Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Capannone in corso di costruzione (ris. Agenzia Entrate 12.11.2008 n. 434) DI TOSONI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la procedura di scorporo del valore fiscale delle aree sulle quali insistono fabbricati strumentali (art. 36 co. 7, 7-bis e 8 del DL 223/2006) deve essere adottata solo nel momento in cui il fabbricato stesso costituisca un "edificio significativo" nell'accezione dell'art. 2645-bis co. 6 c.c.). In caso contrario, il valore fiscalmente ammortizzabile è pari all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione del fabbricato stesso. Nel caso preso in esame dalla risoluzione 12.11.2008 n. 434 non è stata rinvenuta la presenza di un "edificio significativo" con riferimento ad un'area sulla quale esistevano solamente una fondazione stradale con annesse recinzioni, tubazioni, piazzale, marciapiedi, segnaletica ed aiuole, quando invece l'art. 2645-bis c.c. impone che siano stati realizzati almeno il fabbricato al rustico, comprensivo delle mura perimetrali, e la copertura.
Fonte: ilsole24ore del 14 novembre 2008, p. 34
Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità - Bozza di Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Effetti ai fini IVA DI RICCA
Il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza, approvato in data 12.11.2008 e ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di conseguente pubblicazione in G.U., esplica effetto anche ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell'art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che: - gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d'impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità); - per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l'IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l'attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.
Fonte: italiaoggi del 14 novembre 2008, p. 49
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e soggetti non autosufficienti - Bozza del modello per la richiesta DI CAVESTRI
Sono stati predisposti dall'Agenzia delle Entrate i modelli per fruire del bonus straordinario, ex art. 3 del DL 185/2008, che potrà essere chiesto da lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti che si trovano al di sotto di una certa soglia di reddito e vantano una particolare composizione del nucleo familiare. In particolare, il soggetto interessato dovrà presentare la richiesta al sostituto d'imposta: - nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445; - sulla base del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - entro il 31.1.2009 (per il bonus relativo all'anno 2007), ovvero entro il 31.3.2009 (per il bonus relativo all'anno 2008); - anche mediante i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc.). In assenza del sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate: - qualora riferita all'anno 2007, entro il 31.3.2009, in via telematica; - qualora riferita all'anno 2008 entro il 30.6.2009, in via telematica, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. La presentazione della richiesta in via telematica può avvenire anche avvalendosi degli intermediari abilitati. Entrambi i modelli devono contenere i dati personali del richiedente (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita e Comune di residenza), l'autocertificazione di residenza, dei componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi percepiti, l'anno di riferimento dei requisiti (la misura del beneficio, infatti, varia in funzione del reddito complessivo e del numero dei componenti del nucleo familiare, può variare da un importo minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro). Nel modello per il sostituto d'imposta l'ultima parte è riservata all'intermediario che dovrà erogare il bonus in busta paga tra febbraio e aprile 2009, mentre in quello che si consegna all'Agenzia delle Entrate devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per il versamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 25
Revisione di 69 studi di settore DI CRISCIONE
Giovedì 11.12.2008 si riunirà la Commissione di esperti per gli studi di settore per la validazione dei 69 studi di settore per i quali era stata programmata la revisione per l'anno in corso. Si tratta della revisione ordinaria degli studi di settore di cui all'art. 1 del DPR 195/99 (come modificato dal DL 112/2008), a norma del quale gli studi di settore applicabili per il 2008 devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 dello stesso anno. Eventuali ulteriori integrazioni degli studi di settore potranno comunque essere disposte con apposito DM anche oltre il predetto termine, al fine di tenere conto degli effetti che l'attuale crisi economica determina su determinati settori o aree territoriali (art. 8 del DL 185/2008). A tal fine, la SOSE, in collaborazione con le associazioni di categoria, sta predisponendo appositi questionari che saranno sottoposti ai soggetti che applicano gli studi di settore per un primo monitoraggio dei dati che hanno subito variazioni per effetto della crisi.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 29
Richiesta di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo in base al processo verbale di constatazione - Ambito applicativo - Novità del DL 185/2008 DI SANTACROCE
L'art. 22 del DLgs. 472/97 prevede che, qualora l'Ente impositore abbia fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale, il giudice tributario, su istanza dell'Ente stesso, può autorizzare l'iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo dei beni del debitore/contribuente e dei coobbligati in solido. Secondo parte della giurisprudenza, tale norma, essendo contenuta nel DLgs. 472/97, avrebbe potuto riguardare solo gli importi inerenti le sanzioni. Il DL 185/2008 prevede espressamente che l'art. 22 del DLgs. 472/97 opera anche con riferimento ai tributi. Pertanto, qualora sussistano le c.d. "esigenze cautelari" (verosomiglianza della pretesa e pericolo per la riscossione), l'Ente può ricorrere al giudice tributario al fine di ottenere le suddette misure sulla base del processo verbale di constatazione o dell'avviso di accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 5 dicembre 2008, p. 28
Reati ambientali - Esclusione della responsabilità (Cass. 41329/2008) DI NEGRI
I reati ambientali non rientrano tra i c.d. "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001. Ciò nonostante la legge delega [cfr. l'art. 11 co. 1 lett. d) della L. 300/2000] includesse anche queste fattispecie tra quelle per le quali si sarebbe potuto attribuire ad un ente la nuova forma di responsabilità, quale conseguenza della condotta posta in essere da soggetti "apicali" o da dipendenti. E, infatti, né, dapprima, il governo ha ritenuto opportuno esercitare la delega in relazione a questo settore, né, successivamente, interventi modificativi hanno provveduto ad introdurre la categoria di illeciti in questione tra i "reati presupposto" (come, invece, accaduto in numerosi altri settori).
Fonte: ilsole24ore del 15 dicembre 2008, p. 13
Affrancamento di marchi e avviamento - Novità del DL 185/2008 DI VILLA
L'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio a marchi, avviamento e altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie neutrali. La norma si affianca all'art. 176 co. 2-ter del TUIR, prevedendo però in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione. Il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008 consente altresì di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. In particolare, il periodo di deduzione fiscale è previsto: - nella misura di 1/9, per i marchi e l'avviamento (in luogo di 1/18 previsto dall'art. 103 co. 1 del TUIR); - nel limite della quota imputata a Conto Economico, con la soglia massima di 1/9, per le altre attività immateriali. Di conseguenza, aumenta la convenienza fiscale dell'iscrizione dell'avviamento a seguito di operazioni straordinarie. In merito, si ricorda quanto previsto dall'art. 2504-bis c.c. secondo cui il disavanzo di fusione "deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'articolo 2426, ad avviamento".
Fonte: italia oggi del 15 dicembre 2008, p. 7
Approvazione del formulario FRS contenente i dati degli investimenti - Presentazione dell'istanza telematica a partire dal 28.1.2009 (provv. Agenzia Entrate 29.12.2008) DI SACRESTANO
Dalle ore 10:00 del 28.1.2009 è possibile presentare il formulario (Modello "FRS"), approvato con provvedimento del 29.12.2008 dall'Agenzia delle Entrate, valevole come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 280-284 della L. 296/2006 e successive modificazioni. L'obbligo di invio telematico del formulario all'Agenzia delle Entrate, introdotto dall'art. 29 co. 2 del DL 185/2008, vige sia per i soggetti che hanno già avviato l'attività di ricerca prima del 29.11.2008 (data di entrata in vigore dello stesso DL) quanto per coloro che, a tale data, non l'hanno ancora fatto. In particolare: - per le attività di ricerca e sviluppo già avviate alla data del 28.11.2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28.1.2009 alle ore 24:00 del 27.2.2009; - per le attività di ricerca e sviluppo avviate successivamente alla data del 28.11.2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28.1.2009. In tale caso, non è previsto alcun termine finale. Di conseguenza, secondo la normativa vigente, il formulario sembrerebbe dover essere inviato anche dai soggetti che hanno maturato il beneficio per le spese sostenute nel 2007, lo hanno evidenziato in UNICO 2008 e lo hanno compensato per intero prima dell'entrata in vigore del DL 185/2008; ciò a pena di decadenza del beneficio fiscale. Si segnala, tuttavia, che in sede di conversione del DL 185/2008 potrebbe essere eliminata la valenza retroattiva dell'autorizzazione preventiva, limitando l'obbligo di invio del formulario alle sole attività di ricerca non ancora avviate al 28.11.2008.
Fonte: ilsole24ore del 12 gennaio 2009, p. 1
Iscrizione delle attività finanziarie dell'attivo circolante all'ultimo valore di bilancio - Novità del DL 185/2008 DI CORNAGGIA - VILLA
L'art. 15 co. 13 del DL 185/2008 (in attesa di conversione) consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 185/2008 (2008, per i soggetti "solari"), i titoli iscritti nell'attivo circolante, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base: - al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (2007, per i soggetti "solari"); - ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata. La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole. Tuttavia, secondo gli Autori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati, tale condizione non appare di facile dimostrazione da parte degli amministratori. Questi ultimi, infatti, dovranno dimostrare che: - la perdita di valore è dipesa da motivi che possono essere rimossi in un breve periodo di tempo; - le previsioni sono attendibili e basate su fatti obiettivi.
Fonte: italiaoggi del 12 gennaio 2009, p. 20 - 21
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 DI GAVELLI - GIORGETTI
L'art. 6 del DL 185/2008 (in attesa di conversione), che ha ammesso in deduzione dal reddito imponibile IRES e IRPEF, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"), una quota pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato, presenta alcuni aspetti controversi. In particolare: - la rubrica della disposizione fa riferimento alla "deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi", ma, dal contenuto della norma, pare evidente che la deduzione riguardi anche i soggetti IRPEF; - non appare chiaro se la deduzione possa essere fruita anche dai contribuenti privi di spese per il personale dipendente e di oneri finanziari; - è dubbio se il calcolo della deduzione spettante debba essere effettuato in base al principio di cassa ovvero di competenza. Il rinvio, contenuto nell'art. 6 co. 1 del DL 185/2008, all'art. 99 co. 1 del TUIR fa propendere per la prima soluzione.
Fonte: ilsole24ore del 12 gennaio 2009, p. 5
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