Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:25:04, in Rassegna stampa, linkato 379 volte)

Pubblicità dei trasferimenti di quote di Srl - Efficacia del deposito nel Registro delle Imprese - Emendamento governativo al DL 185/2008 DI BUSANI

Un emendamento governativo introdotto in sede di conversione del DL 185/2008, se entrerà in vigore, apporterà le seguenti modifiche alla disciplina delle srl: - abolizione del libro dei soci; - efficacia dei trasferimenti delle quote di partecipazione (e dei vincoli apposti sulle stesse) non più con l'iscrizione nel libro dei soci, ma solo con il deposito dell'atto traslativo (o costitutivo) nel Registro delle Imprese; - soppressione della comunicazione annuale allo stesso Registro, in sede di deposito del bilancio, delle risultanze del libro dei soci. Più specificamente, per effetto di tale modifica, il deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale di srl - effettuato dal notaio, nel caso in cui venga redatto in forma notarile, o dall'intermediario abilitato, nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale e che viene a coincidere con il rilascio, da parte del Registro delle Imprese, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita in via telematica - costituirebbe adempimento necessario e sufficiente ai fini della sua opponibilità alla società.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:26:52, in Rassegna stampa, linkato 330 volte)

Utilizzo di più fatture false nella stessa dichiarazione annuale - Unicità del reato (Cass. 12.1.2009 n. 626) DI CRISCIONE

L'utilizzo di più fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione annuale relativa allo stesso periodo d'imposta ed alla stessa imposta determina un'unica violazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). L'utilizzo di più fatture non determina una pluralità di delitti di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 in quanto: - dovrebbe valere la medesima regola disposta dall'art. 8 co. 2 del DLgs. 74/2000, che, in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, considera come unico reato le emissioni poste in essere nel medesimo periodo d'imposta; - la fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 non si perfeziona con la semplice registrazione in contabilità del documento falso (attività meramente prodromica), ma con la successiva presentazione della dichiarazione fraudolenta, recante l'indicazione degli elementi passivi fittizi inseriti in contabilità. La rilevazione dell'unicità del fatto costituente reato deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle contestazioni della difesa dell'imputato.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 13/01/2009 @ 10:29:33, in Rassegna stampa, linkato 285 volte)

Efficacia probatoria degli studi di settore - Mancata approvazione di emendamenti al DL 185/2008 DI DEOTTO

Non sono stati approvati gli emendamenti al DL 185/2008 che, nell'ambito della disciplina degli studi di settore, prevedevano l'inserimento di una disposizione che escludeva espressamente la natura di presunzione legale dei risultati degli studi di settore. Ciò deve essere ricondotto al fatto che sia l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/2008), sia la giurisprudenza maggioritaria (tra le tante, C.T. Prov. Torino 14.5.2008 n. 35, C.T. Prov. Gorizia 1.3.2006 n. 17) già hanno affermato che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice. Da ciò consegue che, anche se in sede di contraddittorio pre-contenzioso è il contribuente a dover evidenziare all'Ufficio procedente le circostanze giustificatrici in ragione delle quali si è determinato lo scostamento dagli studi di settore, nel corso del procedimento contenzioso l'onere della prova grava in capo all'Amministrazione finanziaria (art. 2729 c.c.), la quale dovrà dimostrare che i risultati degli studi di settore hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza, nonché le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultati da GE.RI.CO.

Fonte: ilsole24ore del 13 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:09:25, in Rassegna stampa, linkato 292 volte)

Rivalutazione degli immobili e riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali dei beni - Novità del DL 185/2008 DI MENEGHETTI

La disciplina della rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15 co. 16 ss. del DL 185/2008) è stata modificata su due aspetti qualificanti dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati. In particolare: - le misure delle imposte sostitutive dovute per conferire efficacia sotto il profilo fiscale alla rivalutazione (10% per gli immobili ammortizzabili e 7% per gli immobili non ammortizzabili) sono ridotte rispettivamente al 7% e al 4%; - il riconoscimento degli effetti fiscali viene ulteriormente differito al quinto esercizio successivo a quello di rivalutazione (31.12.2013, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), nonché all'inizio del sesto esercizio successivo a quello di rivalutazione (1.1.2014, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sui beni rivalutati. Non è stata, invece, modificata la misura dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, che resta quindi ferma al 10%. Non ha, invece, subito modifiche sostanziali nella prima parte dell'iter parlamentare di conversione in legge del DL 185/2008 la disciplina del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali con riduzione a 9 periodi d'imposta del periodo di ammortamento (art. 15 co. 10 ss. del decreto). Gli emendamenti approvati dalle Commissioni parlamentari hanno, infatti, solamente specificato che tale opzione può riguardare anche una sola parte dei disallineamenti esistenti, e non la loro totalità.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 29

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Di Dr E. D Amico (del 14/01/2009 @ 20:11:01, in Rassegna stampa, linkato 395 volte)

Insussistenza delle condizioni di fallibilità - Onere della prova a carico del debitore (Trib. Firenze 12.11.2008) DI PILLA

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12.11.2008, ha stabilito che spetta al debitore la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità previste dagli artt. 1 e 15 del RD 267/42. Ciò in quanto i creditori non dispongono della documentazione necessaria ai fini di una siffatta dimostrazione. Essi, infatti, hanno solo accesso ai dati rilevabili dal Registro delle Imprese e alle risultanze di bilancio (quando disponibili), che, se utili all'accertamento dei primi due requisiti di cui all'art. 1 lett. a) e b) del RD 267/42, non lo sono, in genere, per quello relativo all'ammontare dei debiti scaduti.

Fonte: ilsole24ore del 14 gennaio 2009, p. 35

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Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:17:20, in Rassegna stampa, linkato 352 volte)

Incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta - Consecutività dei periodi d'imposta - Esclusione (Cass. n. 237/2009) DI STRAZZULLA 

L'art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l'accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d'imposta. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell'accertamento, i due periodi d'imposta non devono necessariamente essere consecutivi. Quanto sostenuto dai giudici contrasta con l'interpretazione ministeriale, secondo cui i periodi d'imposta "non congrui" con la quantificazione reddituale di cui all'art. 38 del DPR 600/73 devono essere consecutivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49). Sul punto, la Cassazione ribadisce che i documenti di prassi (circolari, risoluzioni) non possono avere valenza vincolante nè nei confronti del giudice nè nei confronti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:18:51, in Rassegna stampa, linkato 278 volte)

Controversie di valore superiore ai 2.582,28 euro - Necessità - Ordine del giudice (Cass. 9.1.2009 n. 246) DI PARENTE

L'art. 12 co. 5 del DLgs. 546/92 stabilisce che, nel processo tributario, l'assistenza tecnica è necessaria se il valore della lite è superiore a 2.582,28 euro. Tuttavia, qualora il contribuente, nelle cause di valore superiore alla predetta soglia, presenti il ricorso personalmente, l'impugnazione non è di per sé inammissibile, posto che il giudice deve ordinare al contribuente di munirsi di difensore entro un determinato termine. L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, il ricorrente non abbia ottemperato all'invito.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 19/01/2009 @ 10:20:06, in Rassegna stampa, linkato 257 volte)

Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI POGGIANI

Nel corso della videoconferenza tenutasi in data 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla deducibilità del 10% dell'IRAP dal reddito imponibile IRES e IRPEF, riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 (2008, per i soggetti "solari"). Tra l'altro, è stato precisato che: - la deducibilità non spetta se il contribuente non sostiene effettivamente spese per lavoro dipendente e/o interessi passivi (nello stesso senso, la relazione di accompagnamento al DL 185/2008); - relativamente ai rimborsi pregressi, compete il rimborso della quota delle imposte dirette corrispondente all'IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese per lavoro dipendente, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell'IRAP assolta nel periodo d'imposta.

Fonte: italiaoggi del 19 gennaio 2009, p. 4

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Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:44:15, in Rassegna stampa, linkato 323 volte)

Indennità dovute al personale per le ferie non godute - Deducibilità nell'esercizio di maturazione (Cass. 15.1.2009 n. 871) DI GALIMBERTI

Ribadendo il contenuto della precedente sentenza 6.6.2007 n. 13224, la Corte di Cassazione afferma che il costo per le indennità dovute al personale per le ferie non godute è correttamente imputato all'esercizio nel quale il dipendente ha maturato il relativo diritto. In particolare, in ossequio al principio di competenza, risulta irrilevante la circostanza che le indennità non siano state erogate. In tale ipotesi, peraltro, qualora nel successivo periodo d'imposta il dipendente recuperi le ferie non godute, perdendo così il diritto all'indennità sostitutiva, l'importo di quest'ultima diviene per l'impresa una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88 del TUIR). Viene così rigettata la sentenza di secondo grado nella quale si era sostenuto che, "in caso di mancato godimento (delle ferie, nda) nell'anno di maturazione deve escludersi la qualificazione del relativo importo quale spesa viva".

Fonte: ilsole24ore del 20 gennaio 2009, p. 29

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Di Dr E. D Amico (del 20/01/2009 @ 18:45:38, in Rassegna stampa, linkato 523 volte)

Soppressione degli ammortamenti anticipati - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 17.1.2009 DI VILLA

Nel corso della videoconferenza del 17.1.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 co. 34 della L. 244/2007, che consente l'adozione del coefficiente "pieno" (anziché ridotto al 50%) per la determinazione degli ammortamenti dei beni: - nuovi; - acquisiti nel corso del 2008; - entrati in funzione nel 2008. I chiarimenti di maggiore interesse riguardano la nozione di "novità", e risultano mutuati da precedenti interventi dell'Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni che richiedevano il medesimo requisito, ed in particolare dalla circ. 17.10.2001 n. 90, emanata a commento dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L. 383/2001 (c.d. "Tremonti bis"). Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità si deve considerare soddisfatto anche: - per i beni acquistati da un soggetto che non sia nè il produttore nè il rivenditore, a condizione che essi non siano mai stati utilizzati da parte del cedente o di altri soggetti; - per i beni autoprodotti, a condizione che alla loro realizzazione non abbia concorso un bene usato o, se questo vi ha concorso, se il relativo costo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo del bene autoprodotto.

Fonte: italiaoggi del 20 gennaio 2009, p. 33

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