Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Determinazione della plusvalenza - Valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro - Efficacia ai fini delle imposte dirette - Condizioni (Cass. 24.3.2010 n. 7023) DI FALCONE - IORIO
La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2010 n. 7023, ha chiarito che il valore di avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro non vincola in maniera assoluta l'amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento IRPEF. Pertanto, il valore accertato per l'imposta di registro non è rilevante anche ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver effettivamente venduto ad un prezzo inferiore. Secondo la Corte, infatti, sebbene il valore di avviamento accertato definitivamente ai fini del registro legittimi l'amministrazione a provvedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento realizzato a seguito della cessione aziendale, resta a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Quest'ultimo potrà superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato per il registro dimostrando di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. La prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contabile, i giudici hanno ritenuto integrata la prova dell'inesistenza di maggiori valori di avviamento.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 4
Società di capitali ed enti commerciali - Rilevanza dei valori contabili DI GAVELLI - GIORGETTI
In generale, le società di capitali (nonché le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria - per obbligo o per opzione - che hanno optato per l'applicazione delle regole di cui all'art. 5 del DLgs. 446/97), determinano la base imponibile IRAP assumendo i proventi e gli oneri rilevanti per l'ammontare stanziato a Conto Economico. Ai fini del tributo regionale, quindi, assume particolare rilievo qualificare correttamente i componenti di reddito all'interno del bilancio civilistico. In merito, si osserva che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare a Conto Economico un determinato componente negativo di reddito. In altre parole, i costi imputati a Conto Economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. In questo senso, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.2) e 22.7.2009 n. 39.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 5
Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati - DLgs. 39/2010 (Circ. Confindustria 12.4.2010 n. 19296) DI BELLINAZZO
La circolare Confindustria 12.4.2010 n. 19296 si sofferma sulle novità apportate dal DLgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti ed, in particolare, sulle norme che, in assenza di specifica disciplina transitoria, dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 7.4.2010. Si precisa, tra l'altro, che: - la norma che impone l'obbligo di indicare nella nota integrativa l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale trova applicazione soltanto in relazione alle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 convocate dopo il 7.4.2010; - ove l'imminenza dell'assemblea non consenta di adeguare la procedura di conferimento dell'incarico di revisore legale (con attribuzione all'organo di controllo del compito di proporre il revisore), è opportuno che l'organo di controllo, a seguito delle necessarie verifiche, manifesti condivisione sul merito della proposta effettuata dagli amministratori e sulla congruità del corrispettivo (anche nel corso dell'assemblea) ed indichi le ragioni che hanno precluso l'adeguamento della procedura di nomina in tempo utile per l'assemblea.
Fonte: ilsole24ore del 13 aprile 2010, p. 35
Prestazioni di trasporto accessorie - Trattamento DI PORTALE - TOSONI
Le prestazioni di trasporto di beni in ambito intracomunitario, anche se addebitate in fattura distintamente rispetto alla cessione intracomunitaria, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, ove ad essa accessorie; di conseguenza, le suddette prestazioni non devono essere dichiarate nel modello INTRASTAT relativo ai servizi resi e ricevuti, ma solo in quello relativo alle cessioni di beni (modello INTRA-1 bis). Si ricorda che, in base all'art. 12 del DPR 633/72, l'accessorietà di una prestazione presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di un'operazione principale, rispetto alla quale l'operazione accessoria è destinata ad integrarla, completarla o renderla possibile. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, le operazioni principale ed accessoria devono essere effettuate tra gli stessi soggetti (cedente/prestatore e cessionario/committente); in particolare, è necessario che la prestazione accessoria sia posta in essere direttamente dal cedente/prestatore, ovvero "per suo conto o a sue spese".
Fonte: ilsole24ore del 14 aprile 2010 p. 36
Denuncia al Tribunale - Condizioni e limiti (documento UNGDCEC 12.4.2010) DI POGGIANI
L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), con un documento del 12.4.2010, si sofferma su presupposti applicativi, modalità procedurali e dubbi applicativi del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. Tra gli aspetti approfonditi si pone la possibilità di denunzia di gravi irregolarità al Tribunale da parte del collegio sindacale nelle SRL. Profilo dubbio in seguito alla soppressione nella disciplina della SRL, ad opera della riforma del diritto societario, di qualsiasi rinvio al controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c., ed alla previsione di applicabilità delle disposizioni dettate in tema di SPA in caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle SRL (ex art. 2477 c.c.). A tal riguardo occorre ricordare che, a fronte di una dottrina contrastante, la Corte Costituzionale (sentenza 29.12.2005 n. 481) e la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2010 n. 403) hanno precluso tale possibilità al collegio sindacale nelle SRL. Non mancano, peraltro, pronunce di segno contrario dei giudici di legittimità (cfr. Trib. Napoli 14.5.2008). Sul punto il documento sottolinea come non appaia condivisibile privare i sindaci delle SRL "grandi" di uno dei loro poteri più incisivi nei confronti della "mala gestio" degli amministratori. Diversamente, non si potrebbe ipotizzare la specifica responsabilità dei sindaci delle SRL, nel caso in cui non fosse bilanciata da specifici poteri di reazione. E quindi, se la responsabilità dei sindaci appare unica, sia per le SRL che per le SPA, unica dovrebbe essere anche la possibilità di reagire a gravi irregolarità dell'organo amministrativo.
Fonte: italiaoggi del 15 aprile 2010 p. 20
Modelli INTRASTAT - Trasmissione attraverso il canale telematico Entratel a partire dal mese di maggio - Anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate DI NARIELLO
Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, può essere utilizzato solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange), anche se, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (cioè su dischetto, CD, chiavette USB, ecc.), direttamente agli Uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale. L'Agenzia delle Dogane, nella determinazione 22.2.2010 n. 22778, di approvazione dei nuovi modelli, ha stabilito che, in futuro, sarà possibile trasmettere gli elenchi anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Sul punto, nel corso di un convegno tenutosi il 14.4.2010, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che tale possibilità sarà operativa da maggio. Si ricorda che non saranno punibili gli errori ed omissioni commessi in sede di compilazione degli elenchi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché di quelli del primo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali). Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2010, la non punibilità presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad inviare, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.
Fonte: ilsole24ore del 15 aprile 2010 p. 35
Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Gestione del contenzioso pendente (circ. Agenzia Entrate 14.4.2010 n. 18) DI LIBURDI
L'Amministrazione finanziaria, nella circ. 14.4.2010 n. 18, ha chiarito alcune delle conseguenze scaturenti dall'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008) delle norme che consentivano, in campo IVA e imposte sui redditi, di accertare maggior imponibile nel caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto come corrispettivo per la cessione immobiliare (posta in essere nell'esercizio dell'impresa) ed il valore normale del bene ceduto, determinato sulla base selle quotazioni OMI. Queste norme erano state introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, modificando l'art. 54 co. 3 del DPR 633/72 e l'art. 39 co. 1 del DPR 600/73, ed erano entrate in vigore il 4.7.2006. In proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che, in seguito all'abrogazione, la discrepanza tra corrispettivo dichiarato in atto e valore normale del bene ceduto torna a configurare una mera presunzione semplice, sicché tale elemento non può, da solo, costituire elemento sufficiente a giustificare l'accertamento (a meno che non sussistano le condizioni per l'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73). L'inferiorità del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale può, quindi, giustificare l'accertamento solo ove sia avvalorata da altri elementi unitamente ai quali si configuri un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. In secondo luogo, la circ. n. 18/2010 afferma (in conformità a quanto già sostenuto, in relazione alla disciplina abrogata, nella circ. 16.2.2007 n. 11, §12.4) la natura procedimentale delle norme oggetto di abrogazione, riconoscendo, così, la retroattività dell'abrogazione. Pertanto, come espressamente chiarito nella circ. n. 18/2010, l'abrogazione produce effetti anche in relazione al periodo intercorrente tra il 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL 223/2006) e l'entrata in vigore della legge Comunitaria 2008 (15.7.2009 con riferimento alla disciplina dell'accertamento IVA e 29.7.2009 per quanto riguarda l'accertamento delle imposte sul reddito). Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia prescrive di abbandonare il contenzioso in corso (anche se relativo a periodi pregressi all'entrata in vigore della Comunitaria 2008) ogni qual volta gli elementi raccolti non appaiano sufficienti a integrare un quadro probatorio adeguato.
Fonte: italiaoggi del 16 aprile 2010 p. 25
Modelli INTRA 12 e INTRA 13 - Approvazione DI PORTALE
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.4.2010 sono stati approvati i nuovi Modelli INTRA-12 e INTRA-13, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si tratta dei modelli che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati dovranno utilizzare, dall'1.6.2010, per dichiarare, ciascun mese, gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti; fino al 31.5.2010 dovranno, pertanto, essere ancora utilizzati i modelli approvati con il DM 16.2.93. Il Modello INTRA-12, in particolare, deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, non soggetti passivi, e dai produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite annuo di 10.000 euro (la precedente soglia, pari a 8.263,31 euro, è stata innalzata a 10.000 euro dalla legge Comunitaria per il 2008), ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari posti in essere. Per effetto del nuovo art. 30-bis del DPR 633/1972, introdotto dal DLgs.18/2010, tali soggetti devono utilizzare il Modello INTRA-12 anche per dichiarare i beni e servizi acquistati da fornitori non residenti, se l'imposta è dovuta in Italia attraverso il sistema del reverse charge. Il Modello INTRA-13, invece, è riservato agli enti non commerciali, non soggetti passivi, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni. Finché non viene raggiunta la soglia di 10.000 euro, i suddetti enti devono dichiarare, anteriormente a ciascun acquisto, sia l'ammontare del medesimo, sia l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. Una volta superata la soglia, l'acquisto è soggetto a IVA in Italia, per cui diventa obbligatorio richiedere l'attribuzione della partita IVA attraverso la dichiarazione anagrafica di inizio attività (Modello AA7/10).
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2010 p. 27
Recenti ipotesi di rinuncia al contenzioso da parte dell'Agenzia delle Entrate DI CRISCIONE - FALCONE - IORIO
In caso di significativo contrasto tra la prassi dell'Agenzia delle Entrate e l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, gli uffici finanziari valutano l'opportunità, in sede giudiziale, di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 44 del DLgs. 546/92. Si pensi, ad esempio, al caso degli studi di settore, ove, con la circolare 14.4.2010 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha invitato le Direzioni provinciali ad abbandonare il contenzioso qualora il ricorrente, in primo grado, abbia domandato la nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio. Alla stessa conclusione gli uffici sono giunti con la circolare 13.6.2008 n. 45, in tema di IRAP contestata a soggetti privi di autonoma organizzazione.
Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2010 p. 27
Novità applicabili dal 2009 DI RIZZARDI
Per gli studi di settore applicabili nel 2009, il DM 12.3.2010 ha definito tre nuovi indicatori territoriali con i quali potrà essere differenziata l'applicazione degli studi in ragione del luogo in cui viene svolta l'attività. Nello specifico, si tratta: - dell'indicatore che, misurando il costo per le retribuzioni, consente di tener conto dell'incidenza che tale componente negativo assume nella determinazione dei ricavi/compensi (l'indicatore è determinato a livello provinciale mediante l'analisi dei dati relativi al periodo d'imposta 2006); - dell'indicatore che misura a livello comunale, provinciale e regionale il "reddito disponibile per abitante", utile per misurare i livelli di produzione di ricavi/compensi in funzione del diverso livello di benessere e del grado di sviluppo economico che caratterizza il luogo in cui si svolge l'attività (l'indicatore si base sui dati ANCITEL del 2003); - dell'indicatore relativo al livello comunale, provinciale e regionale delle quotazioni immobiliari che consente di suddividere il territorio nazionale in base ai valori di mercato degli immobili (l'indicatore si basa sui dati delle quotazioni OMI del 2007). Tali indicatori operano nello studio di settore attraverso formule matematiche specifiche, la cui efficacia, tuttavia, appare dubbia in quanto, mentre le formule restano fisse fino alla successiva revisione, il mercato subisce costantemente mutamenti.
Fonte: ilsole24ore del 19 aprile 2010 p. 1
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Oscar Wilde
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