Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri, dell'associazione o della società DI CORSO - COTTO
Alla luce delle istruzioni ai Modelli UNICO 2010, la facoltà riconosciuta all'ente collettivo di utilizzare in compensazione le ritenute eccedenti lo scomputo del debito IRPEF (circ. n. 56/2009) risulta vincolata al preventivo azzeramento del debito d'imposta da parte del socio. Al contrario, secondo quanto desumibile dalla prassi amministrativa (circ. n. 12/2010), la quantificazione del suddetto importo sembra essere lasciata alla libera scelta del socio o associato, fermo restando il versamento diretto del debito residuo eventualmente non scomputato. Tale impostazione non risulta tuttavia confermata dalle istruzioni al Modello UNICO 2010 PF, le quali prevedono che il rigo RN 33, idoneo a fornire la suddetta indicazione, non possa essere compilato in presenza di un debito di imposta (RN42 compilato). Ne deriva che, nel caso in cui il socio abbia ritrasferito un ammontare di ritenute superiore a quello spettante: - la società o associazione può comunque avvalersi dell'utilizzo in compensazione senza che, in capo alla stessa, siano comminate sanzioni; - il socio o associato deve effettuare il versamento del debito residuo, risultando esente da sanzione qualora vi provveda nei termini (viceversa, in caso di tardivo versamento, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per ovviare all'errore commesso).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010
Ammortamenti dei fabbricati strumentali e scorporo del valore riferito alle aree sottostanti - Dubbi applicativi DI ZANETTI - ODETTO
Ai sensi dell'art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali (per natura e per destinazione) deve essere assunto al netto di quello riferibile: - alle aree occupate dalla costruzione; - alle aree che ne costituiscono pertinenze. Di regola, il costo attribuibile all'area è quantificato in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: - valore delle aree quale risultante dal bilancio dell'impresa relativo all'anno di acquisizione del fabbricato; - valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato (30% per i fabbricati industriali). Appare dubbio se le suddette regole si applichino anche ai fini IRAP oppure se, con riferimento al tributo regionale, rilevino in ogni caso le risultanze contabili. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.3), tenuto conto del dato letterale della norma (che fa genericamente riferimento alle "quote di ammortamento deducibili", senza specificarne l'ambito impositivo), l'indeducibilità del valore delle aree opera anche in sede di determinazione della base imponibile IRAP. Le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2010, rimandando a quanto affermato dalla suddetta circolare, precisano che la quota degli ammortamenti riferibile ai terreni deve essere indicata, quale variazione in aumento, nel rigo IC49, colonna 2. Per Assonime (circ. 31.7.2009 n. 34), la quota eventualmente indeducibile da riprendere a tassazione ai fini IRAP deve essere comunque determinata secondo parametri contabili. Impostazione, questa, che sembrerebbe rafforzata dalla rilevanza del principio di inerenza "civilistico", fatta propria dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2009 n. 39. In questo modo, ad esempio, per i fabbricati "non cielo terra" nessuno scorporo sarebbe dovuto, con la conseguenza che su un fabbricato iscritto nella categoria catastale D che occupa il secondo piano di un edificio tutto l'ammortamento potrebbe essere dedotto. Inoltre, la posizione di Assonime comporta che, valendo il dato di Conto Economico determinato secondo corretti principi contabili, nessuna ripresa fiscale sarebbe dovuta per i canoni di leasing immobiliare. In questo caso, infatti, lo "scorporo" ha valenza esclusivamente tributaria, e non attiene alla rappresentazione in bilancio del bene.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 15 maggio 2010 p. 26
Aggiornamento degli indicatori e contraddittorio - Novità dell'istituto DI CRISCIONE - DEL BO - DEOTTO
Tra le novità che saranno apportate al redditometro (strumento di accertamento che costituisce una specie di quello sintetico), le quali verranno illustrate dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro programmato per il 18.5.2010, si segnalano le seguenti: - le spese sostenute dal contribuente saranno valutate tenendo in considerazione la composizione e la collocazione territoriale del nucleo familiare, oltre che i redditi propri di cui ciascun membro; - sarà attribuito maggior peso al contraddittorio precontenzioso con l'Amministrazione finanziaria (probabilmente ne sarà prevista l'obbligatorietà), in modo tale da indurre all'adesione del contribuente, senza giungere al contenzioso; - l'accertamento dovrebbe basarsi maggiormente sulle spese effettive sostenute, dando sempre minor peso alla mera disponibilità di determinati beni o servizi. Successivamente alle modifiche a tale strumento di accertamento, è possibile ipotizzare un'intensificazione dell'utilizzo del redditometro tale da eguagliare o addirittura superare gli accertamenti basati sugli studi di settore.
Fonte: ilsole24ore del 15 maggio 2010 p. 8
Spese sanitarie - Indicazioni contenute nello scontrino fiscale o nella fattura - Spettabilità della deduzione o della detrazione DI TARABUSI
Fra le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, al fine di fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute per i farmaci, scompare l'obbligo di conservare la prescrizione medica e la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in relazione ai medicinali acquistati con il ticket. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risoluzione 17.2.2010 n. 10. Per poter beneficiare dello sconto d'imposta lo scontrino deve riportare: - il codice fiscale; - la natura e la quantità del farmaco acquistato. Tra l'altro, è precisato che le diciture "farmaco" o "medicinale" non sono tassative, in quanto è possibile utilizzare altre terminologie, sigle, abbreviazioni, purché siano chiaramente riferibili ai farmaci. Sono ammessi, inoltre, gli scontrini che riportano la dicitura "omeopatico", in quanto medicinali disciplinati dal DLgs. 219/2006, e gli scontrini sui quali viene indicata la dicitura "ticket", in quanto può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal Servizio sanitario nazionale. Sono valide anche le specifiche sigle previste dalla normativa farmaceutica, quali "SOP" per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, oppure "OTC" per i medicinali da banco o di automedicazione e le abbreviazioni delle parole medicinale o farmaco, quali "med." o "f.co.".
Fonte: ilsole24ore del 18 maggio 2010 p. 35
Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale - Reponsabilità dell'amministratore di diritto (Cass. 19.5.2010 n. 19049) DI MEOLI
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.5.2010 n. 19049, si è soffermata sulla responsabilità dell'amministratore di diritto ("testa di legno") in materia di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ovvero del formale rappresentante legale che risulti esautorato dei propri poteri a vantaggio di altro soggetto che, in concreto, gestisce la società (amministratore "di fatto", la cui nozione è tracciata dall'art. 2639 c.c.). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: - la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili è conseguenza del diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione. La fattispecie è da ritenersi integrata anche in caso di omessa tenuta della contabilità interna qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. La radicale assenza di qualsiasi documentazione - a fronte del ricordato obbligo - determina la correttezza della presunzione circa la volontarietà della omissione di una qualsiasi iniziativa che, pur in presenza di attività societaria da documentare, valesse a porre gli stessi in regola rispetto al dovere giuridico che sui medesimi incombeva; - nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, invece, non può trovare automatica applicazione il principio in base al quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione. La pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, infatti, non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. All'amministratore di diritto possono ricollegarsi, sotto il profilo soggettivo, solo quegli eventi di cui abbia avuto anche semplicemente "generica" consapevolezza.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 20 maggio 2010
Predisposizione del software GE.RI.CO. 2010 DI RANOCCHI - VALCARENGHI
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet il software GE.RI.CO. 2010 versione Beta, che consente di verificare la congruità dei ricavi/compensi dichiarati rispetto ai 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2009. Quella pubblicata non è la versione definitiva del programma, il quale non può essere utilizzato per gli adempimenti degli obblighi fiscali. Il software tiene conto, nel suo funzionamento, delle novità operanti quest'anno per gli studi, quali l'applicazione dei soli indicatori di normalità economica definitivi (quelli transitori, infatti, sono stati integralmente sostituiti), l'applicazione dei correttivi "anticrisi" e l'elaborazione su base territoriale dello studio per il settore dell'edilizia (UG69U).
Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2010 p. 33
Fusione per incorporazione della società costituita in giudizio - Interruzione del processo - Esclusione (Cass. 3.5.2010 n. 10653) DI VITALE
La Cassazione, con la sentenza 3.5.2010 n. 10653, ha stabilito che la fusione di società, in pendenza di causa, non determina l'interruzione del processo di cui siano parti la società fusa o incorporata, né dunque la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione. Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la fusione non provoca né l'estinzione della società incorporata nel caso di fusione per incorporazione, né la creazione di un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, ma realizza l'unificazione delle società partecipanti a tale operazione attraverso l'integrazione reciproca. Pertanto, la fusione configura una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo (cfr., in particolare, Cass. SS.UU. 8.2.2006 n. 2637).
Fonte: il quotidiano del commercialista del 21 maggio 2010
Redditi dei fabbricati - Indicazione nel Modello UNICO 2010 DI DE STEFANI
Fra le novità dei modelli di dichiarazione di quest'anno (UNICO PF 2010 e 730/2010), si deve prestare particolare attenzione alla compilazione del quadro B relativo ai fabbricati. Sono stati aggiunti, infatti, nuovi codici di utilizzo per: - le pertinenze di immobili tenuti a disposizione; - le abitazioni date in uso gratuito a un proprio familiare; - i fabbricati tenuti a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano all'estero; - le portinerie di proprietà condominiale; - le unità immobiliari situate in Abruzzo date in locazione o comodato. Se si possiede un immobile all'estero non affittato, per il quale non si è mai compilato il modulo RW, in quanto non tassato nello Stato estero, da quest'anno va presentato anche questo prospetto.
Fonte: ilsole24ore del 23 maggio 2010 p. 21
Finanziaria 2011-2012 - Misure allo studio del Governo DI PESOLE - MOBILI
Nel corso del Consiglio dei Ministri programmato per la giornata odierna (25.5.2010), saranno decisi gli interventi volti alla riduzione della spesa pubblica che saranno disposti nella prossima manovra economica. Stando alle prime anticipazioni, in materia fiscale, le principali misure potrebbero riguardare: - il conferimento di una "delega" all'Agenzia delle Entrate per la rinnovazione del redditometro; - l'intensificazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale; - la possibilità per le Regioni del Mezzogiorno di istituire un tributo sostitutivo dell'IRAP con riferimento alle imprese avviate dopo la pubblicazione della manovra; - l'introduzione della fattura telematica per i pagamenti oltre i 3.000,00 euro; - la previsione di un limite di 5.000,00 euro (rispetto agli attuali 12.500,00 euro) per i pagamenti in contanti ai professionisti, con l'obiettivo dichiarato di eliminare il flusso "in nero"; - un aumento della tassazione delle stock option, con un'aliquota addizionale del 10%; - la previsione di una "razionalizzazione catastale", attraverso cui sarà possibile regolarizzare eventuali cambiamenti catastali se dichiarati entro il 31.12.2010; Ulteriori modifiche potrebbero poi riguardare le pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici e le pensioni di vecchiaia, entrambe ridotte a una sola finestra. Quanto alla Pubblica Amministrazione, viene ventilata l'ipotesi di un "congelamento" degli stipendi dei dipendenti pubblici ai livelli del 2009, il riordino degli enti pubblici e la previsione di un tetto massimo per le spese per le consulenze nella Pubblica Amministrazione.
Fonte: ilsole24ore del 25 maggio 2010 p. 2 - 5
Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante - Novità della manovra correttiva DI DEOTTO - MOBILI
Diversamente da quanto indicato nella prima bozza della manovra correttiva (che parlava di 7.000,00 euro) il limite relativo all'uso del denaro contante, nonché degli assegni e titoli al portatore (di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007), sarà fissato a 5.000,00 euro. Ne consegue che: - sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità potrà essere richiesto, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).
Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2010, p. 12
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