Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Azione di responsabilità verso i creditori sociali - Termini di prescrizione (Trib. Salerno 25.5.2010) DI MEOLI
Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) può decorrere dal momento, anche anteriore al fallimento, della pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e, dunque, da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Il termine di prescrizione in questione è pari a cinque anni (art. 2949 co. 2 c.c.) e decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale - quale condizione più grave dell'insolvenza e connotata dall'eccedenza delle passività sulle attività dell'impresa - sia divenuta conoscibile dai creditori sociali. Tale principio resta fermo anche in caso di fallimento della società, che determina esclusivamente la perdita di legittimazione dei creditori sociali in favore del curatore fallimentare. In particolare, l'insufficienza patrimoniale può: - coincidere con la data di dichiarazione del fallimento, quando essa fa emergere per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività sulle attività, con decorrenza della prescrizione dalla medesima data; - manifestarsi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, emergendo nel corso della procedura fallimentare o durante le operazioni di realizzo delle poste attive, con decorrenza della prescrizione dalla data del deposito del bilancio finale di liquidazione o, con maggiore certezza, dalla data di cancellazione della società; - manifestarsi anteriormente al fallimento, con decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del bilancio che segnala una situazione patrimoniale negativa (cfr. Cass. 25.7.2008 n. 20476).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 1 luglio 2010
Deduzioni e detrazioni IRPEF per le spese sanitarie - Ulteriori chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 1.7.2010 n. 39) DI BONGI
Con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla deducibilità e detraibilità IRPEF delle spese sanitarie di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR. Anzitutto viene affrontata la tematica relativa alla deducibilità IRPEF [art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR] delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap che vengano ricoverati in un istituto di assistenza. Se una parte di spese deducibili (quelle che riguardano le spese mediche e paramediche di assistenza specifica) sono pagate da un familiare del soggetto portatore di handicap, anche se la fattura è rilasciata dall'istituto di ricovero indicando quale intestatario il soggetto ricoverato, il familiare potrà dedursi le spese sostenute a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo versato. Rimane fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, la documentazione che comprovi il sostenimento della spesa. Inoltre, in relazione alla detrazione IRPEF [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] delle spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative, indicati nell'art. 3 del DM 29.3.2001 (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano state prescritte da un medico.
Fonte: italiaoggi del 2 luglio 2010 p. 23
Limiti all'utilizzo del denaro contante - Rilevanza dell'intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS - FERIOZZI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l'8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l'art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall'art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall'art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare.
Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8
Trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza (C.T. Reg. Torino 29.3.2010 28/28/10) DI GASPARRINO
Nel processo tributario di primo grado, l'istanza volta ad ottenere la trattazione in pubblica udienza può essere formulata in qualunque atto del processo ed il suo mancato accoglimento determina la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. Ne consegue la nullità dell'udienza camerale e della sentenza emessa. Ciò a condizione che l'istanza sia stata notificata alla controparte e depositata nella segreteria della commissione, entro i termini previsti dalla legge. Per il giudizio d'appello, invece, la violazione in questione integra una mera irregolarità, salvo che la stessa abbia inciso su specifici profili di difesa. Secondo la pronuncia della Cass. 10.2.2006 n. 2948, infatti, la discussione della causa in appello ha soltanto la funzione di illustrare le difese già svolte nei precedenti atti difensivi. Potrebbe, quindi, configurarsi un effetto invalidante del cosiddetto "error in procedendo" solo qualora vengano evidenziati gli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 5 luglio 2010
Prospetto del patrimonio netto - Modalità di compilazione DI MARRA
Le istruzioni al Modello UNICO 2010 SC specificano, relativamente al prospetto del patrimonio netto, che: - nel rigo RF110 sono indicate (indistintamente) le riserve di utili e la loro movimentazione avvenuta nel periodo d'imposta (incrementi e decrementi); - nel rigo RF111 è indicata la quota delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, imponibile nel limite del 40% anzichè del 49,72% ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 2.4.2008. La non chiara formulazione delle istruzioni ha portato molti professionisti a considerare autonomi i due righi nel Modello UNICO 2009. Le specifiche tecniche del Modello UNICO 2010 prevedono, invece, che l'importo indicato nel rigo RF111, colonna 1, non debba eccedere l'importo inserito nel rigo RF110, colonna 1. Viene, così, ufficializzato che il primo importo costituisce un "di cui" del secondo, dove devono essere indicate tutte le riserve di utili. Se l'importo del rigo RF111 dovesse essere superiore a quello del rigo RF110, il software segnala un errore bloccante. Ai professionisti che, in UNICO 2009, hanno considerato autonomi i righi RF110 e RF111, non resta che riclassificare il prospetto evidenziato in UNICO 2009 in base alle nuove indicazioni, obbligo che comporta la non coincidenza tra i saldi finali dell'anno 2008 e i saldi iniziali dell'anno 2009.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 9 luglio 2010
Responsabilità dell'amministratore - Standard di diligenza - Determinazione delle sanzioni (Caso Assonime n. 6/2010) DI VITALE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.6.2010 n. 14305, commentata nel caso Assonime n. 6/2010, ha statuito che l'incarico di amministratore di una società bancaria impone di adottare uno standard di diligenza professionale che prescinde dalle dimensioni dell'impresa e dalla misura del compenso ricevuto dall'amministratore stesso. La pronuncia della Cassazione in esame - sottolinea l'Assonime - è di particolare interesse in quanto viene statuito che la negligenza imputabile all'amministratore non può trovare giustificazione, ed essere quindi valutata meno gravemente ai fini della determinazione della misura della sanzione (nel caso di specie, ai sensi degli artt. 53 e 144 DLgs. 385/93), nell'assenza di una stabile retribuzione e di una specifica professionalità. Infatti, tali circostanze non comportano nessuna limitazione ai doveri di diligenza, accortezza e prudenza insiti nell'attività esercitata, né al rispetto della normativa di vigilanza bancaria, tenuto conto delle specifiche responsabilità assunte volontariamente dall'amministratore e delle peculiarità dell'attività di gestione del credito. E proprio alla gestione di tale attività sono connesse le imprescindibili esigenze di vigilanza sulle procedure operative e di controllo del rischio, che rimangono assolutamente indipendenti dalle dimensioni dell'istituto considerato.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 15 luglio 2010
Quadro RW - Criteri di compilazione e dubbi applicativi DI PIAZZA
Vi sono ancora diversi dubbi in merito alla compilazione del modulo RW del Modello UNICO 2010. In particolare, si segnala che, allo stato attuale, non risulta chiaro: - quale codice debba essere utilizzato per comunicare accrediti e addebiti del conto corrente estero non conseguenti all'acquisto o alla vendita di attività finanziarie come ad esempio interessi, dividendi, affitti, altri proventi o spese; - se deve essere compilata la sezione III in caso di investimento o disinvestimento di attività estere quando la controparte sia rappresentata da un soggetto residente; - se l'investimento estero deve essere indicato nel modulo RW al netto del mutuo stipulato per il suo acquisto e se deve essere, ogni anno, incrementato della quota capitale della rata. Si osserva, infine, che l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo in argomento riguarda i frontalieri e i dipendenti pubblici (art. 38 co. 13 del DL 78/2010), mentre l'obbligo resta, invece, previsto a carico dei professionisti e degli imprenditori che svolgono la loro attività oltreconfine e per gli immigrati in Italia.
Fonte: ilsole24ore del 15 luglio 2010 p. 33
Sospensione feriale dei termini DI CISSELLO
Nel periodo intercorrente tra l'1 agosto e il 15 settembre, vige la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, rimangono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per: - la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo (art. 21 del DLgs. 546/92); - la costituzione in giudizio, tanto per il ricorrente che per il resistente (artt. 22 e 23 del DLgs. 546/92); - il deposito di documenti e di memorie illustrative (art. 32 del DLgs. 546/92). Rimangono altresì sospesi i termini che, sebbene siano inerenti alla fase amministrativa, sono legati al termine per la proposizione del ricorso, come: - il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97); - il termine per il versamento delle somme a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97). Per contro, restano esclusi dalla sospensione i termini che hanno un rilievo solo nella fase amministrativa, come quelli per la notifica degli atti impositivi e per il versamento delle imposte.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 16 luglio 2010
Bancarotta fraudolenta - Acquisto di partecipazioni societarie a prezzo superiore rispetto a quello di mercato (Cass. 15.7.2010 n. 27610) DI REDAZ.
La Cassazione, con la sentenza 15.7.2010 n. 27610, ha stabilito che è responsabile di bancarotta l'amministratore di un'azienda in crisi che acquista partecipazioni a un prezzo considerevole, superiore a quello di mercato. Ed invero, tale condotta ha determinato un pesante aggravamento della situazione patrimoniale della società, in quanto all'esborso del denaro non è seguita una corrispondente integrazione della sfera patrimoniale nella società fallita. Ciò indipendentemente dal fatto che l'operazione non abbia provocato perdite alla società per l'apporto di ricchezza proveniente dall'esterno.
Fonte: ilsole24ore del 16 luglio 2010 p. 31
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