ilsole24ore del 25 febbraio 2009, p. 25
Integrazione per effetto della crisi economica e dei mercati - Novità del DL 185/2008 convertito DI CRISCIONE
Gli studi di settore relativi a quei settori economici che risultano particolarmente colpiti dall'attuale crisi economica possono essere integrati secondo le modalità indicate dall'art. 8 del DL 185/2008. In particolare, l'integrazione sarà disposta tramite apposito DM, previo parere della Commissione di esperti, anche oltre i termini previsti dall'art. 1 co. 1 del DPR 195/99 per la pubblicazione in G.U. degli studi di settore nuovi o revisionati, vale a dire oltre il 31.12, limitatamente al 2008, ed oltre il 30.9, dal 2009. Sono stati, quindi, programmati due interventi integrativi: - il primo da attuarsi entro fine marzo 2009, operativo in sede di compilazione di UNICO 2009; - il secondo da operarsi sulla base dei dati emersi in sede dichiarativa. Sul punto, nel corso di un incontro tenutosi tra il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani, è stata delineata la possibilità di applicare una seconda versione di GE.RI.CO. a quelle categorie economiche per le quali i correttivi ai relativi studi di settore apportati entro fine marzo ed operativi in sede di compilazione dei modelli da allegare ad UNICO 2009 non siano sufficienti ad adeguare i risultati degli studi agli effetti della crisi economica. L'eventuale seconda versione del software servirebbe per applicare i nuovi correttivi entro il 2010.
Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 25
Adeguata verifica della clientela - Operazioni collegate - Identificazione del titolare effettivo - Società fiduciarie (circ. Assosim n. 9/2009) DI SANTACROCE
La circolare Assosim n. 9/2009 commenta i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia ad alcuni quesiti precedentemente formulati. È stato, tra l'altro, chiarito che: - nel valutare le operazioni collegate si deve prescindere da un arco temporale di riferimento, senza tuttavia precisare come possano essere in concreto valorizzati i criteri di connessione indicati dalla normativa quali il soggetto che esegue l'operazione, l'oggetto o lo scopo cui sono dirette, se non limitandosi ad affermare che si tratta di criteri "alternativi e concorrenti"; - ai fini dell'identificazione del titolare effettivo non è necessaria la presenza dello stesso ed è possibile fare riferimento agli artt. 2359 c.c. e 93 del DLgs. 58/98. Nel caso in cui la soglia del 25% sia superata da più soggetti all'interno della medesima entità giuridica, occorre verificare in concreto il tipo di influenza effettivamente esercitata da ciascuno di essi. Ne deriva che non si può escludere che più soggetti possano assumere la qualifica di titolare effettivo; - le società fiduciarie (ex L. 1966/39) sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando assumono la veste di cliente e sono obbligate a fornire tutte le informazioni necessarie sul titolare effettivo.
Fonte: ilsole24ore del 13 febbraio 2009, p. 29
Compensazione di crediti inesistenti - Regime sanzionatorio - Novità del DL 5/2009 DI SANTACROCE - SACRESTANO
Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione attuati mediante crediti d'imposta inesistenti, il co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009, ha previsto un inasprimento delle relative sanzioni, stabilendo che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200%. Il trattamento sanzionatorio è ulteriormente intensificato dall'art. 7 co. 2 del DL 5/2009, il quale, inserendo al citato co. 18 dell'art. 27 del DL 185/2008 un ulteriore periodo, commina la sanzione nella misura del 200% dei crediti compensati a chiunque utilizzi i predetti crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.
Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 5
Effetti dei diversi metodi di valutazione nella congiuntura economica sfavorevole DI ODORIZZI
Le forti oscillazioni di prezzo delle materie prime intervenute nel corso dell'anno, e in particolare nell'ultimo semestre, determinano effetti rilevanti sulla valutazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci al 31.12.2008. Il metodo LIFO, rispetto al costo medio o al FIFO, tende a contrapporre, nel Conto Economico, ai ricavi più recenti costi più recenti; pertanto, in caso di prezzi decrescenti, tale metodo comporta: - un aumento di utili; - il mantenimento, nel valore delle rimanenze nello Stato patrimoniale, di costi più elevati di quelli correnti, con chiari effetti distorsivi sul bilancio In tale ipotesi, il parametro da assumere quale valore di mercato per determinare l'eventuale svalutazione è dato dal costo di sostituzione, se esso risulta inferiore al valore di carico (in precedenza correttamente determinato). Qualora il valore netto di realizzo (meno il normale margine di profitto) sia superiore al costo di sostituzione, entrambi tali valori siano inferiori al valore di carico e sia ragionevolmente certo che i prezzi di vendita non subiranno riduzioni, è consentito utilizzare tale maggior valore (documento OIC n. 13, § D.VI.b.5).
Fonte: ilsole24ore del 12 febbraio 2009, p. 24
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito - Rilievi critici DI NOTARI - ZABBAN
In sede di conversione in legge del DL 185/2008, nell'intento di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, si è provveduto ad abrogare il libro soci, con rilevanti conseguenze in ordine all'efficacia dei trasferimenti delle quote. In esito a tali modifiche, infatti, il nuovo art. 2470 c.c. stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del "deposito" dell'atto presso il Registro delle Imprese. Gli Autori criticano tale soluzione evidenziando, in primo luogo, come, diversamente da quanto accade nelle società di persone, il trasferimento delle partecipazioni di srl potrebbe avvenire senza che gli amministratori ne abbiano comunicazione. Ne consegue che gli stessi: - non possono essere in grado di adempiere alle comunicazioni relative all'unico socio "entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale"; - non hanno più il potere/dovere di verificare il rispetto di eventuali limitazioni statutarie alla circolazione delle quote. Tale abrogazione sarebbe inutile anche rispetto alle finalità perseguite, rischiando, anzi, di comportare inefficienze e maggiori costi. Questi ultimi sarebbero connessi sia all'adeguamento alla nuova disciplina che in relazione alla situazione a regime. Tutti i cambiamenti connessi alla compagine sociale (ad esempio, indirizzo del socio, recapito di posta elettronica o fax), infatti, dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 25
Mancata segnalazione di un'operazione sospetta - Sanzionabilità nei novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione (Cass. n. 3043/2009) DI SANTACROCE - VOLO
Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Intervenendo in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, la Corte di Cassazione ha precisato che il "dies a quo" del termine in questione non va individuato nel momento della conoscenza dei fatti da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma in quello in cui la stessa autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di acquisizioni e valutazioni. La soluzione desta perplessità in quanto determina maggiore flessibilità in capo all'autorità che deve irrogare la sanzione, limitando, di fatto, la tutela dell'operatore.
Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 22
Proroga dei termini di scadenza al 30.9.2009 - Emendamento al DL 207/2008 (c.d. "milleproroghe") DI MORINA
Con un emendamento al DL 207/2008 (c.d. DL "milleproroghe"), sono state disposte le proroghe: - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni dei redditi (Modello UNICO) delle persone fisiche e delle società di persone, sia della dichiarazione IRAP; - dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) dei soggetti IRES; - dal 31.7.2009 al 30.9.2009, del termine per la presentazione telematica della dichiarazione IVA in forma autonoma; - dal 31.3.2009 al 31.7.2009, del termine per la presentazione telematica del Modello 770 semplificato. Restano, invece, confermati i termini per il versamento delle imposte derivanti da UNICO e dagli altri modelli di dichiarazione.
Fonte: ilsole24 ore del 7 febbraio 2009, p. 23
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