Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Fatture relative a visite mediche - Mancata apposizione del bollo - Effetti DI MERLINO
La detrazione IRPEF del 19% per le spese sanitarie [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] spetta a prescindere dalla circostanza che sulla fattura o ricevuta non sia stata versata l'imposta di bollo; in tal caso, tuttavia, si applica una sanzione per il mancato pagamento. Con riferimento all'ammontare delle spese oggetto di detrazione, la ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2008 n. 444 ha chiarito che è possibile includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nelle spese sostenute - al netto della franchigia di 129,11 euro - soltanto nel caso in cui la suddetta imposta: - sia stata addebitata al cliente da parte del professionista ed evidenziata nella fattura o ricevuta; - sia stata assolta, in sede di regolarizzazione, dal cliente.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35
Nomina dei revisori - Proposta del collegio sindacale - Novità del DLgs. 39/2010 DI GAIANI
Nel caso in cui l'incarico di "controllo contabile" sia in scadenza con l'approvazione del bilancio 2009, e questo non sia stato ancora approvato alla data del 7.4.2010, il nuovo incarico di "revisione legale dei conti" deve essere conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione). La legge non prevede che la proposta dei sindaci debba risultare da un testo scritto, né che lo stesso vada messo a disposizione dei soci prima dell'assemblea. È, peraltro, opportuna, quanto meno nelle società di maggiori dimensioni, la predisposizione di una relazione da leggere nel corso dell'assemblea; relazione da approvare in una riunione del collegio sindacale (adeguatamente verbalizzata), che potrebbe coincidere con quella prevista per la predisposizione della relazione al bilancio. A tali fini, il CNDCEC ha predisposto un facsimile di relazione contenente la proposta, da adattare alle specifiche esigenze del caso concreto. Nelle società di minori dimensioni, invece, l'indicazione del revisore potrebbe risultare dal mero intervento in assemblea, senza la predisposizione di peculiari documenti; anche in tal caso, tuttavia, emerge l'opportunità della verbalizzazione dell'attività svolta al fine di individuare il nominativo proposto.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 35
Obblighi di comunicazione - Emendamento al DL "incentivi" DI MOBILI
Nella serata di ieri, 27.4.2010, sono stati approvati alcuni emendamenti al DL 40/2010 (cd. "Decreto incentivi"). Uno degli emendamenti concerne la comunicazione che le società devono effettuare a: - Uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio; - Agenzia delle Entrate; - INPS; - INAIL. Infatti, mentre nella versione originaria del decreto l'obbligo di comunicazione scattava solo in occasione del trasferimento all'estero della sede sociale, secondo la disciplina risultante dall'emendamento, la comunicazione diviene obbligatoria anche nel caso di operazioni straordinarie, come conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie. Inoltre, in applicazione di un altro emendamento approvato, il recupero dei crediti previdenziali ed assistenziali dell'INPS passerà ad Equitalia con la possibilità di iscrivere a ruolo tali somme. In seguito, sarà l'INPS a determinare crediti, termini e modalità di gestione delle somme e dei crediti nelle fasi che precedono l'iscrizione a ruolo.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2010 p. 37
Scostamento minimo tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore - Illegittimità dell'avviso di accertamento (C.T. Prov. Bari 71/01/10) DI CARNIMEO
Con la sentenza n. 71/01/10, la C.T. Prov. Bari ha affermato che un esiguo scostamento (pari al 5,7% circa) tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da GE.RI.CO. non legittima l'emissione di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Tale scostamento, infatti, non costituisce un'incongruenza così grave da legittimare la rettifica del reddito dichiarato ai sensi dell'art. 62-sexies del DL 331/93. La Commissione ha ritenuto, invece, priva di rilievo l'argomentazione dell'ufficio, osservando che l'antieconomicità dell'attività svolta dal ricorrente appare un argomento "metagiuridico" che non tiene conto di altri fattori, anche di carattere psicologico, che possono indurre l'imprenditore a proseguire nello svolgimento della stessa pur in assenza di adeguata remunerazione.
Fonte: ilsole24ore del 26 aprile 2010 p. 4
Operazioni con parti correlate (documento CNDCEC 17.3.2010) DI VITALE
L'obbligo di fornire in Nota Integrativa le informazioni relative alle operazioni con le parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., è subordinato alla verifica della rilevanza dell'operazione e della non normalità delle condizioni rispetto a quelle di mercato. In merito al primo requisito, il CNDCEC (documento del 17.3.2010) ha ritenuto utile il ricorso agli indici di rilevanza individuati dalla delibera CONSOB 17221/2010, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in merito alle informazioni richieste alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, l'obbligo di informativa è ricollegato al superamento della soglia del 5% di almeno uno tra l'indice di rilevanza del controvalore, dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività. In aggiunta, il CNDCEC individua come valido riferimento ai fini dell'obbligo anche il c.d. "indice di costi e ricavi", determinato quale rapporto tra il corrispettivo dell'operazione e i ricavi della società; tale criterio era previsto nel documento di consultazione del 3.8.2009 ma non è stato recepito nella versione definitiva della delibera CONSOB.
Fonte: www.eutekne.info del 26 aprile 2010
Consegna al sostituto d'imposta - Termine del 30.4.2010 - Ultime verifiche DI DE VICO
Il 30.4.2010 scade il termine per la presentazione del Modello 730/2010 al proprio sostituto d'imposta. Quest'ultimo, si ricorda, deve aver comunicato entro il 15.1.2010 di voler prestare assistenza fiscale diretta. In tal caso, nessun documento deve essere prodotto al proprio datore di lavoro comprovante i dati dichiarati; è tuttavia necessario conservare la documentazione fino al 31.12.2014 ed esibirla agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo.
Fonte: ilsole24ore del 25 aprile 2010 p. 23
ONLUS, APS, associazioni riconosciute - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF - Iscrizione alle liste dei potenziali beneficiari per il 2010 DI SACCARO
L'Agenzia delle Entrate ha reso noti sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.it) i termini e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF per il 2010, anticipando il contenuto del relativo DPCM, in corso di pubblicazione. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare, esclusivamente in via telematica, la propria domanda di iscrizione, a pena di decadenza, entro il 7.5.2010, utilizzando il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando gli appositi modelli. Sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate: - il 14.5.2010 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato; - a seguito della correzione di eventuali errori di iscrizione (le cui richieste dovranno pervenire alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente entro il 20.5.2010), pubblicherà, entro il 25.5.2010, l'elenco aggiornato. I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, entro il 30.6.2010, spedire a mezzo raccomandata A/R alla DRE nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, ovvero all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica effettuano l'iscrizione seguendo la procedura telematica disponibile all'indirizzo www.cinquepermille.muir.it. Il Ministero della salute ha indicato che gli enti della ricerca sanitaria già inclusi nell'elenco dei destinatari del cinque per mille per l'anno 2009 non devono presentare alcuna domanda, in quanto già iscritti di diritto. In caso contrario, occorre far pervenire entro il 5 maggio 2010, a pena di decadenza, l'apposita domanda, allegando la necessaria documentazione.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2010 p. 26
IRPEF - Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta - Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21) DI DE STEFANI - MORINA
Con la circ. 23.4.2010 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, nella forma di risposte a quesiti, in materia di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 20% delle spese per l'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, ecc.) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si beneficia della detrazione del 36%, è stato precisato che: - per fruire del beneficio è sufficiente che l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici avvenga successivamente alla data di inizio dei lavori edilizi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione; - la spesa per l'acquisto dei beni (ivi inclusi i costi per il trasporto e il montaggio) deve essere pagata mediante bonifico bancario o postale; - se non c'è coincidenza tra l'intestatario della fattura e l'ordinante del bonifico, la detrazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, il quale deve specificare tale situazione mediante un'apposita annotazione sulla fattura; - in caso di vendita dell'abitazione ristrutturata, le quote non ancora utilizzate della detrazione in discorso possono continuare ad essere detratte da chi ha originariamente sostenuto le relativa spesa. Con riferimento alla detrazione IRPEF del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, viene affermato che l'importo massimo su cui calcolare il beneficio fiscale (250,00 euro) si riferisce, non solo alle spese sostenute dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato. Pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400,00 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250,00 euro. Inoltre, non può essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, in quanto l'agevolazione è riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2010, p. 25
Bozze dei modelli e delle istruzioni DI MORINA
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze delle istruzioni relative agli studi di settore evoluti per il periodo d'imposta 2007 e 2008, da allegare ad UNICO 2010. Tali bozze si aggiungono a quelle già disponibili riguardanti le istruzioni di Parte generale ed i modelli di comunicazione con le relative istruzioni per gli studi di settore evoluti nel 2009. I nuovi modelli tengono conto di alcune novità relative alla crisi economica che, di fatto, determinano una riduzione dell'entità di ricavi/compensi presunto dallo studio. I soggetti non congrui agli studi di settore che decideranno di non adeguarsi potranno anticipare all'Agenzia delle Entrate le ragioni (oggettive e soggettive) di tale scelta compilando il campo Annotazioni di GE.RI.CO. 2010. Ferma restando la possibilità degli uffici di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, tali informazioni peculiari, aggiungendosi ai risultati degli studi, dovrebbero consentire agli uffici di formarsi un quadro più completo e reale dell'attività, consentendo di agevolare l'eventuale contraddittorio precontenzioso.
Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2010, p. 30
Principali novità (circ. Assonime 19.4.2010 n. 13) DI DE VICO
La circ. Assonime 19.4.2010 n. 13 si è occupata delle novità contenute nel modello 730/2010, relativo ai redditi 2009, in considerazione dell'avvicinarsi dei termini per la presentazione. Il modello, infatti, deve essere presentato entro il: - 30.4.2010 al sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15.1.2010 di voler prestare assistenza fiscale diretta; - oppure entro il 31.5.2010 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato all'assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). In materia di detrazioni d'imposta, è possibile fruire della nuova detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi e congelatori, per i quali si applica una specifica disciplina), apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati, ai sensi dell'art. 2 del DL 5/2009 (conv. L. 33/2009). Con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2009 sono state prorogate varie detrazioni d'imposta, fra cui quella del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Alcune sezioni del Modello 730 di quest'anno sono dedicate ai soggetti colpiti dal terremoto che si è verificato in Abruzzo il 6.4.2009. È previsto che detti soggetti possano fruire di un credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati. Per gli immobili nella Regione Abruzzo di proprietà, inoltre, il reddito è ridotto del 30%, qualora siano stati concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti (o stabilmente dimoranti) nei territori colpiti dal sisma, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili. Un ulteriore elemento di novità riguarda la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per i quali è prevista un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 10%, di scegliere il regime di tassazione ordinaria di detti compensi. Si ricorda, infine, che, in via sperimentale, è prevista una detrazione IRPEF per il personale pubblico del comparto sicurezza, difesa e soccorso con un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro. La riduzione dell'imposta massima prevista è di 134 euro.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2010 p. 28
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