Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Detrazione per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato - Condizioni per la fruizione della detrazione (DM 3.8.2007) di Marro
L'art. 1 co. 357 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto una detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000,00 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La detrazione compete ai soggetti che sono in regola con il canone di abbonamento RAI. In attuazione di tale disposto, il DM 3.8.2007 ha definito le caratteristiche degli apparecchi digitali, nonché le altre condizioni per fruire della detrazione. Tra l'altro, viene stabilito che: - può fruire della detrazione qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali (dovrebbero quindi consentire di beneficiare della detrazione anche i "semplici" decoder); - l'apparecchio digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel medesimo DM; - i contribuenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento RAI per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio.
Fonte Sole24ore, p.37 del 25.09.2007
Rettificabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Termini (circ. Assonime 24.9.2007 n. 56) di Deotto
Con la circolare 24.9.2007 n. 56, l'Assonime si è pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2 del DPR 322/98. In particolare, è stato sostenuto che la dichiarazione dei redditi può essere rettificata (a favore del contribuente) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 14.2.2007 n. 24), invece, la dichiarazione può essere rettificata entro il (più breve) termine di cui all'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ovvero non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'impostazione è criticata dall'Assonime, secondo cui la suddetta norma introdurrebbe una disciplina particolare che consentirebbe, oltre alla variazione in diminuzione della dichiarazione, di utilizzare in compensazione il credito che deriva dalla rettifica. Di conseguenza, la presenza di tale norma non impedirebbe di modificare la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, ma inibirebbe solo l'utilizzo della compensazione. Inoltre, in quest'ultima ipotesi, la rettifica della dichiarazione potrebbe supportare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Fonte: ilsole24ore, del 26 settembre 2007, p. 33
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Cessione di immobili strumentali - Applicabilità dall'1.10.2007 di Tosoni
Dall'1.10.2007, il meccanismo del "reverse charge" (inversione contabile), di cui all'art. 17 co. 5 del DPR 633/72, si applicherà anche alle cessioni di fabbricati strumentali, potenzialmente esenti da IVA, se il regime di imponibilità discende dall'opzione esercitata dal soggetto passivo ex art. 10 n. 8-ter) lett. d) del DPR 633/72. La suddetta estensione dell'inversione contabile, prevista dal DM 25.5.2007, non trova, invece, applicazione nei casi in cui è escluso l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità IVA, in quanto la cessione è soggetta ad imposta in via "naturale" (art. 10 n. 8-ter) lett. a), b) e c) del DPR 633/72). Per effetto del reverse charge, spetta al cessionario assolvere l'imposta, previa integrazione della fattura ricevuta, senza addebito del tributo, dal cedente.
Fonte: ilsole24ore, del 27 settembre 2007, p. 33
Proposte allo studio del Governo
Nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, 28.9.2007, sarà presentata la manovra Finanziaria 2008. Tra le misure che dovrebbero essere contenute nel provvedimento, si segnalano alcune modifiche alla determinazione della base imponibile IRES, al fine di consentire la riduzione dell'aliquota d'imposta al 28%, quali, ad esempio: - l'aumento al 95% (rispetto all'attuale 84%) della percentuale di esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime "pex"; - l'abolizione della thin capitalization e la sua sostituzione con un nuovo meccanismo di calcolo della percentuale di interessi passivi indeducibili; - la soppressione degli ammortamenti anticipati e, in generale, della deducibilità extra-contabile dei costi; - la modifica della durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità dei relativi canoni; - la revisione della disciplina delle spese di rappresentanza, che dovrà essere attuata da un futuro decreto. Inoltre, dovrebbero essere previste: - la facoltà, per le imprese individuali e le società di persone commerciali, di optare per la tassazione IRES con aliquota proporzionale al 28%; - l'introduzione di un regime forfetario per le imprese e i professionisti con un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 30.000,00 euro; tali soggetti sarebbero esonerati dal versamento dell'IRES e dell'IRAP e applicherebbero un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 20%.
Fonte: il sole24ore del 28 settembre 2007, pg. 34
Modalità e termini di presentazione di Sirri
Entro il 15.10.2007, i contribuenti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d'affari superiore a 309.874,00 euro (imprese che prestano servizi, artisti e professionisti) o a 516.457,00 euro (altre attività), dovranno presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativi al 2006; i contribuenti che non hanno superato i suddetti limiti dovranno, invece, adempiere all'obbligo in oggetto entro il 15.11.2007. L'omessa o irregolare presentazione degli elenchi dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97 (da 258,00 a 2.065,00 euro), ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, versando la sanzione ridotta di 52,00 euro. Si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate 25.5.2007 non ha approvato un modello ufficiale di elenco, né tanto meno le istruzioni, limitandosi a definire un "tracciato record" e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Fonte: ilsole24ore, del 1 ottobre 2007, p. 33
Soppressione delle deduzioni extra-contabili - Modifiche del Ddl Finanziaria 2008 di RIZZARDI
Il Ddl Finanziaria 2008 prevede l'eliminazione della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore di elementi dell'attivo, attualmente disciplinata dall'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR e concretamente attuata attraverso la compilazione del quadro EC dei modelli UNICO. L'abrogazione della norma decorrerebbe dal 2008, ma il "riassorbimento" delle deduzioni extracontabili effettuate nei periodi d'imposta dal 2004 al 2007 avverrebbe nei modi ordinari, ovvero continuando la compilazione del quadro sino a che gli ammortamenti o accantonamenti siano effettuati ai soli fini civilistici, riprendendo in aumento in dichiarazione le quote stanziate in bilancio. E', inoltre, prevista un'apposita disciplina transitoria che consente l'affrancamento delle riserve vincolate ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1% sul relativo importo.
Fonte: ilsole24ore del 2 ottobre 2007, p. 9
Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI LIBURDI
L'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 sostituisce l'articolo 96 del TUIR, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, prevedendo i seguenti limiti di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: - gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; - l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Rilevano ai fini dell'applicazione della nuova norma gli oneri derivanti dai contratti di mutuo (quindi anche i finanziamenti dei soci), dalla locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, con la sola esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli disciplinati dall'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR. Inoltre, l'art. 3 co. 1 del Ddl Finanziaria 2008 abroga gli articoli 97 e 98 del TUIR. Le nuove disposizioni prescindono da qualunque requisito di base e valgono per tutti i soggetti IRES, escluse le banche e le assicurazioni. Si rileva infine come il legislatore abbia riformulato l'art. 61 del TUIR, prevedendo un regime di deducibilità degli interessi passivi completamente diverso per i soggetti IRPEF.
Fonte: ilsole24ore, del 3 ottobre 2007, p. 31
Spese di rappresentanza - Condizioni per la deducibilità - Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI GIORGETTI - SANTACROCE
Il Ddl Finanziaria 2008 modifica integralmente il regime di deduzione delle spese di rappresentanza previsto dall'art. 108 co. 2 del TUIR, che attualmente permette la deducibilità del loro ammontare nella misura di un terzo ripartito per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro. In base al disegno di legge, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese in oggetto saranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se ripondenti ai requisiti di inerenza e congruità, requisiti che verranno definiti da apposito DM. La nozione di inerenza è fornita dall'art. 109 co. 5 del TUIR, in base al quale i costi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito. Tuttavia, la prassi ha finora sostenuto che le spese di rappresentanza, a differenza di quelle di pubblicità, hanno la finalità di accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo ad aspettative dirette di incremento del fatturato (si veda, ad esempio, il parere del Comitato Consuntivo per le norme antielusive del 16.5.2006 n. 5). Quindi, la deducibilità delle spese in esame, fondata sull'inerenza delle medesime, potrebbe risultare difficile. Inoltre, sembrerebbe impossibile la loro deduzione qualora per congruità si intendesse il semplice rapporto tra l'ammontare delle spese di rappresentanza e i ricavi effettivamente conseguiti.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 29
Contenuto, modalità e termini di presentazione (circ. Agenzia Entrate 3.10.2007 n. 53 e circ. Assonime 3.10.2007 n. 59) DI PORTALE
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.10.2007 n. 53 risolve molti dubbi relativi alla compilazione degli elenchi clienti e fornitori. Innanzi tutto, chiarisce che i professionisti, anche se in contabilità ordinaria, sono esclusi dall'obbligo in esame, riferito al 2006, così come : - lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni; - gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; - i produttori agricoli che non producono redditi d'impresa; - in generale, tutti gli altri soggetti in regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi. Restano invece obbligati alla presentazione degli elenchi, tra l'altro: - i soggetti non residenti identificati in Italia direttamente e o tramite rappresentante fiscale; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto delle imprese fallite o in liquidazione. Solo le autofatture "interne" (per acquisti d'oro, subappalti edili, acquisti di rottami e acquisti da agricoltori esonerati) vanno rilevate negli elenchi, mentre le autofatture discendenti da acquisti di beni/servizi effettuati da soggetti esteri e quelle per autoconsumo e passaggi interni tra contabilità separate restano escluse. Siricorda che il 3.10.2007 è stata emanata anche la circolare Assonime n. 59, la quale - su molti aspetti - giunge alle stesse conclusioni dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 27
Allargamento della base imponibile e riduzione dell'aliquota IRES - Effetti DI LUGANO - PADULA
La riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,5%, attuata dal Ddl Finanziaria 2007, risulta controbilanciata da alcune modifiche alla determinazione della base imponibile. Infatti, a titolo esemplificativo: - non vengono più consentiti ammortamenti anticipati e accelerati; - gli interessi passivi e gli oneri assimilati diventano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l'eventuale eccedenza risulta deducibile in misura pari al 30% della somma tra il risultato operativo lordo e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; - aumenta al 95% la percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in possesso dei requisiti pex. L'effetto complessivo per le imprese, in termini di minor carico fiscale, risulta quindi di difficile valutazione, dipendendo dall'incidenza che i predetti componenti reddituali hanno nel calcolo dell'imponibile.
Fonte: ilsole24ore del 5 ottobre 2007, p. 1 - 28
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