Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 39) DI RANOCCHI - PELLEGRINO - MENEGHETTI
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 39 fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale prevista dall'art. 1 co. 37 della L. 244/2007. Tra le agevolazioni dell'estromissione vi sono: - una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IVA rispetto a quella che sarebbe applicabile ordinariamente; - la possibilità di determinare il valore fiscale del bene da estromettere applicando il valore catastale rivalutato. Alla luce della sostanziale equivalenza tra l'acquisizione del bene e quella effettuata con contratti di locazione finanziaria, nonostante la circolare in commento non si pronunci in merito, pare che l'estromissione sia possibile anche per l'immobile detenuto in leasing alla data del 30.11.2007, se riscattato prima della fine dell'anno (risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 17.12.2007 n. 379). Gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'opzione sono: - il comportamento concludente dell'imprenditore, che si traduce in un'annotazione sul libro cespiti (per i soggetti in contabilità semplificata), ovvero in una scrittura sul libro giornale che documenti la diminuzione dell'attivo patrimoniale; - il versamento dell'imposta sostitutiva, la quale deve essere versata in tre rate: il 40% entro il termine di presentazione del Modello UNICO 2008 e due rate del 30% da versare entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009 con l'aggiunta del 3% a titolo d'interessi.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 37
Società fiduciarie - Obblighi di identificazione - Novità del DLgs. 231/2007 DI BUSANI
Il Consiglio nazionale del Notariato ha precisato che il notaio può richiedere alla società fiduciaria il nominativo del soggetto per conto del quale opera in tutti i casi in cui ciò sia reputato necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Da ciò consegue l'obbligo di custodire nel fascicolo la documentazione con modalità tali da assicurarne il più possibile la riservatezza. L'eventuale rifiuto della società fiduciaria, inoltre, potrebbe essere considerato, insieme ad altre circostanze, ai fini della segnalazione di operazione sospetta. Analogamente si è espressa la circolare Assofiduciaria 27.12.2007 n. COM/2007/057. In essa, infatti, si sottolinea come i professionisti debbano effettuare nei confronti della fiduciaria la procedura di adeguata verifica, che riguarderà sia la fiduciaria come soggetto non persona fisica, che il fiduciante come titolare effettivo/soggetto per conto del quale la fiduciaria compie operazioni. In tal caso, nel trasmettere i dati e le informazioni, la fiduciaria dovrà rendere il destinatario responsabile della riservatezza di quanto comunicato attraverso apposita diffida.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 34
Nuovo modello (provv. Agenzia Entrate 23.4.2008) DI TROVATO
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.4.2008 è stato approvato il nuovo Modello di cartella di pagamento che recepisce le innovazioni introdotte dal DL 248/2007 (conv. L. 31/2008). In particolare, nella "nuova" cartella di pagamento vengono riportate indicazioni concernenti: - il responsabile dei procedimenti di formazione del ruolo, di emanazione e di notifica della cartella; - la proposizione dei ricorsi e delle istanze di autotutela; - la possibilità di rateazione delle somme iscritte a ruolo. Si rileva che, in base a quanto disposto dall'art. 36 del DL 248/2007, l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità dell'atto solo in relazione alle cartelle emanate in forza di ruoli consegnati all'Agente della Riscossione a partire dall'1.6.2008.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 27
Quadro RF - Disposizioni rilevanti ai fini della compilazione DI ODORIZZI
Nella determinazione del reddito delle imprese in contabilità ordinaria, da effettuare nel quadro RF dei Modelli UNICO 2008, occorre tenere conto di diverse disposizioni introdotte o modificate nel corso del 2007. Tra queste, le principali riguardano: - il recupero parziale dei costi dei veicoli non dedotti per il 2006, disposto dall'art. 15-bis co. 9 del DL 81/2007; - la possibilità di imputare il fondo di ammortamento fiscale pregresso dei fabbricati strumentali in via proporzionale alla quota riferibile al terreno e a quella riferibile al fabbricato, riproposta dall'art. 1 co. 81 della L. 244/2007; - la norma di interpretazione autentica dell'art. 90 co. 2 del TUIR contenuta nell'art. 1 co. 35 della L. 244/2007, che esclude dal regime di indeducibilità previsto per i costi relativi agli immobili patrimoniali gli interessi di finanziamento relativi ai suddetti immobili; - la rettifica delle imposte differite o anticipate pregresse per effetto della riduzione delle aliquote nominali IRES e IRAP. Con riferimento agli ammortamenti dei fabbricati strumentali e agli interessi di finanzamento relativi agli immobili patrimoniali, è possibile presentare dichiarazione integrativa per il 2006, trattandosi di disposizioni di interpretazione autentica che esplicano efficacia anche per il passato.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32
Gerico 2008 - Principali novità DI CRISCIONE - DE STEFANI
Sarà disponibile nei prossimi giorni il software GE.RI.CO. 2008 che consentirà di effettuare la verifica della congruità dei dati dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore di appartenenza. Per eseguire tale verifica, il contribuente dovrà effettuare: - l'analisi discriminante con l'assegnazione ad un gruppo omogeneo; - l'analisi della coerenza e della normalità agli appositi indicatori; - l'analisi di congruità e normalità congiunte. La versione del programma disponibile per il periodo d'imposta 2007 consente di visualizzare le cause di anormalità e di avere ragguagli circa le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto. In tal modo, il contribuente potrà eventualmente decidere di correggere i dati inseriti e di adeguarsi, o meno, ai risultati dello studio di settore. La disponibilità del software è importante anche per la redazione dei bilanci delle società relativi all'esercizio 2007, al fine di stanziare correttamente le imposte di competenza del 2007. In tale documento contabile, infatti, devono essere imputate, in aumento dei debiti tributari, le maggiori imposte che si determinano a seguito dell'adeguamento agli studi di settore.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32
Elenchi relativi al 2007 - Termine di presentazione - Proroga al 30.6.2008 per ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale (DM 3.4.2008) DI PORTALE
Il DM 3.4.2008 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) proroga al 30.6.2008 il termine per la trasmissione degli elenchi dei clienti e dei fornitori in capo a: - associazioni di promozione sociale (ex L. 383/2000); - associazioni di volontariato (ex L. 266/91); - ONLUS iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del DLgs. 460/97. Inoltre, con riferimento a tali soggetti, il DM 3.4.2008 introduce ulteriori semplificazioni per quanto riguarda la compilazione degli elenchi, le quali si aggiungono a quelle già previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.5.2007. In particolare, essi possono evitare di inserire nell'elenco fornitori (limitatamente all'esercizio 2007) i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività commerciali e delle altre attività svolte, per le quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione.
Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 31
Società non operative - Interpello disapplicativo - DI GAIANI - DEOTTO
Termine per la presentazione dell'istanza Le società non operative che non rientrano in una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 devono presentare l'apposita istanza di disapplicazione alle Direzioni Regionali competenti entro il 30.4.2008, per poter ottenere la risposta entro il termine del 31.7.2008 per la presentazione di UNICO 2008. Le Direzioni Regionali hanno, infatti, 90 giorni a disposizioni per fornire la risposta. Dopo le novità delle legge Finanziaria 2008 e del Provvedimento, si sono peraltro ridotti notevolmente i casi in cui è ancora necessario presentare l'istanza di disapplicazione. Devono ancora presentare l'istanza le società immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge, per esempio nel caso in cui i fabbricati siano stati acquistati con contratti di locazione già in essere e che non si è in grado di modificare fino a scadenza del contratto. La presentazione dell'istanza è ancora necessaria anche per le società in liquidazione che non si impegnano in UNICO 2008 a chiudere la procedura di liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso in cui ci siano difficoltà a cedere a prezzi convenienti i beni aziendali. Inoltre, nel caso dei contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore, che sono automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative in quanto rientrano in una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del 14.2.2008, la posizione di congruità e coerenza si potrà conoscere solo quando sarà disponibile il software di Gerico. Tali soggetti, quindi, potrebbero presentare l'istanza di disapplicazione entro il 30.4.2008 per poi scoprire, non appena sarà disponibile il software, di essere congrui e coerenti e, quindi, automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative.
Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 29
Fondo comune di investimento aperto di diritto lussemburghese - Regime fiscale (ris. Agenzia Entrate 21.4.2008 n. 167) DI SANTACROCE
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21.4.2008 n. 167 precisa che un fondo pensione con sede in uno Stato UE può richiedere l'applicazione, sui dividendi prodotti in Italia, dell'aliquota ridotta prevista dalla convenzione tra l'Italia e lo Stato di residenza del fondo, anche nel caso in cui gli investimenti in Italia siano realizzati tramite un fondo comune d'investimento residente in un terzo Stato UE, non soggetto a imposizione. Il caso preso in esame dall'Agenzia delle Entrate riguarda un fondo pensione di diritto olandese che realizza investimenti in Italia tramite un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. L'Agenzia, in considerazione del fatto che il fondo comune d'investimento lussemburghese non ha personalità giuridica e non è soggetto a tassazione in Lussemburgo, esclude la possibilità di applicare la convenzione tra Italia e Lussemburgo, in quanto tale fondo non può essere considerato "persona residente". Al contrario, l'Agenzia chiarisce che è possibile applicare la convenzione tra Italia e Olanda, cioè lo Stato in cui risiede il fondo pensione, richiedendo l'applicazione delle aliquote ridotte convenzionali, alle seguenti condizioni: - che lo statuto del fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori; - che il fondo pensione sia sottoposto a tassazione nello Stato di gestione, per gli utili a esso imputati.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32
Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Effetti sulle locazioni DI DEOTTO
Con la conversione del DL 248/2007 (c.d. "milleproroghe"), l'estromissione agevolata dell'immobile che appartiene all'imprenditore individuale può riguardare sia gli immobili strumentali per destinazione sia gli immobili strumentali per "natura". Sono classificati fra questi ultimi quelli che rientrano nei gruppi catastali B, C, D e E e nella categoria A10. Si ricorda che, in linea generale, se l'immobile strumentale per natura risulta dato in locazione, il contratto risulta esente ai fini IVA tranne che per le locazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, che hanno un diritto alla detrazione fino al 25%; - effettuate nei confronti di coloro che non agiscono come soggetti passivi del tributo; - per le quali, nel relativo atto di locazione, è stata manifestata l'opzione per l'imponibilità. In questi ultimi casi, quindi, riguardo agli affitti percepiti nei primi mesi del 2008, le fatture che sono state emesse dovranno essere rettificate mediante l'emissione di una nota di variazione in base all'art. 26 del DPR 633/72 al perfezionamento dell'estromissione.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32
Principali scadenze di fine aprile DI DEL BO - MAGLIONE
Tra i vari adempimenti previsti per fine aprile si segnalano: - dal 28.4.2008, la possibilità di proporre istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d'imposta destinato a favorire l'installazione negli esercizi commerciali di tabaccai, benzinai, ristoratori e farmacisti di strumenti destinati ad aumentare la sicurezza dell'attività svolta a contatto con il pubblico; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per i titolari di partita IVA di inviare per via telematica all'Amministrazione finanziaria gli elenchi clienti e fornitori per il 2007; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per le società di capitali di tenere, salvo che lo statuto preveda un termine più ampio, l'assemblea per l'approvazione del bilancio; - entro il 30.4.2008, l'obbligo per le imprese che producono rifiuti pericolosi o speciali di consegnare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) al catasto rifiuti presso la Camera di Commercio.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 31
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