Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Revisione di 68 studi di settore DI CRISCIONE
Con decreto del Ministero dell'Economia del 6.3.2008 (pubblicato sulla G.U. 31.3.2008 n. 76) sono stati revisionati 68 studi di settore, con la previsione di aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi stessi. Inoltre, sono stati previsti indicatori di normalità economica specifici per studio di settore, oltre che correttivi congiunturali per i settori manifatturieri in difficoltà. Si rileva che, nel questionario di quest'anno, è contemplata una complessiva semplificazione dei dati rilevanti che i contribuenti sono tenuti a indicare ai fini dell'applicazione degli studi. Oltre alla territorialità "generale", è stata rivista quella specifica inerente il settore del commercio, in relazione alla quale la suddivisione viene stabilita sulla base del livello: - di concorrenza nel settore; - di concorrenza con la grande distribuzione; - degli affitti degli immobili commerciali.
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
Chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato DI DE ANGELIS
Il Consiglio nazionale del Notariato, in una serie di risposte a quesiti del 30.3.2008, ha chiarito che: - si deve procedere all'identificazione del "titolare effettivo" solo quando altre circostanze dell'operazione lo rendano opportuno o consigliabile; - si può richiedere alle società fiduciarie il nominativo del soggetto per conto del quale opera. Ciò in quanto l'art. 24 co. 1 del DLgs. 231/2007, diversamente da quanto accade per le banche e gli altri intermediari finanziari, non esclude le società in questione dagli obblighi di verifica ordinaria richiesti ai professionisti. Questo dovere, peraltro, scatterebbe soltanto nel caso in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione; - se il pagamento dilazionato è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro non può essere regolato in contanti. Di conseguenza, scattano gli obblighi di tracciamento in caso di operazione avente ad oggetto un'unica prestazione da eseguire con pagamenti frazionati, anche se in un periodo temporale superiore a sette giorni.
Fonte : italiaoggi del 01 aprile 2008, p. 36
Conferimento d'azienda - Requisiti di operatività e indipendenza - Sussistenza (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 114 e n. 115) DI GAIANI
Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 114, l'Amministrazione finanziaria ha considerato preclusiva dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006 (c.d. "bonus aggregazioni") l'esistenza di un contratto di associazione in partecipazione tra due società conferenti, stipulato prima dell'operazione straordinaria, per svolgere in comune la medesima attività che successivamente sarà sviluppata dalla conferitaria di nuova costituzione. L'Agenzia adotta un'interpretazione fortemente estensiva della condizione di indipendenza prevista dall'art. 1 co. 244 della L. 296/2006 secondo cui "sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione". Tale orientamento era già stato specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2007 n. 16, la quale chiariva che l'agevolazione della L. 296/2006 non può essere invocata nei casi in cui l'operazione coinvolga più soggetti interessati da "qualsiasi" rapporto di partecipazione. Sempre in materia di "bonus aggregazioni", la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 115 esamina l'esistenza della condizione di operatività, necessaria per usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006, in un'operazione di conferimento in cui la conferitaria ha evidenziato nei bilanci 2005 e 2006 perdite tali da azzerarne il capitale sociale e da determinare un deficit patrimoniale al termine dell'ultimo esercizio. Secondo l'Amministrazione, poiché gli "assets" di tale società non appaiono in grado di assicurare una reale crescita dimensionale delle imprese che si aggregano attraverso la citata operazione di conferimento, non sussistono né le condizioni, né la "ratio" per concedere i benefici fiscali previsti dalla L. 296/2006.
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
Immobili degli enti non commerciali - Esenzione - Ambito applicativo (C.T. Reg. Campania n. 266/9/07) DI SACRESTANO
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella sentenza 266/9/07, ha affermato che l'esenzione ICI sugli immobili degli enti non commerciali non è retroattiva, a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa dell'attività da essi svolta. Si ricorda che l'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 dispone l'esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Di questa norma agevolativa si sono serviti spesso gli enti religiosi, in quanto enti privi di finalità commerciali, non solo in relazione agli immobili destinati alle attività di culto, bensì anche a quelli in cui venivano poste in essere ulteriori attività, anche con intenti commerciali. Tuttavia, con un orientamento diffusosi dal 2004, la giurisprudenza di legittimità ha posto in dubbio che l'esenzione spettasse indipendentemente dal tipo di attività realizzata nell'immobile. Per rimediare a tale interpretazione, il Legislatore, con l'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione, non rilevi l'eventuale commercialità delle modalità di svolgimento dell'attività. Tale ultima norma, tuttavia, sarebbe idonea ad impedire la ripetizione del tributo non corrisposto dagli enti religiosi anteriormente al 2005 solo se configurasse una norma di interpretazione autentica dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come sostenuto in alcune sentenze della giurisprudenza di merito), mentre, in caso contrario, essa non potrebbe avere efficacia retroattiva. A quest'ultimo orientamento, che nega efficacia retroattiva all'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, si rifà la Commissione Tributaria di Napoli nella sentenza in oggetto.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Documentazione dell'uscita delle merci dallo Stato - Rilevanza della buona fede del contribuente DI ZAVATTA - SIRRI
La sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al procedimento Netto Supermakt (sentenza 21.2.2008 causa C-271/06) esclude, in caso di buona fede dell'esportatore, la perdita del beneficio della non imponibilità IVA per la cessione all'esportazione compiuta avvalendosi di documenti rivelatisi falsi. È stato così esteso il principio già affermato, dagli stessi giudici comunitari (sentenza 27.9.2007 causa C-409/04), a proposito delle cessioni intracomunitarie, secondo cui, salva l'ipotesi di compartecipazione alla frode, la tutela del legittimo affidamento del contribuente prevale rispetto alla tutela degli interessi erariali. Il cedente deve, quindi, assumere un comportamento diligente al fine di dimostrare la sua estraneità all'eventuale frode commessa da terzi; la diligenza richiesta è quella del "commerciante avveduto", da verificare caso per caso.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 36
Soggetto legittimato alla richiesta di rimborso (Cass. 10.3.2008 n. 6310) DI SETTEMBRE
Il prestatore di servizi è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di rimborso dell'IVA indebitamente versata. La decisione prende le mosse dal fatto che gli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 individuano nel soggetto cedente/prestatore il legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta. Inoltre, i giudici richiamano anche un principio affermato dalla giustizia comunitaria (Corte di Giustizia 15.3.2007 causa C-35/2005), secondo cui, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 21 punto 1 della sesta direttiva, "solo il prestatore deve essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dell'autorità tributaria". Va rilevato che, con la sentenza 7.2.2008 n. 2808, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto che il cessionario/committente che non sia consumatore finale è legittimato a presentare istanza di rimborso.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37
Fittizietà delle operazioni - Onere della prova - Buona fede del contribuente (Cass. 7.2.2008 n. 2847) DI CARACCIOLI
La Corte di Cassazione, intervenendo in un caso di utilizzo di fatture false di una società incorporata con sentenza a carico della società incorporante, ha stabilito che, nell'ipotesi di fatture sia soggettivamente che oggettivamente false, la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo (società incorporante) non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale. Una volta forniti attendibili riscontri in ordine all'inesistenza delle operazioni, quindi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Ciò posto in ordine ai profili fiscali, occorre chiedersi se il legale rappresentante della società incorporante possa essere ritenuto responsabile per il reato di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). La risposta deve essere positiva nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza della falsità delle fatture, sussistendo, evidentemente, il dolo specifico di evasione. La questione rimane aperta, invece, nei casi in cui manchi la certezza in ordine alla conoscenza della falsità delle fatture (si pensi, ad esempio, a fatture che, per la loro genericità o per la scarsa attendibilità del contribuente, suscitino notevoli perplessità). In tali ipotesi, peraltro, si potrebbe configurare in capo al legale rappresentante dell'incorporante il c.d. dolo eventuale (da intendersi come rappresentazione della situazione ed accettazione del rischio di evasione). Titolo di dolo ritenuto compatibile con il dolo specifico di evasione richiesto per l'integrazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37
Società non operative - Nuove cause di esclusione e scioglimento o trasformazione in società semplice DI MENEGHETTI - RANOCCHI
La normativa relativa alle società non operative ha subito importanti modifiche a seguito della Finanziaria 2008 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, soprattutto con riferimento all'estensione del numero dei casi di esclusione che permettono di omettere la compilazione del test di operatività senza la presentazione dell'apposita istanza di interpello. La circolare dell'Agenzie delle Entrate 14.2.2008 n. 9 ha poi fornito chiarimenti su aspetti problematici relativi alle seguenti nuove cause di esclusione: - totale del valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (codice di esclusione 9, da indicare nel rigo RF78 colonna 1). La circolare ha chiarito che il periodo in cui si deve verificare la circostanza coincide con l'esercizio di riferimento della dichiarazione e, pertanto, non occorre eseguire il medesimo controllo su media triennale; - numero dei dipendenti mai inferiore a 10 unità nel biennio precedente (codice di esclusione 7): tale condizione deve essere verificata in ogni giorno del biennio precedente il 2007, non trattandosi di un dato medio; - società che detengono immobili locati a enti pubblici o a equo canone (codice di esclusione 40): tale causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 opera solo parzialmente, cioè non esclude la società, ma l'immobile interessato; - società in liquidazione che si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (codice di esclusione 99): la società deve trovarsi in liquidazione, ma non deve essere ricompresa tra quelle che possono fruire dello scioglimento agevolato; Con riferimento allo scioglimento agevolato, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 17 ha, poi, specificato che non è possibile applicare le aliquote di imposta sostitutiva previste dalla L. 244/2007, più favorevoli rispetto a quelle previste dalla L. 296/2006, ai redditi derivanti dagli scioglimenti o dalle trasformazioni agevolate deliberate entro lo scorso 31.5.2007, con chiusura della procedura nel 2008.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008
Modelli organizzativi - Valutazioni di adeguatezza DI IMPERIALI
Il DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio, può definirsi, al pari delle disposizioni in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro, una "norma di sistema". Anche esso, infatti, realizza un approccio metodologico fatto di modelli organizzativi, di specifici ruoli e competenze, di procedure interne di gestione, di formazione e sensibilizzazione della forza lavoro, di sistemi indipendenti di vigilanza e controllo, di periodiche verifiche di conformità, di individuazione ed implementazione dei correttivi. Per evitare l'applicazione delle gravose sanzioni previste dal DLgs. 231/2001, in particolare, l'ente deve adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto" (che nel corso degli anni sono divenuti sempre più numerosi) e deve assicurare al modello stesso: - efficacia, nel senso che l'eventuale commissione di reati da parte di soggetti in posizione di vertice o di dipendenti deve potersi considerare effetto di azioni eccezionali e non prevedibili; - efficienza, assicurandone una costante verifica e l'adeguamento rispetto agli effettivi rischi esistenti.
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 576 - 577
Limiti all'utilizzo del contante - Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE
Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, e non più a 12.500,00 euro. Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. La norma richiamata entrerà in vigore il 30.4.2008 (cfr. art. 49 co. 20 del DLgs. 231/2007). Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari del DLgs. 231/2007 riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24.11.81 n. 689) delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).
Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 19 - 24
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