Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Modelli organizzativi - Aggiornamento delle linee guida di Confindustria di Negri
Il Nucleo Affari legali, finanza e diritto d'impresa di Confindustria ha inviato al Ministero della Giustizia le nuove linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi di cui al DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6 co. 3 del DLgs. 231/2001, ha ora trenta giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia (art. 7 co. 3 del DM 26.6.2003 n. 201). La revisione delle linee guida è stata imposta dall'estensione della responsabilità amministrativa: - alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 9 co. 1 della L. 123/2007); - ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 63 co. 3 del DLgs. 231/2007).
Sole24ore, p. 49 del 25/02/08
Dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Modalità e termini di presentazione di Deotto, Gavelli
Al contribuente è attribuito il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi sia qualora l'integrazione determini un maggiore debito d'imposta sia in caso contrario. Sul punto, la normativa vigente prevede che il contribuente possa integrare la dichiarazione:
- per correggere errori od omissioni, non oltre i termini previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98).
Come ben si può evincere dal testo della norma, il comma 2 dell'art. 8 del DPR 322/98 prevede che l'integrazione possa avvenire al fine di correggere "errori od omissioni" entro il termine di decadenza dal potere di accertamento, i quali possono risultare sia a favore sia a sfavore del contribuente. L'assunto è confermato dalla giurisprudenza occupatasi del tema. A titolo esemplificativo, con la sentenza n. 21944/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente può avvenire entro gli stessi termini entro i quali l'Ufficio può esercitare i propri poteri di rettifica. L'Amministrazione finanziaria è tuttavia di diverso avviso, in quanto è stato sostenuto che la dichiarazione è emendabile:
- entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, in caso di integrazione a favore del contribuente;
- entro i termini di decadenza dal potere di accertamento, se sfavorevole al contribuente.
Si rileva che, con la risoluzione 18.1.2008 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione in parte più favorevole al contribuente. In tema di società non operative, essa ha infatti affermato che, qualora la società abbia erroneamente contabilizzato a conto economico (negli esercizi 2004 e 2005) le voci corrispondenti all'acquisto e alla vendita di titoli utilizzando le voci B.6 e A.5 in luogo delle più appropriate voci dell'area finanziaria, è possibile sanare tali errori mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Con tale risoluzione, pare che la semplice modifica dei dati compresi nel prospetto di operatività del quadro RF di UNICO rientri nell'ambito del comma 2 della norma citata
Sole24ore, p. 34, 25/02/08
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 di Ceroli, Sabbatini
L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. Secondo la norma interpretata, "il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile agli stessi, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo". Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 19.1.2007 n. 1 (§ 7.5), gli ammortamenti precedentemente dedotti avrebbero dovuto essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato, con il conseguente obbligo di interrompere gli ammortamenti fiscali nel momento in cui le quote pregresse avessero già raggiunto il 70% o l'80% del costo complessivo dell'immobile. L''art. 1 del DL 118/2007 aveva, invece, previsto che la norma di cui sopra "si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato". Data la mancata conversione del decreto nei termini di legge, la L. 244/2007:
- ha riproposto la norma di interpretazione autentica nella medesima formulazione (art. 1 co. 81);
- ha espressamente fatto salvi gli effetti del decreto non convertito (art. 1 co. 82).
Per effetto della norma di interpretazione autentica:
- per i fabbricati detenuti in proprietà, si allunga il periodo di ammortamento fiscale, a seguito del "recupero" della quota non dedotta in base al precedente orientamento ministeriale;
- per i fabbricati in leasing, invece, fermo restando il periodo di deduzione dei canoni, fissato in base al contratto, aumenta in modo proporzionale la quota dedotta per ciascun periodo d'imposta.
Sole24ore l'Esperto risponde, p. 368-369
Ambito soggettivo e oggettivo di Busani, Lucchini Guastalla
Il DL 262/2006, come modificato in sede di conversione dalla L. 286/2006, ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, le quali debbono, oggi, essere applicate con le seguenti aliquote:
- 4%, nel caso di trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del defunto, i quali godono di una franchigia di 1 milione di euro ciascuno;
- 6%, con una franchigia di 100.000,00 euro ciascuno, nel caso di trasferimenti a favore di fratelli o sorelle;
- 6%, senza franchigia, per i trasferimenti a favore di parenti in linea collaterale fino al 4° grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al 3° grado;
- 8%, senza alcuna franchigia, per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti.
Per i trasferimenti a favore di soggetti disabili (ai sensi della L. 104/92) è prevista una franchigia di 1.500.000,00 euro, superata la quale, l'imposta si applica con le normali aliquote modulate in base al rapporto di parentela intercorrente tra defunto (o donante) e beneficiario del trasferimento. Si rileva che, mentre i trasferimenti per successione di titoli di Stato ed equiparati sono esenti da imposta, invece, essi scontano imposta di donazione secondo le regole ordinarie. Infine, è stata prevista un'ipotesi di esenzione da imposta nel caso di trasferimento (per donazione o successione) dell'azienda o di partecipazioni societarie. Infatti, tale trasferimento, se effettuato a favore del discendente o (dall'1.1.2008) a favore del coniuge del disponente, è esente da imposta, alle specifiche condizioni indicate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.
Sole24ore Dossier, p. 1 e 8
Novità della Finanziaria 2008 di Meneghetti, Rossi Ragazzi, Ranocchi, Valcarenghi
A seguito dell'inserimento, nell'art. 176 del TUIR, del nuovo co. 2-ter, le società conferitarie possono ottenere il riconoscimento dei maggiori valori rilevati nell'ambito delle perizie ex art. 2343 c.c., dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura:
- del 12 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa nel limite di 5 milioni di euro,
- del 14 per cento, sulla parte dei maggiori valori ricompresa tra i 5 e i 10 milioni di euro;
- del 16 per cento, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
Per effetto degli appositi rimandi contenuti negli artt. 172 e 173 del TUIR, il regime opzionale è esteso anche ai disavanzi di fusione e di scissione, con opzione a carico del soggetto "avente causa" dell'operazione (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione). Per le operazioni effettuate sino al 2007, l'art. 1 co. 47 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di affrancare i disallineamenti tra valori civili e valori fiscali dei beni pervenuti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dietro il versamento dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate. I maggiori valori civili per i quali si opta per il riconoscimento fiscale devono essere inseriti nel quadro RQ dei modelli UNICO 2008.
Sole24ore, p. 35, 25/02/08
IRES e dell'IRAP nel bilancio al 31.12.2007 - Novità fiscali rilevanti di Gaiani
Per determinare l'IRES e l'IRAP da iscrivere nel Conto economico del bilancio al 31.12.2007 si devono considerare le novità fiscali introdotte dalla L. 296/2006 e dalla L. 244/2007, escludendo le norme della L. 244/2007 che avranno effetto solo dal bilancio del prossimo anno. Le principali norme che devono essere prese in considerazione per la compilazione dei bilanci al 31.12.2007 attengono: - alla riduzione delle aliquote IRES al 27,5% e IRAP al 3,9%, al solo fine della determinazione delle imposte differite attive a passive; - alla deducibilità dell'80% dei costi di telefonia fissa e mobile; - alla deducibilità del 40% degli autoveicoli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; - alla deducibilità del 90% delle spese per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti; - alle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale", con il ragguaglio previsto per il primo esercizio di applicazione (50% da febbraio a giugno e 100% da luglio). Per chi applica la deduzione forfettaria di base, l'importo spettante per ciascun dipendente in forza nell'intero anno è pari ad 3.547,95; - con riferimento alle commesse ultrannuali che hanno avuto inizio nel 2007, all'impossibilità di utilizzare la valutazione al costo sulla base dell'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Valgono ancora per il bilancio in chiusura al 31.12.2007: - le norme su ammortamenti anticipati, sulla deducibilità extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, e sulla deducibilità degli interessi passivi anteriori alla modifica effettuata dalla L. 244/2007; - le regole riguardanti le spese di rappresentanza, che dovranno essere riviste da un prossimo decreto ministeriale, e degli omaggi; - le aliquote IRES (33%) e IRAP (4,25%);
Fonte: Il Sole24ore del 01/03/208, pag. 27
Somme restituite al soggetto erogatore - Modalità di recupero delle ritenute (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 71) di Morina
Le somme restituite al datore di lavoro che hanno concorso a formare il reddito imponibile in anni precedenti sono oneri deducibili, in virtù dell'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR. Con la risoluzione in esame, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità da seguire per recuperare l'IRPEF versata e non dovuta. In particolare, il contribuente potrà provvedere al recupero: - chiedendo direttamente al sostituto il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili, ove non siano ancora state restituite le somme (al lordo delle ritenute); - in alternativa, operando un'ulteriore deduzione (totale o parziale) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la somma è restituita. - indicando nella dichiarazione dei redditi le somme restituite come oneri deducibili, qualora la restituzione delle somme (al lordo delle ritenute subite) sia già avvenuta, non sia ancora decorso l'anno e non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale; - presentando una dichiarazione integrativa, per far valere gli oneri deducibili entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta successivo, senza applicazione di alcuna sanzione, nel caso in cui abbia già presentato la dichiarazione. L'Agenzia precisa inoltre che l'istanza di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 del DPR 602/73 è ammessa esclusivamente per errore, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento.
Fonte: Il Sole24ore del 01/03/2008, pag.29
Cessione pro soluto di credito da finanziamento - Deducibilità della perdita - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 29.2.2008 n. 70) di De Stefani
Nella risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha considerato le seguenti operazioni: - la svalutazione civilistica di un credito verso una società controllata; - la cessione pro soluto di un credito di finanziamento verso la controllata ad una società terza; - la vendita delle azioni della controllata in parola alla medesima società terza. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la cessione del credito di finanziamento alla società terza configura una sostanziale rinuncia al credito da parte del socio che non può dare origine a una perdita su crediti deducibile ex art. 101 co. 5 del TUIR. Il disconoscimento del contratto di cessione del credito pro soluto deriva dal fatto che la determinazione dei corrispettivi dei due contratti è stata il frutto di un procedimento unitario, durante il quale la dismissione del credito, per il valore simbolico di un euro, è stata giustificata dalla "necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta". Pertanto, tale riduzione dei debiti della società ceduta, secondo l'Amministrazione finanziaria, ha sicuramente influenzato la convenienza economica dell'acquisizione del controllo da parte della società terza. Si ricorda che, in caso di rinuncia al credito da parte del socio, si applica l'art. 94 co. 6 del TUIR, secondo cui l'ammontare della rinuncia ai crediti verso una società partecipata si aggiunge al costo delle partecipazioni.
Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2008, pag. 27
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Estensione a tutte le cessioni di fabbricati strumentali - Decorrenza dall'1.3.2008 di Busani
Dall'1.3.2008, rientreranno nel meccanismo del "reverse charge" anche le cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti con pro rata di detrazione non superiore al 25%, imponibili IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. b) del DPR 633/72; dall'1.10.2007, invece, il sistema dell'inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente ex art. 10 co. 1 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. Restano, pertanto, imponibili IVA, secondo le regole ordinarie, le cessioni di cui alle lett. a) e c) del citato n. 8-ter) dell'art. 10, riguardanti, rispettivamente, le cessioni di fabbricati: - poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione; - effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o di arte o professione (compresa l'ipotesi del c.d. "autoconsumo", qualora sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto).
Fonte: Il Sole24Ore del 01/03/2007, pag.27
Acquisti intracomunitari di auto nuove - Copia del versamento dell'IVA effettuato in occasione della prima cessione interna - Presentazione all'atto dell'immatricolazione (circ. Min. Trasporti 27.11.2007 n. 108243) di Carpentieri
Gli Uffici della Motorizzazione civile, sulla base della circolare in esame, pretendono, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, che sia versata l'IVA sulla prima cessione "interna" anche quando i veicoli stessi sono utilizzati nell'attività d'impresa, senza essere quindi rivenduti. Secondo il Ministero dei Trasporti, infatti, l'imposta da versare con il modello "F24 - IVA immatricolazione auto UE" si riferisce a quella dovuta sull'acquisto intracomunitario, anziché a quella corrisposta sulla prima cessione "interna" (come, invece, chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 30.11.2007 n. 64). L'effetto dell'interpretazione ministeriale è quella di obbligare, di fatto, gli operatori economici italiani a pagare una sorta di dazio, pari all'IVA sulla fittizia vendita "interna", al fine di ottenere l'immatricolazione dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa esercitata.
Fonte: Italia Oggi, pag. 27
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