Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Accertamento del valore degli immobili - Rettifica sulla base del valore normale - Gestione del contenzioso pendente (circ. Agenzia Entrate 14.4.2010 n. 18) DI LIBURDI
L'Amministrazione finanziaria, nella circ. 14.4.2010 n. 18, ha chiarito alcune delle conseguenze scaturenti dall'abrogazione, operata dalla L. 88/2009 (legge Comunitaria 2008) delle norme che consentivano, in campo IVA e imposte sui redditi, di accertare maggior imponibile nel caso di scostamento tra il valore dichiarato nell'atto come corrispettivo per la cessione immobiliare (posta in essere nell'esercizio dell'impresa) ed il valore normale del bene ceduto, determinato sulla base selle quotazioni OMI. Queste norme erano state introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, modificando l'art. 54 co. 3 del DPR 633/72 e l'art. 39 co. 1 del DPR 600/73, ed erano entrate in vigore il 4.7.2006. In proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che, in seguito all'abrogazione, la discrepanza tra corrispettivo dichiarato in atto e valore normale del bene ceduto torna a configurare una mera presunzione semplice, sicché tale elemento non può, da solo, costituire elemento sufficiente a giustificare l'accertamento (a meno che non sussistano le condizioni per l'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73). L'inferiorità del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale può, quindi, giustificare l'accertamento solo ove sia avvalorata da altri elementi unitamente ai quali si configuri un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. In secondo luogo, la circ. n. 18/2010 afferma (in conformità a quanto già sostenuto, in relazione alla disciplina abrogata, nella circ. 16.2.2007 n. 11, §12.4) la natura procedimentale delle norme oggetto di abrogazione, riconoscendo, così, la retroattività dell'abrogazione. Pertanto, come espressamente chiarito nella circ. n. 18/2010, l'abrogazione produce effetti anche in relazione al periodo intercorrente tra il 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL 223/2006) e l'entrata in vigore della legge Comunitaria 2008 (15.7.2009 con riferimento alla disciplina dell'accertamento IVA e 29.7.2009 per quanto riguarda l'accertamento delle imposte sul reddito). Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia prescrive di abbandonare il contenzioso in corso (anche se relativo a periodi pregressi all'entrata in vigore della Comunitaria 2008) ogni qual volta gli elementi raccolti non appaiano sufficienti a integrare un quadro probatorio adeguato.
Fonte: italiaoggi del 16 aprile 2010 p. 25
Modelli INTRASTAT - Trasmissione attraverso il canale telematico Entratel a partire dal mese di maggio - Anticipazioni dell'Agenzia delle Entrate DI NARIELLO
Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, può essere utilizzato solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange), anche se, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (cioè su dischetto, CD, chiavette USB, ecc.), direttamente agli Uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale. L'Agenzia delle Dogane, nella determinazione 22.2.2010 n. 22778, di approvazione dei nuovi modelli, ha stabilito che, in futuro, sarà possibile trasmettere gli elenchi anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Sul punto, nel corso di un convegno tenutosi il 14.4.2010, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che tale possibilità sarà operativa da maggio. Si ricorda che non saranno punibili gli errori ed omissioni commessi in sede di compilazione degli elenchi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché di quelli del primo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali). Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2010, la non punibilità presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad inviare, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.
Fonte: ilsole24ore del 15 aprile 2010 p. 35
Denuncia al Tribunale - Condizioni e limiti (documento UNGDCEC 12.4.2010) DI POGGIANI
L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), con un documento del 12.4.2010, si sofferma su presupposti applicativi, modalità procedurali e dubbi applicativi del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. Tra gli aspetti approfonditi si pone la possibilità di denunzia di gravi irregolarità al Tribunale da parte del collegio sindacale nelle SRL. Profilo dubbio in seguito alla soppressione nella disciplina della SRL, ad opera della riforma del diritto societario, di qualsiasi rinvio al controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c., ed alla previsione di applicabilità delle disposizioni dettate in tema di SPA in caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle SRL (ex art. 2477 c.c.). A tal riguardo occorre ricordare che, a fronte di una dottrina contrastante, la Corte Costituzionale (sentenza 29.12.2005 n. 481) e la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2010 n. 403) hanno precluso tale possibilità al collegio sindacale nelle SRL. Non mancano, peraltro, pronunce di segno contrario dei giudici di legittimità (cfr. Trib. Napoli 14.5.2008). Sul punto il documento sottolinea come non appaia condivisibile privare i sindaci delle SRL "grandi" di uno dei loro poteri più incisivi nei confronti della "mala gestio" degli amministratori. Diversamente, non si potrebbe ipotizzare la specifica responsabilità dei sindaci delle SRL, nel caso in cui non fosse bilanciata da specifici poteri di reazione. E quindi, se la responsabilità dei sindaci appare unica, sia per le SRL che per le SPA, unica dovrebbe essere anche la possibilità di reagire a gravi irregolarità dell'organo amministrativo.
Fonte: italiaoggi del 15 aprile 2010 p. 20
Prestazioni di trasporto accessorie - Trattamento DI PORTALE - TOSONI
Le prestazioni di trasporto di beni in ambito intracomunitario, anche se addebitate in fattura distintamente rispetto alla cessione intracomunitaria, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, ove ad essa accessorie; di conseguenza, le suddette prestazioni non devono essere dichiarate nel modello INTRASTAT relativo ai servizi resi e ricevuti, ma solo in quello relativo alle cessioni di beni (modello INTRA-1 bis). Si ricorda che, in base all'art. 12 del DPR 633/72, l'accessorietà di una prestazione presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di un'operazione principale, rispetto alla quale l'operazione accessoria è destinata ad integrarla, completarla o renderla possibile. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, le operazioni principale ed accessoria devono essere effettuate tra gli stessi soggetti (cedente/prestatore e cessionario/committente); in particolare, è necessario che la prestazione accessoria sia posta in essere direttamente dal cedente/prestatore, ovvero "per suo conto o a sue spese".
Fonte: ilsole24ore del 14 aprile 2010 p. 36
Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati - DLgs. 39/2010 (Circ. Confindustria 12.4.2010 n. 19296) DI BELLINAZZO
La circolare Confindustria 12.4.2010 n. 19296 si sofferma sulle novità apportate dal DLgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti ed, in particolare, sulle norme che, in assenza di specifica disciplina transitoria, dovrebbero trovare applicazione a decorrere dal 7.4.2010. Si precisa, tra l'altro, che: - la norma che impone l'obbligo di indicare nella nota integrativa l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale trova applicazione soltanto in relazione alle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 convocate dopo il 7.4.2010; - ove l'imminenza dell'assemblea non consenta di adeguare la procedura di conferimento dell'incarico di revisore legale (con attribuzione all'organo di controllo del compito di proporre il revisore), è opportuno che l'organo di controllo, a seguito delle necessarie verifiche, manifesti condivisione sul merito della proposta effettuata dagli amministratori e sulla congruità del corrispettivo (anche nel corso dell'assemblea) ed indichi le ragioni che hanno precluso l'adeguamento della procedura di nomina in tempo utile per l'assemblea.
Fonte: ilsole24ore del 13 aprile 2010, p. 35
Società di capitali ed enti commerciali - Rilevanza dei valori contabili DI GAVELLI - GIORGETTI
In generale, le società di capitali (nonché le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria - per obbligo o per opzione - che hanno optato per l'applicazione delle regole di cui all'art. 5 del DLgs. 446/97), determinano la base imponibile IRAP assumendo i proventi e gli oneri rilevanti per l'ammontare stanziato a Conto Economico. Ai fini del tributo regionale, quindi, assume particolare rilievo qualificare correttamente i componenti di reddito all'interno del bilancio civilistico. In merito, si osserva che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare a Conto Economico un determinato componente negativo di reddito. In altre parole, i costi imputati a Conto Economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. In questo senso, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.2) e 22.7.2009 n. 39.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 5
Determinazione della plusvalenza - Valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro - Efficacia ai fini delle imposte dirette - Condizioni (Cass. 24.3.2010 n. 7023) DI FALCONE - IORIO
La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2010 n. 7023, ha chiarito che il valore di avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro non vincola in maniera assoluta l'amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento IRPEF. Pertanto, il valore accertato per l'imposta di registro non è rilevante anche ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver effettivamente venduto ad un prezzo inferiore. Secondo la Corte, infatti, sebbene il valore di avviamento accertato definitivamente ai fini del registro legittimi l'amministrazione a provvedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento realizzato a seguito della cessione aziendale, resta a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Quest'ultimo potrà superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato per il registro dimostrando di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. La prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contabile, i giudici hanno ritenuto integrata la prova dell'inesistenza di maggiori valori di avviamento.
Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 4
Imprese in temporanee condizioni di difficoltà finanziaria - Avviso comune ABI 3.8.2009 - Effetti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio DI ODORIZZI
Nella predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2009 è necessario tenere conto, per le imprese che ne hanno beneficiato, dell'effetto della moratoria dei debiti prevista dall'Avviso comune ABI del 3.8.2009. L'accordo consente alle imprese di piccole e medie dimensioni: - di sospendere, per 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; - di sospendere, per 12 o 6 mesi, il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing finanziario, rispettivamente immobiliare o mobiliare; - di allungare, a 270 giorni, le scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. La sospensione delle rate di mutuo non ha impatti diretti sul Conto Economico, bensì soltanto sullo Stato Patrimoniale, mentre la sospensione dei canoni di leasing incide sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico. In entrambi i casi, la sospensione deve essere oggetto di specifica informativa nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione - Regime transitorio DI PORTALE - TOSONI
Entro il 26.4.2010, i professionisti e gli enti non commerciali dovranno presentare, per la prima volta, i Modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi "generiche" (di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72) rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri, imponibili IVA nel Paese del committente. Tuttavia, in via transitoria, fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, in formato elettronico (ossia su dischetto, CD, chiavetta USB, ecc.), direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 co. 2 del DM 22.2.2010). Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010 (§ 2), per tali servizi, la soglia di 50.000,00 euro deve essere verificata in relazione ai soli servizi resi e ricevuti a decorrere dall'1.1.2010; in altri termini, è necessario accertare, in relazione alla scadenza del 26.4.2010, che le prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute non superino, nel primo trimestre 2010, la soglia di 50.000,00 euro. Se, invece, la soglia è stata superata nel trimestre, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con periodicità mensile scatta dal mese successivo a quello dell'avvenuto superamento. Per esemplificare, se la soglia è stata superata nel mese di febbraio, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio doveva essere presentato entro il 25.3.2010, mentre entro il 26.4.2010 andrà presentato il Modello INTRA-1 relativo al mese di marzo; se, invece, la soglia è stata superata nel mese di marzo 2010, il Modello INTRA-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere presentato entro il 26.4.2010.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2010, p. 31
Direttiva n. 43/2006/CE in materia di revisione dei conti annuali e consolidati - DLgs. 39/2010 - Entrata in vigore il 7.4.2010 DI ODORIZZI
Tra le disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 che non necessitano, ai fini dell'operatività, dell'emanazione di regolamenti attuativi e trovano, quindi, applicazione già dal 7.4.2010 (data di entrata in vigore del decreto), vi è l'art. 13 co. 1 in materia di conferimento dell'incarico di revisione. La citata disposizione prevede che detto incarico di revisione sia conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. Secondo l'Autore, il cambiamento è rilevante e complesso, in quanto l'organo di controllo dovrà esprimersi, oltre che su competenza, struttura e organizzazione del revisore, anche sulla sua indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e sulla congruità del corrispettivo richiesto.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2010 p. 30
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«Una cosa fatta bene può essere fatta meglio.»
Gianni Agnelli
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