Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Perdite inferiori a un terzo del capitale sociale - Aumento non preceduto da delibera di copertura delle perdite - Ammissibilità (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 14/2008/I) DI DE ANGELIS
Nello studio n. 14/2008/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che, in caso di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale, è legittimo procedere ad un aumento del capitale anche in assenza di una preventiva delibera di copertura delle perdite. La tesi del Notariato risulta in parziale contrasto con l'orientamento recentemente assunto dalla Corte di Cassazione. Nella sentenza 13.1.2006 n. 543, infatti, la Suprema Corte - premesso che l'ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non è normativamente regolata - ha sostenuto che, nel silenzio del Legislatore, in caso di perdite minime, debba farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2446 c.c. per l'ipotesi di perdite superiori ad un terzo, con conseguente applicazione anche dell'orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la delibera di aumento del capitale non preceduta da una delibera di copertura delle perdite. Tale interpretazione restrittiva, secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, non può essere seguita. Dall'esame dell'art. 2446 si evince, infatti, che il Legislatore ha inteso indicare una "soglia di sicurezza" oltre la quale le perdite sono suscettibili di incidere, sotto vari aspetti, sulla vita della società. Al di sotto di tale soglia, invece, le disposizioni del predetto articolo devono ritenersi non cogenti.
Fonte: Italiaoggi, del 11 settembre 2008, p. 32
Applicabilità all'IRAP DI NISCO
L'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis del DLgs. 218/97 dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'IRAP, sebbene la norma faccia riferimento alle "sole" imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Tale assunto prende le mosse dal fatto che la disposizione citata è collocata in un testo normativo (DLgs. 218/97) operante anche ai fini IRAP. L'Autore evidenzia che, qualora si optasse per l'esclusione dall'IRAP, vi sarebbe una sorta di depotenziamento della nuova forma di deflazione del contenzioso, posto che il contribuente, all'atto della ricezione del processo verbale di constatazione, dovrebbe aderire per ciò che concerne le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, e instaurare la procedura di accertamento con adesione in merito all'IRAP fruendo, in tal caso, della riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo.
Fonte: italiaoggi del 5 settembre 2008, p. 30
Affrancamento dei disavanzi di fusione, scissione e conferimento - DM 25.7.2008 - Dubbi applicativi DI GIORGETTI
L'art. 1 co. 3 del DM 25.7.2008 fornisce chiarimenti in merito al coordinamento tra la disciplina del riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti relativi all'affrancamento delle operazioni straordinarie prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 46 della L. 244/2007, e il riallineamento di differenze di valori già esistenti presso il soggetto dante causa per effetto dell'affrancamento delle deduzioni extracontabili di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, precisando che in quest'ultimo caso deve prioritariamente essere applicato il regime di affrancamento del quadro EC previsto dall'art. 48 della L. 244/2007 e dal DM 3.3.2008. L'applicazione pratica di tale norma presenta qualche profilo di incertezza. Il DM 25.7.2008, per esempio, non evidenzia quali debbano essere le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi dell'avente causa. Nel caso, ad esempio, di un conferimento effettuato prima del 2008 in neutralità fiscale che ha dato origine sia a differenze da conferimento che a differenze relative a precedenti disallineamenti presenti presso il conferente derivanti da deduzioni extracontabili, non è chiaro se l'avente causa debba continuare a compilare il quadro EC, come il conferente o se tali differenze debbano solo essere evidenziate nel quadro RV tra le altre differenze generate dall'operazione di conferimento. A giudizio degli Autori, la soluzione più coerente è quella per la quale l'avente causa proceda a compilare sia il quadro RV, evidenziando l'ammontare complessivo delle differenze, sia il quadro EC per evidenziare la parte di disallineamenti derivanti dalle deduzioni extracontabili. Un'altra problematica di rilievo, non chiarita dal DM 25.7.2008, è costituita dal fatto che le categorie omogenee previste per l'affrancamento delle operazioni straordinarie sono più dettagliate rispetto a quelle previste per il riallineamento del quadro EC (il DM 25.7.2008 prevede per esempio la suddivisione dei beni mobili strumentali per anno di acquisizione). Tale situazione potrebbe creare notevoli problemi soprattutto in caso di affrancamento parziale.
Fonte: ilsole24ore del 5 settembre 2008, p. 29
Esenzione per l'abitazione principale - Regolarizzazione degli omessi pagamenti - Novità del Ddl di conversione del DL 93/2008 DI LOVECCHIO
Il disegno di legge di conversione del DL 93/2008, già approvato dalla Camera ed in attesa dell'esame del Senato, anticipa il termine entro il quale dovranno essere effettuati i rimborsi del minor gettito pervenuto ai Comuni in conseguenza dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. In seguito alla modifica apportata in sede di conversione, i rimborsi dovrebbero avvenire entro 30 giorni anziché entro 60 giorni (come inizialmente previsto dal DL 93/2008). Restano ancora imprecisati, però, i criteri che dovranno essere adottati per quantificare la perdita di gettito; anch'essi dovrebbero essere definiti, secondo le indicazioni fornite dal disegno di legge di conversione, entro 30 giorni, in sede di conferenza Stato-Città. Il disegno di legge di conversione, inoltre, prevede una "minisanatoria" per i contribuenti che abbiano omesso il pagamento dell'ICI ritenendo erroneamente che il proprio immobile potesse essere assimilato all'abitazione principale. Si ricorda, infatti, che il DL 93/2008 ha stabilito che l'esenzione dall'ICI si estende anche a tutti gli immobili assimilati con regolamenti o delibere comunali all'abitazione principale. In sede di conversione del DL 93/2008 è stato previsto che i contribuenti che siano incorsi in errore, ritenendo la propria abitazione esente dall'ICI, hanno 30 giorni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per mettersi in regola, corrispondendo quanto dovuto senza l'applicazione di sanzioni. In proposito, l'Autore rileva che, a causa dell'attuale formulazione della norma che dispone la sanatoria, quest'ultima potrebbe estendersi oltre ai casi di errore sull'assimilazione da parte del regolamento comunale, fino a ricomprendere tutti i casi in cui il contribuente abbia errato sulla qualificazione dell'immobile come abitazione principale (indipendentemente dalla presenza dell'assimilazione comunale).
Fonte: ilsole24ore del 3 luglio 2008, p. 31
Dilazione di somme di importo superiore a 50.000,00 euro - Eliminazione dell'obbligo di fideiussione - Novità del DL 112/2008 (Direttiva Equitalia 1.7.2008 n. 25) DI TROVATO
L'art. 83 co. 23 del DL 112/2008 ha modificato l'art. 19 del DPR 602/73, abolendo l'obbligo di prestare fideiussione per la dilazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50.000,00 euro. Per i differimenti già concessi, continuano ad operare le garanzie prestate dai soggetti interessati. Un'ulteriore novità è costituita dal fatto che le rate non scadono più l'ultimo giorno del mese, ma "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione". Con la direttiva 1.7.2008 n. 25, Equitalia ha specificato che: - l'obbligo di prestare fideiussione non sussiste anche per le istanze di dilazione presentate prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008, ovvero prima del 25.6.2008; - qualora il debitore sia inadempiente, l'Agente della Riscossione può escutere il garante se la garanzia è stata prestata prima dell'entrata in vigore della norma. Alla direttiva sono inoltre allegati i nuovi Modelli per le istanze di rateazione.
Fonte: ilsole24ore del 3 luglio 2008, p. 29
Novità del DL 112/2008 DI PASQUALE
Tra le modifiche apportate dal DL 112/2008 alla disciplina degli studi di settore, si segnala la sostituzione, ad opera dell'art. 33 co. 1 dello stesso DL, del co. 1 dell'art. 1 del DPR 195/99. Viene confermata l'applicazione dei co. da 1 a 6 dell'art. 10 della L. 146/98 (accertamento sulla base degli studi di settore) agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore, mentre sono previsti nuovi termini entro cui gli studi di settore nuovi o revisionati devono essere pubblicati in G.U.: - il 31.12 del periodo d'imposta nel quale gli studi entrano in vigore, limitatamente all'anno 2008; - il 30.9 del periodo d'imposta nel quale gli studi entrano in vigore, a decorrere dall'anno 2009. In tal modo, il contribuente può conoscere in anticipo le variazioni dello studio di settore e tenerne conto già durante il periodo d'imposta di prima applicazione. Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art. 83 co. 19 - 20 del DL 112/2008, al fine di attuare il federalismo fiscale, a decorrere dall'1.1.2009, gli studi di settore nuovi o revisionati saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Le modalità secondo le quali dovranno avvenire le elaborazioni saranno previste da un apposito DM.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 11 - 12
Collegio sindacale - Profili di incompatibilità - Ambito applicativo - Delibera CONSOB (circ. Assonime 27.6.2008 n. 42) DI CAVALLUZZO - MONTINARI
La circolare Assonime 27.6.2008 n. 42 si sofferma sulla disciplina relativa al limite degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle quotate, come modificata dalla recente delibera Consob 18.6.2008 n. 16515. L'ambito di applicazione della nuova disciplina, disegnato dall'art. 148-bis del DLgs. 58/98, riguarda i componenti di organi di controllo di: - società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE; - emittenti con azioni "diffuse" tra il pubblico o anche solo con altri strumenti finanziari "diffusi" (ad esempio, obbligazioni). La lettera della norma esclude, quindi, dall'applicazione i componenti degli organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "quotate", ma include i componenti di organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "diffuse" tra il pubblico. Asimmetria che non appare giustificabile. La circolare osserva, inoltre, come il componente dell'organo di controllo sia da intendere quale componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione. Una equiparazione che non tiene conto delle peculiarità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo (dualistico e monistico), rispetto ai quali sarebbe auspicabile addivenire ad un regime diversificato.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 30
Abrogazione da parte del DL 112/2008 DI PORTALE
Con la soppressione degli elenchi clienti e fornitori, disposta dall'art. 33 co. 3 del DL 112/2008, non saranno irrogate le sanzioni per le violazioni commesse anteriormente all'abrogazione dell'adempimento in oggetto. L'eventuale ravvedimento operoso non legittima la restituzione delle somme versate a titolo di sanzioni e di interessi. Per effetto dell'abrogazione del co. 6 dell'art. 8-bis del DPR 322/98, sono state soppresse anche le sanzioni per le irregolarità relative alla presentazione della comunicazione dati IVA.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 13
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Proposta di proroga del termine al 20.7.2008 (Comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2008) DI MARRO
Con un comunicato stampa diramato in data 30.6.2008, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto la proroga al 20.7.2008 dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni non detenuti in regime d'impresa. La proroga riguarderebbe entrambi gli adempimenti necessari a tal fine: - asseverazione delle perizie di stima; - versamento dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa. Il comunicato precisa, inoltre, che per la seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva rimangono ferme le scadenze del 30.6.2009 e del 30.6.2010. Si segnala, peraltro, che il 20.7.2008 cade di domenica, anche se non appare chiaro se sia possibile posticipare al giorno successivo gli adempimenti in questione.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 29
Adesione al processo verbale di constatazione - Novità del DL 112/2008 - Decorrenza DI DEOTTO
Per effetto dell'art. 83 co. 18 del DL 112/2008, nel DLgs. 218/97 è inserito l'art. 5-bis, il quale prevede che il contribuente possa prestare adesione ai processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi e di IVA che consentono l'emissione di avvisi di accertamento parziale. Il vantaggio dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà per cui, in caso di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo. La norma prevede che: - l'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all'Ufficio e alla Guardia di Finanza; - entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Si evidenzia che l'adesione al processo verbale di constatazione non può riguardare l'IRAP, posto che la norma richiama solo le imposte sui redditi e l'IVA. Secondo l'Autore, in sede di conversione del DL è probabile che l'istituto venga esteso anche a tale imposta.
Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 27
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